Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.174/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede in Noci ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Bari al Viale Cristoforo Colombo n.23, presso lo studio dell'avv. Camillo
Polignano, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Modena ed CP_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via A. Manzoni n.169 presso lo studio dell'avv. Natale
Clemente, rappresentata e difesa, in forza di mandato in atti, dall'avv. Camillo Tatozzi del
Foro di Chieti pagina 1 di 13
Nonché
in persona del legale rappresentante, con sede in Milano ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in Bari alla via Marchese di Montrone n.106, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Tarantini, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
Nonché
, già , già , già CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante, con sede in Milano ed elettivamente
[...] domiciliata in Putignano (BA) alla via Roma n.5 presso lo studio dell'avv. Milly Bianco, dalla quale, unitamente agli avv.ti Marcello Adornato e Roberto Adornato del Foro di
Milano, è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata ed appellante incidentale
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.90/2021, resa dal Tribunale monocratico di Bari in data 5/1/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.8739/2017 r.g., promosso dall'odierna appellati in danno dell'odierna appellata , quale CP_1 convenuta principale, con chiamata in causa della e della , CP_5 Controparte_2 terza interventrice, avente ad oggetto “risarcimento danni”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 16/2/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per la società appellante “ 1)Accertato e dichiarato che l'assegno circolare n.5205501814-16 emesso dalla Controparte_7
è stato clonato, accertare e dichiarare che la , e per essa,
[...] CP_1 CP_5
e/o la ciascuna per il corrispondente titolo, sono venute meno Controparte_2 all'obbligo di diligenza previsto dall'art.1176 c.c. che impone l'adozione di ogni opportuna cautela volta ad evitare la clonazione dei titoli di credito e, per l'effetto, condannare le odierne Banche appellate, ciascuna per il corrispondente titolo, alla restituzione in favore dell'odierno appellante della somma di €20.000,00, portata dal titolo negoziato, oltre
pagina 2 di 13 interessi e rivalutazione monetaria nonché al risarcimento dei danni subiti da parte appellante in conseguenza della mancata disponibilità dell'anzidetto importo, danni da liquidarsi con valutazione equitativa;
3)confermare il rigetto della domanda riconvenzionale della in danno della così come ogni altra domanda CP_5 Parte_1 avversa formulata, per le motivazioni in atti;
4)con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del proprio difensore;
per le società appellate e , si insisteva per il rigetto del gravame, conferma CP_1 Controparte_2 integrale dell'impugnata sentenza e condanna degli appellanti, in solido, alle spese del grado;
per la società appellata ed appellante incidentale, si concludeva per CP_3 il rigetto dell'avverso gravame principale e per l'accoglimento di quello incidentale dalla sua avente causa proposto.
Svolgimento del processo
Il , legale rappresentante dell'odierna società appellante, titolare, in tale CP_8 qualità, di un conto corrente bancario presso l'agenzia di Noci della , in CP_1 data 16/5/2016 richiedeva presso il locale sportello bancario di Noci, l'emissione di un assegno circolare dell'importo di €20.000,00 con beneficiaria la Banca di Credito
Cooperativo di Conversano, quale propria creditrice procedente in pendente esecuzione immobiliare, mediante il correlativo addebito sul proprio contro.
Ricevuto il richiesto titolo e consegnato lo stesso al proprio legale di fiducia, veniva da costui inviato, con successiva raccomandata assicurata, al legale della predetta Banca
Creditrice il successivo 19/5/2016 per essere la predetta somma imputata a titolo di acconto per una convenuta sospensione delle operazioni di vendita della procedura esecutiva immobiliare, ricevendone, tuttavia, un riscontro dal predetto legale in data
31/5/2016 con cui si comunicava formalmente l'esito negativo della tentata negoziazione del titolo predetto, in quanto risultava già estinto in precedenza.
La circostanza predetta provocava non poche perplessità in capo al che, a seguito Pt_1 di esperite indagini apprendeva l'intercorsa “clonazione” dell'assegno con negoziazione o presso un'agenzia della locale a beneficio di tale CP_2 Persona_1 la quale ne disponeva l'accredito su di un proprio conto, quasi integralmente estinto alcuni giorni dopo.
pagina 3 di 13 Attivatosi tempestivamente con denuncia querela contro i responsabili, vanamente richiesto, in data 7/6/16 la disponibilità della somma predetta ed assumendo una precisa responsabilità della propria Banca, emittente del titolo, si determinava a proporre il giudizio in esame in danno della stessa.
Con citazione del 22/7/16, infatti, conveniva, dinanzi il Tribunale di Bari la CP_1
per ivi sentirla dichiarare responsabile, per omessa diligenza specifica, nella
[...] causazione dell'evento di cui innanzi, con conseguente condanna, a titolo risarcitorio , della restituzione della somma predetta di €20.000,00 portata dal titolo predetto, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
In punto di diritto, a preteso supporto della domanda risarcitoria, evidenziava che l'incasso dell'assegno clonato fosse avvenuto mediante la procedura di c.d. ceck truncation, ovvero attraverso una forma di presentazione elettronica del titolo, equiparata dalla legge (D.L.
n.70/2011 convertito nella L.106/2011) alla presentazione in formato cartaceo.
Aggiungeva che la predetta procedura consentiva, in pratica, alla banca negoziatrice di assegni circolari e bancari (nella specie la ) di chiederne il pagamento Controparte_2 alla Banca emittente ) mediante l'invio di un messaggio elettronico riportante CP_1 gli estremi del titolo, con contestuale pagamento del titolo in stanza di compensazione sul presupposto generale del buon esito della presentazione all'esito della verifica positiva della Banca emittente mediante raffronto con lo specimen.
Per quanto innanzi, contestava alla predetta convenuta, emittente del titolo CP_1 successivamente clonato, una carente diligenza specifica onde evitare il rischio dell'avvenuta clonazione, invocando, pertanto, la condanna della stessa alla restituzione della somma portata dal titolo, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Con comparsa del 23/3/2018 si costituiva la , già , proponendo CP_5 CP_9 contestuale domanda riconvenzionale (in questa fase reiterata quale gravame incidentale), nella sua qualità di chiamata in causa.
Premetteva la stessa di essere una banca di secondo livello che, non disponendo di agenzie e/o di sportelli aperti al pubblico, svolgeva servizi per altre banche effettivamente operative (tra le quali quella convenuta dall'attore) e che, in tale veste (con precedente denominazione di cui innanzi) rilevava, tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, l'esistenza pagina 4 di 13 di svariati casi di “clonazione” di propri assegni circolari, emessi materialmente da banche socie o corrispondenti, circostanza che la induceva ad avvisare, con varie e progressive circolari interne, le banche corrispondenti ad avvisare i propri clienti del rischio insito nella trasmissione di assegni a terzi, facendoli sottoscrivere, per presa visione, al l'atto della consegna dell'assegno circolare emesso, una specifica informativa connessa e derivante dalla comunicazione degli assegni a terzi, così come avveniva nel caso di specie allorquando il si recava nella filiale di Noci della per richiedere l'emissione Pt_1 CP_1 dell'assegno circolare di €20.000,00 all'ordine della Banca di Credito Cooperativo di
Conversano, con sottoscrizione dal parte del richiedente, all'atto di consegna dell'assegno rilasciato dell'informativa predetta con cui si raccomandava di astenersi dall'inviare a terzi immagini dell'assegno ovvero dei dati essenziali dello stesso.
La breve cronistoria dei fatti evidenziava quindi il rilascio dell'assegno il 16/5/2016, la successiva consegna materiale dello stesso da parte del al proprio legale, avv. Pt_1
Camillo Polignano, e il successivo invio in plico racc. da parte dello stesso legale a quello della banca beneficiaria del titolo predetto.
La deducente, tuttavia, era costretta a denegarne il pagamento avendo riscontrato che lo stesso risultava già negoziato presso la con procedura check truncation in CP_2 data 18/5/2016 e pagato dalla banca negoziatrice suddetta.
Quale Banca effettiva emittente dell'assegno clonato, contestava qualsiasi pretesa sua responsabilità nei fatti lamentati dall'attore, formulando domanda (oltre che eccezione) riconvenzionale ed in manleva nei confronti sia della che della , Parte_1 CP_2 previo accertamento, nei confronti di quest'ultima, della illegittima e negligente negoziazione del clone dell'assegno circolare.
Con distinta comparsa del 25/9/2017 si era ritualmente costituita la convenuta , CP_1 disconoscendo qualsiasi responsabilità alla stessa ascrivibile in quanto, quale banca emittente, si era limitata ad emettere il titolo originale nei confronti di un proprio cliente, debitamente e tempestivamente avvisato, con apposita informativa, anche dei rischi della clonazione degli assegni circolari ed a trasmettere, quindi, la provvista prelevata dal conto corrente del cliente all'effettiva erogatrice della provvista, nella specie la , CP_5 all'epoca eccependo, pertanto, il difetto di propria effettiva legittimazione passiva CP_9
e, quanto al merito, richiedendo, in via principale, il rigetto dell'avversa domanda, siccome pagina 5 di 13 infondata in fatto e diritto ovvero, in via subordinata, la riduzione equitativa per il concorso del fatto colposo della vittima ex art.1227 c.c., nonché, in via estremamente subordinata, ordinare, laddove ritenuto necessaria, l'intervento in giudizio delle altre due banche coinvolte, ovvero della e della . Controparte_10 CP_2
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 16/10/2017, veniva in effetti disposta la chiamata i n causa di entrambe le banche suddette ex art.106 c.p.c.con slittamento della prima udienza al 16/4/2018, riscontrandosi, nelle more, la costituzione di cui innanzi.
Con comparsa del 10/4/2018 si costituiva anche l'altro Istituto bancario chiamato in causa, ovvero la (banca effettiva negoziatrice del titolo), contestando Controparte_2
l'oggettiva impossibilità, con l'ordinaria diligenza richiesta, di individuare la duplicazione dell'assegno circolare originale emesso dalla con correlativo obbligo contrattuale nei CP_1 confronti di una propria cliente di accreditare lo stesso sul conto della stessa e concludendo, quindi per il rigetto di qualsiasi domanda diretta o di manleva in suo danno.
Così integratosi il contradittorio processuale, il giudizio veniva istruito con le prove per interpello reciprocamente proposte dalle parti e, all'esito di un fallito percorso conciliativo ex art.185 c.p.c., perveniva all'udienza decisoria del 5/10/2020 nel corso della quale, precisate le rispettive conclusioni, veniva riservato in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 7/1/2021, l'adito Tribunale di Bari definiva la controversia disattendendo la domanda attorea e quella riconvenzionale della terza chiamata, compensando integralmente le spese di lite.
Con concisa motivazione illustrava l'estensore la ragione addotta a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In sostanza, riteneva il Tribunale dirimente nel rigettare la richiesta attorea il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nell'ipotesi contemplata dalla fattispecie in esame, ovvero di pagamento fatto a soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, legittimato per quanto appare dal titolo, la responsabilità della Banca negoziatrice poteva sussistere solo nel caso in cui, sulla scorta del dettato normativo di cui all'art.1176 2° comma c.c., in tema di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, parametrata ai canoni della diligenza professionale media del bonus argentarius,
l'alterazione fosse rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio, ipotesi pagina 6 di 13 non ricorrente nel caso di specie laddove il cassiere non poteva disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, dovendo arrestarsi lo sforzo diligente, alla mera disamina esteriore del titolo.
A tale riguardo riteneva il primo giudice applicabile ad entrambe le banche coinvolte, ovvero a quella negoziatrice ed a quella emittente, precisando che per quest'ultima vale quanto affermato dalla giurisprudenza dominante in relazione all'art.43, 2° comma della c.d. Legge Assegni in base alla c.d. legittimazione cartolare.
In definitiva, riteneva il Tribunale che nessuna delle tre banche coinvolte potesse ritenersi responsabile della clonazione dell'assegno abilmente falsificato, ritendo assorbita la proposta riconvenzionale della , disponendo, infine, in punto di regolamentazione CP_5 delle spese, la compensazione integrale delle stesse “in forza del principio di soccombenza reciproca e per essere tutte le parti del giudizio in qualche modo vittime dell'azione illecita condotta dal falsificatore”.
Avverso tale motivazione, insorgeva il , nella suestesa qualità, proponendo il Pt_1 gravame che ci occupa, a supporto del quale articolava un'unica e sostanziale motivazione, dolendosi per l'omessa considerazione da parte del Tribunale, di una circostanza decisiva e determinante nella individuazione di precise responsabilità delle banche, evidenziando la mancata delibazione della domanda risarcitoria sulla scorta dell'effettiva procedura bancaria vigente, nella specie palesemente disattesa dalle banche oltre che della evidenza cartolare della falsificazione del clone rispetto all'assegno originale con evidente contraffazione e violazione delle precise disposizioni in tema di assegno circolare, concludendo come in epigrafe.
Si costituivano le tre banche appellate, ovvero la , la e la CP_1 CP_2 CP_3
(avente causa della già , già ) tutte concludendo
[...] CP_4 CP_5 CP_9 per il rigetto dell'avverso gravame e refusione delle spese del grado.
All'esito della udienza di prima comparizione del 2/7/21, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 21/10/22, differita per carico del ruolo a quella del
26/3/2023 e, per il medesimo motivo, a quella di cui in epigrafe del 16/2/2024, trattata con la persistente modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di pagina 7 di 13 trattazione scritta, veniva riservata in decisione, concedendo alle parti i termini difensivi di cui all'art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Ritiene il Collegio potersi condividere la censura prospettata dalla società appellante, con la quale si contestava l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, di una non provata attivazione della vigente procedura interbancaria, introdotta proprio per ovviare ai reiterati episodi di “clonazione” di assegni, non potendo il primo giudice, obliterando la circostanza predetta e la carenza probatoria da parte delle banche coinvolte di aver applicato la procedura corretta e vigente, limitarsi al solo richiamo della oggettiva impossibilità da parte del cassiere della banca negoziatrice di avvedersi dell'operata “abile falsificazione”
A tale riguardo è ben noto a questo Collegio il principio di legittimità circa la diligenza media a richiedersi al bonus argentarius allorché, come sembrerebbe nel caso di specie, alcun segno esteriore evidenziava ictu oculi, la contraffazione del titolo con modificazione dell'effettivo prenditore dello stesso, ritenendo, tuttavia, il principio richiamato in motivazione inconferente al caso di specie, laddove non si contesta il pagamento da parte della banca di un assegno (di conto corrente) con sottoscrizione apocrifa, allorché, effettivamente l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile “ ictu oculi” e, nella specie “in base alle conoscenze del bancario il quale non è tenuto a disporre CP_11 di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto
a mostrare le qualità di un esperto grafologo “ (cfr. Cass. 23/6/2021 n.17951; 19/6/2018
n.16178; e, da ultimo, 23683 del 4/9/2024).
Nel caso in esame trattavasi, invero, di assegno circolare rilasciato da una Banca ) CP_1 su richiesta di un proprio cliente ( con indicazione di un terzo prenditore Parte_1 beneficiario (BCC di Conversano) e negoziato, illecitamente, presso altra banca ( CP_2
da un terzo estraneo che aveva riprodotto il titolo originale, riportandovi (in
[...] maniera evidentemente scorretta) le matrici identificative ma con un diverso beneficiario
( ). Persona_1
pagina 8 di 13 Il cassiere della banca negoziatrice, anche in disparte l'obbligo di rilevare dei segni esteriori del titolo che evidenziavano la contraffazione, quali la disallineatura dei tre caratteri numerici prescritti, aveva l'obbligo di adottare, prima di provvedere all'accredito della somma riportata sul conto della falsa prenditrice, la vigente procedura interbancaria per negoziazione di assegni in check truncation, circostanza incomprensibilmente ed immotivatamente obliterata in motivazione.
La suddetta procedura, pienamente vigente al momento dell'avvenuta negoziazione del titolo (18/5/2016) consentiva, invero, sulla base di un'adesione volontaria ad un accordo interbancario, alla banca negoziatrice di assegni circolari di chiederne il pagamento alla banca emittente mediante invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non veniva trasmesso nella sua materialità dalla stessa banca negoziatrice alla banca emittente.
Ma, in una ipotesi come quella in esame, in cui il beneficiario indicato nell'assegno circolare clonato era diverso da quello risultante nel titolo originario, indipendentemente dall'esame materiale del titolo, la banca emittente avrebbe potuto rilevare, anche nell'ambito della procedura “Check truncation” tale difformità
Infatti, il regolamento della Banca d'Italia 22/3/2016 sulla presentazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari (emanato ex art.8, comma 7, dl. N.70/2011, convertito nella L.n.106/2011, entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U. avvenuta il 30/4/2016) all'art.8, lett.f) prevedeva che tra i dati che il negoziatore deve trasmettere all'emittente in via telematica, per gli assegni circolari vi sia anche il nome del beneficiario.
Da quanto innanzi, ne conseguiva che l'intermediario ( ) pur in presenza CP_2 dell'identità degli altri dati identificativi riportati sull'assegno clonato rispetto all'originale, avrebbe potuto rilevare che il beneficiario indicato nel titolo presentato all'incasso era diverso da quello indicato nel titolo a suo tempo emesso, avendo ricevuto in via telematica la relativa informazione.
Ciò vale tanto più in quanto lo stesso regolamento all'art.7, comma 6, prescrive che : “Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo procedurale atto a garantire che l'assegno sia presentato al pagamento una sola volta” conseguendone la pagina 9 di 13 responsabilità di una banca che accetti di pagare il titolo “al buio” equivalente ad una volontaria omissione circa la sua verifica materiale.(cfr. in fattispecie speculare Abf
Palermo n.12609 del 16/5/2019).
Nella specie, non vi è prova alcuna della richiesta di c.d. bene emissione del titolo e né tantomeno di una conferma scritta da parte della banca emittente, conseguendone che la dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, non accompagnata delle indicate cautele di cui innanzi previste dalla procedura interbancaria vigente, comporti, in caso di mancato incasso del titolo da parte del relativo prenditore, la responsabilità della banca negoziatrice, su cui grava il principio di autoresponsabilità per le informazioni inesatte rese nello svolgimento del rapporto contrattuale (v. ex plurimis Cass. 15951/2022; Cass.
10492/2011).
Nel caso in esame, d'altronde, la banca negoziatrice, in persona dell'accorto cassiere, avrebbe ben potuto rilevare ictu oculi palesi anomalie esteriori, quale, nello specifico, un'omessa allineatura dei tre codici numerici, come invece rinvenibile nell'originale del titolo, oltre che una anomala consistenza cartacea del titolo stesso rispetto a quella abitualmente utilizzata per la stampa degli assegni circolari, tali riscontri, avrebbero dovuto indurre il cassiere intermediario ad attivare correttamente e tempestivamente la prevista procedura di cui innanzi con l'invio del messaggio telematico alla banca emittente e trattaria con l'indicazione del beneficiario dell'assegno.
A nulla può rilevare la prospettata dequalificazione a mera facoltà e non obbligo della prevista procedura, rimasta di fatto inattivata dalla banca negoziatrice, atteso che proprio l'attivazione della stessa avrebbe consentito alla emittente, contrattualmente responsabile verso la propria correntista, di denegare il c.d. bene fondi, così evitando all'intermediario presso cui il titolo veniva negoziato, di attivarsi per lo storno della somma che, come evidenziato, dall'estratto conto esibito in atti, rimaneva di fatto sul conto della per circa otto giorni (iniziando dal 24/5 un progressivo svuotamento dello stesso Pt_2 fino a giungere ad un saldo finale al 30 maggio di soli €252,17).
L'omissione predetta si configurava, nel caso specifico, ancora più grave in quanto, come detto, il titolo negoziato evidenziava già ictu oculi rilevanti anomalie grafiche rispetto alla prescrizione della Circolare ABI del 12/6/2014, laddove, con riferimento al numero dell'assegno si precisava che lo stesso dovesse indicarsi con tre diverse tipologie di pagina 10 di 13 scrittura: arabica, microforata e magnetica e che tali numerazioni dovessero essere poste una sopra l'altra su tre livelli e le cifre risultare allineate in verticale.
Nel nostro caso, mentre tale prescrizione è correttamente rispettata nell'originale del titolo rilasciato dalla , non altrettanto può dirsi nella copia “clonata” laddove l'ultima cifra CP_1 di 4 risulta palesemente disallineata in verticale, tanto dovendo indurre in un cassiere
“accorto” e a conoscenza della circolare suddetta, a rilevarne, senza bisogno di alcun uso strumentale di attrezzatura tecnica o chimica, quanto meno un sospetto circa la corretta stampa cartacea del titolo, con l'ulteriore necessità di ottenere una tempestiva conferma scritta da parte della banca trattaria, adottando quindi la prevista procedura di troncatura dell'assegno medesimo di cui innanzi.
Sulla scorta di quanto innanzi, la banca negoziatrice non può dirsi esente da responsabilità avendo provveduto al pagamento del titolo senza porre in essere le previste cautele finalizzate a prevenirne una illecita clonazione.
A tale riguardo, a conferma dell'ammissione di aver immotivatamente disatteso le cautele del caso, la , nel suo “corposo” atto difensivo nulla dice circa l'avvenuta CP_2 attivazione della procedura interbancaria di cui innanzi, limitandosi ad insistere e ribadire il principio, ben noto ed erroneamente applicato dal Tribunale, circa la media diligenza a richiedersi ad un bonus argentarius in mancanza di evidenti segni esteriori di qualsiasi contraffazione del titolo che, invece, alla stregua di quanto evidenziato, evidenziava una anomalia grafica relativa alle tre numerazioni sovrapposte, tale da palesare una
“grossolana” contraffazione dello stesso.
Dirimente rilevanza assume, quindi, alfine di accogliere il gravame, la individuata e specifica responsabilità omissiva a carico della Banca negoziatrice, terza chiamata in causa da quella emittente che, rimane, in ogni caso, contrattualmente responsabile nei confronti del proprio cliente, salva la proposta domanda subordinata di manleva in danno della banca effettiva negoziatrice del titolo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona Parte_1 del suo legale rappresentante, avverso la sentenza n.90/2021, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 5/1/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
pagina 11 di 13 1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza
2)Condanna la e, per essa, la Controparte_7 [...]
, già già , già , in solido, a pagare, in favore CP_3 CP_4 CP_5 CP_9 della società appellante, la somma di €20.000,00, portata dal titolo clonato negoziato, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3)Condanna la in solido con la , in persona dei rispettivi CP_12 CP_3 legali rappresentanti, alla refusione, in favore della società appellante, delle spese e compensi difensivi attinenti al doppio grado del giudizio, liquidati gli stessi in complessivi
€8.075,00 di cui € 264,00 per esborsi relativi al primo grado, €1.620,00 per compensi difensivi detto, € 382,00 per esborsi relativi al presente grado ed €5.809,00 per compensi difensivi detto, oltre accessori di legge;
4)Accoglie il proposto gravame incidentale spiegato dalla appellata in CP_3 persona del legale rappresentante, con riferimento alla domanda riconvenzionale di manleva già spiegata in primo grado in danno della e, per l'effetto Controparte_2
5)Condanna la , in persona del legale rappresentante, a tenere indenni Controparte_2 la e la di ogni e qualsiasi somma che le stesse in solido, CP_12 CP_3 saranno tenute a pagare in favore della società appellante, ivi comprese le spese processuali come innanzi liquidate;
6)Condanna la , in persona del legale rappresentante, alla refusione Controparte_2 delle spese del grado in favore della , in persona del legale rappresentante, CP_3 liquidate le stesse nella somma complessiva di 5.809,00 oltre accessori di legge;
7)Compensa tra le altre parti le spese del grado.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 27/5/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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