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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
AS AS, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH0401000752024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH0401000752024 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH0401000752024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente si riporta integralmente al ricorso ed alle note successivamente depositate dove rilevava che l'Ufficio, in sede di controdeduzioni, si fosse limitato a ripetere quanto già riportato nell'accertamento. L'Ufficio, contrariamente a quanto asserito dalla parte, conferma di aver preso una posizione sui motivi del ricorso. Rileva quindi che non si tratta di un'associazione che svolge propriamente un' attività sportiva dilettantistica e, proprio per questo, sono state eccepite una serie di irregolarità relative all'attività svolta dalla stessa. Pertanto l'Ufficio ha disconosciuto il regime agevolativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione “Ricorrente_1” proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento con adesione n. TKH040100075/2024, notificato il 19.03.2023 dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Rieti, ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, con invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio.
Nei fatti, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito istituzionale di controllo, con specifico riferimento all'attività prestata dagli enti non commerciali, notificava alla società, con domicilio fiscale nel Comune di località_1, ed esercente l'attività di “altre attività sportive NCA” l'invito al contraddittorio per la ricostruzione del reddito.
A seguito del quale, determinava ai fini IRES, ai sensi dell'art. 41-bis D.P.R. 600/73, un reddito imponibile per €. 109.960,51, a fronte del dichiarato di €. 3.337,00 in maniera forfetaria. Anche ai fini IRAP, emergeva un valore della produzione lorda di €. 109.960,51.
Ai fini IVA, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 633/72: - i componenti positivi sono stati quantificati in €. 116.190,33 (imponibili) soggetti all'aliquota del 22%, con imposta a debito di €. 25.561,87. Mentre le spese sostenute e conteggiate dall'Associazione, sono di €. 142.189,00; l'Ufficio considerava detraibile la sola imposta relativa alle fatture intestate all'Associazione, rinvenute tra la documentazione contabile, per un importo di €. 280,96. Dopo il contraddittorio e dell'eventuale accertamento con adesione, non andato a buon fine,
l'Ufficio notificava all'Associazione l'avviso di accertamento e rettificava ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/72, il reddito imponibile accertandolo ai sensi dell'art. 41 D.P.R.
600/72 in €. 109.961,00, per cui la maggior IRES dovuta ammonta ad €. 25.590,00. Ai fini IRAP, l'Ufficio accertava un valore della produzione lorda di €. 109.961,00 ed un'imposta di €. 13.046,00.
Ai fini IVA, considerando l'imposta versata per l'anno 2017 per complessivi €. 12.235,00; è dovuta in più per l'anno 2017 la somma di €. 13.045,00. E, pertanto, un totale di imposta di €. 51.681,51 più sanzioni ed interessi.
L'Associazione eccepiva : a) Violazione ed errata applicazione della legge n. 398 del
16.12.1991, in combinato disposto con l'art. 148 comma 3 e con l'art. 149 D.P.R. 917/86; b) violazione ed errata applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR n. 917/86. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti si costituiva in giudizio, opponendosi alle contestazioni di parte, ribadendo la legittimità e fondatezza dell'avviso, nonché
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni di parte, con vittoria alle spese di giudizio.
E' stata medio tempore alla camera di consiglio del 19.05.2025 disposta la sospensione dell'esecuzione di quanto richiesto con ordinanza n. 106/2025.
All'udienza pubblica del 1° dicembre 2025, il Collegio tratteneva la causa in decisione sulla base degli atti depositati e sul dibattito con le parti in aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'esaminare gli atti di causa, si osserva che le associazioni sportive, pur essendo obbligate alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, devono comunque porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura “dilettantistica” e le modalità di esercizio dell'attività, laddove il rendiconto finanziario rappresenta senza dubbio uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione, da cui poter desumere non soltanto il risultato economico dell'anno, ma anche la corretta destinazione degli utili di esercizio prodottisi nel corso degli anni, ovvero delle modalità di copertura delle eventuali perdite.
In relazione alla materia trattata questo Collegio rileva che gli enti di tipo associativo possono godere trattamento agevolato previsto dal DPR n. 917/86, art. 148 (in materia di IRPEG) e del
DPR n. 633/72, art. 4 (in materia di IVA) come modificati, con evidente finalità antielusiva dal
D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5, a condizione che riportano non solo l'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate ma anche dell'accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.
Il mancato rispetto delle clausole di cui all'art. 148, comma 8, TUIR e art. 4, comma 7, DPR
633/72 comporta il venir meno delle agevolazioni (cfr. Cassazione con sentenza n. 11456/2010, Ordinanze nn. 14696/2018, 8182/2020 e 21185/2020).
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 4331/21, ha statuito che le associazioni sportive possono godere di un particolare regime di favore, previsto dall'art. 148, primo, secondo e terzo comma nonché del comma 8 del TUIR, a condizione che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa in oggetto, la cui dimostrazione spetta al contribuente che se ne voglia avvalere.
Ciò che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l'esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative ( cfr. Ordinanza n. 29800/2022). L'atto impugnato si fonda sul disconoscimento operato dall'Ufficio della natura associativa dell'ente, con conseguente decadenza dal regime fiscale di vantaggio di cui alla legge 398/1991.
Per beneficiare del quale occorre avere una serie di requisiti di cui l'Associazione in epigrafe risulta priva sulla base dei rilievi effettuati, che conducono inequivocabilmente verso la tesi della natura non associativa dell'ente ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate, in sede di verifica ha attribuito numerose violazioni, come l'esercizio di attività inequivocabilmente commerciali, entrate non contabilizzate e mancata tenuta dei libri sociali ed ha rilevato un'incongruente differenza tra il numero dei tesserati e dei soci.
In tal senso la legge n. 398/91 prevede a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell'IVA da versare, nonché l'esonero dagli adempimenti contabili.
La legge 398/91 esenta i club aderenti dagli obblighi previsti da norme fiscali, inclusa la contabilità dell'attività commerciale, il che tuttavia non significa che il sodalizio tragga vantaggio da esoneri che potrebbero diventare omissioni, anzi proprio la presenza di ricavi rilevanti ai fini tributari impone una congrua qualità ed efficacia amministrativa ed induce a convenire sull'opportunità di aggiornare scritture e registri anche se non vi è obbligo di farlo. Viene, altresì, rilevato che in merito alla ripresa di componenti positivi di reddito non contabilizzati e pertanto non dichiarati;
negativi dei costi non documentati, l'Associazione ha provveduto solo alla loro contestazione non dandone prova concreta né ha sollevato ed effettuato eccezioni di quanto rilevato dagli accertatori. Per quanto su detto e rilevato che dagli atti prodotti non risulta che la ricorrente società ha rispettato le prescrizioni contenute nelle clausole imposte dalla normativa di riferimento, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrente_1Condanna l' , per effetto della soccombenza, alle spese di questo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Associazione al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rieti il 1° dicembre 2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
AS AS, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH0401000752024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH0401000752024 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH0401000752024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente si riporta integralmente al ricorso ed alle note successivamente depositate dove rilevava che l'Ufficio, in sede di controdeduzioni, si fosse limitato a ripetere quanto già riportato nell'accertamento. L'Ufficio, contrariamente a quanto asserito dalla parte, conferma di aver preso una posizione sui motivi del ricorso. Rileva quindi che non si tratta di un'associazione che svolge propriamente un' attività sportiva dilettantistica e, proprio per questo, sono state eccepite una serie di irregolarità relative all'attività svolta dalla stessa. Pertanto l'Ufficio ha disconosciuto il regime agevolativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione “Ricorrente_1” proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento con adesione n. TKH040100075/2024, notificato il 19.03.2023 dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Rieti, ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, con invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio.
Nei fatti, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito istituzionale di controllo, con specifico riferimento all'attività prestata dagli enti non commerciali, notificava alla società, con domicilio fiscale nel Comune di località_1, ed esercente l'attività di “altre attività sportive NCA” l'invito al contraddittorio per la ricostruzione del reddito.
A seguito del quale, determinava ai fini IRES, ai sensi dell'art. 41-bis D.P.R. 600/73, un reddito imponibile per €. 109.960,51, a fronte del dichiarato di €. 3.337,00 in maniera forfetaria. Anche ai fini IRAP, emergeva un valore della produzione lorda di €. 109.960,51.
Ai fini IVA, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 633/72: - i componenti positivi sono stati quantificati in €. 116.190,33 (imponibili) soggetti all'aliquota del 22%, con imposta a debito di €. 25.561,87. Mentre le spese sostenute e conteggiate dall'Associazione, sono di €. 142.189,00; l'Ufficio considerava detraibile la sola imposta relativa alle fatture intestate all'Associazione, rinvenute tra la documentazione contabile, per un importo di €. 280,96. Dopo il contraddittorio e dell'eventuale accertamento con adesione, non andato a buon fine,
l'Ufficio notificava all'Associazione l'avviso di accertamento e rettificava ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/72, il reddito imponibile accertandolo ai sensi dell'art. 41 D.P.R.
600/72 in €. 109.961,00, per cui la maggior IRES dovuta ammonta ad €. 25.590,00. Ai fini IRAP, l'Ufficio accertava un valore della produzione lorda di €. 109.961,00 ed un'imposta di €. 13.046,00.
Ai fini IVA, considerando l'imposta versata per l'anno 2017 per complessivi €. 12.235,00; è dovuta in più per l'anno 2017 la somma di €. 13.045,00. E, pertanto, un totale di imposta di €. 51.681,51 più sanzioni ed interessi.
L'Associazione eccepiva : a) Violazione ed errata applicazione della legge n. 398 del
16.12.1991, in combinato disposto con l'art. 148 comma 3 e con l'art. 149 D.P.R. 917/86; b) violazione ed errata applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR n. 917/86. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti si costituiva in giudizio, opponendosi alle contestazioni di parte, ribadendo la legittimità e fondatezza dell'avviso, nonché
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni di parte, con vittoria alle spese di giudizio.
E' stata medio tempore alla camera di consiglio del 19.05.2025 disposta la sospensione dell'esecuzione di quanto richiesto con ordinanza n. 106/2025.
All'udienza pubblica del 1° dicembre 2025, il Collegio tratteneva la causa in decisione sulla base degli atti depositati e sul dibattito con le parti in aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'esaminare gli atti di causa, si osserva che le associazioni sportive, pur essendo obbligate alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, devono comunque porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura “dilettantistica” e le modalità di esercizio dell'attività, laddove il rendiconto finanziario rappresenta senza dubbio uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione, da cui poter desumere non soltanto il risultato economico dell'anno, ma anche la corretta destinazione degli utili di esercizio prodottisi nel corso degli anni, ovvero delle modalità di copertura delle eventuali perdite.
In relazione alla materia trattata questo Collegio rileva che gli enti di tipo associativo possono godere trattamento agevolato previsto dal DPR n. 917/86, art. 148 (in materia di IRPEG) e del
DPR n. 633/72, art. 4 (in materia di IVA) come modificati, con evidente finalità antielusiva dal
D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5, a condizione che riportano non solo l'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate ma anche dell'accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.
Il mancato rispetto delle clausole di cui all'art. 148, comma 8, TUIR e art. 4, comma 7, DPR
633/72 comporta il venir meno delle agevolazioni (cfr. Cassazione con sentenza n. 11456/2010, Ordinanze nn. 14696/2018, 8182/2020 e 21185/2020).
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 4331/21, ha statuito che le associazioni sportive possono godere di un particolare regime di favore, previsto dall'art. 148, primo, secondo e terzo comma nonché del comma 8 del TUIR, a condizione che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa in oggetto, la cui dimostrazione spetta al contribuente che se ne voglia avvalere.
Ciò che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l'esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative ( cfr. Ordinanza n. 29800/2022). L'atto impugnato si fonda sul disconoscimento operato dall'Ufficio della natura associativa dell'ente, con conseguente decadenza dal regime fiscale di vantaggio di cui alla legge 398/1991.
Per beneficiare del quale occorre avere una serie di requisiti di cui l'Associazione in epigrafe risulta priva sulla base dei rilievi effettuati, che conducono inequivocabilmente verso la tesi della natura non associativa dell'ente ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate, in sede di verifica ha attribuito numerose violazioni, come l'esercizio di attività inequivocabilmente commerciali, entrate non contabilizzate e mancata tenuta dei libri sociali ed ha rilevato un'incongruente differenza tra il numero dei tesserati e dei soci.
In tal senso la legge n. 398/91 prevede a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell'IVA da versare, nonché l'esonero dagli adempimenti contabili.
La legge 398/91 esenta i club aderenti dagli obblighi previsti da norme fiscali, inclusa la contabilità dell'attività commerciale, il che tuttavia non significa che il sodalizio tragga vantaggio da esoneri che potrebbero diventare omissioni, anzi proprio la presenza di ricavi rilevanti ai fini tributari impone una congrua qualità ed efficacia amministrativa ed induce a convenire sull'opportunità di aggiornare scritture e registri anche se non vi è obbligo di farlo. Viene, altresì, rilevato che in merito alla ripresa di componenti positivi di reddito non contabilizzati e pertanto non dichiarati;
negativi dei costi non documentati, l'Associazione ha provveduto solo alla loro contestazione non dandone prova concreta né ha sollevato ed effettuato eccezioni di quanto rilevato dagli accertatori. Per quanto su detto e rilevato che dagli atti prodotti non risulta che la ricorrente società ha rispettato le prescrizioni contenute nelle clausole imposte dalla normativa di riferimento, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrente_1Condanna l' , per effetto della soccombenza, alle spese di questo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Associazione al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rieti il 1° dicembre 2025