Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 4744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4744 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05540/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5540 del 2023, proposto da Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ottavio Grandinetti, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministro dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
nei confronti
T.B.S. Television Broadcasting System S.r.l. in Liquidazione, Poste Italiane S.p.A., non costituiti in giudizio;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) della delibera n. 410/22/CONS, adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media», con il relativo allegato A («Relazione Tecnico-Finanziaria»), resi disponibili sul sito web dell’Autorità il 17 gennaio 2023;
b) della delibera n. 416/22/CONS, adottata dall’Autorità il 24 novembre 2022, recante «Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023», con i relativi allegati A («Fac Simile» del Modello telematico) e B («Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2023»), resi disponibili sul sito web dell’Autorità il 17 gennaio 2023;
c) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse: c.1) la delibera AG-Com n. 223/12/CONS e s.m.i., recante «Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.2) la delibera OM n. 17/98 del 16 giugno 1998 e s.m.i., recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati; c.3) la delibera OM n. 261/21/CONS, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello»; c.4) la delibera OM n. 208/22/CONS, recante «Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con i relativi allegati, ivi compresa la «Relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2021»; c.5) la delibera n. 464/22/CONS, recante «Bilancio di previsione per l’esercizio 2023», con i relativi allegati, nonché il documento denominato «Bilancio di previsione 2023 – Relazione illustrativa»; c.7) la delibera OM n. 457/22/CONS, recante «Piano di programmazione finanziaria 2023-2025», con i relativi allegati; c.8) il provvedimento (anche tacito) di approva-zione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della citata delibera OM n. 410/22/CONS, ai sensi dell’art. 1, co. 65, l. n. 266/2005; c.9) l’art. 2 dell’Allegato A alla delibera OM n. 666/08/CONS (“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”) e s.m.i., con i relativi allegati e moduli, così come modificato, tra l’altro, dalla delibera OM n. 608/10/CONS, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla DE n. 666/08/CONS”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata e di Wind Tre S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso all’esame, la ricorrente – quale soggetto tenuto a versare i contributi previsti dalla delibera impugnata in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e di concessionaria di pubblicità – ha adito l’intestato Tribunale per ottenere l’annullamento della delibera n. 410/22/CONS, recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media ”, con il relativo allegato A (« Relazione Tecnico-Finanziaria »), della delibera 416/22/CONS “ Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 ”, con i relativi allegati A (« Fac Simile » del Modello telematico) e B (« Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2023 »), e degli atti ad essa presupposti, consequenziali o comunque connessi.
A fondamento del gravame la ricorrente ha articolato cinque motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
I. Violazione dell’art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; dell’art. 2, co. 38, l. n. 481/1995; dell’art. 6 l. n. 249/1997; dell’art. 3 d.lgs. n. 208/2021. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà, anche con precedenti provvedi-menti della stessa Amministrazione.
II. In subordine e salvo gravame. Violazione dell’art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; dell’art. 2, co. 38, l. n. 481/1995; dell’art. 6 l. n. 249/1997. In via gradata, illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53 e 97: illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.
III. In ulteriore subordine e sempre salvo gravame. Violazione dell’art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; dell’art. 2, co. 38, l. n. 481/1995; dell’art. 6 l. n. 249/1997; dell’art. 3 TUSMA; nonché degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost. Eccesso di potere per genericità ed indeterminatezza dei soggetti tenuti al pagamento del contributo OM, nonché per illogicità, contraddittorietà, anche con provvedimenti della stessa Amministrazione, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, difetto di motivazione.
IV. Violazione dell’art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005. Violazione degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. In subordine e salvo gravame: violazione degli artt. 49-54 TFUE e dell’art. 5 TUE. Necessità di disapplicare l’art. 1, commi 65 e 66, l. n. 266/2005 ed i provvedimenti indicati in epigrafe: illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.
V. In subordine. Violazione, sotto altri profili, dell’art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; dell’art. 2, co. 38, l. n. 481/1995; dell’art. 6 l. n. 249/1997; dell’art. 3, co. 1, lett. d), p) e q) TUSMA; dell’art. 1, lett. gg), d. lgs. n. 259/2003; degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost.; della dir. 2002/20/Ce e del Codice europeo; degli artt. 49-54 TFUE; dell’art. 5 TUE e del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di presupposto, illogicità, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà intrinseca e con altri provvedimenti della stessa Amministrazione.
2. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Si è altresì costituita in giudizio Wind Tre S.p.A..
3. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente, dopo aver premesso che con “ l’art. 1, co. 65, della l. n. 266/2005 … il legislatore ha voluto legificare … l’elenco contenuto nel d.m. del 17 maggio 2002 ”, ha censurato che “ nel momento in cui la DE (asseritamente adottata ai sensi del citato art. 1, commi 65 e 66) e le allegate Istruzioni si distaccano dalle categorie del d.m. (legificate dalla stessa disposizione primaria), esse violano senz’altro l’art. 1, commi 65 e 66 ”.
La censura non può essere condivisa in quanto fondata su una erronea premessa.
Il comma 65 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 si limita a stabilire, in termini generali, che a decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento delle Autorità indipendenti siano finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con deliberazione della singola Autorità.
La disposizione non reca alcun riferimento all’individuazione dei soggetti passivi dell’obbligo contributivo. Il rinvio da essa operato concerne, infatti, esclusivamente le modalità di finanziamento e il procedimento di determinazione della contribuzione, senza in alcun modo predeterminare un elenco chiuso e immodificabile dei soggetti tenuti al pagamento.
Sarebbe, peraltro, del tutto irragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso cristallizzare l’ambito soggettivo del contributo in un elenco risalente al 2002, elaborato in un contesto tecnologico e di mercato profondamente diverso da quello attuale, così impedendo qualsiasi adeguamento dell’obbligo contributivo all’evoluzione delle reti e dei modelli di offerta (cft., sul punto, la pronuncia di questa Sezione n. 649 del 13/01/2026).
5. Con un secondo argomento di doglianza la parte lamenta che “ risult [ano] violati i principi in tema di riserva – anche relativa – di legge (artt. 23, 41, 53 e 97 Cost.), poiché all’Autorità [è] stato incondizionatamente attribuito il potere di individuare i soggetti, le attività ed i ricavi sottoposti al predetto obbligo impositivo, senza la fissazione di alcun limite, né di alcun effettivo criterio e principio direttivo ad opera della norma primaria ”.
I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla parte ricorrente risultano manifestamente infondati.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la riserva relativa di cui all’art. 23 Cost. impone al legislatore di determinare criteri direttivi e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa in merito al presupposto, alla base imponibile, ai soggetti passivi, all’aliquota e alla quota di prelievo, potendo la legge demandare a fonti sub-primarie la disciplina dei profili attuativi e tecnici, purché nel rispetto dei criteri e dei limiti previamente fissati dalla fonte primaria (cft., ex multis , Corte Cost. n. 69 del 2017, che richiama il principio secondo cui, in tema di atti regolatori delle autorità amministrative indipendenti, la “ legalità procedurale ” compensa “ l’indeterminatezza dei contenuti sostanziali della legge ”).
In altri termini, è sufficiente che il legislatore individui gli elementi essenziali della stessa prestazione imposta con riferimento, per quanto di interesse, alla platea dei soggetti obbligati.
Nel caso di specie, tali condizioni - con specifico riferimento all’individuazione dei soggetti passivi - risultano soddisfatte dalla normativa primaria.
Invero, l’art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005, nel testo vigente ratione temporis , individuando la platea dei contribuenti nei soggetti che operano nel “ mercato di competenza ”, ove l’Autorità esercita i propri poteri di regolazione e controllo, indica con sufficiente precisione un criterio - quello fondato sulla sottoposizione dell’attività condotta alla regolazione o alla vigilanza dell’Autorità - idoneo a delimitare la discrezionalità dell’ente impositore nel delimitare l’ambito soggettivo del contributo, essendo rimessa a quest’ultimo solo la concreta identificazione, per ciascun settore, delle categorie di soggetti rientranti in ciascun “ mercato di competenza ” nell’ambito del quale l’Autorità esercita le proprie funzioni istituzionali (cft. Corte Cost. n. 69 del 2017: “ Quanto alla individuazione dei soggetti obbligati, la stessa disposizione fa riferimento … a coloro nei confronti dei quali l’ART abbia effettivamente posto in essere le attività attraverso le quali esercita le proprie competenze. Dunque, la platea degli obbligati … deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali ”. In proposito va richiamata anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con riferimento all’obbligo di contribuzione in favore dell’AGCOM previsto dal medesimo art. 1, comma 65, nel settore postale, ha affermato, sia pure incideter tantum , che “ l’atto generale di determinazione del contributo dell’AGCOM è un atto di alta amministrazione che integra – per opera della riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Cost. – la fonte legislativa specificando e concretizzando alcuni presupposti della pretesa tributaria ”: ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 28/08/2024, n. 7276).
Pertanto, la censura non può trovare accoglimento.
5. Con un terzo ordine di censure la ricorrente denuncia che “ la DE non ha puntualmente individuato quali soggetti sarebbero concretamente tenuti a corrispondere il contributo OM … neppure le Istruzioni forniscono una chiara, puntuale ed esaustiva individuazione dei soggetti, delle attività e dei ricavi assoggettabili al contributo OM ”.
La censura non coglie nel segno.
Come già evidenziato, l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo contributivo è direttamente desumibile dalla normativa primaria, la quale consente agli operatori di prevedere con sufficiente certezza l’insorgenza dell’obbligo in funzione dell’attività concretamente svolta.
Come confermato dal Consiglio di Stato, “ l’obbligo contributivo annuale verso l’Agcom discende direttamente dalla condizione di … soggetto che opera “ nel settore dei servizi media (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.) ”, novero al quale pacificamente Sky è inscritta ” in quanto “ il dato rilevante è rappresentato dalla corrispondenza tra il servizio di regolazione e controllo reso dalla Autorità e l’attività dei soggetti operanti nel mercato di competenza ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 febbraio 2022, n. 828).
Pertanto, alla luce di tali statuizioni, non possono esservi dubbi sull’assoggettamento della società ricorrente al pagamento del contributo, risolvendosi, le doglianze in esame, in censure generiche tendenti a contestare le modalità di individuazione dei soggetti legittimati passivi senza, però, operare alcun riferimento al criterio – qualificazione e differenziazione degli interessi fatti valere – che, nel processo amministrativo, costituisce il discrimine per escludere l’ammissibilità di un’azione popolare.
6. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’arbitrarietà del calcolo del fabbisogno economico per lo svolgimento delle attività del settore media (risultando finanziate anche spese estranee a tale settore) e della ripartizione dei costi finanziabili effettuata dall’Autorità, il contrasto con il principio di proporzionalità e l’utilizzo solo parziale dell’avanzo di amministrazione ai fini della fissazione dell’aliquota.
In disparte la questione circa la natura tributaria del contributo in questione, il motivo non si presta a favorevole considerazione in base alle considerazioni di seguito esposte.
6.1. Le censure proposte dalla ricorrente postulano l’estensione analogica del principio di “ stretta corrispondenza ” previsto nel settore delle comunicazioni elettroniche al settore dei media nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e del Consiglio di Stato formatasi sul punto.
Le pronunce e i principi richiamati dalla ricorrente sono, tuttavia, riferiti al solo settore delle comunicazioni elettroniche, dove i contributi sono stati ritenuti diritti amministrativi destinati a coprire i costi specifici di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, e non possono quindi estendersi a settori diversi, lasciando, quindi, impregiudicata la parte relativa al settore dell’audiovisivo/media che qui interessa.
Va, infatti, rilevato, sulla scorta della consolidata giurisprudenza amministrativa espressasi sul tema (v. Cons. St. sentenze nn. 5966/2024, 6073/2024, 6701/2024), che il principio di “ stretta corrispondenza ”, è previsto dall’art. 12 Direttiva 2002/20/CE, trasfuso poi nell’art. 34 d.lgs. 259/2003, esclusivamente per il settore delle comunicazioni elettroniche, dove i contributi sono stati ritenuti diritti amministrativi destinati a coprire i costi specifici di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, e non può quindi estendersi a settori diversi (cfr. sent. Tar Lazio, Quarta Sezione, 5 agosto 2025, n. 15298).
6.2. Va in ogni caso evidenziato come la delibera 410/22 sia corredata da un’ampia esplicazione dei criteri di calcolo adottati e che, nel rispetto del procedimento tipizzato dall’art. 1, comma 65, L. 266/2005, essa è stata sottoposta al vaglio della Ragioneria Generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne hanno confermato l’esecutività (decreto 20 dicembre 2021).
Inoltre, le valutazioni economiche sottostanti la quantificazione del fabbisogno da finanziare con il contributo dei servizi media sono state oggetto di vaglio favorevole e sostanziale – e non meramente formale – da parte del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e solo a esito delle positive valutazioni del citato Dipartimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’esecutività ai provvedimenti dell’Autorità.
Ne deriva che a fronte poi del vaglio tecnico-contabile operato dalla Ragioneria dello Stato e della Presidenza del Consiglio nel procedimento di approvazione della delibera (art. 1, co. 65, L. 266/2005) il giudice amministrativo incontra noti limiti di sindacato nelle scelte discrezionali concernenti la strutturazione organizzativa dell’Autorità o l’allocazione delle sue risorse umane, salve macroscopiche incongruenze ed illogicità non emergenti nel caso di specie (cfr. Consiglio di Stato, nn. 6358/2024; n. 6355/2024).
6.3. Ulteriormente, va rilevato come la gravata delibera sia stata corredata di apposita relazione tecnico-finanziaria che ha individuato le spese previste per lo svolgimento dei compiti di regolazione del settore dei servizi media per l’anno 2023, comprendendo i costi direttamente attribuibili al settore in termini di personale addetto e di beni e servizi strumentali per tali attività, nonché la quota parte dei costi comuni con gli altri settori, opportunamente calcolata.
Sotto il profilo metodologico, il Collegio osserva che la determinazione del fabbisogno finanziario operata dall’Autorità per il settore dei media appare immune dai vizi di illogicità e difetto di istruttoria dedotti dalla ricorrente, essendo basata su criteri ragionevoli e conformi al principio di trasparenza come emerge dalla relativa relazione con cui l’Autorità ha dato conto di avere individuato nella quantificazione delle risorse umane (FTE) l’unità sintetica principale per la stima dei costi.
Tale metodologia ha pertanto permesso di misurare non già il costo di “singoli atti” (approccio atomistico che renderebbe impossibile la gestione amministrativa), bensì il carico di lavoro complessivo richiesto dalle macro-funzioni assegnate dalla legge (quali il pluralismo, la tutela dei diritti e dei consumatori).
Appare parimenti logica la scelta di ripartire proporzionalmente tra i vari settori i cosiddetti “ oneri congiunti ” (spese per bilancio, contratti, controllo, etc.), quali costi indispensabili per il funzionamento dell’Autorità nel suo complesso che costituiscono presupposto necessario per l’esercizio di ogni singola funzione di vigilanza e devono pertanto essere trasversalmente e proporzionalmente coperti da tutti i soggetti regolati.
6.4. Dall’esame della relazione tecnico-finanziaria allegata alla delibera impugnata (e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del controllo di esecutività), emerge con chiarezza la ragionevolezza e non abnormità dell’iter logico seguito dall’Autorità.
La determinazione dell’aliquota non è, infatti, frutto di una scelta arbitraria, bensì il risultato di una precisa operazione algebrica data dal “ dal rapporto tra i costi amministrativi che l’Autorità stima nell’anno 2023 per l’esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore e i ricavi complessivamente maturati dai soggetti operanti nel settore dei servizi media (base imponibile) ”.
Quanto alla congruità dei costi, la Relazione tecnico-finanziaria fornisce evidenza puntuale della metodologia basata sui Full Time Equivalent (FTE).
L’Autorità ha stimato in 106,9 FTE le risorse complessivamente impiegate per il settore media (di cui 57,3 dirette e 49,5 trasversali), valorizzando il costo medio pro capite in circa 233 mila euro. Tale calcolo porta a quantificare le spese del personale in 24,85 milioni di euro, cui si aggiungono 3,27 milioni per beni e servizi specifici, per un totale di circa 28,1 milioni di euro.
Tale metodologia appare immune da vizi logici, consentendo di imputare proporzionalmente ai settori regolati anche i costi delle strutture "trasversali" (es. risorse umane, bilancio, affari generali), indispensabili per il funzionamento dell’Ente.
6.5. Infine va osservato che, come già affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 10635 del 2023, la scelta dell’Autorità di utilizzare solo una parte dell’avanzo di amministrazione non è di per sé illegittima.
Il risultato di amministrazione, infatti, costituisce una mera guida per la determinazione del contributo e non un parametro vincolante.
Non può, pertanto, pretendersi - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - che esso sia assunto secondo una logica di perfetto pareggio, essendo invece coerente con i principi di sana gestione finanziaria e di prudenza contabile che le eventuali rettifiche siano apportate in modo graduale e diluito in più esercizi.
7. Come già ritenuto dalla Sezione (sentenza n. 649/2026), merita invece accoglimento il quinto motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta il meccanismo predisposto dalle Istruzioni operative per l’esclusione dei ricavi non imponibili, nella parte in cui subordina tale esclusione a un sistema rigido fondato sui codici ATECO, molti dei quali risultano “bloccati” e quindi non selezionabili.
Come osservato in precedenza, l’obbligo contributivo in favore dell’Autorità non ha carattere generale, ma è circoscritto ai ricavi conseguiti nello svolgimento di attività “ nel mercato di competenza ”. Ne consegue che non tutti i ricavi contabilizzati nella voce A1 del conto economico possono automaticamente concorrere alla base imponibile, ma solo quelli effettivamente riconducibili, sotto il profilo funzionale e giuridico, ai servizi regolati.
Le Istruzioni operative, tuttavia, stabiliscono che l’esclusione dall’imponibile “ non è consentita per i codici Ateco delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell’Autorità ” (tra cui, in modo generalizzato, il codice 61 “Telecomunicazioni”).
In tal modo, l’Autorità sostituisce al criterio funzionale imposto dalla normativa primaria un criterio meramente formale e classificatorio, fondato sulla sola appartenenza del ricavo a un determinato codice ATECO, prescindendo dalla natura effettiva dell’attività concretamente svolta.
Un simile automatismo non è coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale, che ancora l’obbligo contributivo a un presupposto oggettivo di natura funzionale e richiede una verifica sostanziale dell’effettiva riconducibilità dei ricavi all’attività regolata.
Deve pertanto essere garantita agli operatori economici la possibilità di scomputare dall’imponibile i ricavi che non derivino dalla fornitura di servizi media, anche quando essi siano formalmente associati a codici ATECO non selezionabili.
Tale possibilità di esclusione, naturalmente, non può tradursi in un’esclusione indiscriminata. L’operatore resta gravato da un onere probatorio puntuale, dovendo dimostrare l’autonomia giuridica, economica e funzionale dei ricavi di cui chiede l’esclusione, nonché l’assenza di un nesso con l’attività regolata.
In particolare, l’attività deve risultare effettivamente autonoma, priva di un collegamento funzionale rispetto ai servizi regolati.
Solo in presenza di tali condizioni l’esclusione dei relativi ricavi dall’imponibile deve ritenersi conforme alla normativa primaria.
La preclusione generalizzata derivante dal sistema dei codici ATECO non selezionabili, invece, comprime illegittimamente tale possibilità, introducendo una presunzione assoluta di inerenza priva di fondamento normativo.
Il motivo di ricorso deve dunque essere accolto, nei limiti indicati, con conseguente illegittimità delle Istruzioni operative nella parte in cui non consentono, neppure previa adeguata dimostrazione, l’esclusione dall’imponibile dei ricavi non riconducibili all’attività regolata.
9. In conclusione, devono essere annullate in parte qua l’impugnata delibera n. 410/22/CONS, con il relativo allegato A, e la delibera 416/22/CONS, con i relativi allegati A e B.
10. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte i provvedimenti gravati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO LE, Presidente
RI Scali, Primo Referendario
SE AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE AN | CO LE |
IL SEGRETARIO