TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 4744
TAR
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; art. 2, co. 38, l. n. 481/1995; art. 6 l. n. 249/1997; art. 3 d.lgs. n. 208/2021; eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà

    Il Giudice ritiene che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005 non individua i soggetti passivi dell'obbligo contributivo, ma si limita a stabilire le modalità di finanziamento. Il rinvio riguarda solo le modalità di finanziamento e il procedimento di determinazione della contribuzione, senza predeterminare un elenco chiuso e immodificabile dei soggetti tenuti al pagamento. Sarebbe irragionevole cristallizzare l'ambito soggettivo del contributo in un elenco risalente al 2002, impedendo adeguamenti all'evoluzione del mercato.

  • Rigettato
    Violazione principi riserva di legge (artt. 23, 41, 53 e 97 Cost.); illegittimità costituzionale; illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati

    I dubbi di legittimità costituzionale sono infondati. La riserva relativa di cui all'art. 23 Cost. richiede al legislatore di determinare criteri direttivi e linee generali, potendo demandare a fonti sub-primarie la disciplina attuativa. Nel caso di specie, l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 individua la platea dei contribuenti nei soggetti che operano nel "mercato di competenza", criterio sufficientemente preciso che delimita la discrezionalità dell'ente impositore.

  • Rigettato
    Violazione art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; art. 2, co. 38, l. n. 481/1995; art. 6 l. n. 249/1997; art. 3 TUSMA; artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost.; eccesso di potere per genericità, indeterminatezza, illogicità, contraddittorietà, carenza presupposti, disparità trattamento, difetto motivazione

    L'ambito soggettivo e oggettivo dell'obbligo contributivo è desumibile dalla normativa primaria. L'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005, individua la platea dei contribuenti nei soggetti che operano nel "mercato di competenza". Il Consiglio di Stato ha affermato che l'obbligo discende dalla condizione di soggetto che opera nel settore dei servizi media, e il dato rilevante è la corrispondenza tra il servizio di regolazione e controllo dell'Autorità e l'attività dei soggetti operanti nel mercato di competenza. Le doglianze sono generiche e non operano alcun riferimento al criterio di qualificazione e differenziazione degli interessi.

  • Rigettato
    Violazione art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza istruttoria; violazione artt. 49-54 TFUE e art. 5 TUE; necessità di disapplicare norme primarie e provvedimenti impugnati

    Le censure non sono fondate. I principi richiamati dalla ricorrente sono riferiti al settore delle comunicazioni elettroniche e non sono estendibili ad altri settori. La delibera è corredata da un'ampia esplicazione dei criteri di calcolo e ha seguito il procedimento previsto dall'art. 1, comma 65, L. 266/2005, sottoposto al vaglio della Ragioneria Generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le valutazioni economiche sono state vagliate favorevolmente. Il giudice amministrativo incontra limiti di sindacato nelle scelte discrezionali dell'Autorità. La relazione tecnico-finanziaria individua le spese e la metodologia basata sui Full Time Equivalent (FTE) è ragionevole. La scelta di utilizzare solo una parte dell'avanzo di amministrazione non è illegittima, costituendo il risultato di amministrazione una guida e non un parametro vincolante.

  • Accolto
    Violazione art. 1, co. 65 e 66, l. n. 266/2005; art. 2, co. 38, l. n. 481/1995; art. 6 l. n. 249/1997; art. 3, co. 1, lett. d), p) e q) TUSMA; art. 1, lett. gg), d. lgs. n. 259/2003; artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost.; dir. 2002/20/Ce e Codice europeo; artt. 49-54 TFUE; art. 5 TUE e principio di proporzionalità; eccesso di potere per difetto di presupposto, illogicità, carenza presupposti, disparità trattamento, carenza istruttoria, difetto assoluto motivazione, contraddittorietà

    Il motivo di ricorso è accolto. L'obbligo contributivo è circoscritto ai ricavi conseguiti nello svolgimento di attività "nel mercato di competenza". Le Istruzioni operative stabiliscono che l'esclusione dall'imponibile non è consentita per codici ATECO integralmente rientranti nelle competenze dell'Autorità, sostituendo il criterio funzionale con uno meramente formale. Questo automatismo non è coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale, che richiede una verifica sostanziale. Deve essere garantita la possibilità di scomputare dall'imponibile i ricavi non derivanti da servizi media, previa dimostrazione dell'autonomia giuridica, economica e funzionale e dell'assenza di un nesso con l'attività regolata. La preclusione generalizzata derivante dal sistema dei codici ATECO non selezionabili comprime illegittimamente tale possibilità.

  • Altro
    Annullamento delibera n. 416/22/CONS e allegati A e B (in quanto consequenziali alla delibera n. 410/22/CONS)

    Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso, annullando in parte qua le delibere impugnate, inclusa la delibera n. 416/22/CONS, nella parte in cui non consentono, neppure previa adeguata dimostrazione, l'esclusione dall'imponibile dei ricavi non riconducibili all'attività regolata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 4744
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4744
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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