Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2025, proposto da
Carbonera Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista De Luca, Francesco Follieri, Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari,
- del provvedimento di cui alla nota del 28 maggio 2025 prot. 15594, comunicato in pari data, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza presentata dalla società Carbonera Wind S.r.l. in data 27 novembre 2024 ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per la realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 26,4 MW da localizzare nel Comune di Luogosanto;
- di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente, ivi inclusa, ove occorre possa, la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota in data 25 febbraio 2025 prot. 6171.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Carbonera Wind S.r.l.” ha impugnato gli atti epigrafati con cui è stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di P.A.U.R. relativa alla realizzazione di un impianto eolico, di potenza complessiva pari a 26,4 MW, da costruirsi nel Comune di Luogosanto, in ragione dell’applicazione della l.r. n. 20 del 2024, sulla cui base è stata ritenuta l’inidoneità dell’area all’installazione di un impianto FER e perciò l’assoluta irrealizzabilità dell’impianto, ex art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024.
In tal senso, la ricorrente ha esposto che:
- il procedimento è stato, in data 5 dicembre 2024, sospeso in applicazione della l.r. n. 5 del 2024;
- con nota del 16 dicembre 2024, la Regione Sardegna ha comunicato il riavvio del procedimento di PAUR dell’impianto proposto dalla società ricorrente, dando seguito all’iter amministrativo, specificando che il progetto sarebbe stato scrutinato alla luce della l.r. n. 20 del 2024;
- in data 28 maggio 2025, con nota prot. 15594, preceduta dal preavviso di diniego e dalle osservazioni procedimentali della ricorrente, la Direzione Generale dell’Ambiente, ha adottato il provvedimento impugnato disponendo che “ l’istanza in oggetto è improcedibile ” in quanto si porrebbe in violazione di quanto previsto dalla l.r. n. 20/2020 e “ Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione ”, in quanto ricadente in numerose aree non idonee previste dall’Allegato C della L.R. 20/2024 e sarebbe perciò irrealizzabile, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024. In particolare, l’impianto ricadrebbe nelle seguenti aree non idonee: lett s, lett. x, lett. z, lett. bb, lett. ee ai sensi del citato allegato;
- tale atto è stato quindi gravato con il ricorso introduttivo dalla ricorrente.
2. In estrema sintesi, il ricorso principale evidenzia l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per aver fatto essi diretta applicazione dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, ove dispone che “ È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 ”.
2.1. Tale norma è ritenuta costituzionalmente illegittima dalla ricorrente – che ha richiesto la rimessione della relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale – per:
a) violazione dell’art. 117, commi 1, e 3 della Costituzione, per: (i) invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e di tutela del paesaggio; (ii) esercizio eccentrico della potestà concorrente, attraverso l’introduzione di norme generali di esclusione non previste dalla legge statale; (iii) violazione dei vincoli euro-unitari e degli obblighi internazionali in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
b) violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, Cost., in quanto interviene in materie – la tutela dell’ambiente e del paesaggio – riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e rispetto alle quali la Regione Sardegna non vanta alcuna competenza normativa primaria, nemmeno alla luce del proprio Statuto speciale;
b1) la l.r. n. 20 del 2024 – nella parte in cui impone limiti generalizzati alla realizzazione degli impianti FER, fondati su criteri paesaggistici e ambientali non previsti dalla normativa statale – esorbita dalle prerogative statutarie della Regione Sardegna, violando le competenze esclusive dello Stato e i principi fondamentali in materia di energia e ambiente;
c) l’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 è, in particolare, incostituzionale in quanto introduce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle c.d. “ aree non idonee ”, snaturando completamente la funzione che la normativa statale assegna a tale classificazione e sovvertendo l’intero impianto autorizzativo delineato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II). In questo modo, la Regione non solo ha ecceduto la propria competenza concorrente in materia di energia (art. 117, comma 3, Cost.), ma ha violato i principi fondamentali statali, agendo in contrasto con la leale collaborazione e con il principio di proporzionalità;
d) la violazione risulta ancor più grave se si considera che la l.r. n. 20 del 2024 ha trasformato in aree non idonee anche le aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199 del 2021, incidendo in senso restrittivo su una qualificazione già cristallizzata dal legislatore statale, in palese violazione dell’art. 117, commi 1 e 3, Cost., nonché della direttiva 2018/2001/UE;
e) la legge appare manifestamente sproporzionata, irragionevolmente restrittiva, incoerente e profondamente distorsiva rispetto alle finalità della normativa statale ed europea in materia di energie rinnovabili, in quanto la sommatoria dei vincoli sovrapposti e cumulativi rende la L.R. n. 20/2024 intrinsecamente contraddittoria rispetto alla sua stessa finalità dichiarata, trasformandola in uno strumento di esclusione generalizzata e di divieto assoluto, non di reale pianificazione.
3. La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio, in data 18 agosto 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
4. All’esito della camera di consiglio del 4 settembre 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione al merito dell’istanza cautelare.
5. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato breve memoria richiamando la recente sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, cogliendo in particolare nel segno quanto dedotto, in via assorbente, dalla ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024.
Sul punto, il Collegio intende richiamare, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., quanto recentemente già osservato da questo T.A.R. (v. sentenze n.n. 14 e 60/2026): “Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)”.
Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale” .
2. Sicché i provvedimenti impugnati sono illegittimi, poiché la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto. È invece necessario che la fattibilità del progetto della ricorrente venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea.
3. Tale ultimo aspetto costituisce anche l’effetto conformativo della presente sentenza, che determina per la Regione l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell’art. 1, comma 5 e comma 8 della l.r. n. 20 del 2024, dichiarati incostituzionale.
4. In conclusione, il ricorso è fondato per l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati con conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza della ricorrente.
5. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT AR |
IL SEGRETARIO