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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12314 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Adozione di maggiorenni tra
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GAROFALO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia;
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._3
ADOTTANDE
NONCHE'
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2024 chiedeva pronunciarsi l'adozione da parte sua di Parte_3
e ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 291 e ss c.c.. Controparte_1 Parte_2
Esponeva di aver contratto matrimonio in data 22.09.1990 con il sig. , nato a Controparte_2
LI il 16.07.1952, padre di , nata a [...] il [...], e , Controparte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], rimasto prematuramente vedovo in seguito al decesso della prima moglie, madre delle stesse, sig.ra , deceduta a LI (NA) il 11.01.1989. Persona_1
pagina 1 di 3 Riferiva che sin dalla data del matrimonio aveva convissuto con il marito e le sue Controparte_2 due figlie e , instaurando un vero e proprio rapporto filiale con le stesse e CP_1 Parte_2 che pertanto era intenzionata ad adottarle, con il consenso delle stesse e del coniuge.
All'udienza di comparizione, fissata per il giorno 18.11.2024, davanti al Giudice precedente titolare del procedimento, venivano ascoltate le parti.
Veniva ascoltata la quale dichiarava che il coniuge era deceduto il 31.8.2024, come Parte_3 da certificato di morte in atti, e che non ella aveva figli, né i genitori.
Veniva poi introdotta la quale dichiarava che dopo la morte della madre biologica, Controparte_1 avvenuta quando lei e la sorella avevano 7 anni, il padre aveva contratto matrimonio con la ricorrente, che elle avevano sempre considerato come una madre e con la quale avevano sempre convissuto;
che anche le sue figlie consideravano la ricorrente la loro nonna.
Veniva introdotta la quale confermava quanto detto dalla sorella manifestando la Parte_2 volontà di essere adottata dalla ricorrente, che considerava sua madre.
All'esito il Giudice rinvia in prosieguo all'udienza del 3.2.2025, poi rinviata d'ufficio al 16.6.2025.
Alla predetta udienza, davanti al nuovo Giudice assegnatario, compariva il procuratore di parte ricorrente, il quale chiedeva assegnarsi la causa in decisione, rappresentando che entrambe le adottande erano di stato di libero, riservandosi il deposito di idonea documentazione e il Giudice assegnava la causa in decisione al Collegio, con termine alla ricorrente di gg 7 per il deposito di quanto indicato.
Il Pm esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda, ritenendo sussistente il requisito della convenienza all'adozione.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 cod. civ. per disporre l'invocata adozione.
Ed invero, è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme, atteso che l'adottante ha compiuto i 35 anni e supera di 18 quella delle adottande, e che sono stati espressi i consensi all'adozione da parte dell'adottante, e delle adottande, entrambe maggiorenni e di stato libero documentato, mentre non è stato possibile acquisire il consenso del padre delle adottande, marito della ricorrente, deceduto nelle more del giudizio.
L'adozione in questione appare conveniente per le adottande in quanto la ricorrente le ha cresciute, sin dalla tenera età, come figlie proprie, e le predette le hanno riconosciuto il ruolo sostanziale di madre.
La convenienza per le adottande ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere.
La domanda di adozione deve quindi essere accolta.
pagina 2 di 3 Le adottate aggiungeranno al proprio cognome quello dell'adottante come richiesto Parte_3 dalle parti, se pur in via subordinata, con note depositate in data 24.6.2025, in senso conforme a quanto previsto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 31.5.2022 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co 1 dell'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi, nel manifestare il consenso all'adozione, si sono espressi a favore di tale effetto), non ritenendo il Collegio accoglibile la loro richiesta principale di mantenere unicamente il cognome , atteso che tale opzione interpretativa, fatta propria da isolate pronunce di merito, CP_1 non sembra conforme alla giurisprudenza costituzionale citata, la quale, al contrario, evidenzia in maniera chiara che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante. La ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dall'unione dei cognomi del padre e della madre) risiede dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca ormai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12314/2024 del
R.G.V.G., respinta ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
1)dispone che si faccia luogo all'adozione di , nata a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...] da parte di , nata a [...] il [...]; Parte_2 Parte_1
2)dispone ex art 299 cc che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza attribuisca alle adottate il cognome aggiungendolo al proprio, di modo che per Pt_3
l'effetto le adottate si chiameranno e;
Persona_2 Parte_4
manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12314 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Adozione di maggiorenni tra
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GAROFALO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia;
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._3
ADOTTANDE
NONCHE'
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2024 chiedeva pronunciarsi l'adozione da parte sua di Parte_3
e ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 291 e ss c.c.. Controparte_1 Parte_2
Esponeva di aver contratto matrimonio in data 22.09.1990 con il sig. , nato a Controparte_2
LI il 16.07.1952, padre di , nata a [...] il [...], e , Controparte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], rimasto prematuramente vedovo in seguito al decesso della prima moglie, madre delle stesse, sig.ra , deceduta a LI (NA) il 11.01.1989. Persona_1
pagina 1 di 3 Riferiva che sin dalla data del matrimonio aveva convissuto con il marito e le sue Controparte_2 due figlie e , instaurando un vero e proprio rapporto filiale con le stesse e CP_1 Parte_2 che pertanto era intenzionata ad adottarle, con il consenso delle stesse e del coniuge.
All'udienza di comparizione, fissata per il giorno 18.11.2024, davanti al Giudice precedente titolare del procedimento, venivano ascoltate le parti.
Veniva ascoltata la quale dichiarava che il coniuge era deceduto il 31.8.2024, come Parte_3 da certificato di morte in atti, e che non ella aveva figli, né i genitori.
Veniva poi introdotta la quale dichiarava che dopo la morte della madre biologica, Controparte_1 avvenuta quando lei e la sorella avevano 7 anni, il padre aveva contratto matrimonio con la ricorrente, che elle avevano sempre considerato come una madre e con la quale avevano sempre convissuto;
che anche le sue figlie consideravano la ricorrente la loro nonna.
Veniva introdotta la quale confermava quanto detto dalla sorella manifestando la Parte_2 volontà di essere adottata dalla ricorrente, che considerava sua madre.
All'esito il Giudice rinvia in prosieguo all'udienza del 3.2.2025, poi rinviata d'ufficio al 16.6.2025.
Alla predetta udienza, davanti al nuovo Giudice assegnatario, compariva il procuratore di parte ricorrente, il quale chiedeva assegnarsi la causa in decisione, rappresentando che entrambe le adottande erano di stato di libero, riservandosi il deposito di idonea documentazione e il Giudice assegnava la causa in decisione al Collegio, con termine alla ricorrente di gg 7 per il deposito di quanto indicato.
Il Pm esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda, ritenendo sussistente il requisito della convenienza all'adozione.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 cod. civ. per disporre l'invocata adozione.
Ed invero, è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme, atteso che l'adottante ha compiuto i 35 anni e supera di 18 quella delle adottande, e che sono stati espressi i consensi all'adozione da parte dell'adottante, e delle adottande, entrambe maggiorenni e di stato libero documentato, mentre non è stato possibile acquisire il consenso del padre delle adottande, marito della ricorrente, deceduto nelle more del giudizio.
L'adozione in questione appare conveniente per le adottande in quanto la ricorrente le ha cresciute, sin dalla tenera età, come figlie proprie, e le predette le hanno riconosciuto il ruolo sostanziale di madre.
La convenienza per le adottande ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere.
La domanda di adozione deve quindi essere accolta.
pagina 2 di 3 Le adottate aggiungeranno al proprio cognome quello dell'adottante come richiesto Parte_3 dalle parti, se pur in via subordinata, con note depositate in data 24.6.2025, in senso conforme a quanto previsto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 31.5.2022 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co 1 dell'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi, nel manifestare il consenso all'adozione, si sono espressi a favore di tale effetto), non ritenendo il Collegio accoglibile la loro richiesta principale di mantenere unicamente il cognome , atteso che tale opzione interpretativa, fatta propria da isolate pronunce di merito, CP_1 non sembra conforme alla giurisprudenza costituzionale citata, la quale, al contrario, evidenzia in maniera chiara che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante. La ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dall'unione dei cognomi del padre e della madre) risiede dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca ormai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12314/2024 del
R.G.V.G., respinta ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
1)dispone che si faccia luogo all'adozione di , nata a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...] da parte di , nata a [...] il [...]; Parte_2 Parte_1
2)dispone ex art 299 cc che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza attribuisca alle adottate il cognome aggiungendolo al proprio, di modo che per Pt_3
l'effetto le adottate si chiameranno e;
Persona_2 Parte_4
manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati
pagina 3 di 3