Ordinanza presidenziale 14 dicembre 2023
Sentenza 9 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01459/2026REG.PROV.COLL.
N. 00400/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Cimino e Francesco Desideri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13881/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. VA GA e udito per la parte appellante l’avv. Benedetto Cimino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 21 giugno 2022 e depositato il 22 giugno 2022, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, domandandone l’annullamento, il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. -OMISSIS- del 28 aprile 2022, comunicato in data 5 maggio 2022, recante l’inflizione nei suoi confronti della destituzione retroattiva dal servizio a decorrere dall'11 giugno 2012, ai sensi dell'art. 7, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 737/1981, nonché ogni altro atto ad esso antecedente, connesso, presupposto e/o consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:
I) Violazione degli artt. 1 e 7, d.p.r. n. 737 del 1981. Carenza di potere disciplinare nei confronti di soggetto già dispensato ad altro titolo dal servizio ;
II) Violazione dell’art. 9, d.p.r. n. 737 del 1981. decadenza dal termine per l’esercizio dell’azione disciplinare ;
III) Violazione dell’art. 653 c.p.p.in relazione agli effetti della condanna penale a seguito di “concordato in appello”. Eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento di fatto .
2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R.
ha respinto il ricorso.
3. Ora con ricorso notificato in data 13 gennaio 2025 e depositato in data 16 gennaio 2025 il Sig. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
Ha affidato il gravame ai motivi di appello così rubricati:
1) Necessità di riforma della sentenza appellata per errores in iudicando. Falsa applicazione degli articoli 1 e 7 del d.p.r. n. 737/1981. Travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ;
2) Necessità di riforma della sentenza appellata per errores in iudicando. Erronea applicazione dell’art. 9, co. 6, d.p.r. n. 737/1981. Travisamento dei fatti e degli atti del procedimento disciplinare a carico del sig. -OMISSIS-. Contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ;
3) Necessità di riforma della sentenza appellata per mancato accoglimento del terzo motivo di ricorso promosso dal sig. -OMISSIS-. Travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza .
4. In data 17 gennaio 2025 il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere avverso l’appello.
4.1 La difesa erariale in data 8 gennaio 2026 ha, poi, depositato memoria difensiva eccependo in limine l’inammissibilità:
- del gravame in quanto le censure svolte con lo stesso si risolverebbero nella mera reiterazione delle doglianze svolte in prime cure senza non accompagnate da specifiche critiche alla sentenza impugnata;
- della documentazione prodotta da parte appellante per la prima volta nel ambito del presente giudizio per violazione dell’art. 104 c.p.a..
5. In data 21 gennaio 2026 parte appellante ha depositato memoria di replica.
6. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In disparte da ogni considerazione in ordine alla sua ammissibilità, l’appello è infondato nel merito.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel respingere il primo motivo del ricorso di primo grado, ha affermato che la sopravvenuta cessazione del rapporto di impiego non esclude il potere dell’amministrazione di attivare il procedimento disciplinare laddove ciò consenta di definire la valenza stipendiale e previdenziale del servizio non prestato a causa della sospensione cautelare.
Secondo parte appellante tale statuizione sarebbe erronea in quanto non terrebbe in considerazione che a partire dal 17 settembre 2018 il Sig. -OMISSIS-, nelle more del processo penale, era stato dispensato dal servizio per inabilità fisica per -OMISSIS- e un disturbo -OMISSIS- con aspetti emotivi misti.
Ritiene parte appellante che da tale circostanza discenderebbe che la sanzione della destituzione violerebbe gli articoli 1 e 7 del d.P.R. n. 737 del 25 ottobre 1981 in quanto disposta nei confronti di un soggetto che non apparteneva più ai ruoli della pubblica amministrazione.
2.1 La censura è infondata.
La tesi di parte appellante ruota attorno al presupposto per cui, a partire dal 17 settembre 2018, il sig. -OMISSIS- non sarebbe stato più in servizio presso la Questura di Roma stante l’adozione nei suoi confronti del decreto ministeriale n. 333-D/8310/DISP. del 9 ottobre 2018 di dispensa dal servizio per inabilità fisica.
Preme invece osservare che il predetto decreto, avvertendo l’esigenza di coordinare l’esito dei diversi procedimenti aperti a carico dell’appellante, si è preoccupato di precisare che “il presente provvedimento è risolutivamente condizionato alla conclusione del procedimento penale pendente, nell’ipotesi in cui a questa consegua la risoluzione autoritativa del rapporto di pubblico impiego per motivi disciplinare, a decorrere dall’11 giugno 2012 (decorrenza del provvedimento di sospensione cautelare)” (all. 8 pag. 3 della produzione documentale in primo grado di parte ricorrente).
Non assume, pertanto, rilievo la circostanza che, al momento dell’adozione del provvedimento gravato in prime cure, il sig. -OMISSIS- fosse già stato cancellato dai ruoli dall’amministrazione a seguito di tale provvedimento di dispensa atteso che quest’ultimo ha perso automaticamente di efficacia in via retroattiva all’atto della destituzione del sig. -OMISSIS- disposta con il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. -OMISSIS- del 28 aprile 2022.
Sicché, venuti ex tunc meno gli effetti della precedente dispensa, l’appellante era da ritenersi giuridicamente in servizio nel momento in cui è stato attinto dalla destituzione gravata in prime cure.
3. Con il secondo motivo di appello si censura il capo della sentenza impugnata con cui il T.A.R., nel respingere il secondo motivo del ricorso di primo grado, ha affermato che il procedimento disciplinare nei confronti del sig. -OMISSIS- è stato avviato dall’amministrazione entro i termini temporali imposti dalla legge.
In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel non constatare la violazione dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 937 del 1981 che prevede che l’azione disciplinare conseguente ad un procedimento penale debba essere esercitata entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza all’amministrazione.
Osserva in proposito parte appellante che, nel caso di specie, tale termine di decadenza avrebbe cominciato a decorrere dal 4 marzo 2019, giorno in cui la sentenza conclusiva del giudizio penale è divenuta irrevocabile. Da ciò conseguirebbe che l’amministrazione risultava ormai decaduta dal potere quando, in data 19 ottobre 2021, ha dato avvio al procedimento de quo notificando la lettera di contestazione degli addebiti al sig. -OMISSIS-.
Sotto altro profilo, si aggiunge che, anche a voler prendere in considerazione il giorno esatto in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza penale, rileverebbe in primo luogo il momento in cui è stato pubblicato il dispositivo, ex art. 154-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale e, in secondo luogo, il momento in cui l’amministrazione ha ottenuto la copia integrale del provvedimento, cioè tra il 27 e 28 maggio 2020.
3.1 La doglianza non coglie nel segno.
La giurisprudenza di questo Consiglio è costante nel ritenere che il dies a quo di cui all’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 va fatto coincidere con la “conoscenza qualificata” da parte del datore di lavoro pubblico della pronuncia definitoria del giudizio penale derivante dall’acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile (in tal senso, ex plurimis , Cons. St., sez. II, 28 giugno 2023, n. 6289).
3.2 Facendo applicazione di tale parametro al caso di specie è fuori di dubbio che la contestazione degli addebiti a carico dell’appellante abbia avuto luogo in maniera tempestiva.
Ciò in quanto, come pure messo in evidenza dal T.A.R., la Questura di Roma è stata messa in condizione di avviare il procedimento disciplinare solo al momento della formale trasmissione della sentenza da parte della Corte di Appello di Roma completa dell’attestazione di irrevocabilità, avvenuta in data 27 settembre 2021 (all. n. 8 della produzione documentale dall’amministrazione resistente in primo grado dell’1 marzo 2024).
Ne consegue che il procedimento disciplinare ha avuto tempestivamente avvio con la trasmissione del provvedimento di contestazione in data 27 ottobre 2021 nel rispetto del termine di 120 giorni fissato dall’art. 9, comma sesto, del d.P.R. n. 737/1981.
3.3 Va, peraltro, osservato che la nuova documentazione prodotta dall’appellante in uno con l’atto di gravame, oltre ad essere inammissibile per violazione del disposto dell’art. 104, comma 2, c.p.a. così come eccepito dalla difesa erariale, risulta inconferente e comunque non in grado di superare l’approdo cui è giunto il primo giudice.
E, infatti, risulta essere stata esibito un mero scambio di mail risalente al 27- 28 maggio 2020 in cui, ad una richiesta di rilascio di “copia della attestazione di irrevocabilità”, ha fatto seguito la mera trasmissione della sola intestazione della stessa priva di qualsivoglia attestazione di irrevocabilità (nel mentre l’attestazione di passaggio in giudicato della pronuncia di condanna è stata trasmessa, come detto, solo successivamente il 27 settembre 2021). In proposito, preme rilevare che, come risulta dalla copia integrale della sentenza della Corte di Appello di Roma n. -OMISSIS- (pag. 5, all. 7 della produzione documentale in primo grado della difesa erariale dell’1 marzo 2024), l’iscrizione della pronuncia nel sistema informatico “SIC” ha avuto luogo solo il 15 luglio 2021 e, quindi, per ciò che qui più interessa, non poteva risultare all’atto della risposta data dalla cancelleria della medesima Corte di Appello in data 28 maggio 2020 invocata da parte appellante.
4. Infine, con il terzo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui ritiene che “nessun difetto di istruttoria possa riscontrarsi nel caso di specie: dagli atti del procedimento disciplinare, infatti, si evince che la p.a. resistente ha svolto un’articolata istruttoria; ha acquisito i documenti relativi al procedimento penale che ha interessato il ricorrente; ha assentito alle sue richieste istruttorie e ha proceduto a un’autonoma valutazione della loro valenza probatoria in ordine agli addebiti contestati ed alla responsabilità del ricorrente, dando puntualmente conto delle ragioni su cui si poggia a determinazione impugnata”.
Osserva parte appellante che tale assunto si presterebbe a violare il diritto di difesa del dipendente, così come sarebbe avvenuto nel caso di specie.
In particolare, si deduce che l’amministrazione sarebbe incorsa in una violazione dei propri doveri istruttori in quanto avrebbe finito per aderire ad un supposto accertamento del giudice penale che invero mancherebbe nel caso di specie atteso che la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 11712 del 2018, non avrebbe accertato alcuna responsabilità penale del sig. -OMISSIS- ma avrebbe unicamente dichiarato l’ammissibilità della domanda congiunta di patteggiamento.
Sotto altro profilo, l’amministrazione sarebbe incorsa in errore di fatto in quanto avrebbe posto alla base del provvedimento unicamente i fatti di incolpazione oggetto dell’originaria denuncia del 2012 e oggetto dei capi di imputazione del rinvio a giudizio. In particolare, si mette in evidenza come nel verbale del Consiglio provinciale di disciplina non sarebbe possibile rinvenire alcun passaggio argomentativo o motivazionale nel quale l’organo prenda posizione sui fatti in contestazione o sulle giustificazioni addotte dal Sig. -OMISSIS-.
Infine, parte appellante osserva che la sanzione della destituzione non risponderebbe al canone di proporzionalità in quanto costituirebbe l’effetto automatico di una condanna penale.
4.1 La doglianza non coglie nel segno.
Preliminarmente occorre osservare che in tema di c.d “concordato” ex art. 599 bis c.p.p., il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, limita la sua cognizione ai motivi di impugnazione non rinunciati in quanto tale istituto determina la preclusione di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essere devoluto anche, ma non solo, in punto di affermazione di responsabilità ( ex multis Cassazione penale sez. II, 17/04/2024, n. 20514).
Da ciò deriva che la sentenza resa su concordato delle parti in sede di appello è da considerarsi una sentenza di merito a contenuto di condanna anche nell’ottica dell’accertamento di fatti rilevanti ai fini dell’irrogazione di una sanzione disciplinare prevista dal d.P.R. n. 737 del 1981.
4.2 Va poi rammentato che, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio, non risultano esservi ostacoli alla utilizzabilità nell’ambito del procedimento disciplinare del materiale raccolto nel corso di un procedimento penale. Resta, tuttavia, indispensabile che l'amministrazione compia una valutazione autonoma delle risultanze processuali e dei fatti materiali emersi in sede penale, instaurando una doverosa istruttoria in cui, acquisiti i necessari elementi, ne fornisca una propria qualificazione giuridica e si determini conseguenzialmente (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9656; Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2024, n. 4404).
Orbene, nel caso di specie, il Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura della Roma nella deliberazione dell’1 marzo 2022 ( all. n. 12 della produzione documentale in primo grado di parte ricorrente del 22 giugno 2022), così come richiamata dal decreto recante l’inflizione della destituzione, ha certamente compiuto una valutazione autonoma a fini disciplinari degli elementi emersi a carico dell’appellante nell’ambito del giudizio penale senza mancare, peraltro, di prendere in considerazione le deduzioni procedimentali di quest’ultimo (in particolare le sue giustificazioni scritte a cui si accenna in chiusura di pag. 3 della deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina – “l’inquisito, in sede di giustificazioni scritte al funzionario istruttore in sede istruttoria e in questa sede, ha ripercorso la vicenda processuale e manifestato la non condivisione del giudicato penale dichiarando tuttavia di rispettarlo, sottolineando altresì di aver servito l’amministrazione con onore ed onestà, nonostante la condanna subita”).
Tanto emerge dalla stessa motivazione della deliberazione dell’1 marzo 2022, in cui il Consiglio Provinciale di Disciplina ha individuato autonome ragioni a fondamento dell’irrogazione della sanzione, evidenziando che:
-“un’attenta valutazione della documentazione in possesso di questo Consiglio consente di affermare con ragionevole certezza che l’inquisito abbia tentato di ottenere utilità attraverso l’uso distorto delle proprie attribuzioni, in spregio alle alte funzioni demandategli dall’ordinamento giuridico”;
-“dalla disamina dei fatti oggetto del presente procedimento disciplinare e dell’odierna trattazione orale è emerso un basso profilo morale dell’inquisito (…)”;
-“emerge in maniera inequivocabile la consapevolezza in capo all’inquisito di aver voluto comunque porre in essere una condotta irriguardosa degli obblighi generali che disciplinano l’attività istituzionale di un appartenente alla Polizia di Stato”.
La deliberazione aggiunge, peraltro, in conclusione che:
-“l’essere stato deferito e successivamente condannato dall’Autorità Giudiziaria procedente per comportamenti intenzionalmente commessi integranti gravi delitti contro il patrimonio, costituisce fatto pregiudizievole sotto il profilo sia della credibilità sia dell’affidabilità, nonché fatto idoneo a arrecare un danno permanente all’immagine dell’amministrazione di P.S.”.
4.3 Infine, la sanzione della destituzione appare proporzionata alla gravità e disvalore dei fatti di rilievo penale commessi dall’appellante.
Quest’ultimo, infatti, è stato condannato in via definitiva per un grave reato contro il patrimonio (una rapina) commesso con violenza alla persona (da cui sono anche scaturite lesioni personali) e con modalità che denotano, per le circostanze in cui è stata posta in essere la condotta (nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni), particolare spregiudicatezza e disprezzo dei doveri deontologici che dovrebbero connotare un appartenente alla Polizia di Stato.
5. Per le ragioni esposte, l’appello è infondato e va respinto.
6. Sussistono nondimeno, anche in ragione delle condizioni subiettive in cui versa parte appellante, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De EL, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
VA GA, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA GA | IO De EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.