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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1704/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
IA DAZZI Presidente
ST RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1704/2025 R.G. promossa da
, C.F. nata ad Parte_1 C.F._1
Afragola (NA) il 24 novembre 1962; rappresentata e difesa dall'avv. Angela Ninzoli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassuolo (MO), Via Cavedoni n. 3
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
(Marocco) il 1° gennaio 1981;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
CHIEDE Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, Voglia:
- Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato il 25.03.2006, nel Comune di Sassuolo (MO) tra i signori e , Parte_1 CP_1 nato a [...], il [...], CF:
senza residenza, dimora e domicilio nello C.F._2
Stato Italiano, trascritto nei Registri del medesimo Comune al n. 8, parte 1, anno 2006, anche con sentenza non definitiva ex art. 4 comma 12 L.898/70, ordinando al competente Ufficiale dello Stato
Civile di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio medesimo ed alle comunicazioni di legge;
- Respingere ogni diversa e/o ulteriore domanda formulata dal resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025 Parte_1
chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
dal quale era separata in forza della sentenza n. CP_1
1007/2019 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27 giugno 2019, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi non erano nati figli.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 23 maggio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 30 ottobre 2025, sentita l'attrice personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata contumacia di nei cui confronti la notifica del ricorso CP_1 veniva regolarmente e tempestivamente effettuata ai sensi dell'art. 2 di 4 143, comma 2, c.p.c., e sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
3 di 4 Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Sassuolo
(MO) in data 25 marzo 2006.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 1007/2019 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 27 giugno 2019 (pubblicata in data 1° luglio
2019).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto, che, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e neppure è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Trattandosi di pronuncia costitutiva, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
, nata ad [...] il [...], e
[...] CP_1
, nato a [...] il 1° gennaio 1981, contratto
[...]
a Sassuolo (MO) in data 25 marzo 2006 e trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune per l'anno 2006 parte 1 numero 8;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
ST RA IA DA
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
IA DAZZI Presidente
ST RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1704/2025 R.G. promossa da
, C.F. nata ad Parte_1 C.F._1
Afragola (NA) il 24 novembre 1962; rappresentata e difesa dall'avv. Angela Ninzoli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassuolo (MO), Via Cavedoni n. 3
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
(Marocco) il 1° gennaio 1981;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
CHIEDE Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, Voglia:
- Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato il 25.03.2006, nel Comune di Sassuolo (MO) tra i signori e , Parte_1 CP_1 nato a [...], il [...], CF:
senza residenza, dimora e domicilio nello C.F._2
Stato Italiano, trascritto nei Registri del medesimo Comune al n. 8, parte 1, anno 2006, anche con sentenza non definitiva ex art. 4 comma 12 L.898/70, ordinando al competente Ufficiale dello Stato
Civile di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio medesimo ed alle comunicazioni di legge;
- Respingere ogni diversa e/o ulteriore domanda formulata dal resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025 Parte_1
chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
dal quale era separata in forza della sentenza n. CP_1
1007/2019 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27 giugno 2019, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi non erano nati figli.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 23 maggio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 30 ottobre 2025, sentita l'attrice personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata contumacia di nei cui confronti la notifica del ricorso CP_1 veniva regolarmente e tempestivamente effettuata ai sensi dell'art. 2 di 4 143, comma 2, c.p.c., e sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
3 di 4 Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Sassuolo
(MO) in data 25 marzo 2006.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 1007/2019 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 27 giugno 2019 (pubblicata in data 1° luglio
2019).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto, che, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e neppure è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Trattandosi di pronuncia costitutiva, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
, nata ad [...] il [...], e
[...] CP_1
, nato a [...] il 1° gennaio 1981, contratto
[...]
a Sassuolo (MO) in data 25 marzo 2006 e trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune per l'anno 2006 parte 1 numero 8;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
ST RA IA DA
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