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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 6534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6534 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa AT Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa PP D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione terza, n.
6729/2016, pubblicata il 27 maggio 2016, iscritto al n. 1058/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
T R A il (c.f.; ), dichiarato con Parte_1 P.IVA_1
sentenza del Tribunale di Napoli n.50 del 25 febbraio 2010, in persona del curatore fallimentare, dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_2
ON (c.f.: ), - APPELLANTE - C.F._1
C O N T R O
(c.f.: , nato a [...] [...], Parte_3 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Improta (c.f.: ) e C.F._3
(c.f.: - APPELLATO - Controparte_1 C.F._4
NONCHÉ
(c.f.: ), nato a [...] il [...], e CP_2 CodiceFiscale_5
(c.f.: ), nata a Giugliano in [...] il 4 marzo CP_3 CodiceFiscale_6
1966, rappresentati e difesi dal Prof.avv. Nicola Rascio (c.f.: ) CodiceFiscale_7
- APPELLATI -
(c.f: ), nato a Giugliano in [...] il 20 CP_4 CodiceFiscale_8
gennaio 1966, rappresentato e difeso dal Prof. avv. Francesco Fimmanò (c.f.:
[...]
) - APPELLATO - C.F._9
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Controparte_5 C.F._10 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Fiorentino (c.f.: ), C.F._11
- APPELLATA -
NONCHE'
l' (c.f. , in seguito anche solo la Controparte_6 P.IVA_2
“Compagnia”), terza chiamata ed appellata –, con sede legale in San Cesario sul Panaro
(MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione legale rappresentante pro tempore avv. , rappresentata e difesa in Controparte_7
forza di procura speciale allegata dagli avv.ti Francesco Panni (c.f.: C.F._12
e (c.f. - APPELLATA -
[...] Controparte_8 CodiceFiscale_13
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_9 C.F._14 CP_10 [...]
- APPELLATI INTIMATI- C.F._15
, E n.q. di eredi di CP_11 CP_12 Controparte_13 Persona_1
- APPELLATE CONTUMACI-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con una citazione notificata ai destinatari il 4 ed il 5 luglio 2012, il
[...]
(d'ora in poi per comodità anche solo F&V Controparte_14
o società anche controllante), dichiarato con sentenza n. 50 del Tribunale di Napoli del
25 febbraio 2010, in persona del suo curatore, conveniva in giudizio dinnanzi alla terza sezione civile del Tribunale di Napoli (poi divenuta Sezione Specializzata in materia d'Impresa), , , e , nonché Parte_3 CP_3 CP_2 CP_4
e , ed infine, , Controparte_5 CP_10 Persona_1 Controparte_9
per sentire accogliere, in base all'art. 146 l. fall., le seguenti conclusioni “A) accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti, in ragione del contributo causale ratione temporis, per le violazioni, come meglio descritte in narrativa, degli obblighi di legge o di statuto, generali o specifici;
B) accertare e dichiarare che quale effetto immediato e diretto delle predette violazioni addebitate a ciascuno ratione temporis, la e/o la massa dei creditori hanno patito un danno quantificabile in Pt_4
€.14.776.469,80 e condannare i convenuti al pagamento, in base al contributo causale, del predetto ammontare o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale vorrà accertare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ, C) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorai di causa, oltre
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spese generali ed accessori di legge”.
Il li riteneva responsabili per i danni da loro arrecati - Parte_1
rispettivamente nella qualità di amministratore unico, membri del primo e del secondo organo di controllo della F&V ovvero di liquidatore della società - nel periodo che andava dal dicembre 2005 alla messa in liquidazione di quest'ultima, al patrimonio sociale, e di conseguenza, ai creditori della società poi fallita.
A tal fine, allegava che:
1) la , la cui denominazione sociale iniziale era Controparte_15 [...]
era stata costituita nel 1978, era stata iscritta alla Camera di Commercio Parte_5 di Roma ed aveva come oggetto sociale “la vendita all'ingrosso presso i mercati generali di Roma, nell'apposito stand, dei prodotti ortofrutticoli da essa acquistati o dati da terzi per commissione”;
2) di essa ne faceva parte, come socio unico, , che, nel Parte_3
periodo considerato (2003-2007), ne era stato anche amministratore, mentre ne erano stati membri del collegio sindacale, per il periodo dal 22 dicembre 2003 al 4 luglio 2007, , e , e, per il periodo dal 5 luglio CP_3 CP_2 CP_4
2007 al 30 aprile 2008, e;
Controparte_5 CP_10 Persona_1
3) la società era stata posta in liquidazione il 30 aprile 2008, con la nomina quale liquidatore, per il primo periodo, dal 30 aprile al 22 ottobre 2008, del medesimo
, e poi dal 23 ottobre 2008 alla dichiarazione di fallimento, di Parte_3
(ma di fatto, anche in tale fase, era sempre stato il che Controparte_9 Pt_3
aveva gestito la società); in tale periodo, la sua sede legale era stata trasferita da
Roma a Giugliano in Campania e, per stabilire un diaframma tra il dominus Pt_3
e l'impresa destinata all'insolvenza, era stata mutata la sua denominazione Pt_3
sociale. Stessa sorte era spettata alla società controllata nella percentuale del 44% dalla F&V, cioè la che era divenuta (d'ora in Controparte_16 Controparte_16
poi, per comodità, anche solo F&F o società controllata);
4) dal 2007 in poi la società era stata interessata da indagini della Guardia di
Finanza che avevano rivelato violazioni in materia tributaria e civile, sino a quando la società era stata dichiarata fallita con la citata sentenza n. 50 emessa dal Tribunale di
Napoli il 25 febbraio 2010;
5) a tale data il capitale sociale era di 1.927.500,00 €, ripartito tra Parte_3
, che possedeva una quota di 513.500,00 € (26,64%), ed i suoi genitori,
[...] CP_17
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e , ciascuno titolare di una quota di 707.000,00 € Pt_3 Parte_6
(36,68%), da loro acquistata in occasione dell'aumento di capitale sociale della F&V di
1.614.000,00 € - deliberato dall'assemblea straordinaria della società, presente il collegio sindacale in carica, in data 28 dicembre 2006, sulla base di una situazione patrimoniale infrannuale al 30 novembre 2006 - tramite il conferimento di tre immobili di proprietà dei genitori di , siti in Giugliano in Campania, del Pt_3 valore - a dire della Curatela “sovrastimato” come di seguito si vedrà - di 1.414.000,00
€, nonché mediante il passaggio a capitale di un finanziamento soci in conto aumento capitale di 200.000,00 €, così passando dagli originari 313.500,00 €, corrispondenti alla quota interamente posseduta da , a 1.927.500,00 €; Parte_3
6) il curatore del fallimento aveva accertato una serie di illeciti posti in essere dagli organi gestori e di controllo della F&V in danno della società e dei suoi creditori, consistenti, in sostanza:
a) nell'avere continuato (e non avere impedito la continuazione del) l'attività sociale tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, quando la società già si trovava in una situazione di sottocapitalizzazione, ovvero di perdita integrale del proprio capitale sociale, ed avrebbe dovuto di conseguenza essere posta in liquidazione. Nello specifico, in assenza di scritture contabili, si imputava all'amministratore ed ai sindaci di non avere rilevato - già in occasione dell'assemblea riunitasi per il citato aumento del capitale sociale del 28 dicembre 2006 – che il capitale sociale di circa 313.500,00 € era stato già eroso dalle consistenti svalutazioni di circa 1.800.000,00 € di poste iscritte in bilancio, attribuibili alle voci “crediti verso terzi” (in particolare ai crediti vantati verso società poi risultate fallite, di circa 900.000,00 €), al “conto anticipi fornitori” (di circa 237.912,00 €, poi passato, in sede di approvazione del bilancio del
31 dicembre 2006, ad oltre un milione di euro) ed alle immobilizzazioni finanziarie (in Cont particolare, il valore della partecipazione della nella controllata F&F, passato, insieme ad altre poco rilevanti immobilizzazioni, da circa 213.500,00 € a 603.400,00 € in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006), sicché, già alla data del 30 novembre 2006, cui risaliva l'aumento del capitale sociale, e comunque, alla data della chiusura del bilancio del 31 dicembre 2006 (approvato solo il 10 luglio 2007), si era registrata una perdita del c.s. e la conseguente necessità di porre in liquidazione la società.
I danni derivanti da tale addebito erano stati individuati dalla curatela agente, in assenza di scritture contabili (il cui mancato deposito pure era addebitato agli organi
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sociali convenuti), in via equitativa, nell'importo di 5.741.611,00 €, pari al valore negativo del patrimonio netto al 31 dicembre 2017, ed imputato per 3.800.000,00 € in CP_ solido al , a , a ed a per i loro 18 mesi di copertura delle Pt_3 CP_3 CP_2 cariche sociali (da dicembre 2005 a luglio 2007) e per 1.900.000,00 € al , Pt_3
e per i restanti 9 mesi di copertura delle loro cariche sociali CP_10 Per_1 CP_5
(dal 5 luglio 2007 al 30 aprile 2008); in via subordinata, il danno derivante da tale addebito era stato quantificato nell'importo di 3.444.331,08 €, pari alla sommatoria delle nuove operazioni effettuate dopo la data in cui la società aveva perso il capitale sociale, e cioè, sommando i crediti vantati verso società fallite nel 2007 e non recuperati, del valore di 698.000,00 € circa e di 156.000,00 €, l'importo degli oneri finanziari di 772.000,00 € circa accertati dalla GdF per le operazioni bancarie poste in essere nel detto periodo, il valore delle omissioni tributarie di 1.519.000,00 € accertate dalla GdF per redditi della società non dichiarati;
b) nell'avere sottratto alla società consistenti risorse finanziarie per un importo di 4.382.074,00 €, come accertati dalla GdF, facendo confluire tali ricchezze sui conti personali dell'amministratore e della moglie, , con addebito Pt_3 Controparte_18
in solido al ed al primo gruppo di sindaci;
Pt_3
c) nell'avere omesso il pagamento di debiti tributari da pagare tra il 2003 ed il
2006, con conseguente danno anche per l'accumulo di sanzioni ed interessi, per un importo di circa 2.041.046,00 €, con riserva di precisare l'ammontare degli interessi, da imputare all'amministratore ad al primo gruppo di sindaci;
d) infine, nell'avere posto in essere, durante il periodo della liquidazione, atti dannosi per la società, consistenti: i) nell'acquisto di una Mini Cooper per l'importo di
22.200,00 €, non utilizzata dalla società, ma - come accertato dalla GdF – dalla moglie dell'amministratore unico;
ii) nell'avere riscattato una Porsche Cayenne condotta in leasing durante il periodo di liquidazione e nell'averla poi ceduta ad un prezzo vile ad un proprio dipendente, con un danno da 60.000,00 €; iii) nel non avere incassato il prezzo di vendita di un proprio terreno sito in Giugliano in Campania per il valore di
200.000,00 €; iv) nell'avere ridotto, senza nessuna giustificazione, il canone d'affitto d'azienda in favore della da 144.000,00 € a 36.000,00 €, con una danno CP_19
di 216.000,00 € (pari alla differenza di 108.000,00 € annui dal 2008 al fallimento del 25 febbraio 2010); v) infine, nell'essersi accollata spese facenti capo a Parte_6
, madre dell'amministratore, per un importo di 16.046,09 €.
[...]
2.1. Si costituivano in giudizio i sindaci e Controparte_5 Persona_1
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con distinte comparse del 26 novembre 2012, sebbene difesi dai medesimi avvocati, chiedendo dichiararsi «1) in via pregiudiziale l'assoluta estraneità per i motivi già dedotti e per quanto verrà dichiarato in ordine al processo, del rag. e Controparte_5 di , non solo perché estranei in ogni caso al richiamo dell'art. 2409 c.c., Persona_1
ma anche perché la società fallita non ha mai consentito l'espletamento, quantomeno, rituale, della loro opera di sindaci (ex multis: mancata consegna delle scritture contabili, mancata consegna dei libri verbali societari, dando atto che gli stessi, unitamene a (terzo componente del collegio sindacale) più volte hanno CP_10
interessato i soci della detta Fallita;
2) in via meritale, quindi dichiarare il difetto di nesso di causalità tra la posizione di sindaco del RAG. e di e gli eventi CP_5 Per_1
illeciti tutti anche quelli solo successivi al 10 luglio 2007; 3) in via di conseguenzialità dichiarare ex art. 109 c.p.c. l'estromissione del Rag. e di Controparte_5 Per_1
, in quanto assolutamente estranei al regime di responsabilità che si è inteso
[...]
sostenere nei loro confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
2.2. Si costituivano in giudizio anche i sindaci e con CP_2 CP_3 comparsa del 30 novembre 2012, eccependo la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità proposta nei loro confronti, essendo decorsi cinque anni dalle loro dimissioni del 4 maggio 2007 (non operando per i sindaci il regime di prorogatio stabilito per gli amministratori), e comunque, dalla loro sostituzione avvenuta il 5 luglio
2017, sicché residuava la sola azione dei creditori sociali, soggetta a più stringenti oneri probatori, e comunque, contestando tutti gli addebiti ad essi mossi, cioè:
a1) quello relativo al non aver impedito la continuazione dell'attività sociale in regime di sottocapitalizzazione, giacché, a loro dire, non vi sarebbe stata la rappresentata perdita del capitale sociale, alla data indicata dal fallimento del 30 novembre 2006 e neppure alla data del 31 dicembre 2006 (riferita al bilancio del 2006 approvato poi a luglio 2007), anche considerando tutte le svalutazioni delle voci di bilancio indicate dall'attore, che, in ogni caso, si negavano (almeno) nell'importo integrale riportato dal fallimento, e per il resto, tali svalutazioni erano sempre state consigliate all'amministratore, come si evinceva nelle relazioni da essi rese ai bilanci del 2005 e del 2006, nonché nei verbali del collegio sindacale, la cui natura confessoria si negava. A tal riguardo, e contestavano anche la quantificazione del CP_2 CP_3
danno derivante dal detto addebito, che non poteva sic et simpliciter essere fatto coincidere con il valore del patrimonio netto riportato nel bilancio del 31 dicembre
2007 - redatto tenendo in considerazione la liquidazione intervenuta nel 2008 -,
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mentre doveva essere individuato nel valore delle “nuove operazioni” poste in essere quando il capitale era andato perduto, con onere della prova, non fornita, che gravava sul fallimento attore;
a2) quello relativo alla mancata consegna delle scritture contabili - di cui, peraltro, essi non potevano essere chiamati a rispondere, essendo cessati da oltre tre anni rispetto alla data del fallimento - non essendo certo, sulla base degli atti depositati e delle allegazioni del fallimento, se questo aveva ottenuto in consegna solo il libro giornale dell'anno 2007, peraltro non risultante in atti, o solo quelli degli anni dal 2008 in poi;
b1) quello relativo alle operazioni di sottrazione alla società di consistenti somme, come accertato dalla GdF, sia perché tali operazioni non erano specificamente indicate, e pertanto, non era dato sapere il periodo in cui si collocavano e se, dunque, tale periodo coincideva con la permanenza in carica di e , sia perché CP_2 CP_3
[... erano state accertate dalla GdF sulla base di un incrocio coi conti personali del e della moglie (amministratore, sia pure solo formale, della F&F), cui i sindaci Pt_3 non avevano avuto accesso, e senza che vi fosse un riscontro diretto di movimenti in entrata ed in uscita sui conti intestati alla società, sicché il danno individuato in
4.382.074,80 € si fondava su mere dichiarazioni dell'amministratore, e neppure trovava riscontro nei processi verbali di constatazione della GdF, dai quali, al contrario, si evinceva una situazione di sostanziale equilibrio tra gli addebiti e gli accrediti ivi indicati (incassi e pagamenti con assegni o bonifici da terzi o verso terzi). Al contrario, e con riguardo a specifiche condotte dell'amministratore, che era anche socio unico della F&V, almeno sino al dicembre 2006, essi erano intervenuti per chiedere a quest'ultimo la restituzione di somme e titoli della società, custodite presso l'abitazione del , oppure per evitare che gli venisse pagato un compenso non Pt_3
deliberato dall'assemblea ovvero che percepisse utili per somme eccessive, comunque non deliberate;
c1) anche con riguardo alle omissioni tributarie, doveva escludersi la loro responsabilità, avendo essi più volte sollecitato l'amministratore, come si evinceva dai verbali del collegio sindacale, a pagare tributi e contributi, e comunque, a dotarsi di risorse sufficienti per farvi fronte.
Concludevano chiedendo il rigetto della domanda nei loro confronti, con la condanna del fallimento al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per l'esistenza di una sua colpa grave, e comunque, chiedendo, in via subordinata e riconvenzionale,
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ripartirsi la responsabilità nei rapporti interni tra i vari condannati in via solidale ex artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., con conseguente condanna degli altri convenuti a rimborsare a e le somme che, in caso di accoglimento anche parziale CP_2 CP_3 della domanda, ciascuno di loro fosse stato tenuto a versare a parte attrice oltre la misura corrispondente al grado (ovvero alla percentuale) della loro responsabilità.
poi chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria CP_2 assicurazione professionale, cioè l' con cui aveva stipulato Controparte_6
la “Polizza del commercialista” n. 130/05/1633, inclusa di polizza giudiziaria, al fine di far accertare la sussistenza della copertura e l'ingiustificato rifiuto della stessa compagnia a gestire la sua difesa in giudizio ovvero ad esprimere gradimento sul difensore scelto e così rimborsare i costi.
2.3. Con comparsa in pari data del 30 novembre 2012 si costituiva in giudizio anche che chiedeva al Tribunale di: «1) in via preliminare, accertare e CP_4
dichiarare, per i motivi di cui in narrativa e nei limiti ivi espressi, l'inammissibilità e la carenza di legittimazione attiva della Curatela all'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali esperita ai sensi dell'art 146 l. fall., in combinato disposto con l'art.
2476 c.c.; 2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la prescrizione dell'azione svolta dalla Curatela nei confronti del sindaco
Dott. ; 3) in via principale e nel merito, accertata e dichiarata, per i motivi di CP_4
cui in narrativa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità del sindaco per i CP_4
fatti di causa, per l'effetto, rigettare in toto l'avverso atto di appello, perché infondato in fatto e diritto;
4) in via subordinata, qualora l'Ecc. ma Corte adita ritenesse fondata anche una sola delle ipotesi di responsabilità addebitate al sindaco , CP_4
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la qualificazione e la quantificazione dei danni nella misura effettivamente accertata in corso di causa;
5) in ogni caso, con condanna del fallimento appellante al pagamento delle spese di lite, gravate di spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario».
2.4. A seguito di chiamata in causa da parte del CA, si costituiva in giudizio con comparsa del 30 maggio 2013 anche l' che Controparte_6
concludeva chiedendo « A1 - in via principale, rigettare l'azione di responsabilità in quanto infondata in fatto e diritto;
A2 -in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'azione di responsabilità, condannare il dott. a risarcire CP_2
al fallimento , in solido con l'amministratore e con gli altri membri del Parte_7
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“primo collegio sindacale”, solo il danno direttamente ed immediatamente riconducibile all'accertato inadempimento degli obblighi di vigilanza su di lui incombenti. B- Con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal dott. CP_2 verso l' , B1- In via principale alternativa, per la ipotesi di Controparte_20
ritenuta fondatezza delle tesi accusatorie poste dal Fallimento attore alla base dell'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'Assicurato, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso per la non CP_2 Controparte_6
operatività della copertura assicurativa prestata da con la Controparte_6
polizza n. 130/05/1633 ai sensi degli artt. 1917 c.c. e 16 e 18, lett. a), delle condizioni di polizza nonché dell'allegato A) alla medesi-ma per la imputabilità di tale responsabilità risarcitoria dell' ad un suo stato soggettivo di dolo, diretto o quanto meno Parte_8
eventuale; B2 - In via subordinata, nella denegata duplice ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'azione di responsabilità promossa dal nei Parte_1
confronti del dott. e di ritenuta operatività delal copertura assicurativa prestata CP_2
da con la polizza n. 130/05/1633, accertare essere la Controparte_20
Compagnia tenuta ad indennizzare l'assicurato nei limiti della polizza, e cioè - per la parte di responsabilità che compete all' , con esclusione di qualsiasi Parte_8
responsabilità derivantegli in via di solidarietà, da accertarsi e quantificarsi, atteso che la quota interna di responsabilità risarcitoria imputabile all'amministratore unico, è da quantificarsi in una percentuale totale non inferiore al 90/85% e, corrispettivamente, quelle imputabili ai membri del “primo collegio sindacale” sono da quantificarsi in una percentuale totale non superiore al 10/15%, in una percentuale non superiore al
3,33/5% del pregiudizio causalmente riconducibile alle condotte accertate illecite dell'amministratore unico e degli altri membri del “primo collegio sindacale”; - con scoperto a carico dell'Assicurato pari a 1/10 dell'importo di ogni sinistro, col massimo di € 52.000,00, e fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00; - in ogni caso con riferimento alla Polizza tutela giudiziaria: - l'indennizzo all'Assicurato delle spese “del legale di controparte in caso di transazione” potrà essere riconosciuto solo in ipotesi di autorizzazione della Compagnia alla conclusione della transazione;
- la garanzia di cui alla Polizza tutela giudiziaria è prestata “nei limiti delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con applicazione di una franchigia di €
270 per sinistro;
B4 – in via di estremo subordine, in vai di surroga ex art. 1916 c.c. in funzione dell'eventuale futuro esercizio del diritto di regresso spettante all'assicurato
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verso gli altri condebitori solidali ai sensi dell'art. 1299 c..c, accertare e quantificare la parte di responsabilità che compete al dott. in una percentuale CP_2
complessivamente non superiore al 3,33/5% del pregiudizio causalmente riconducibile alle condotte accertate illecite dell'amministratore e degli altri membri del “primo collegio sindacale”. Con condanna al rimborso delle spese legali del presente giudizio, oltre a C.P.A. ed IVA , come per legge, condanna da porsi a carico del Parte_1
in caso di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto A1, e
[...]
invece, da porsi a carico del dott. in caso di accoglimento delle conclusioni di cui CP_2
al precedente punto B1».
2.5. Nessuno si costituiva per l'amministratore , il Parte_3
liquidatore , nonché il sindaco del secondo collegio sindacale Controparte_9
. CP_10
3. Nel corso del giudizio, veniva azionato dal fallimento attore ricorso per sequestro conservativo sui beni dei convenuti, che il Tribunale accoglieva con ordinanza del 25 luglio 2013 per il minor importo di 7.300.000,00 € nei soli confronti di e di , nonché nei confronti dei sindaci del Parte_3 Controparte_9
secondo collegio sindacale, e ritenendo che questi, CP_5 Per_1 CP_10
nonostante le numerose segnalazioni dei predecessori, non avessero mostrato nessuna particolare attenzione alla gestione della società, avallando puramente e semplicemente l'operato dell'amministratore e del liquidatore. Veniva, invece, rigettata nei confronti dei sindaci del primo collegio sindacale, che non potevano essere ritenuti responsabili dei danni derivanti dalla rappresentata continuazione dell'attività della società in regime di sottocapitalizzazione, in quanto avevano suggerito ed indotto l'amministratore ad aumentare il capitale sociale a fine 2006, onde far fronte proprio alle difficoltà patrimoniali della società, né potevano essere ritenuti responsabili degli indebiti prelievi effettuati dall'amministratore. Tale ordinanza veniva poi confermata con articolata ordinanza del Collegio del Tribunale del 24 ottobre/4 dicembre 2013, che respingeva il reclamo principale del fallimento nonché quello incidentale proposto dal secondo gruppo di sindaci, nelle persone di d CP_5 Per_1
Rigettate le istanze istruttorie del fallimento riguardanti l'ammissione di prova orale nonché una consulenza sui conti della società e degli amministratori, per assenza di deposito dei relativi estratti, veniva ammessa una doppia consulenza tecnica
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d'ufficio, contabile ed estimativa;
la prima perizia avente ad oggetto: i)
l'individuazione del momento in cui poteva ritenersi che la società avesse perso il capitale sociale (cd. c.s.), ii) le perdite subite da tale momento sino alla messa in liquidazione, oltre che iii) il danno da omissioni tributarie, consistente nell'accumulo di sanzioni ed interessi per il periodo in cui la società non aveva ancora perso il c.s., nonché nell'accumulo di capitale, interessi e sanzioni durante la fase in cui la società aveva operato senza capitale fino alla liquidazione, iv) il momento in cui la presunta perdita del c.s. era divenuta conoscibile ai collegi sindacali;
la seconda perizia, avente ad oggetto la stima degli immobili siti in Giugliano in Campania, conferiti dai genitori del in sede di aumento del capitale sociale del dicembre 2006. Pt_3
All'esito del deposito delle consulenze, fallito il tentativo di conciliazione avviato dai sindaci e , il Tribunale, per quel che in questa sede rileva, CP_2 CP_3 con la sentenza in questa sede appellata decideva la causa accogliendo solo
[... parzialmente la domanda del , nei soli confronti dell'amministratore Parte_1
, considerato il reale dominus della società, anche per tutta la fase della sua Pt_3 liquidazione, e del liquidatore , per le attività illecite da loro compiute CP_9
durante tale fase, così statuendo: “1) condanna e Parte_3 CP_9
al pagamento del risarcimento del danno a favore della Curatela nella misura
[...]
di €. 162.498,63 oltre rivalutazione ed interessi, dai singoli fatti illeciti alla pubblicazione della sentenza, come specificato in motivazione, ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) rigetta le domande della Curatela nei confronti di tutti gli altri convenuti;
3) dichiara assorbita in tale rigetto la domanda formulata dal nei confronti della 4) condanna CP_2 Controparte_6 [...]
e alla liquidazione delle spese di causa che si Parte_3 Controparte_9
liquidano in €. 220,00 (per quota parte delle spese vive) ed €.40.000,00 per competenze del presente giudizio di merito e dell'unico grado cautelare, oltre spese generali al 15% iva e cassa;
5) condanna la Curatela fallimentare alla liquidazione delle spese di causa che si liquidano in € 60.000,00 oltre spese generali, al 15%, iva e cassa a favore di e per il presente giudizio di merito e il doppio CP_2 CP_3
grado cautelare;
in €. 40.000,00 oltre spese generali al 15%, iva e cassa a favore di
, per il presente giudizio e il doppio grado cautelare;
in € 30.000,00 oltre CP_4
spese generali al 15%, iva e cassa a favore di e per il Persona_1 Controparte_5
presente giudizio e l'unico grado cautelare;
nulla per spese nei confronti di CP_10
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Claudio; 6) condanna la Curatela fallimentare alla liquidazione delle spese di causa che si liquidano in €. 10.000,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, iva e cassa, a favore della 8) pone definitivamente a carico della Controparte_6
Curatela le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio come liquidate in separati decreti;
e concorrono in solido con la Curatela e Controparte_9 Parte_3
[... fra loro ciascuno per quanto di spettanza, fino alla corrispondenza di 1/10 per
e di 2/10 per ”. Pt_3 CP_9
Nello specifico, il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari sollevate da CP_
, e sul difetto di legittimazione attiva della curatela di una S.R.L. ad CP_2 CP_3 esperire la proposta azione di responsabilità dei creditori sociali, nonché quella di prescrizione di tale azione, volendosi in realtà il primo Giudice riferire, anziché all'azione dei creditori sociali (come indicato per mero lapsus), a quella della società
(che i citati sindaci avevano ritenuto prescritta, essendosi essi dimessi al più tardi in data 4 luglio 2007, sebbene - a loro dire - le dimissioni avevano avuto effetto sin da CP_ fine 2006 per il e da maggio 2007 per e , non operando per i CP_3 CP_2 sindaci il regime di prorogatio stabilito per gli amministratori):
- affermava che la decisione, in assenza di scritture contabili non prodotte in giudizio dalla , si fondava soltanto sulle risultanze dei tre volumi di verbali del Pt_9
collegio sindacale degli anni dal 2004 al 2007 e sui processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza (GD) negli anni 2008 e 2009;
- riteneva, andando in contrario avviso alle conclusioni del ctu contabile, che la perdita del capitale sociale non si era ancora verificata al 31 dicembre 2006, ed a maggior ragione al 30 novembre 2006 (uniche situazioni patrimoniali prese in considerazione dal fallimento per giustificare l'operatività della società in regime di sottocapitalizzazione), ma soltanto al 31 dicembre 2007, sicché per il primo addebito non potevano rispondere i membri del primo collegio sindacale, perché cessati molto prima.
A tal riguardo, ripercorrendo le difese del fallimento - pur riconoscendo che l'attore, al fine di individuare il momento di perdita del capitale sociale, aveva dato rilievo preponderante, nella sua difesa, alle omissioni dell'amministratore, che, con la complicità dei sindaci, non aveva posto in essere svalutazioni di attività sino all'importo di 1.800.000,00 € - escludeva la responsabilità del primo gruppo di sindaci perché essi avevano più volte messo in evidenza, mediante sollecitazioni rivolte all'amministratore unico, della necessità di procedere a svalutazioni:
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i) della partecipazione sociale in F&F (da ultimo, con la loro relazione del 29 giugno 2007 al bilancio del 31 dicembre 2006, in cui si evidenziava che il valore di tale partecipazione finanziaria, che al 30 novembre 2006 era di circa 243.000,00 €, doveva essere quasi azzerato essendo essa stata venduta nel maggio 2007 a poco più di
4.000,00 €, mentre poi in sede di approvazione del bilancio 2006, avvenuta il 10 luglio
2007, l'amministratore, andando in contrario avviso, aveva aumentato tale valore a
603.400,00 €, in considerazione dell'apporto in tale società controllata, a lui cara, di un finanziamento soci di 368.000,00 € avvenuto tra dicembre 2006 e luglio 2007, di cui i sindaci nulla sapevano);
ii) della voce conto anticipi verso fornitori (che al 30 novembre 2006 erano di circa 237.912,00 €, portata poi a 1.106.152,00 € in sede di approvazione del bilancio del 2006);
iii) della voce crediti (riportati nella situazione patrimoniale al 30 novembre
2006 in 1.641.247,00 €), che andavano svalutati, sebbene non nell'importo massimo di 900.000,00 €, suggerito dal fallimento (ivi includendo anche i crediti di oltre
600.000,00 € circa verso due società fallite a fine 2007, in epoca successiva al cambio di guardia nel controllo sulla società).
[... Né potevano essere chiamati a rispondere di tale addebito l'amministratore ed il secondo gruppo di sindaci, poiché anche a voler considerare la massima Pt_3
svalutazione di attività indicata dal fallimento, di 1.800.00,00 € (anziché quella di
1.950.00,00 € indicata dal Ctu contabile sulla base di una lettura erronea di quanto indicato dai sindaci in un loro verbale del 20 giugno 2007), ne risultava che il bilancio al 31 dicembre 2006 presentava un capitale sociale ancora positivo di 13.539,00 €;
- escludeva, per assenza di prova, la responsabilità degli organi sociali convenuti per le omissioni tributarie contestate, fondate dal fallimento solo su processi verbali di constatazione della GdF, aventi valore presuntivo, e di cui nulla si diceva sugli eventuali conseguenti accertamenti tributari;
- escludeva, sempre per assenza di prova, la responsabilità degli organi sociali per le operazioni extracontabili accertate dalla GdF, e nello specifico, per le distrazioni, peraltro non specificamente indicate, di somme della società da parte dell'amministratore;
- riconosceva, quanto alla responsabilità per i singoli atti posti in essere dai liquidatori per il periodo dal 30 aprile 2008 al fallimento, la responsabilità in solido del e del soltanto per il mancato incasso della somma di 40.000,00 €, Pt_3 CP_9
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costituente il corrispettivo della vendita da parte della società di un suo terreno sito in
Giugliano in Campania, nonché di quello relativo alla differenza di prezzo praticata dalla a decorrere dal 7 gennaio 2009 e sino al fallimento, a CP_21 CP_19 titolo di canone di affitto di ramo d'azienda, passato, senza nessuna giustificazione, dagli originari 144.000,00 € a 36.000,00 €, sicché il danno andava computato nell'importo pari alla differenza tra il prezzo originario e quello praticato, ma per un solo anno e due mesi, anziché per due anni (2009 e 2010) [calcolato dal fallimento nell'importo di 216.000,00 € (108.000,00 € x 2)].
4. Con atto di citazione notificato tramite posta elettronica certificata il 27 dicembre 2016 a , , , , CP_2 CP_3 CP_4 Persona_1 CP_5
ed all' , nonché mediante ufficiale giudiziario ai
[...] Controparte_6
contumaci in primo grado, , e , il Parte_3 CP_10 Controparte_9
si è appellato alla Corte d'Appello, Sezione specializzata in materia Parte_1
d'impresa, censurando la sentenza impugnata con un atto di oltre centoventi pagine ed 11 motivi di gravame, di cui si dirà, così concludendo: «
1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza;
2. Nel merito, in accoglimento del presente gravame, riformare la decisione di prime cure;
3. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i singoli addebiti mossi dal;
4. accertare e Parte_1
dichiarare che, a causa delle violazioni dei doveri incombenti sugli amministratori e sui sindaci, la ha patito un pregiudizio come meglio articolato in narrativa Pt_4
(paragrafo 12);
5. per l'effetto, condannare le controparti al risarcimento in favore del
degli importi meglio specificati in narrativa (paragrafo 12), 6. condannare Parte_1
le controparti al pagamento delle spese di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge».
4.1. Si sono costituiti in appello dinnanzi alla Sezione specializzata in materia d'impresa di questa Corte, tutti i convenuti, tranne ed CP_10 [...]
, che sono stati dichiarati contumaci. A seguito di dichiarazione CP_9
d'incompetenza, resa con ordinanza del 16 gennaio 2018, della detta Sezione specializzata in favore della sezione ordinaria, il processo è stato riassunto dal fallimento dinnanzi alla presente sezione ordinaria con atto di riassunzione - notificato il 16 febbraio 2018 a mezzo pec a tutti i convenuti, tranne che a e , CP_10 CP_9
ai quali è stato notificato tramite ufficiale giudiziario rispettivamente in data 19/23 febbraio 2018 e 2 marzo 2018 - col quale esso si è riportato ai medesimi motivi di
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doglianza ed alle medesime conclusioni rassegnate dinnanzi alla Sezione specializzata in materia d'impresa della Corte.
4.2. Si sono costituiti in giudizio dinnanzi alla sezione ordinaria di questa Corte, con comparsa del 2 luglio 2018 e così Controparte_5 Persona_1 concludendo: «= in via rituale, prioritaria rispetto al merito, respingere la richiesta di inibitoria e di sospensiva dell'esecuzione della sentenza impugnata
(n°6729/2016 Trib. di Napoli)= In via di conseguenzialità, quindi respingere altresì nel merito in quanto inammissibile per genericità, irrilevanza dei motivi in punto di esito finale, del tutto fuori della incidenza dei nuovi limiti di cui al DLgs. 06/03 in punto di applicazione dell'art. 2409 cc, atteso che i sindaci, a far data, dal 2003 hanno solo gli specifici ed esclusivi compiti di revisione contabile e non quelli giudiziari di denuncia degli amministratori societari. Spese conseguentemente liquidate per l'esito del giudizio di appello e distratte ex art. 93 c.p.c.»
4.3. Con comparsa del 20 luglio 2018 si è costituita in appello anche l' chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e la Controparte_6 conferma della sentenza impugnata;
per il resto, in via subordinata, si è riportata alle medesime conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
4.4. Con comparsa del 25 luglio 2018 di ben 36 pagine si è costituito in appello anche , così concludendo: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare, per CP_4
i motivi di cui in narrativa e nei limiti ivi espressi, l'inammissibilità e la carenza di legittimazione attiva della Curatela all'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali esperita ai sensi dell'art 146 l. fall., in combinato disposto con l'art.
2476 c.c.; 2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la prescrizione dell'azione svolta dalla Curatela nei confronti del sindaco
Dott. ; 3) in via principale e nel merito, accertata e dichiarata, per i motivi CP_4
di cui in narrativa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità del sindaco per i CP_4
fatti di causa, per l'effetto, rigettare in toto l'avverso atto di appello, perché infondato in fatto e diritto;
4) in via subordinata, qualora l'Ecc. ma Corte adita ritenesse fondata anche una sola delle ipotesi di responsabilità addebitate al sindaco , CP_4
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la qualificazione e la quantificazione dei danni nella misura effettivamente accertata in corso di causa;
5) in ogni caso, con condanna del fallimento appellante al pagamento delle spese di lite, gravate di spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore
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costituito dichiaratosi anticipatario».
4.5. Con comparsa del 27 luglio 2018 di oltre novanta pagine si sono costituiti in appello e , concludendo per «il rigetto dell'appello e la CP_2 CP_3 conferma della sentenza impugnata. E comunque ribadendo tutte le conclusioni e richieste, di merito e istruttorie, formulate in primo grado e rinnovate ex art. 346 c.p.c. in questo atto. Con vittoria di spese e condanna della Curatela ex art. 96, 1° e/o 3° co.,
c.p.c.: spese e condanna che si attendono esemplari alla luce dell'andamento e dell'esito del giudizio (in cui la decisione di merito è stata preceduta da ben due conformi arresti cautelari), dello sdegnoso rifiuto reiteratamente opposto alle vantaggiose (per la Curatela) offerte transattive formulate, della persecutoria insistenza dell'iniziativa del Fallimento persino dopo la conferma in sede penale dell'inappuntabilità delle condotte dei comparenti».
4.6. Con comparsa del 9 ottobre 2018 si è costituito in appello anche
, dichiarato contumace in primo grado, contestando il danno come Parte_3
quantificato dal fallimento ed a lui imputato e concludendo per il rigetto integrale delle domande azionate con l'atto di appello, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
5. Rigettata l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, avanzata dal fallimento con riguardo al capo relativo alle spese, interrotto il processo per ben due volte (la prima per il decesso dell'avv. Gaspare Salerno, difensore degli appellati ed avvenuta durante la pendenza dei CP_5 Per_1
termini ex art. 190 c.p.c., la seconda per il decesso di ), e riassunto Persona_1
sempre ad iniziativa del anche nei confronti degli eredi di poi Parte_1 Per_1
dichiarati contumaci, costituiti gli altri appellati (tranne e , la causa CP_9 CP_10
è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.(dopo la trasmigrazione dalla Prima sezione civile alla Quinta sezione civile di questa Corte).
In sede di udienza di precisazione delle conclusionali e poi nelle rispettive CP_ comparse conclusionali, i sindaci , , e hanno chiesto, in CP_2 CP_3 CP_5
subordine, in caso di accoglimento dell'appello del , l'applicazione della Parte_1
limitazione di responsabilità stabilita per i sindaci, secondo quanto previsto dal novellato art. 2407 c.c., da applicarsi retroattivamente (cfr. Trib. Bari, 24.04.2025;
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Trib. Palermo, 26.06.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di ed CP_10 [...]
, ritualmente chiamati in appello in sede di riassunzione del processo CP_9
interrotto in data 6 marzo 2024.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata ex art. 342 c.p.c. Controparte_5
Infatti, esso è certamente rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., il suo esame consentendo di comprendere abbastanza chiaramente le critiche che l'appellante muove e le modifiche che esso vorrebbe che siano apportate alla sentenza appellata, e dunque, le parti di detta sentenza contestate.
Ancora in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni riproposte ex art. 346 CP_ c.p.c. dagli appellati , e , implicitamente ritenute assorbite - a loro CP_2 CP_3
dire - dal primo Giudice, relative alla prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, proposta dal fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., unitamente a quella dei creditori sociali.
In verità, a giudizio della Corte, il Tribunale non aveva affatto ritenuto assorbite tali questioni, ma le aveva esaminate e ritenute irrilevanti per la decisione del merito, sia pure, poi, per mero errore o distrazione, aveva confuso la (prescritta) azione sociale di responsabilità con quella dei creditori sociali, ben più vantaggiosa per gli eccipienti e più gravosa per il fallimento, in termini di onere della prova.
In questa sede, non può che ribadirsi la conclusione cui è giunto il Tribunale, poiché, a prescindere dall'applicabilità ai sindaci dell'istituto della prorogatio – invero, alquanto dibattuta in dottrina e giurisprudenza (cfr. cfr. Cass. 6788/2012, secondo cui, in tema di dimissioni di cui all'art. 2401 c.c., pur dettato per le S.p.A., “l'efficacia delle dimissioni di un componente del collegio sindacale non consegue immediatamente a tale atto, ma è operativa, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., con la comunicazione al sindaco supplente del suo subingresso nella carica, tale essendo la regola in ragione del trasferimento degli obblighi, implicato dalle dimissioni stesse”) - il regime dell'azione di responsabilità dei creditori sociali, sicuramente più favorevole agli appellati eccipienti, per le ragioni dette, rende del tutto irrilevante – come pure affermato dal Tribunale - l'indagine sulla prescrizione dell'azione sociale di
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responsabilità.
II. Nel merito, l'appello è infondato per i seguenti motivi.
Considerazioni preliminari
II.1. Preliminarmente, va evidenziato che l'impianto della domanda e delle difese del fallimento è incentrato, in modo sproporzionato - come correttamente messo in evidenza dal Tribunale – sul primo addebito mosso all'amministratore ed ai sindaci, consistente nell'aver continuato (e nel non avere impedito la continuazione del) l'attività sociale della nonostante la società già si Controparte_15
trovasse in regime di sottocapitalizzazione, e pertanto, andava sciolta secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.2482 ter e 2484 c.c.
Anche lo schema dell'appello, con i suoi 11 motivi di gravame farraginosi ed in parte ripetitivi, s'incentra sulla medesima sproporzione, risultando dedicato al suindicato (e più rilevante) addebito i primi sette motivi (pag. 17-90) che, pertanto, vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, risultando poi l'ottavo, il nono ed il decimo motivo, anch'essi connessi perché fondati su accertamenti della GdF (pag.
91-114), dedicati all'addebito delle omissioni tributarie ed alla distrazione dell'attività sociale posta in essere dall'amministratore. L'undicesimo ed ultimo motivo (pag. 114-
119) è dedicato alla specifica violazione da parte dei sindaci della società delle norme dettate in tema di controllo di società di capitali, nello specifico, delle norme degli artt. 2403, 2406, 2407, 2484 c.c..
Nessuna critica è invece rivolta al capo della sentenza che ha accolto solo parzialmente la richiesta di condanna per gli addebiti relativi alle specifiche operazioni poste in essere da e , il primo dei quali non ha neppure interposto Pt_3 CP_9
sul punto appello incidentale, durante la fase di liquidazione. Ne consegue che per tale parte la sentenza impugnata deve ritenersi passata in giudicato.
Quanto invece agli altri addebiti mossi dal fallimento agli organi sociali e non accolti dal Tribunale va, innanzitutto, evidenziato che, sia nell'atto d'appello che nella comparsa conclusionale, il fallimento ha inteso ridurre il quantum richiesto a titolo di danno limitandolo solo a quello richiesto in via subordinata in primo grado e derivante Cont da nuove operazioni poste in essere dagli organi sociali della in regime di sottocapitalizzazione, da omissioni tributarie e da indebiti prelievi.
Su tali addebiti, seguendo l'ordine logico delle questioni e passando in rassegna le più rilevanti critiche che il fallimento rivolge alla sentenza impugnata, non può che partirsi dall'individuazione del momento in cui, a dire del fallimento, la
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società avrebbe dovuto essere sciolta e posta in liquidazione in quanto trovavasi in regime di sottocapitalizzazione per avere perso integralmente il capitale sociale.
II.
2. Le critiche alla sentenza impugnata relative al primo addebito mosso all'amministratore ed ai sindaci: il momento in cui la società doveva essere posta in liquidazione, l'esistenza di una continuazione dell'attività sociale dannosa ed il danno risarcibile.
Con i primi sette motivi d'appello, così capitolati, il fallimento critica la sentenza impugnata perché il Tribunale:
1) non ha fatto retroagire la detta perdita del c.s. già al 31 dicembre 2004
(come indicato dal proprio ctp, dott. ), o al più tardi, al 31 dicembre 2005, Per_2
ed avrebbe “arbitrariamente” ignorato le allegazioni dell'attore e circoscritto l'ambito dell'indagine alla situazione patrimoniale della fine del 2006, sebbene le prove prodotte e le deduzioni del proprio ctp consentissero un'interpretazione diversa della domanda;
2) non ha correttamente valutato - in violazione dei principi contabili e del principio dell'onere della prova - i crediti e le immobilizzazioni finanziarie possedute dalla fallita F&V nelle società controllate e in particolare nella F&F, conseguentemente non considerando che la svalutazione dei primi (riferita, in particolare, a due crediti vantati verso società poi fallite, nel 2001 e nel 2004, per circa
180.000,00 €), tra cui peraltro era ricompreso anche il credito vantato verso la F&F di
358.000,00 €, e della seconda (il cui valore iscritto nel bilancio per 259.000,00 €, in realtà, andava svalutato di almeno 246.000,00 €, risultando il suo valore reale, secondo il principio del patrimonio netto, pari a soli 13.000,00 €, cioè al 44% di
29.494,00 €) avrebbe creato una perdita di 425.000,00 € che annullava il c.s. sia nel
2004 che nel 2005, come peraltro “confessato” dai sindaci nei verbali del collegio sindacale del 5 aprile, 19 luglio e 21 ottobre 2006. Sicché il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'effetto di tutte le rettifiche e svalutazioni necessarie sul patrimonio della fallita;
3) non ha considerato che, nel bilancio al 31 dicembre 2004 ed in quello al 31 dicembre 2005, non erano stati correttamente riportati, in violazione del principio di cui all'art. 2423 c.c. di veridicità del bilancio, i debiti tributari accertati dal nominato ctu contabile, sulla base delle domande di ammissione al passivo, in un importo di gran lunga superiore a quello riportato nei bilanci (nell'anno 2004 tali debiti erano di
842.705,77 €, a fronte di 99.344,00 € iscritti in bilancio;
nell'anno 2005 erano di
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818.627,75 € a fronte di 185.357,00 € iscritti nel bilancio 2005);
4) non ha considerato che, per effetto delle suindicate mancate svalutazioni delle voci di attivo del bilancio e della rideterminazione in aumento delle voci passive
(specie per debiti tributari), vi erano i presupposti per la messa in liquidazione della società, come previsto dagli artt. 2482 ter, 2484 e 2485 c.c., per la perdita del suo capitale sociale, in epoca molto risalente;
5) non ha considerato che, quantomeno la situazione patrimoniale infrannuale al 30 novembre 2006 - sulla cui base era stato deliberato l'aumento di capitale della
F&V - era affetta da irregolarità contabili che avrebbero dovuto essere rettificate.
Nello specifico, secondo l'appellante, andava corretto: a) sia il valore della partecipazione della F&V nella F&F (in precedenza di 250.000,00 € Parte_10
circa, a quella data ritenuto, invece, ancora attendibile dal Tribunale per gli stretti rapporti intercorrenti tra controllante e controllata, in cui la prima aveva promesso di effettuare un'iniezione di liquidità ricostituente, mentre solo nel maggio 2007, secondo il Tribunale, i sindaci avevano avuto certezza dell'azzeramento del suo valore, per essere la stessa stata venduta a poco più di 4.000,00 €, b) sia la voce acconto a fornitori, appostata per un valore di 237.912,12 €, inferiore a quello indicato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, ciò che dimostrava - a dire del Tribunale - che l'amministratore aveva seguito il suggerimento dei sindaci di procedere ad una sua riduzione, sia la voce crediti verso terzi che andavano svalutati per circa 900.000,00 €.
A dire dell'appellante, invece, vi erano molteplici prove che non erano state valutate correttamente dal Tribunale, che, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non aveva individuato, quanto meno alla data del 30 novembre 2006 e sicuramente alla data del 31 dicembre 2006, le condizioni per lo scioglimento della società. In tal modo il Tribunale ha legittimato una sorta di “amnistia generalizzata”, con l'assoluzione non soltanto del primo gruppo di sindaci, ma anche dell'amministratore e del secondo gruppo di sindaci, per ragioni incomprensibili alla Curatela;
6) non ha valutato - per ragioni rimaste incomprensibili all'appellante - la consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. estimativa degli immobili apportati in sede Per_3
di aumento del capitale sociale, valutata dal Ctu nell'importo di 700.000,00 €, anziché nel valore doppio individuato in sede di conferimento dalla dott.ssa di Per_4
1.414.000,00 €(contestato dal fallimento), né ha valutato la consulenza tecnica d'ufficio del dott. che aveva individuato al 31 dicembre 2006 la data in cui la Per_5
F&V aveva perso il c.s. a seguito di perdite di circa 2.042.573,00 €.
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A dire dell'appellante, che pure contesta(va) la consulenza del dott. Per_5
perché non aveva individuato il momento della perdita del c.s. sulla base dei bilanci depositati e delle allegazioni del fallimento, il Tribunale avrebbe errato perché non ha considerato che l'aumento del c.s. al 28 dicembre 2006 era stato effettuato con finalità meramente “cosmetiche”, cioè per coprire perdite risalenti già al 2004. Inoltre, non ha valutato le due relazioni tecniche d'ufficio, cioè prove assunte su iniziativa officiosa, la cui valutazione avrebbe consentito di far risalire la perdita del c.s della
F&V quantomeno al 31 dicembre 2006, anziché concludere che a tale data il c.s. era ancora positivo, sia pure per soli 13.000,00 € circa;
7) ha anche omesso di valutare, in violazione dell'art. 1223 c.c., il danno risarcibile in quanto, da un lato, ha escluso la validità del criterio della differenza dei netti patrimoniali - individuato dal fallimento come criterio primario di liquidazione del danno - per l'incertezza dell'individuazione del momento iniziale da cui poter partire (cioè quello in cui la società, secondo il fallimento, doveva essere posta in liquidazione) e per l'inaffidabilità del momento finale dell'effettiva messa in liquidazione della società del 30 aprile 2008 (distante temporalmente circa due anni dal fallimento), dall'altro lato, non ha neppure applicato il criterio alternativo di liquidazione del danno, proposto dal fallimento in via subordinata, determinato dall'individuazione di nuove operazioni dannose per la società , poste in essere - a dire del fallimento - proprio nel periodo di perdita del c.s. e consistenti in: i) cessione di merci in favore di clienti poi falliti ( 4 clienti falliti tra il 2006 ed il 2007) senza pagare alcun corrispettivo alla F&V, per un importo di circa 900.000,00 €; ii) nuove operazioni accertate dalla GdF che avevano determinato nuovi debiti tributari non adempiuti tra il 2005 ed il 2007 per complessivi 3.495.030,06 € ; iii) nuove operazioni speculative bancarie, che avevano determinato interessi passivi per oltre 772.183,18 €, che non sarebbero maturati se i rapporti si fossero sciolti in tempo per la messa in liquidazione Cont per tempo della iv) nuove operazioni speculative derivanti dal finanziamento di Cont 358.000,00 € concesso dalla alla sua controllata nel corso dell'anno 2006, che era stato poi trasformato in versamento in conto capitale, destinato ad essere poi perso, che non si sarebbe verificato in caso di messa in liquidazione tempestiva della società.
II.2.1. Tutte queste critiche sono prive di fondamento per i seguenti motivi.
Innanzitutto, a giudizio della Corte, va sgomberato il campo da un errore processuale commesso dall'appellante, che pretende di allargare il campo d'indagine, con evidente lesione del principio del contraddittorio, mediante l'introduzione in
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appello di un fatto nuovo, come tale inammissibile, cioè quello della retrodatazione al
31 dicembre 2004 - anziché al 31 dicembre 2005, come dal fallimento rilevato sia nell'atto introduttivo sia nella comparsa conclusionale di primo grado - della Cont situazione di sottocapitalizzazione della per affermare la necessità di apportare, già a quella data, rettifiche ad alcune voci dell'attivo (svalutazioni) e del passivo
(incrementi) dei bilanci relativi a tali anni, che avrebbero portato il capitale sociale al di sotto del minimo legale ed avrebbero imposto la messa in liquidazione della società.
Né può ritenersi che alla citata conclusione il primo Giudice avrebbe potuto addivenire mediante l'interpretazione della condotta processuale del fallimento e delle prove da questo prodotte in corso di causa, nonché mediante le allegazioni contenute nell'elaborato del dott. , ctp del fallimento, poiché è proprio Per_2
l'esame delle prove raccolte che ha portato il Tribunale ad escludere che la situazione di perdita del c.s. potesse essere individuata nel 2004 (e, per lo stesso motivo anche nel 2005), trovando conferma, sia pure parziale, di tale assunto nella ctu redatta dal dott. che aveva rilevato la difficoltà di redigere una consulenza fondata su di Per_5 una “certezza contabile” (non vi erano infatti scritture contabili).
Sicché, non risulta fondata la critica dell'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe “arbitrariamente” circoscritto l'ambito dell'indagine alla situazione patrimoniale della fine del 2006, in quanto tale limitazione, oltre ad essere conseguenza delle deduzioni espresse dalle parti, emergeva anche dagli atti.
Né può ritenersi fondata la critica del fallimento appellante avente ad oggetto la violazione da parte del Tribunale dei principi di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c. e del principio della distribuzione dell'onere della prova.
Infatti, in tema di azione di responsabilità verso amministratori e sindaci per violazione degli artt. 2482 ter, 2403, 2407 c.c. “Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha
l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non
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comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari” (così, per tutte, Cass. 8069/2024).
Nella specie, non risulta che l'appellante abbia assolto al proprio onere probatorio e di tanto ha dato sostanzialmente atto il Tribunale, che, pur valutando gli atti prodotti dal fallimento (sostanzialmente i bilanci degli anni 2003-2007, la situazione patrimoniale al 30 novembre 2006, il libro ed i verbali delle adunanze del collegio sindacale, il pvc della GdF) e quelli prodotti dalle altre parti (cfr. sentenza di assoluzione dei sindaci del primo collegio dal reato di bancarotta documentale e patrimoniale emessa dal Tribunale penale di Napoli) ha escluso la responsabilità dell'amministratore e dei sindaci del primo e del secondo collegio sindacale Pt_3
Cont con riferimento all'addebito di aver aggravato il dissesto della con il ritardo nella convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa società.
Infatti, in assenza di scritture contabili – circostanza che l'appellante ha sostenuto senza offrire prova della loro mancata consegna al curatore del fallimento da parte degli organi societari a superamento della emergenza opposta risultata in giudizio, secondo cui il Curatore ha dichiarato il contrario in sede di interrogatorio all'udienza dinnanzi al Giudice penale del 29 settembre 2015, circostanza poi confluita nella citata sentenza penale, affermando che vi era stata la consegna del libro giornale con scritturazioni sino al 31 dicembre 2008, mancando solo il periodo successivo sino al fallimento – il Tribunale è riuscito comunque ad escludere, con motivazione a tratti disordinata ma completa, la responsabilità dei convenuti per tale addebito, individuando con certezza solo nel bilancio della società al 31 dicembre
2017, approvato nella prima occasione utile il 30 aprile 2008, unitamente allo scioglimento e messa in liquidazione della società, il momento in cui la F&V aveva integralmente perso il c.s., per avere accumulato perdite di (7.555.149,00 €), esposto un patrimonio netto negativo di (5.741.611,00 €), con completa erosione del c.s. di
1.927.500,00 € e, dunque, con necessità, in assenza della volontà dei soci di ripianare la citata perdita e di ricostituire il c.s., di sciogliere la società e porla in liquidazione.
Solo in tale occasione, infatti, erano state effettuate le (oramai) necessarie svalutazioni delle voci indicate dal fallimento, cioè: a) la svalutazione della partecipazione di F&V in F&F di oltre 600.000,00 €, conseguente al fatto che la quota di partecipazione del 44% della società fallita in tale seconda società era stata venduta
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a maggio 2007 al prezzo di sole 4.000,00 € o poco più, b) la conseguente svalutazione Cont del credito vantato dalla nei confronti della seconda per oltre 358.000,00 € ; c) la svalutazione della voce dei crediti verso clienti per oltre tre milioni di euro, conseguente ad accertamenti effettuati su clienti falliti e, comunque, su crediti stazionari da tempo e non recuperabili.
Deve invece escludersi che tali svalutazioni potessero essere retrodatate a fine
2005 ovvero alla situazione patrimoniale infrannuale al 30 novembre 2006 o ancora alla sede di approvazione del bilancio del 31 dicembre 2006; in ogni caso, anche se effettuate, non vi sarebbero stati i presupposti per la messa in liquidazione anticipata della F&V.
Infatti, quanto alla svalutazione della quota posseduta dalla F&V nella F&F, dall'esame dei dati riportati nel bilancio della F&F al 31 dicembre 2006 (unico bilancio di questa società presente in atti, dal quale però si evincono anche i dati del 2005) è risultato che a fine dicembre 2005 tale società aveva subito una perdita d'esercizio di
339.822,00 € ma aveva ancora un patrimonio netto positivo di 29.494,00 € sicché, sicuramente alla data del 31 dicembre 2005, non s'imponeva la necessità di procedere alla svalutazione di tale partecipazione, iscritta nel bilancio della F&V al 31 dicembre
2005, per l'importo di circa 250.000,00 € secondo il metodo del patrimonio netto o, meglio, per un valore superiore rispetto alla corrispondente quota del p.n., in considerazione del maggiore valore di tale società partecipata, derivante - come chiarito nella nota integrativa al bilancio della F&V al 31 dicembre 2005 - da n. 10 contratti di affitto d'azienda (nell'anno 2004 erano 7) che la società controllata aveva in essere con la Conad, azienda primaria nel settore della grande distribuzione.
Neppure in seguito, in sede di redazione della situazione patrimoniale del 30 novembre 2006, vi era stata la necessità di disporre l'indicata svalutazione, poiché, anche se i sindaci del primo collegio sindacale avevano avuto conoscenza della perdita d'esercizio della controllata, risultante dal bilancio precedente ed avevano perciò raccomandato, sia a luglio che ad ottobre 2006, la svalutazione della quota all'amministratore , essi erano stati anche rassicurati dalla prospettiva Pt_3
dell'iniezione di liquidità che egli dichiarava di voler effettuare nella società partecipata, a lui molto cara, in seguito poi effettuata mediante trasformazione di un Cont finanziamento della a favore della F&F di circa 358.000,00 € in un versamento in conto capitale, sicché, tale rassicurazione aveva escluso o comunque rimandato la necessità della citata svalutazione, necessaria solo in caso di perdite durevoli della
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società controllata.
Al contrario, come correttamente evidenziato dal Tribunale, solo a seguito della vendita di tale partecipazione avvenuta nel maggio 2007 per il corrispettivo di poco più di 4.000,00 € era emersa la certezza di dover procedere a tale svalutazione, pure nuovamente e caldamente suggerita al dai sindaci del primo collegio Pt_3
sindacale nella loro relazione del 29 giugno 2007 al bilancio della F&V del 31 dicembre
2006, poi approvato il 10 luglio 2007, quando essi sindaci si erano già dimessi, e comunque, erano stati sostituiti dal secondo gruppo di sindaci.
In ogni caso, anche a voler ritenere che tale svalutazione avrebbe dovuto essere fatta già al 31 dicembre 2006, di tale ritardo poteva essere chiamato a rispondere solo l'amministratore - unico a conoscenza (per esserne Pt_3
l'amministratore di fatto) della reale situazione patrimoniale della società controllata - ed il secondo gruppo di sindaci, chiamato ad effettuare i dovuti controlli in sede di approvazione del bilancio avvenuta il 10 luglio 2007; inoltre, tale ritardo sarebbe stato rilevante solo se il minor valore della quota della partecipata consentiva, di per sé, di ritenere perso il c.s., circostanza che però si esclude .
Quanto alla svalutazione dei crediti vantati verso società fallite nel 2001 e 2004 per 180.000,00 € o per somme maggiori, era certamente onere della Curatela – in conformità al principio per cui nell'azione di responsabilità dei creditori sociali , l'unica nella specie non prescritta, l'onere della prova grava sul soggetto agente - dare prova della loro non recuperabilità, in via definitiva, non potendosi ritenere che per il solo fatto della dichiarazione di fallimento delle società debitrici della F&V, tali crediti dovessero essere considerati irrecuperabili.
Né può ritenersi che, già nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2005 o al
30 novembre 2006 ovvero al 31 dicembre 2006, dovessero essere presi in considerazione, in aggiunta a quelli dichiarati ed in aumento del passivo evidenziato in bilancio, anche i debiti tributari accertati dal nominato ctu contabile, sulla base delle domande di ammissione al passivo, per un importo di 818.627,75 € a fronte di
185.357,00 € iscritti nel bilancio 2005, giacché - come correttamente evidenziato dalla difesa di e – tali debiti non erano mai stati conteggiati durante il primo CP_2 CP_3
grado del giudizio, come componenti da valutare ai fini della determinazione del patrimonio netto, ma solo per valutarne i danni derivanti dal loro mancato pagamento, anche in termini di sanzioni ed accessori, sicché non può imputarsi al
Tribunale di non averli presi in considerazione, in violazione dell'art. 115 c.p.c., per la
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determinazione della perdita del patrimonio netto e del c.s..
Del resto, la parte prevalente, se non integrale, di tali debiti tributari era emersa solo in sede di accertamenti della GdF risalenti al 2008-2009, sicché non poteva tenersene conto, anche perché non ancora certi e definitivi, in sede di redazione dei bilanci al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006.
Parimenti è a dirsi della voce conto anticipi fornitori o acconto a fornitori, appostata nella situazione patrimoniale al 30 novembre 2006 per un valore di
237.912,12 € che, a dire dell'appellante, non era stata svalutata dall'amministratore nonostante i sindaci nei loro verbali l'avessero più volte suggerita.
Al riguardo, si osserva che a quella data tale voce non era ancora stazionaria, perché notevolmente ridotta rispetto a quanto emerso nel bilancio al 31 dicembre
2005, che riportava, a titolo di fornitori c/anticipi, un valore di 516.758,25 €, sicché o deve ritenersi che la voce era stata già svalutata al 30 novembre 2006 oppure - come Cont sembra più probabile, tenuto conto del modo di operare della che si accaparrava i migliori fornitori mediante anticipazione dei corrispettivi dovuti - essa era stata ridotta a seguito dell'effettiva conclusione dei contratti di fornitura, per i quali era intervenuta l'anticipazione.
Ne consegue che la svalutazione di tale voce invocata dall'appellante non doveva essere presa in considerazione né nella situazione patrimoniale al 30 novembre 2006 né in quella al 31 dicembre 2006, approvata il 10 luglio 2007.
In ogni caso, anche a volerla prendere in considerazione per il citato importo, unitamente alla svalutazione dei crediti e di quella della partecipazione nella F&F per l'importo massimo indicato dalla Curatela di 1.800.000,00 €, non poteva ritenersi intaccato il c.s. neppure alla data del 31 dicembre 2006 epoca in cui, a fronte delle svalutazioni di attività per 1.800.000,00 €, il patrimonio netto di 1.813.539,00 € - come riferito anche dal Tribunale nella sentenza impugnata - rimaneva ancora positivo per la differenza di 13.539,00 € che non intaccava il capitale sociale minimo di 10.000,00 €
e non richiedeva, come previsto dagli artt. 2482 ter e 2484 c.c., lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.
Neppure può imputarsi al Tribunale di non avere preso in considerazione, nel valutare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2006, il fatto che l'aumento del c.s. era avvenuto per effetto del conferimento di immobili dal valore sovrastimato, come accertato dal Ctu nominato, ing. che aveva attribuito ai citati immobili un Per_3
valore di almeno la metà inferiore a quello stimato in sede di conferimento.
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E' pure vero che il Tribunale non fa accenno a tale perizia estimativa se non alla pag. 24 della sentenza impugnata in relazione alla sola situazione patrimoniale al 30 novembre 2006, non a quella al 31 dicembre 2006, ma tale omissione non può certo portare a ritenere che il primo Giudice abbia omesso di valutare una prova acquisita al processo. A prescindere dal fatto che i risultati di una ctu non vincolano il giudice che l'ha disposta, nel caso in esame i risultati cui era pervenuto il ctu ing. Per_3 fortemente criticati dal e , non risultano convincenti e sono smentiti CP_2 CP_3
non solo dalla valutazione effettuata dal geom. che ebbe a visionare e Per_6
valutare i beni in sede di conferimento, ma anche da quella del Ctp , Pt_6 consulente di parte di e . CP_2 CP_3
Invero, l'esame delle osservazioni alla Ctu depositate dal , incentrate Pt_6
sulle contraddizioni del metodo di valutazione dell'immobile utilizzato dall'ing. - Per_3 che per il metodo comparativo aveva considerato un valore medio del bene e per il metodo della devalutazione con indici istat un valore massimo, riconoscendo al bene, sebbene non concluso e da tempo abbandonato, i requisiti della centralità e dell'appetibilità - lasciano fortemente dubitare dell'attendibilità della citata valutazione.
I dubbi si rafforzano poi dal raffronto effettuato dall'arch. tra la Pt_6
Per_ perizia effettuata dal geom. e quella effettuata dall'ing. , tecnico Per_6
nominato dal fallimento per valutare i beni da vendere all'asta, intervenuta anch'essa a distanza di tempo dall'epoca in cui i beni, completati per oltre l'80%, erano prossimi ad esser utilizzati sul mercato, sebbene presentassero lievi difformità catastali nella ripartizione interna degli spazi, oggetto però di possibile sanatoria.
In conclusione, l'esame delle perizie in atti porta a ritenere, da un lato, che il conferimento del detto immobile era stato vero e reale e non aveva avuto la finalità cd. cosmetica, riferita dall'appellante, volta, cioè, a coprire perdite risalenti al 2004, ma aveva dato risposta alle preoccupazioni riferite dai sindaci - a fronte delle svalutazioni di poste attive (in particolare dei crediti e delle partecipazioni finanziarie) da essi rappresentate - di dotare la società di nuove risorse, dall'altro, che il valore degli immobili indicato in sede di conferimento era rispondente al suo valore reale.
A tutto voler concedere, anche a ritenere che il suo valore fosse stato dimezzato, e che, pertanto, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2006, riportata nel bilancio di tale anno, approvato a luglio 2007, riportasse un capitale sociale azzerato, nulla poteva essere rimproverato ai sindaci del primo collegio (ed invero
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neppure all'amministratore), i quali certamente nelle S.R.L. non avevano il dovere di controllare la veridicità e congruità della stima effettuata in sede di conferimento (arg. ex art. 2465 c.c. che richiama il solo co. 2 dell'art. 2343 c.c. non anche la disciplina della revisione della stima, a seguito del controllo degli amministratori).
Va, peraltro, aggiunto che, la Curatela, oltre a non avere dato prova, per le ragioni sopradette, della erosione del c.s. e della necessità di porre in liquidazione la
F&V in epoca antecedente quella del 30 aprile 2008, non ha neppure dato prova della
“novità” delle operazioni poste in essere nel periodo in cui la società doveva essere posta in liquidazione e dei danni a quest'ultima derivanti da tali operazioni.
Al riguardo, il fallimento si duole del fatto che il Tribunale, in violazione dell'art. 1223 c.c., nulla ha detto, del danno provocato dalle nuove operazioni poste in essere Cont dalla nella fase in cui, perso il c.s., la società doveva essere gestita solo in vista della sua liquidazione, derivanti da:
i) cessione di merci in favore di clienti poi falliti ( clienti falliti tra il 2006 ed il Cont 2007) senza pagare alcun corrispettivo alla per un importo di circa 900.000,00 €;
ii) nuove operazioni accertate dalla GdF che avevano determinato nuovi debiti tributari non adempiuti tra il 2005 ed il 2007 per complessivi 3.495.030,06 € ;
iii) nuove operazioni speculative bancarie, che avevano determinato interessi passivi per oltre 772.183,18 €, che non sarebbero maturati se i rapporti si fossero Cont sciolti in tempo per la messa in liquidazione per tempo della iv) nuove operazioni speculative derivanti dal finanziamento di 358.000,00 € Cont concesso dalla alla sua controllata nel corso dell'anno 2006, che era stato poi trasformato in versamento in conto capitale, destinato ad essere poi perso, con danno che non si sarebbe verificato in caso di messa in liquidazione tempestiva della società.
Orbene, a giudizio della Corte, non è stata fornita dal fallimento nessuna prova né della novità delle citate operazioni, né del nesso di causalità tra le citate condotte ed il danno rappresentato.
Invero, l'elenco citato dal fallimento dà per scontato che tali atti si collocassero proprio nel periodo di sottocapitalizzazione e che rivestissero il carattere della novità, nonché che avessero attitudine a provocare un danno.
Ma ciò non è provato.
Anzi, con riguardo alla cessione di merci a favore di clienti, falliti tra il 2006 e
2007, indicate sub i), non sono state prodotte le fatture relative.
Con riguardo alle operazioni indicate sub ii), individuate dalla GdF nei relativi
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pvc, si può convintamente discutere – come si dirà in prosieguo - in assenza di altri elementi a supporto, del valore probatorio di tali pvc, in cui molti dei fatti ivi accertati con il metodo dell'inferenza e della presunzione erano relativi agli occultati rapporti Cont tra la e la F&F, scoperti tramite l'incrocio dei dati presenti nei conti personali del e di sua moglie (amministratrice della F&F), con quelli presenti nei conti Pt_3
sociali, dai quali si era desunta l'esistenza dell'omessa fatturazione di corrispettivi verso la F&F e l'indebita deduzione di costi, fatti che di certo era impossibile attribuire,
a tutto concedere, alla conoscenza del primo e del secondo gruppo di sindaci.
Con riguardo alle operazioni sub iii), relative ad oneri finanziari che non sarebbero maturati se i rapporti si fossero sciolti in tempo per la messa in liquidazione Cont tempestiva della ugualmente non vi è prova né della collocazione temporale di tali nuove operazioni, peraltro neppure specificate, né del danno da esse derivanti, certo essendo soltanto che lo scioglimento anticipato da tali rapporti avrebbe potuto Cont esporre la a danni ben maggiori derivanti ad esempio dalle penali.
Infine, con riguardo all'operazione sub iv, parimenti non vi è prova del danno, giacché, anche a voler ritenere che nel citato periodo la F&V non avrebbe posto in essere la trasformazione del suo finanziamento di 358.000,00 € a favore della F&F in in conto capitale a favore della controllata, non è provato che la prima Parte_11
avrebbe potuto recuperare il citato finanziamento, attesa la rappresentata situazione di precarietà finanziaria della F&F, per la quale lo stesso fallimento appellante aveva rappresentato come necessaria la svalutazione della partecipazione della controllante nella controllata.
Infine, neppure può affermarsi la responsabilità dell'amministratore Pt_3
(esclusa per i motivi sopra detti quella dei sindaci) per il solo fatto di non avere tempestivamente proceduto, in violazione dell'art. 2485 c.c., all'accertamento della causa di scioglimento e al deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, giacché, anche in tal caso, il fallimento agente non risulta avere dato prova dei danni subìti dai creditori sociali (cfr. Cass. 10413/2024; Cass. 22219/2025).
In conclusione, con riguardo a tale primo addebito, può affermarsi che il fallimento non ha dato prova né del momento in cui si era verificata la perdita del capitale sociale né delle condotte dannose poste in essere dall'amministratore e dai Cont sindaci della e neanche del danno ai creditori sociali derivante da tali nuove operazioni.
II.
3. Il secondo ed il terzo addebito: il danno derivante dalle omissioni
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tributarie e da distrazione di beni sociali.
Con l'ottavo, il nono e decimo motivo d'appello, il fallimento appellante si duole del fatto che il Tribunale ha rigettato gli addebiti mossi agli organi sociali per omissioni tributarie e per distrazione di liquidità della società per fini extrasociali, sia ritenendo tali contestazioni generiche, sia perché aveva ritenuto che i verbali di accertamento della GdF non potessero avere valore di prova se non sostenuti da altri indizi.
Orbene, a giudizio della Corte, anche tali motivi sono infondati.
Infondato è di certo il decimo motivo col quale il fallimento si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto che il pvc della GD non rappresentasse prova effettiva dei prelievi indebiti.
Al riguardo, va richiamato quanto detto sopra in ordine al valore meramente indiziario di tali verbali di accertamento, se non seguiti da avvisi di accertamento (cfr.
Cass. 17555/2002; Cass. 10128/2003; Cass. 13449/2004, che escludono il valore di prova di tali accertamenti), sicché non può ritenersi che essi diano prova del danno individuato dal fallimento in 4.382.074,80 € e derivante dalla differenza negativa tra le somme transitate dai conti della fallita ai conti personali del e di sua moglie e Pt_3
CP_1 quelle ricevute dalla fallita proprio dal e dalla dal 2003 in poi. Pt_3
Va peraltro aggiunto - come correttamente evidenziato dalle difese dei sindaci convenuti - che nei citati verbali non è presente nessun riferimento all'importo indicato dal fallimento, rinvenendosi, al contrario, un sostanziale pareggio dei rapporti di dare-avere tra i detti conti. Del resto, l'infondatezza di tale addebito emerge anche dalle dichiarazioni rilasciate dal maresciallo finanziere sentito dal giudice penale, nel processo per bancarotta documentale e patrimoniale a carico degli organi sociali della Cont Cont
che ha riferito, senza peraltro nessuna certezza, di una somma versata dalla di soli 598.000,00 €.
Né può sindacarsi il rigetto da parte del primo Giudice della richiesta avanzata dal fallimento, e riproposta in appello, di ordinare alle banche l'esibizione dei conti personali del e di sua moglie, giacché, si tratta di un potere istruttorio Pt_3
officioso di carattere residuale, utilizzabile dal giudice soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (cfr. Cass. 27412/2021).
Nella specie, già l'esame dei detti pvc esclude(va) sul punto la necessità di approfondimenti istruttori;
ne consegue che non può che confermarsi l'impressione
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generale di un'azione di responsabilità esercitata “quasi al buio” dal , in Parte_1
assenza di scritture contabili e con la necessità, ad ogni fase del processo, di aggiungere, modificare le proprie pretese, molte delle quali sono rimaste ancora generiche e confuse (come ad es. la richiesta di individuare la perdita del c.s. “in epoca molto risalente”, ovvero quella di ottenere la condanna dei convenuti per omissioni tributarie di cui si dirà di qui a breve).
Con l'ottavo ed il nono motivo il fallimento contesta la sentenza del Tribunale ritenendo che questo non avesse ben compreso la propria domanda, che non era ( o meglio non era solo) di pagamento di sanzioni ed interessi a titolo di danno conseguente al mancato pagamento di tributi, in presenza di liquidità, ma proprio di mancato pagamento delle imposte, come accertate in due dei tre verbali di accertamento della GD (risultando il terzo verbale destinato invece alle distrazioni di somme per fini extrasociali).
Orbene, ritiene la Corte che effettivamente, come si evince dall'atto di citazione in primo grado, non è ben chiaro cosa intendesse ottenere il fallimento con la rivendicazione del danno da omissioni tributarie giacché, se nelle conclusioni dell'atto di citazione la domanda era riferita al danno da sanzioni ed interessi per oltre
2 milioni di euro, poi ridotto in comparsa conclusionale a soli 148.431,25 € (nel corpo della conclusionale si parlava di 686.470,80 €, a carico dei membri del primo collegio sindacale e 148.431,25 € a carico dei membri del secondo collegio sindacale ), nel corpo di tutti gli atti del processo si chiariva che il danno rivendicato, quantificato inizialmente in 2.041.046 €, doveva ritenersi esattamente l'esito degli accertamenti della GD per l'attività d'impresa occultata o, meglio, alla mole di danaro transitato
(o distratto) dai conti correnti personali del e della moglie al conto della Pt_3
società e viceversa. Tanto si desume dalla tabella allegata alla pag. 26 e 27 della comparsa conclusionale di primo grado del fallimento, da cui si evince che solo l'omissione del versamento ritenute acconto lavoratori - come scrupolosamente ricostruito dalla difesa di e alle pag. 16 e 17 della loro comparsa CP_2 CP_3
conclusionale di primo grado - non rientrava nella citata categoria dei tributi evasi.
Ne consegue che, come si è già detto per l'attività distrattiva, anche per tale addebito non può ritenersi che i citati pvc possono assurgere al rango di prova, né può sostenersi che il fallimento abbia dato prova, in altro modo, dell'attività d'impresa occultata e dei tributi conseguenti.
Qualora invece il fallimento con l'ottavo ed il nono motivo del suo appello
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intendeva criticare la sentenza impugnata per avere individuato, sia pure poi escludendo la responsabilità degli organi sociali, in 148.431,25 € (e non in 686.470,80
€) l'importo del danno dovuto per interessi e sanzioni su debiti tributari, prendendo a base quanto accertato dal Ctu nella sua consulenza, parimenti nulla è dovuto, perché il citato debito era stato indicato dal , per la parte rilevante comprensiva di Parte_1
accessori, come sgravato. Inoltre se il detto importo corrisponde alle sanzioni ed interessi maturati sul debito tributario dovuto sino al 2006 (rinunziando così il fallimento all'importo richiesto di 148.431,25 € riferito all'anno 2007, già escluso dal
Tribunale), non vi è prova del fatto che la , sebbene a quella data il c.s. non era Pt_12 ancora perso, avesse disponibilità per adempiere alle scadenze il citato debito (il fallimento indica in appello che vi era disponibilità delle somme distratte, ricavate dai verbali della GdF, il cui contenuto, però, come già detto, nulla prova).
In ogni caso, quanto alla specifica posizione dei sindaci, anche su tale addebito, il primo collegio sindacale ha dato ampia prova di avere agito con massima diligenza nell'esercizio delle loro funzioni, come accertato - da ultimo - nella sentenza di assoluzione emessa in sede penale;
quanto all'amministratore ed al secondo collegio di sindaci, invece, pur avendo essi agito, specie nell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, con molta superficialità, non risulta esservi la prova di nessuna attività che ha provocato danni sino alla messa in liquidazione.
III. In definitiva, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
IV. Va parimenti rigettata la domanda ex art. 96, co.1 e 3 c.p.c. riproposta dai sindaci e nei confronti del fallimento. Giova precisare che tale CP_2 CP_3
domanda era stata formulata anche per il giudizio di primo grado;
tale omissione di pronunzia, stante lo stretto collegamento della figura del danno da responsabilità aggravata alla soccombenza processuale della parte destinataria di tale domanda, non richiedeva la formulazione dell'appello incidentale. Essa è stata reiterata a norma dell'art. 346 c.p.c. ma appare alla Corte infondata. Ed infatti, la condotta processuale della Curatela sembra più ispirata dalla criticità derivante dall'esigenza di ricostruire la situazione della società pur non disponendo di tutte le scritture contabili che non dall'assunzione di condotte colpose in danno delle parti avverse.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda riproposta da CP_2
nei confronti dell' volta ad essere manlevato delle spese Controparte_6
legali da lui sostenute per resistere all'azione proposta, come previsto dagli artt. 1 e 5 della polizza assicurativa. Tale domanda, proposta anche in primo grado non è stata
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esaminata da parte del Tribunale;
per essa, tenuto conto della sua autonomia strutturale e concettuale dalla domanda principale, il avrebbe dovuto proporre CP_2
appello incidentale e non lo ha fatto. Con riferimento alle spese del solo processo di appello - per il motivo spiegato – tale domanda è inammissibile, stante la radicale mancanza di determinabilità ed attualità della pretesa. Ed infatti, tale domanda trova la sua fonte nel contratto di assicurazione ed è relativa ad una ipotetica differenza attiva tra quanto liquidato in questo giudizio a carico del fallimento soccombente ed a favore del e quanto a quest'ultimo potrebbe eventualmente essere richiesto in CP_2
più dal suo legale, sicché deve ritenersi che allo stato tale credito non è neppure esistente.
VI. Tenuto conto dell'esito del processo di secondo grado, le relative spese, vanno poste a carico del appellante ed a favore degli appellati e liquidate Parte_1
d'ufficio, in mancanza della relativa specifica, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato da ultimo dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal complessivo valore della controversia (rientrante nello scaglione da 4.000.000,01 € a 8.000.000,00
€ per riduzione della domanda in appello).
Esse si liquidano:
- nell'importo di 56.350,00 €, di cui 49.000,00 € per i compensi e 7.350,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore di ciascuna delle seguenti parti, del Prof. avv. Francesco Fimmanò, difensore di dichiaratosi anticipatario, nonché di e , avvinti CP_4 CP_2 CP_3
da un'unica difesa;
- nell'importo di 33.120,00 €, di cui 28.800,00 € per compenso e 4.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore di ciascuna delle seguenti parti: dell'avv. Maria Rosaria Fiorentino, difensore di dichiaratosi anticipatario, nonché di e dell CP_5 Parte_3 [...]
ciascuno per quanto di sua spettanza, tenuto conto dell'attività Controparte_6
prestata;
VII. Segue infine la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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P . Q . M .
La Corte d'Appello di Napoli, Quinta sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione terza, n. 6729/2016, pubblicata il 27 maggio 2016, proposto dal Controparte_14
, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e/o dichiarata inammissibile,
[...]
così provvede:
A) dichiara la contumacia di e;
Controparte_9 CP_10
B) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna il fallimento appellante a rifondere agli appellati le spese del processo d'appello, che si liquidano nell'importo di 56.350,00 €, di cui 49.000,00 € per i compensi e 7.350,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore del Prof. avv. Francesco Fimmanò, difensore di
, dichiaratosi anticipatario, nonché a favore di e CP_4 CP_2 [...]
, assistiti dallo stesso professionista, nonché nell'importo di 33.120,00 €, di cui CP_3
28.800,00 € per compenso e 4.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore dell'avv. Maria Rosaria
Fiorentino, difensore di dichiaratosi anticipatario, nonché di CP_5 Parte_3
e dell' questi ultimi per quanto a ciascuno
[...] Controparte_6
spettante;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1
per l'appello dal medesimo proposto.
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(PP D'ER) (AT FI)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa AT Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa PP D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione terza, n.
6729/2016, pubblicata il 27 maggio 2016, iscritto al n. 1058/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
T R A il (c.f.; ), dichiarato con Parte_1 P.IVA_1
sentenza del Tribunale di Napoli n.50 del 25 febbraio 2010, in persona del curatore fallimentare, dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_2
ON (c.f.: ), - APPELLANTE - C.F._1
C O N T R O
(c.f.: , nato a [...] [...], Parte_3 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Improta (c.f.: ) e C.F._3
(c.f.: - APPELLATO - Controparte_1 C.F._4
NONCHÉ
(c.f.: ), nato a [...] il [...], e CP_2 CodiceFiscale_5
(c.f.: ), nata a Giugliano in [...] il 4 marzo CP_3 CodiceFiscale_6
1966, rappresentati e difesi dal Prof.avv. Nicola Rascio (c.f.: ) CodiceFiscale_7
- APPELLATI -
(c.f: ), nato a Giugliano in [...] il 20 CP_4 CodiceFiscale_8
gennaio 1966, rappresentato e difeso dal Prof. avv. Francesco Fimmanò (c.f.:
[...]
) - APPELLATO - C.F._9
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Controparte_5 C.F._10 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Fiorentino (c.f.: ), C.F._11
- APPELLATA -
NONCHE'
l' (c.f. , in seguito anche solo la Controparte_6 P.IVA_2
“Compagnia”), terza chiamata ed appellata –, con sede legale in San Cesario sul Panaro
(MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione legale rappresentante pro tempore avv. , rappresentata e difesa in Controparte_7
forza di procura speciale allegata dagli avv.ti Francesco Panni (c.f.: C.F._12
e (c.f. - APPELLATA -
[...] Controparte_8 CodiceFiscale_13
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_9 C.F._14 CP_10 [...]
- APPELLATI INTIMATI- C.F._15
, E n.q. di eredi di CP_11 CP_12 Controparte_13 Persona_1
- APPELLATE CONTUMACI-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con una citazione notificata ai destinatari il 4 ed il 5 luglio 2012, il
[...]
(d'ora in poi per comodità anche solo F&V Controparte_14
o società anche controllante), dichiarato con sentenza n. 50 del Tribunale di Napoli del
25 febbraio 2010, in persona del suo curatore, conveniva in giudizio dinnanzi alla terza sezione civile del Tribunale di Napoli (poi divenuta Sezione Specializzata in materia d'Impresa), , , e , nonché Parte_3 CP_3 CP_2 CP_4
e , ed infine, , Controparte_5 CP_10 Persona_1 Controparte_9
per sentire accogliere, in base all'art. 146 l. fall., le seguenti conclusioni “A) accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti, in ragione del contributo causale ratione temporis, per le violazioni, come meglio descritte in narrativa, degli obblighi di legge o di statuto, generali o specifici;
B) accertare e dichiarare che quale effetto immediato e diretto delle predette violazioni addebitate a ciascuno ratione temporis, la e/o la massa dei creditori hanno patito un danno quantificabile in Pt_4
€.14.776.469,80 e condannare i convenuti al pagamento, in base al contributo causale, del predetto ammontare o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale vorrà accertare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ, C) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorai di causa, oltre
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spese generali ed accessori di legge”.
Il li riteneva responsabili per i danni da loro arrecati - Parte_1
rispettivamente nella qualità di amministratore unico, membri del primo e del secondo organo di controllo della F&V ovvero di liquidatore della società - nel periodo che andava dal dicembre 2005 alla messa in liquidazione di quest'ultima, al patrimonio sociale, e di conseguenza, ai creditori della società poi fallita.
A tal fine, allegava che:
1) la , la cui denominazione sociale iniziale era Controparte_15 [...]
era stata costituita nel 1978, era stata iscritta alla Camera di Commercio Parte_5 di Roma ed aveva come oggetto sociale “la vendita all'ingrosso presso i mercati generali di Roma, nell'apposito stand, dei prodotti ortofrutticoli da essa acquistati o dati da terzi per commissione”;
2) di essa ne faceva parte, come socio unico, , che, nel Parte_3
periodo considerato (2003-2007), ne era stato anche amministratore, mentre ne erano stati membri del collegio sindacale, per il periodo dal 22 dicembre 2003 al 4 luglio 2007, , e , e, per il periodo dal 5 luglio CP_3 CP_2 CP_4
2007 al 30 aprile 2008, e;
Controparte_5 CP_10 Persona_1
3) la società era stata posta in liquidazione il 30 aprile 2008, con la nomina quale liquidatore, per il primo periodo, dal 30 aprile al 22 ottobre 2008, del medesimo
, e poi dal 23 ottobre 2008 alla dichiarazione di fallimento, di Parte_3
(ma di fatto, anche in tale fase, era sempre stato il che Controparte_9 Pt_3
aveva gestito la società); in tale periodo, la sua sede legale era stata trasferita da
Roma a Giugliano in Campania e, per stabilire un diaframma tra il dominus Pt_3
e l'impresa destinata all'insolvenza, era stata mutata la sua denominazione Pt_3
sociale. Stessa sorte era spettata alla società controllata nella percentuale del 44% dalla F&V, cioè la che era divenuta (d'ora in Controparte_16 Controparte_16
poi, per comodità, anche solo F&F o società controllata);
4) dal 2007 in poi la società era stata interessata da indagini della Guardia di
Finanza che avevano rivelato violazioni in materia tributaria e civile, sino a quando la società era stata dichiarata fallita con la citata sentenza n. 50 emessa dal Tribunale di
Napoli il 25 febbraio 2010;
5) a tale data il capitale sociale era di 1.927.500,00 €, ripartito tra Parte_3
, che possedeva una quota di 513.500,00 € (26,64%), ed i suoi genitori,
[...] CP_17
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e , ciascuno titolare di una quota di 707.000,00 € Pt_3 Parte_6
(36,68%), da loro acquistata in occasione dell'aumento di capitale sociale della F&V di
1.614.000,00 € - deliberato dall'assemblea straordinaria della società, presente il collegio sindacale in carica, in data 28 dicembre 2006, sulla base di una situazione patrimoniale infrannuale al 30 novembre 2006 - tramite il conferimento di tre immobili di proprietà dei genitori di , siti in Giugliano in Campania, del Pt_3 valore - a dire della Curatela “sovrastimato” come di seguito si vedrà - di 1.414.000,00
€, nonché mediante il passaggio a capitale di un finanziamento soci in conto aumento capitale di 200.000,00 €, così passando dagli originari 313.500,00 €, corrispondenti alla quota interamente posseduta da , a 1.927.500,00 €; Parte_3
6) il curatore del fallimento aveva accertato una serie di illeciti posti in essere dagli organi gestori e di controllo della F&V in danno della società e dei suoi creditori, consistenti, in sostanza:
a) nell'avere continuato (e non avere impedito la continuazione del) l'attività sociale tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, quando la società già si trovava in una situazione di sottocapitalizzazione, ovvero di perdita integrale del proprio capitale sociale, ed avrebbe dovuto di conseguenza essere posta in liquidazione. Nello specifico, in assenza di scritture contabili, si imputava all'amministratore ed ai sindaci di non avere rilevato - già in occasione dell'assemblea riunitasi per il citato aumento del capitale sociale del 28 dicembre 2006 – che il capitale sociale di circa 313.500,00 € era stato già eroso dalle consistenti svalutazioni di circa 1.800.000,00 € di poste iscritte in bilancio, attribuibili alle voci “crediti verso terzi” (in particolare ai crediti vantati verso società poi risultate fallite, di circa 900.000,00 €), al “conto anticipi fornitori” (di circa 237.912,00 €, poi passato, in sede di approvazione del bilancio del
31 dicembre 2006, ad oltre un milione di euro) ed alle immobilizzazioni finanziarie (in Cont particolare, il valore della partecipazione della nella controllata F&F, passato, insieme ad altre poco rilevanti immobilizzazioni, da circa 213.500,00 € a 603.400,00 € in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006), sicché, già alla data del 30 novembre 2006, cui risaliva l'aumento del capitale sociale, e comunque, alla data della chiusura del bilancio del 31 dicembre 2006 (approvato solo il 10 luglio 2007), si era registrata una perdita del c.s. e la conseguente necessità di porre in liquidazione la società.
I danni derivanti da tale addebito erano stati individuati dalla curatela agente, in assenza di scritture contabili (il cui mancato deposito pure era addebitato agli organi
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sociali convenuti), in via equitativa, nell'importo di 5.741.611,00 €, pari al valore negativo del patrimonio netto al 31 dicembre 2017, ed imputato per 3.800.000,00 € in CP_ solido al , a , a ed a per i loro 18 mesi di copertura delle Pt_3 CP_3 CP_2 cariche sociali (da dicembre 2005 a luglio 2007) e per 1.900.000,00 € al , Pt_3
e per i restanti 9 mesi di copertura delle loro cariche sociali CP_10 Per_1 CP_5
(dal 5 luglio 2007 al 30 aprile 2008); in via subordinata, il danno derivante da tale addebito era stato quantificato nell'importo di 3.444.331,08 €, pari alla sommatoria delle nuove operazioni effettuate dopo la data in cui la società aveva perso il capitale sociale, e cioè, sommando i crediti vantati verso società fallite nel 2007 e non recuperati, del valore di 698.000,00 € circa e di 156.000,00 €, l'importo degli oneri finanziari di 772.000,00 € circa accertati dalla GdF per le operazioni bancarie poste in essere nel detto periodo, il valore delle omissioni tributarie di 1.519.000,00 € accertate dalla GdF per redditi della società non dichiarati;
b) nell'avere sottratto alla società consistenti risorse finanziarie per un importo di 4.382.074,00 €, come accertati dalla GdF, facendo confluire tali ricchezze sui conti personali dell'amministratore e della moglie, , con addebito Pt_3 Controparte_18
in solido al ed al primo gruppo di sindaci;
Pt_3
c) nell'avere omesso il pagamento di debiti tributari da pagare tra il 2003 ed il
2006, con conseguente danno anche per l'accumulo di sanzioni ed interessi, per un importo di circa 2.041.046,00 €, con riserva di precisare l'ammontare degli interessi, da imputare all'amministratore ad al primo gruppo di sindaci;
d) infine, nell'avere posto in essere, durante il periodo della liquidazione, atti dannosi per la società, consistenti: i) nell'acquisto di una Mini Cooper per l'importo di
22.200,00 €, non utilizzata dalla società, ma - come accertato dalla GdF – dalla moglie dell'amministratore unico;
ii) nell'avere riscattato una Porsche Cayenne condotta in leasing durante il periodo di liquidazione e nell'averla poi ceduta ad un prezzo vile ad un proprio dipendente, con un danno da 60.000,00 €; iii) nel non avere incassato il prezzo di vendita di un proprio terreno sito in Giugliano in Campania per il valore di
200.000,00 €; iv) nell'avere ridotto, senza nessuna giustificazione, il canone d'affitto d'azienda in favore della da 144.000,00 € a 36.000,00 €, con una danno CP_19
di 216.000,00 € (pari alla differenza di 108.000,00 € annui dal 2008 al fallimento del 25 febbraio 2010); v) infine, nell'essersi accollata spese facenti capo a Parte_6
, madre dell'amministratore, per un importo di 16.046,09 €.
[...]
2.1. Si costituivano in giudizio i sindaci e Controparte_5 Persona_1
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con distinte comparse del 26 novembre 2012, sebbene difesi dai medesimi avvocati, chiedendo dichiararsi «1) in via pregiudiziale l'assoluta estraneità per i motivi già dedotti e per quanto verrà dichiarato in ordine al processo, del rag. e Controparte_5 di , non solo perché estranei in ogni caso al richiamo dell'art. 2409 c.c., Persona_1
ma anche perché la società fallita non ha mai consentito l'espletamento, quantomeno, rituale, della loro opera di sindaci (ex multis: mancata consegna delle scritture contabili, mancata consegna dei libri verbali societari, dando atto che gli stessi, unitamene a (terzo componente del collegio sindacale) più volte hanno CP_10
interessato i soci della detta Fallita;
2) in via meritale, quindi dichiarare il difetto di nesso di causalità tra la posizione di sindaco del RAG. e di e gli eventi CP_5 Per_1
illeciti tutti anche quelli solo successivi al 10 luglio 2007; 3) in via di conseguenzialità dichiarare ex art. 109 c.p.c. l'estromissione del Rag. e di Controparte_5 Per_1
, in quanto assolutamente estranei al regime di responsabilità che si è inteso
[...]
sostenere nei loro confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
2.2. Si costituivano in giudizio anche i sindaci e con CP_2 CP_3 comparsa del 30 novembre 2012, eccependo la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità proposta nei loro confronti, essendo decorsi cinque anni dalle loro dimissioni del 4 maggio 2007 (non operando per i sindaci il regime di prorogatio stabilito per gli amministratori), e comunque, dalla loro sostituzione avvenuta il 5 luglio
2017, sicché residuava la sola azione dei creditori sociali, soggetta a più stringenti oneri probatori, e comunque, contestando tutti gli addebiti ad essi mossi, cioè:
a1) quello relativo al non aver impedito la continuazione dell'attività sociale in regime di sottocapitalizzazione, giacché, a loro dire, non vi sarebbe stata la rappresentata perdita del capitale sociale, alla data indicata dal fallimento del 30 novembre 2006 e neppure alla data del 31 dicembre 2006 (riferita al bilancio del 2006 approvato poi a luglio 2007), anche considerando tutte le svalutazioni delle voci di bilancio indicate dall'attore, che, in ogni caso, si negavano (almeno) nell'importo integrale riportato dal fallimento, e per il resto, tali svalutazioni erano sempre state consigliate all'amministratore, come si evinceva nelle relazioni da essi rese ai bilanci del 2005 e del 2006, nonché nei verbali del collegio sindacale, la cui natura confessoria si negava. A tal riguardo, e contestavano anche la quantificazione del CP_2 CP_3
danno derivante dal detto addebito, che non poteva sic et simpliciter essere fatto coincidere con il valore del patrimonio netto riportato nel bilancio del 31 dicembre
2007 - redatto tenendo in considerazione la liquidazione intervenuta nel 2008 -,
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mentre doveva essere individuato nel valore delle “nuove operazioni” poste in essere quando il capitale era andato perduto, con onere della prova, non fornita, che gravava sul fallimento attore;
a2) quello relativo alla mancata consegna delle scritture contabili - di cui, peraltro, essi non potevano essere chiamati a rispondere, essendo cessati da oltre tre anni rispetto alla data del fallimento - non essendo certo, sulla base degli atti depositati e delle allegazioni del fallimento, se questo aveva ottenuto in consegna solo il libro giornale dell'anno 2007, peraltro non risultante in atti, o solo quelli degli anni dal 2008 in poi;
b1) quello relativo alle operazioni di sottrazione alla società di consistenti somme, come accertato dalla GdF, sia perché tali operazioni non erano specificamente indicate, e pertanto, non era dato sapere il periodo in cui si collocavano e se, dunque, tale periodo coincideva con la permanenza in carica di e , sia perché CP_2 CP_3
[... erano state accertate dalla GdF sulla base di un incrocio coi conti personali del e della moglie (amministratore, sia pure solo formale, della F&F), cui i sindaci Pt_3 non avevano avuto accesso, e senza che vi fosse un riscontro diretto di movimenti in entrata ed in uscita sui conti intestati alla società, sicché il danno individuato in
4.382.074,80 € si fondava su mere dichiarazioni dell'amministratore, e neppure trovava riscontro nei processi verbali di constatazione della GdF, dai quali, al contrario, si evinceva una situazione di sostanziale equilibrio tra gli addebiti e gli accrediti ivi indicati (incassi e pagamenti con assegni o bonifici da terzi o verso terzi). Al contrario, e con riguardo a specifiche condotte dell'amministratore, che era anche socio unico della F&V, almeno sino al dicembre 2006, essi erano intervenuti per chiedere a quest'ultimo la restituzione di somme e titoli della società, custodite presso l'abitazione del , oppure per evitare che gli venisse pagato un compenso non Pt_3
deliberato dall'assemblea ovvero che percepisse utili per somme eccessive, comunque non deliberate;
c1) anche con riguardo alle omissioni tributarie, doveva escludersi la loro responsabilità, avendo essi più volte sollecitato l'amministratore, come si evinceva dai verbali del collegio sindacale, a pagare tributi e contributi, e comunque, a dotarsi di risorse sufficienti per farvi fronte.
Concludevano chiedendo il rigetto della domanda nei loro confronti, con la condanna del fallimento al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per l'esistenza di una sua colpa grave, e comunque, chiedendo, in via subordinata e riconvenzionale,
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ripartirsi la responsabilità nei rapporti interni tra i vari condannati in via solidale ex artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., con conseguente condanna degli altri convenuti a rimborsare a e le somme che, in caso di accoglimento anche parziale CP_2 CP_3 della domanda, ciascuno di loro fosse stato tenuto a versare a parte attrice oltre la misura corrispondente al grado (ovvero alla percentuale) della loro responsabilità.
poi chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria CP_2 assicurazione professionale, cioè l' con cui aveva stipulato Controparte_6
la “Polizza del commercialista” n. 130/05/1633, inclusa di polizza giudiziaria, al fine di far accertare la sussistenza della copertura e l'ingiustificato rifiuto della stessa compagnia a gestire la sua difesa in giudizio ovvero ad esprimere gradimento sul difensore scelto e così rimborsare i costi.
2.3. Con comparsa in pari data del 30 novembre 2012 si costituiva in giudizio anche che chiedeva al Tribunale di: «1) in via preliminare, accertare e CP_4
dichiarare, per i motivi di cui in narrativa e nei limiti ivi espressi, l'inammissibilità e la carenza di legittimazione attiva della Curatela all'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali esperita ai sensi dell'art 146 l. fall., in combinato disposto con l'art.
2476 c.c.; 2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la prescrizione dell'azione svolta dalla Curatela nei confronti del sindaco
Dott. ; 3) in via principale e nel merito, accertata e dichiarata, per i motivi di CP_4
cui in narrativa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità del sindaco per i CP_4
fatti di causa, per l'effetto, rigettare in toto l'avverso atto di appello, perché infondato in fatto e diritto;
4) in via subordinata, qualora l'Ecc. ma Corte adita ritenesse fondata anche una sola delle ipotesi di responsabilità addebitate al sindaco , CP_4
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la qualificazione e la quantificazione dei danni nella misura effettivamente accertata in corso di causa;
5) in ogni caso, con condanna del fallimento appellante al pagamento delle spese di lite, gravate di spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario».
2.4. A seguito di chiamata in causa da parte del CA, si costituiva in giudizio con comparsa del 30 maggio 2013 anche l' che Controparte_6
concludeva chiedendo « A1 - in via principale, rigettare l'azione di responsabilità in quanto infondata in fatto e diritto;
A2 -in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'azione di responsabilità, condannare il dott. a risarcire CP_2
al fallimento , in solido con l'amministratore e con gli altri membri del Parte_7
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“primo collegio sindacale”, solo il danno direttamente ed immediatamente riconducibile all'accertato inadempimento degli obblighi di vigilanza su di lui incombenti. B- Con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal dott. CP_2 verso l' , B1- In via principale alternativa, per la ipotesi di Controparte_20
ritenuta fondatezza delle tesi accusatorie poste dal Fallimento attore alla base dell'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'Assicurato, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso per la non CP_2 Controparte_6
operatività della copertura assicurativa prestata da con la Controparte_6
polizza n. 130/05/1633 ai sensi degli artt. 1917 c.c. e 16 e 18, lett. a), delle condizioni di polizza nonché dell'allegato A) alla medesi-ma per la imputabilità di tale responsabilità risarcitoria dell' ad un suo stato soggettivo di dolo, diretto o quanto meno Parte_8
eventuale; B2 - In via subordinata, nella denegata duplice ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'azione di responsabilità promossa dal nei Parte_1
confronti del dott. e di ritenuta operatività delal copertura assicurativa prestata CP_2
da con la polizza n. 130/05/1633, accertare essere la Controparte_20
Compagnia tenuta ad indennizzare l'assicurato nei limiti della polizza, e cioè - per la parte di responsabilità che compete all' , con esclusione di qualsiasi Parte_8
responsabilità derivantegli in via di solidarietà, da accertarsi e quantificarsi, atteso che la quota interna di responsabilità risarcitoria imputabile all'amministratore unico, è da quantificarsi in una percentuale totale non inferiore al 90/85% e, corrispettivamente, quelle imputabili ai membri del “primo collegio sindacale” sono da quantificarsi in una percentuale totale non superiore al 10/15%, in una percentuale non superiore al
3,33/5% del pregiudizio causalmente riconducibile alle condotte accertate illecite dell'amministratore unico e degli altri membri del “primo collegio sindacale”; - con scoperto a carico dell'Assicurato pari a 1/10 dell'importo di ogni sinistro, col massimo di € 52.000,00, e fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00; - in ogni caso con riferimento alla Polizza tutela giudiziaria: - l'indennizzo all'Assicurato delle spese “del legale di controparte in caso di transazione” potrà essere riconosciuto solo in ipotesi di autorizzazione della Compagnia alla conclusione della transazione;
- la garanzia di cui alla Polizza tutela giudiziaria è prestata “nei limiti delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con applicazione di una franchigia di €
270 per sinistro;
B4 – in via di estremo subordine, in vai di surroga ex art. 1916 c.c. in funzione dell'eventuale futuro esercizio del diritto di regresso spettante all'assicurato
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verso gli altri condebitori solidali ai sensi dell'art. 1299 c..c, accertare e quantificare la parte di responsabilità che compete al dott. in una percentuale CP_2
complessivamente non superiore al 3,33/5% del pregiudizio causalmente riconducibile alle condotte accertate illecite dell'amministratore e degli altri membri del “primo collegio sindacale”. Con condanna al rimborso delle spese legali del presente giudizio, oltre a C.P.A. ed IVA , come per legge, condanna da porsi a carico del Parte_1
in caso di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto A1, e
[...]
invece, da porsi a carico del dott. in caso di accoglimento delle conclusioni di cui CP_2
al precedente punto B1».
2.5. Nessuno si costituiva per l'amministratore , il Parte_3
liquidatore , nonché il sindaco del secondo collegio sindacale Controparte_9
. CP_10
3. Nel corso del giudizio, veniva azionato dal fallimento attore ricorso per sequestro conservativo sui beni dei convenuti, che il Tribunale accoglieva con ordinanza del 25 luglio 2013 per il minor importo di 7.300.000,00 € nei soli confronti di e di , nonché nei confronti dei sindaci del Parte_3 Controparte_9
secondo collegio sindacale, e ritenendo che questi, CP_5 Per_1 CP_10
nonostante le numerose segnalazioni dei predecessori, non avessero mostrato nessuna particolare attenzione alla gestione della società, avallando puramente e semplicemente l'operato dell'amministratore e del liquidatore. Veniva, invece, rigettata nei confronti dei sindaci del primo collegio sindacale, che non potevano essere ritenuti responsabili dei danni derivanti dalla rappresentata continuazione dell'attività della società in regime di sottocapitalizzazione, in quanto avevano suggerito ed indotto l'amministratore ad aumentare il capitale sociale a fine 2006, onde far fronte proprio alle difficoltà patrimoniali della società, né potevano essere ritenuti responsabili degli indebiti prelievi effettuati dall'amministratore. Tale ordinanza veniva poi confermata con articolata ordinanza del Collegio del Tribunale del 24 ottobre/4 dicembre 2013, che respingeva il reclamo principale del fallimento nonché quello incidentale proposto dal secondo gruppo di sindaci, nelle persone di d CP_5 Per_1
Rigettate le istanze istruttorie del fallimento riguardanti l'ammissione di prova orale nonché una consulenza sui conti della società e degli amministratori, per assenza di deposito dei relativi estratti, veniva ammessa una doppia consulenza tecnica
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d'ufficio, contabile ed estimativa;
la prima perizia avente ad oggetto: i)
l'individuazione del momento in cui poteva ritenersi che la società avesse perso il capitale sociale (cd. c.s.), ii) le perdite subite da tale momento sino alla messa in liquidazione, oltre che iii) il danno da omissioni tributarie, consistente nell'accumulo di sanzioni ed interessi per il periodo in cui la società non aveva ancora perso il c.s., nonché nell'accumulo di capitale, interessi e sanzioni durante la fase in cui la società aveva operato senza capitale fino alla liquidazione, iv) il momento in cui la presunta perdita del c.s. era divenuta conoscibile ai collegi sindacali;
la seconda perizia, avente ad oggetto la stima degli immobili siti in Giugliano in Campania, conferiti dai genitori del in sede di aumento del capitale sociale del dicembre 2006. Pt_3
All'esito del deposito delle consulenze, fallito il tentativo di conciliazione avviato dai sindaci e , il Tribunale, per quel che in questa sede rileva, CP_2 CP_3 con la sentenza in questa sede appellata decideva la causa accogliendo solo
[... parzialmente la domanda del , nei soli confronti dell'amministratore Parte_1
, considerato il reale dominus della società, anche per tutta la fase della sua Pt_3 liquidazione, e del liquidatore , per le attività illecite da loro compiute CP_9
durante tale fase, così statuendo: “1) condanna e Parte_3 CP_9
al pagamento del risarcimento del danno a favore della Curatela nella misura
[...]
di €. 162.498,63 oltre rivalutazione ed interessi, dai singoli fatti illeciti alla pubblicazione della sentenza, come specificato in motivazione, ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) rigetta le domande della Curatela nei confronti di tutti gli altri convenuti;
3) dichiara assorbita in tale rigetto la domanda formulata dal nei confronti della 4) condanna CP_2 Controparte_6 [...]
e alla liquidazione delle spese di causa che si Parte_3 Controparte_9
liquidano in €. 220,00 (per quota parte delle spese vive) ed €.40.000,00 per competenze del presente giudizio di merito e dell'unico grado cautelare, oltre spese generali al 15% iva e cassa;
5) condanna la Curatela fallimentare alla liquidazione delle spese di causa che si liquidano in € 60.000,00 oltre spese generali, al 15%, iva e cassa a favore di e per il presente giudizio di merito e il doppio CP_2 CP_3
grado cautelare;
in €. 40.000,00 oltre spese generali al 15%, iva e cassa a favore di
, per il presente giudizio e il doppio grado cautelare;
in € 30.000,00 oltre CP_4
spese generali al 15%, iva e cassa a favore di e per il Persona_1 Controparte_5
presente giudizio e l'unico grado cautelare;
nulla per spese nei confronti di CP_10
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Claudio; 6) condanna la Curatela fallimentare alla liquidazione delle spese di causa che si liquidano in €. 10.000,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, iva e cassa, a favore della 8) pone definitivamente a carico della Controparte_6
Curatela le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio come liquidate in separati decreti;
e concorrono in solido con la Curatela e Controparte_9 Parte_3
[... fra loro ciascuno per quanto di spettanza, fino alla corrispondenza di 1/10 per
e di 2/10 per ”. Pt_3 CP_9
Nello specifico, il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari sollevate da CP_
, e sul difetto di legittimazione attiva della curatela di una S.R.L. ad CP_2 CP_3 esperire la proposta azione di responsabilità dei creditori sociali, nonché quella di prescrizione di tale azione, volendosi in realtà il primo Giudice riferire, anziché all'azione dei creditori sociali (come indicato per mero lapsus), a quella della società
(che i citati sindaci avevano ritenuto prescritta, essendosi essi dimessi al più tardi in data 4 luglio 2007, sebbene - a loro dire - le dimissioni avevano avuto effetto sin da CP_ fine 2006 per il e da maggio 2007 per e , non operando per i CP_3 CP_2 sindaci il regime di prorogatio stabilito per gli amministratori):
- affermava che la decisione, in assenza di scritture contabili non prodotte in giudizio dalla , si fondava soltanto sulle risultanze dei tre volumi di verbali del Pt_9
collegio sindacale degli anni dal 2004 al 2007 e sui processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza (GD) negli anni 2008 e 2009;
- riteneva, andando in contrario avviso alle conclusioni del ctu contabile, che la perdita del capitale sociale non si era ancora verificata al 31 dicembre 2006, ed a maggior ragione al 30 novembre 2006 (uniche situazioni patrimoniali prese in considerazione dal fallimento per giustificare l'operatività della società in regime di sottocapitalizzazione), ma soltanto al 31 dicembre 2007, sicché per il primo addebito non potevano rispondere i membri del primo collegio sindacale, perché cessati molto prima.
A tal riguardo, ripercorrendo le difese del fallimento - pur riconoscendo che l'attore, al fine di individuare il momento di perdita del capitale sociale, aveva dato rilievo preponderante, nella sua difesa, alle omissioni dell'amministratore, che, con la complicità dei sindaci, non aveva posto in essere svalutazioni di attività sino all'importo di 1.800.000,00 € - escludeva la responsabilità del primo gruppo di sindaci perché essi avevano più volte messo in evidenza, mediante sollecitazioni rivolte all'amministratore unico, della necessità di procedere a svalutazioni:
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i) della partecipazione sociale in F&F (da ultimo, con la loro relazione del 29 giugno 2007 al bilancio del 31 dicembre 2006, in cui si evidenziava che il valore di tale partecipazione finanziaria, che al 30 novembre 2006 era di circa 243.000,00 €, doveva essere quasi azzerato essendo essa stata venduta nel maggio 2007 a poco più di
4.000,00 €, mentre poi in sede di approvazione del bilancio 2006, avvenuta il 10 luglio
2007, l'amministratore, andando in contrario avviso, aveva aumentato tale valore a
603.400,00 €, in considerazione dell'apporto in tale società controllata, a lui cara, di un finanziamento soci di 368.000,00 € avvenuto tra dicembre 2006 e luglio 2007, di cui i sindaci nulla sapevano);
ii) della voce conto anticipi verso fornitori (che al 30 novembre 2006 erano di circa 237.912,00 €, portata poi a 1.106.152,00 € in sede di approvazione del bilancio del 2006);
iii) della voce crediti (riportati nella situazione patrimoniale al 30 novembre
2006 in 1.641.247,00 €), che andavano svalutati, sebbene non nell'importo massimo di 900.000,00 €, suggerito dal fallimento (ivi includendo anche i crediti di oltre
600.000,00 € circa verso due società fallite a fine 2007, in epoca successiva al cambio di guardia nel controllo sulla società).
[... Né potevano essere chiamati a rispondere di tale addebito l'amministratore ed il secondo gruppo di sindaci, poiché anche a voler considerare la massima Pt_3
svalutazione di attività indicata dal fallimento, di 1.800.00,00 € (anziché quella di
1.950.00,00 € indicata dal Ctu contabile sulla base di una lettura erronea di quanto indicato dai sindaci in un loro verbale del 20 giugno 2007), ne risultava che il bilancio al 31 dicembre 2006 presentava un capitale sociale ancora positivo di 13.539,00 €;
- escludeva, per assenza di prova, la responsabilità degli organi sociali convenuti per le omissioni tributarie contestate, fondate dal fallimento solo su processi verbali di constatazione della GdF, aventi valore presuntivo, e di cui nulla si diceva sugli eventuali conseguenti accertamenti tributari;
- escludeva, sempre per assenza di prova, la responsabilità degli organi sociali per le operazioni extracontabili accertate dalla GdF, e nello specifico, per le distrazioni, peraltro non specificamente indicate, di somme della società da parte dell'amministratore;
- riconosceva, quanto alla responsabilità per i singoli atti posti in essere dai liquidatori per il periodo dal 30 aprile 2008 al fallimento, la responsabilità in solido del e del soltanto per il mancato incasso della somma di 40.000,00 €, Pt_3 CP_9
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costituente il corrispettivo della vendita da parte della società di un suo terreno sito in
Giugliano in Campania, nonché di quello relativo alla differenza di prezzo praticata dalla a decorrere dal 7 gennaio 2009 e sino al fallimento, a CP_21 CP_19 titolo di canone di affitto di ramo d'azienda, passato, senza nessuna giustificazione, dagli originari 144.000,00 € a 36.000,00 €, sicché il danno andava computato nell'importo pari alla differenza tra il prezzo originario e quello praticato, ma per un solo anno e due mesi, anziché per due anni (2009 e 2010) [calcolato dal fallimento nell'importo di 216.000,00 € (108.000,00 € x 2)].
4. Con atto di citazione notificato tramite posta elettronica certificata il 27 dicembre 2016 a , , , , CP_2 CP_3 CP_4 Persona_1 CP_5
ed all' , nonché mediante ufficiale giudiziario ai
[...] Controparte_6
contumaci in primo grado, , e , il Parte_3 CP_10 Controparte_9
si è appellato alla Corte d'Appello, Sezione specializzata in materia Parte_1
d'impresa, censurando la sentenza impugnata con un atto di oltre centoventi pagine ed 11 motivi di gravame, di cui si dirà, così concludendo: «
1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza;
2. Nel merito, in accoglimento del presente gravame, riformare la decisione di prime cure;
3. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i singoli addebiti mossi dal;
4. accertare e Parte_1
dichiarare che, a causa delle violazioni dei doveri incombenti sugli amministratori e sui sindaci, la ha patito un pregiudizio come meglio articolato in narrativa Pt_4
(paragrafo 12);
5. per l'effetto, condannare le controparti al risarcimento in favore del
degli importi meglio specificati in narrativa (paragrafo 12), 6. condannare Parte_1
le controparti al pagamento delle spese di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge».
4.1. Si sono costituiti in appello dinnanzi alla Sezione specializzata in materia d'impresa di questa Corte, tutti i convenuti, tranne ed CP_10 [...]
, che sono stati dichiarati contumaci. A seguito di dichiarazione CP_9
d'incompetenza, resa con ordinanza del 16 gennaio 2018, della detta Sezione specializzata in favore della sezione ordinaria, il processo è stato riassunto dal fallimento dinnanzi alla presente sezione ordinaria con atto di riassunzione - notificato il 16 febbraio 2018 a mezzo pec a tutti i convenuti, tranne che a e , CP_10 CP_9
ai quali è stato notificato tramite ufficiale giudiziario rispettivamente in data 19/23 febbraio 2018 e 2 marzo 2018 - col quale esso si è riportato ai medesimi motivi di
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doglianza ed alle medesime conclusioni rassegnate dinnanzi alla Sezione specializzata in materia d'impresa della Corte.
4.2. Si sono costituiti in giudizio dinnanzi alla sezione ordinaria di questa Corte, con comparsa del 2 luglio 2018 e così Controparte_5 Persona_1 concludendo: «= in via rituale, prioritaria rispetto al merito, respingere la richiesta di inibitoria e di sospensiva dell'esecuzione della sentenza impugnata
(n°6729/2016 Trib. di Napoli)= In via di conseguenzialità, quindi respingere altresì nel merito in quanto inammissibile per genericità, irrilevanza dei motivi in punto di esito finale, del tutto fuori della incidenza dei nuovi limiti di cui al DLgs. 06/03 in punto di applicazione dell'art. 2409 cc, atteso che i sindaci, a far data, dal 2003 hanno solo gli specifici ed esclusivi compiti di revisione contabile e non quelli giudiziari di denuncia degli amministratori societari. Spese conseguentemente liquidate per l'esito del giudizio di appello e distratte ex art. 93 c.p.c.»
4.3. Con comparsa del 20 luglio 2018 si è costituita in appello anche l' chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e la Controparte_6 conferma della sentenza impugnata;
per il resto, in via subordinata, si è riportata alle medesime conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
4.4. Con comparsa del 25 luglio 2018 di ben 36 pagine si è costituito in appello anche , così concludendo: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare, per CP_4
i motivi di cui in narrativa e nei limiti ivi espressi, l'inammissibilità e la carenza di legittimazione attiva della Curatela all'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali esperita ai sensi dell'art 146 l. fall., in combinato disposto con l'art.
2476 c.c.; 2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la prescrizione dell'azione svolta dalla Curatela nei confronti del sindaco
Dott. ; 3) in via principale e nel merito, accertata e dichiarata, per i motivi CP_4
di cui in narrativa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità del sindaco per i CP_4
fatti di causa, per l'effetto, rigettare in toto l'avverso atto di appello, perché infondato in fatto e diritto;
4) in via subordinata, qualora l'Ecc. ma Corte adita ritenesse fondata anche una sola delle ipotesi di responsabilità addebitate al sindaco , CP_4
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la qualificazione e la quantificazione dei danni nella misura effettivamente accertata in corso di causa;
5) in ogni caso, con condanna del fallimento appellante al pagamento delle spese di lite, gravate di spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore
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costituito dichiaratosi anticipatario».
4.5. Con comparsa del 27 luglio 2018 di oltre novanta pagine si sono costituiti in appello e , concludendo per «il rigetto dell'appello e la CP_2 CP_3 conferma della sentenza impugnata. E comunque ribadendo tutte le conclusioni e richieste, di merito e istruttorie, formulate in primo grado e rinnovate ex art. 346 c.p.c. in questo atto. Con vittoria di spese e condanna della Curatela ex art. 96, 1° e/o 3° co.,
c.p.c.: spese e condanna che si attendono esemplari alla luce dell'andamento e dell'esito del giudizio (in cui la decisione di merito è stata preceduta da ben due conformi arresti cautelari), dello sdegnoso rifiuto reiteratamente opposto alle vantaggiose (per la Curatela) offerte transattive formulate, della persecutoria insistenza dell'iniziativa del Fallimento persino dopo la conferma in sede penale dell'inappuntabilità delle condotte dei comparenti».
4.6. Con comparsa del 9 ottobre 2018 si è costituito in appello anche
, dichiarato contumace in primo grado, contestando il danno come Parte_3
quantificato dal fallimento ed a lui imputato e concludendo per il rigetto integrale delle domande azionate con l'atto di appello, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
5. Rigettata l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, avanzata dal fallimento con riguardo al capo relativo alle spese, interrotto il processo per ben due volte (la prima per il decesso dell'avv. Gaspare Salerno, difensore degli appellati ed avvenuta durante la pendenza dei CP_5 Per_1
termini ex art. 190 c.p.c., la seconda per il decesso di ), e riassunto Persona_1
sempre ad iniziativa del anche nei confronti degli eredi di poi Parte_1 Per_1
dichiarati contumaci, costituiti gli altri appellati (tranne e , la causa CP_9 CP_10
è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.(dopo la trasmigrazione dalla Prima sezione civile alla Quinta sezione civile di questa Corte).
In sede di udienza di precisazione delle conclusionali e poi nelle rispettive CP_ comparse conclusionali, i sindaci , , e hanno chiesto, in CP_2 CP_3 CP_5
subordine, in caso di accoglimento dell'appello del , l'applicazione della Parte_1
limitazione di responsabilità stabilita per i sindaci, secondo quanto previsto dal novellato art. 2407 c.c., da applicarsi retroattivamente (cfr. Trib. Bari, 24.04.2025;
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Trib. Palermo, 26.06.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di ed CP_10 [...]
, ritualmente chiamati in appello in sede di riassunzione del processo CP_9
interrotto in data 6 marzo 2024.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata ex art. 342 c.p.c. Controparte_5
Infatti, esso è certamente rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., il suo esame consentendo di comprendere abbastanza chiaramente le critiche che l'appellante muove e le modifiche che esso vorrebbe che siano apportate alla sentenza appellata, e dunque, le parti di detta sentenza contestate.
Ancora in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni riproposte ex art. 346 CP_ c.p.c. dagli appellati , e , implicitamente ritenute assorbite - a loro CP_2 CP_3
dire - dal primo Giudice, relative alla prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, proposta dal fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., unitamente a quella dei creditori sociali.
In verità, a giudizio della Corte, il Tribunale non aveva affatto ritenuto assorbite tali questioni, ma le aveva esaminate e ritenute irrilevanti per la decisione del merito, sia pure, poi, per mero errore o distrazione, aveva confuso la (prescritta) azione sociale di responsabilità con quella dei creditori sociali, ben più vantaggiosa per gli eccipienti e più gravosa per il fallimento, in termini di onere della prova.
In questa sede, non può che ribadirsi la conclusione cui è giunto il Tribunale, poiché, a prescindere dall'applicabilità ai sindaci dell'istituto della prorogatio – invero, alquanto dibattuta in dottrina e giurisprudenza (cfr. cfr. Cass. 6788/2012, secondo cui, in tema di dimissioni di cui all'art. 2401 c.c., pur dettato per le S.p.A., “l'efficacia delle dimissioni di un componente del collegio sindacale non consegue immediatamente a tale atto, ma è operativa, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., con la comunicazione al sindaco supplente del suo subingresso nella carica, tale essendo la regola in ragione del trasferimento degli obblighi, implicato dalle dimissioni stesse”) - il regime dell'azione di responsabilità dei creditori sociali, sicuramente più favorevole agli appellati eccipienti, per le ragioni dette, rende del tutto irrilevante – come pure affermato dal Tribunale - l'indagine sulla prescrizione dell'azione sociale di
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responsabilità.
II. Nel merito, l'appello è infondato per i seguenti motivi.
Considerazioni preliminari
II.1. Preliminarmente, va evidenziato che l'impianto della domanda e delle difese del fallimento è incentrato, in modo sproporzionato - come correttamente messo in evidenza dal Tribunale – sul primo addebito mosso all'amministratore ed ai sindaci, consistente nell'aver continuato (e nel non avere impedito la continuazione del) l'attività sociale della nonostante la società già si Controparte_15
trovasse in regime di sottocapitalizzazione, e pertanto, andava sciolta secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.2482 ter e 2484 c.c.
Anche lo schema dell'appello, con i suoi 11 motivi di gravame farraginosi ed in parte ripetitivi, s'incentra sulla medesima sproporzione, risultando dedicato al suindicato (e più rilevante) addebito i primi sette motivi (pag. 17-90) che, pertanto, vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, risultando poi l'ottavo, il nono ed il decimo motivo, anch'essi connessi perché fondati su accertamenti della GdF (pag.
91-114), dedicati all'addebito delle omissioni tributarie ed alla distrazione dell'attività sociale posta in essere dall'amministratore. L'undicesimo ed ultimo motivo (pag. 114-
119) è dedicato alla specifica violazione da parte dei sindaci della società delle norme dettate in tema di controllo di società di capitali, nello specifico, delle norme degli artt. 2403, 2406, 2407, 2484 c.c..
Nessuna critica è invece rivolta al capo della sentenza che ha accolto solo parzialmente la richiesta di condanna per gli addebiti relativi alle specifiche operazioni poste in essere da e , il primo dei quali non ha neppure interposto Pt_3 CP_9
sul punto appello incidentale, durante la fase di liquidazione. Ne consegue che per tale parte la sentenza impugnata deve ritenersi passata in giudicato.
Quanto invece agli altri addebiti mossi dal fallimento agli organi sociali e non accolti dal Tribunale va, innanzitutto, evidenziato che, sia nell'atto d'appello che nella comparsa conclusionale, il fallimento ha inteso ridurre il quantum richiesto a titolo di danno limitandolo solo a quello richiesto in via subordinata in primo grado e derivante Cont da nuove operazioni poste in essere dagli organi sociali della in regime di sottocapitalizzazione, da omissioni tributarie e da indebiti prelievi.
Su tali addebiti, seguendo l'ordine logico delle questioni e passando in rassegna le più rilevanti critiche che il fallimento rivolge alla sentenza impugnata, non può che partirsi dall'individuazione del momento in cui, a dire del fallimento, la
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società avrebbe dovuto essere sciolta e posta in liquidazione in quanto trovavasi in regime di sottocapitalizzazione per avere perso integralmente il capitale sociale.
II.
2. Le critiche alla sentenza impugnata relative al primo addebito mosso all'amministratore ed ai sindaci: il momento in cui la società doveva essere posta in liquidazione, l'esistenza di una continuazione dell'attività sociale dannosa ed il danno risarcibile.
Con i primi sette motivi d'appello, così capitolati, il fallimento critica la sentenza impugnata perché il Tribunale:
1) non ha fatto retroagire la detta perdita del c.s. già al 31 dicembre 2004
(come indicato dal proprio ctp, dott. ), o al più tardi, al 31 dicembre 2005, Per_2
ed avrebbe “arbitrariamente” ignorato le allegazioni dell'attore e circoscritto l'ambito dell'indagine alla situazione patrimoniale della fine del 2006, sebbene le prove prodotte e le deduzioni del proprio ctp consentissero un'interpretazione diversa della domanda;
2) non ha correttamente valutato - in violazione dei principi contabili e del principio dell'onere della prova - i crediti e le immobilizzazioni finanziarie possedute dalla fallita F&V nelle società controllate e in particolare nella F&F, conseguentemente non considerando che la svalutazione dei primi (riferita, in particolare, a due crediti vantati verso società poi fallite, nel 2001 e nel 2004, per circa
180.000,00 €), tra cui peraltro era ricompreso anche il credito vantato verso la F&F di
358.000,00 €, e della seconda (il cui valore iscritto nel bilancio per 259.000,00 €, in realtà, andava svalutato di almeno 246.000,00 €, risultando il suo valore reale, secondo il principio del patrimonio netto, pari a soli 13.000,00 €, cioè al 44% di
29.494,00 €) avrebbe creato una perdita di 425.000,00 € che annullava il c.s. sia nel
2004 che nel 2005, come peraltro “confessato” dai sindaci nei verbali del collegio sindacale del 5 aprile, 19 luglio e 21 ottobre 2006. Sicché il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'effetto di tutte le rettifiche e svalutazioni necessarie sul patrimonio della fallita;
3) non ha considerato che, nel bilancio al 31 dicembre 2004 ed in quello al 31 dicembre 2005, non erano stati correttamente riportati, in violazione del principio di cui all'art. 2423 c.c. di veridicità del bilancio, i debiti tributari accertati dal nominato ctu contabile, sulla base delle domande di ammissione al passivo, in un importo di gran lunga superiore a quello riportato nei bilanci (nell'anno 2004 tali debiti erano di
842.705,77 €, a fronte di 99.344,00 € iscritti in bilancio;
nell'anno 2005 erano di
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818.627,75 € a fronte di 185.357,00 € iscritti nel bilancio 2005);
4) non ha considerato che, per effetto delle suindicate mancate svalutazioni delle voci di attivo del bilancio e della rideterminazione in aumento delle voci passive
(specie per debiti tributari), vi erano i presupposti per la messa in liquidazione della società, come previsto dagli artt. 2482 ter, 2484 e 2485 c.c., per la perdita del suo capitale sociale, in epoca molto risalente;
5) non ha considerato che, quantomeno la situazione patrimoniale infrannuale al 30 novembre 2006 - sulla cui base era stato deliberato l'aumento di capitale della
F&V - era affetta da irregolarità contabili che avrebbero dovuto essere rettificate.
Nello specifico, secondo l'appellante, andava corretto: a) sia il valore della partecipazione della F&V nella F&F (in precedenza di 250.000,00 € Parte_10
circa, a quella data ritenuto, invece, ancora attendibile dal Tribunale per gli stretti rapporti intercorrenti tra controllante e controllata, in cui la prima aveva promesso di effettuare un'iniezione di liquidità ricostituente, mentre solo nel maggio 2007, secondo il Tribunale, i sindaci avevano avuto certezza dell'azzeramento del suo valore, per essere la stessa stata venduta a poco più di 4.000,00 €, b) sia la voce acconto a fornitori, appostata per un valore di 237.912,12 €, inferiore a quello indicato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, ciò che dimostrava - a dire del Tribunale - che l'amministratore aveva seguito il suggerimento dei sindaci di procedere ad una sua riduzione, sia la voce crediti verso terzi che andavano svalutati per circa 900.000,00 €.
A dire dell'appellante, invece, vi erano molteplici prove che non erano state valutate correttamente dal Tribunale, che, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non aveva individuato, quanto meno alla data del 30 novembre 2006 e sicuramente alla data del 31 dicembre 2006, le condizioni per lo scioglimento della società. In tal modo il Tribunale ha legittimato una sorta di “amnistia generalizzata”, con l'assoluzione non soltanto del primo gruppo di sindaci, ma anche dell'amministratore e del secondo gruppo di sindaci, per ragioni incomprensibili alla Curatela;
6) non ha valutato - per ragioni rimaste incomprensibili all'appellante - la consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. estimativa degli immobili apportati in sede Per_3
di aumento del capitale sociale, valutata dal Ctu nell'importo di 700.000,00 €, anziché nel valore doppio individuato in sede di conferimento dalla dott.ssa di Per_4
1.414.000,00 €(contestato dal fallimento), né ha valutato la consulenza tecnica d'ufficio del dott. che aveva individuato al 31 dicembre 2006 la data in cui la Per_5
F&V aveva perso il c.s. a seguito di perdite di circa 2.042.573,00 €.
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A dire dell'appellante, che pure contesta(va) la consulenza del dott. Per_5
perché non aveva individuato il momento della perdita del c.s. sulla base dei bilanci depositati e delle allegazioni del fallimento, il Tribunale avrebbe errato perché non ha considerato che l'aumento del c.s. al 28 dicembre 2006 era stato effettuato con finalità meramente “cosmetiche”, cioè per coprire perdite risalenti già al 2004. Inoltre, non ha valutato le due relazioni tecniche d'ufficio, cioè prove assunte su iniziativa officiosa, la cui valutazione avrebbe consentito di far risalire la perdita del c.s della
F&V quantomeno al 31 dicembre 2006, anziché concludere che a tale data il c.s. era ancora positivo, sia pure per soli 13.000,00 € circa;
7) ha anche omesso di valutare, in violazione dell'art. 1223 c.c., il danno risarcibile in quanto, da un lato, ha escluso la validità del criterio della differenza dei netti patrimoniali - individuato dal fallimento come criterio primario di liquidazione del danno - per l'incertezza dell'individuazione del momento iniziale da cui poter partire (cioè quello in cui la società, secondo il fallimento, doveva essere posta in liquidazione) e per l'inaffidabilità del momento finale dell'effettiva messa in liquidazione della società del 30 aprile 2008 (distante temporalmente circa due anni dal fallimento), dall'altro lato, non ha neppure applicato il criterio alternativo di liquidazione del danno, proposto dal fallimento in via subordinata, determinato dall'individuazione di nuove operazioni dannose per la società , poste in essere - a dire del fallimento - proprio nel periodo di perdita del c.s. e consistenti in: i) cessione di merci in favore di clienti poi falliti ( 4 clienti falliti tra il 2006 ed il 2007) senza pagare alcun corrispettivo alla F&V, per un importo di circa 900.000,00 €; ii) nuove operazioni accertate dalla GdF che avevano determinato nuovi debiti tributari non adempiuti tra il 2005 ed il 2007 per complessivi 3.495.030,06 € ; iii) nuove operazioni speculative bancarie, che avevano determinato interessi passivi per oltre 772.183,18 €, che non sarebbero maturati se i rapporti si fossero sciolti in tempo per la messa in liquidazione Cont per tempo della iv) nuove operazioni speculative derivanti dal finanziamento di Cont 358.000,00 € concesso dalla alla sua controllata nel corso dell'anno 2006, che era stato poi trasformato in versamento in conto capitale, destinato ad essere poi perso, che non si sarebbe verificato in caso di messa in liquidazione tempestiva della società.
II.2.1. Tutte queste critiche sono prive di fondamento per i seguenti motivi.
Innanzitutto, a giudizio della Corte, va sgomberato il campo da un errore processuale commesso dall'appellante, che pretende di allargare il campo d'indagine, con evidente lesione del principio del contraddittorio, mediante l'introduzione in
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appello di un fatto nuovo, come tale inammissibile, cioè quello della retrodatazione al
31 dicembre 2004 - anziché al 31 dicembre 2005, come dal fallimento rilevato sia nell'atto introduttivo sia nella comparsa conclusionale di primo grado - della Cont situazione di sottocapitalizzazione della per affermare la necessità di apportare, già a quella data, rettifiche ad alcune voci dell'attivo (svalutazioni) e del passivo
(incrementi) dei bilanci relativi a tali anni, che avrebbero portato il capitale sociale al di sotto del minimo legale ed avrebbero imposto la messa in liquidazione della società.
Né può ritenersi che alla citata conclusione il primo Giudice avrebbe potuto addivenire mediante l'interpretazione della condotta processuale del fallimento e delle prove da questo prodotte in corso di causa, nonché mediante le allegazioni contenute nell'elaborato del dott. , ctp del fallimento, poiché è proprio Per_2
l'esame delle prove raccolte che ha portato il Tribunale ad escludere che la situazione di perdita del c.s. potesse essere individuata nel 2004 (e, per lo stesso motivo anche nel 2005), trovando conferma, sia pure parziale, di tale assunto nella ctu redatta dal dott. che aveva rilevato la difficoltà di redigere una consulenza fondata su di Per_5 una “certezza contabile” (non vi erano infatti scritture contabili).
Sicché, non risulta fondata la critica dell'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe “arbitrariamente” circoscritto l'ambito dell'indagine alla situazione patrimoniale della fine del 2006, in quanto tale limitazione, oltre ad essere conseguenza delle deduzioni espresse dalle parti, emergeva anche dagli atti.
Né può ritenersi fondata la critica del fallimento appellante avente ad oggetto la violazione da parte del Tribunale dei principi di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c. e del principio della distribuzione dell'onere della prova.
Infatti, in tema di azione di responsabilità verso amministratori e sindaci per violazione degli artt. 2482 ter, 2403, 2407 c.c. “Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha
l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non
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comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari” (così, per tutte, Cass. 8069/2024).
Nella specie, non risulta che l'appellante abbia assolto al proprio onere probatorio e di tanto ha dato sostanzialmente atto il Tribunale, che, pur valutando gli atti prodotti dal fallimento (sostanzialmente i bilanci degli anni 2003-2007, la situazione patrimoniale al 30 novembre 2006, il libro ed i verbali delle adunanze del collegio sindacale, il pvc della GdF) e quelli prodotti dalle altre parti (cfr. sentenza di assoluzione dei sindaci del primo collegio dal reato di bancarotta documentale e patrimoniale emessa dal Tribunale penale di Napoli) ha escluso la responsabilità dell'amministratore e dei sindaci del primo e del secondo collegio sindacale Pt_3
Cont con riferimento all'addebito di aver aggravato il dissesto della con il ritardo nella convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa società.
Infatti, in assenza di scritture contabili – circostanza che l'appellante ha sostenuto senza offrire prova della loro mancata consegna al curatore del fallimento da parte degli organi societari a superamento della emergenza opposta risultata in giudizio, secondo cui il Curatore ha dichiarato il contrario in sede di interrogatorio all'udienza dinnanzi al Giudice penale del 29 settembre 2015, circostanza poi confluita nella citata sentenza penale, affermando che vi era stata la consegna del libro giornale con scritturazioni sino al 31 dicembre 2008, mancando solo il periodo successivo sino al fallimento – il Tribunale è riuscito comunque ad escludere, con motivazione a tratti disordinata ma completa, la responsabilità dei convenuti per tale addebito, individuando con certezza solo nel bilancio della società al 31 dicembre
2017, approvato nella prima occasione utile il 30 aprile 2008, unitamente allo scioglimento e messa in liquidazione della società, il momento in cui la F&V aveva integralmente perso il c.s., per avere accumulato perdite di (7.555.149,00 €), esposto un patrimonio netto negativo di (5.741.611,00 €), con completa erosione del c.s. di
1.927.500,00 € e, dunque, con necessità, in assenza della volontà dei soci di ripianare la citata perdita e di ricostituire il c.s., di sciogliere la società e porla in liquidazione.
Solo in tale occasione, infatti, erano state effettuate le (oramai) necessarie svalutazioni delle voci indicate dal fallimento, cioè: a) la svalutazione della partecipazione di F&V in F&F di oltre 600.000,00 €, conseguente al fatto che la quota di partecipazione del 44% della società fallita in tale seconda società era stata venduta
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a maggio 2007 al prezzo di sole 4.000,00 € o poco più, b) la conseguente svalutazione Cont del credito vantato dalla nei confronti della seconda per oltre 358.000,00 € ; c) la svalutazione della voce dei crediti verso clienti per oltre tre milioni di euro, conseguente ad accertamenti effettuati su clienti falliti e, comunque, su crediti stazionari da tempo e non recuperabili.
Deve invece escludersi che tali svalutazioni potessero essere retrodatate a fine
2005 ovvero alla situazione patrimoniale infrannuale al 30 novembre 2006 o ancora alla sede di approvazione del bilancio del 31 dicembre 2006; in ogni caso, anche se effettuate, non vi sarebbero stati i presupposti per la messa in liquidazione anticipata della F&V.
Infatti, quanto alla svalutazione della quota posseduta dalla F&V nella F&F, dall'esame dei dati riportati nel bilancio della F&F al 31 dicembre 2006 (unico bilancio di questa società presente in atti, dal quale però si evincono anche i dati del 2005) è risultato che a fine dicembre 2005 tale società aveva subito una perdita d'esercizio di
339.822,00 € ma aveva ancora un patrimonio netto positivo di 29.494,00 € sicché, sicuramente alla data del 31 dicembre 2005, non s'imponeva la necessità di procedere alla svalutazione di tale partecipazione, iscritta nel bilancio della F&V al 31 dicembre
2005, per l'importo di circa 250.000,00 € secondo il metodo del patrimonio netto o, meglio, per un valore superiore rispetto alla corrispondente quota del p.n., in considerazione del maggiore valore di tale società partecipata, derivante - come chiarito nella nota integrativa al bilancio della F&V al 31 dicembre 2005 - da n. 10 contratti di affitto d'azienda (nell'anno 2004 erano 7) che la società controllata aveva in essere con la Conad, azienda primaria nel settore della grande distribuzione.
Neppure in seguito, in sede di redazione della situazione patrimoniale del 30 novembre 2006, vi era stata la necessità di disporre l'indicata svalutazione, poiché, anche se i sindaci del primo collegio sindacale avevano avuto conoscenza della perdita d'esercizio della controllata, risultante dal bilancio precedente ed avevano perciò raccomandato, sia a luglio che ad ottobre 2006, la svalutazione della quota all'amministratore , essi erano stati anche rassicurati dalla prospettiva Pt_3
dell'iniezione di liquidità che egli dichiarava di voler effettuare nella società partecipata, a lui molto cara, in seguito poi effettuata mediante trasformazione di un Cont finanziamento della a favore della F&F di circa 358.000,00 € in un versamento in conto capitale, sicché, tale rassicurazione aveva escluso o comunque rimandato la necessità della citata svalutazione, necessaria solo in caso di perdite durevoli della
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società controllata.
Al contrario, come correttamente evidenziato dal Tribunale, solo a seguito della vendita di tale partecipazione avvenuta nel maggio 2007 per il corrispettivo di poco più di 4.000,00 € era emersa la certezza di dover procedere a tale svalutazione, pure nuovamente e caldamente suggerita al dai sindaci del primo collegio Pt_3
sindacale nella loro relazione del 29 giugno 2007 al bilancio della F&V del 31 dicembre
2006, poi approvato il 10 luglio 2007, quando essi sindaci si erano già dimessi, e comunque, erano stati sostituiti dal secondo gruppo di sindaci.
In ogni caso, anche a voler ritenere che tale svalutazione avrebbe dovuto essere fatta già al 31 dicembre 2006, di tale ritardo poteva essere chiamato a rispondere solo l'amministratore - unico a conoscenza (per esserne Pt_3
l'amministratore di fatto) della reale situazione patrimoniale della società controllata - ed il secondo gruppo di sindaci, chiamato ad effettuare i dovuti controlli in sede di approvazione del bilancio avvenuta il 10 luglio 2007; inoltre, tale ritardo sarebbe stato rilevante solo se il minor valore della quota della partecipata consentiva, di per sé, di ritenere perso il c.s., circostanza che però si esclude .
Quanto alla svalutazione dei crediti vantati verso società fallite nel 2001 e 2004 per 180.000,00 € o per somme maggiori, era certamente onere della Curatela – in conformità al principio per cui nell'azione di responsabilità dei creditori sociali , l'unica nella specie non prescritta, l'onere della prova grava sul soggetto agente - dare prova della loro non recuperabilità, in via definitiva, non potendosi ritenere che per il solo fatto della dichiarazione di fallimento delle società debitrici della F&V, tali crediti dovessero essere considerati irrecuperabili.
Né può ritenersi che, già nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2005 o al
30 novembre 2006 ovvero al 31 dicembre 2006, dovessero essere presi in considerazione, in aggiunta a quelli dichiarati ed in aumento del passivo evidenziato in bilancio, anche i debiti tributari accertati dal nominato ctu contabile, sulla base delle domande di ammissione al passivo, per un importo di 818.627,75 € a fronte di
185.357,00 € iscritti nel bilancio 2005, giacché - come correttamente evidenziato dalla difesa di e – tali debiti non erano mai stati conteggiati durante il primo CP_2 CP_3
grado del giudizio, come componenti da valutare ai fini della determinazione del patrimonio netto, ma solo per valutarne i danni derivanti dal loro mancato pagamento, anche in termini di sanzioni ed accessori, sicché non può imputarsi al
Tribunale di non averli presi in considerazione, in violazione dell'art. 115 c.p.c., per la
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determinazione della perdita del patrimonio netto e del c.s..
Del resto, la parte prevalente, se non integrale, di tali debiti tributari era emersa solo in sede di accertamenti della GdF risalenti al 2008-2009, sicché non poteva tenersene conto, anche perché non ancora certi e definitivi, in sede di redazione dei bilanci al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006.
Parimenti è a dirsi della voce conto anticipi fornitori o acconto a fornitori, appostata nella situazione patrimoniale al 30 novembre 2006 per un valore di
237.912,12 € che, a dire dell'appellante, non era stata svalutata dall'amministratore nonostante i sindaci nei loro verbali l'avessero più volte suggerita.
Al riguardo, si osserva che a quella data tale voce non era ancora stazionaria, perché notevolmente ridotta rispetto a quanto emerso nel bilancio al 31 dicembre
2005, che riportava, a titolo di fornitori c/anticipi, un valore di 516.758,25 €, sicché o deve ritenersi che la voce era stata già svalutata al 30 novembre 2006 oppure - come Cont sembra più probabile, tenuto conto del modo di operare della che si accaparrava i migliori fornitori mediante anticipazione dei corrispettivi dovuti - essa era stata ridotta a seguito dell'effettiva conclusione dei contratti di fornitura, per i quali era intervenuta l'anticipazione.
Ne consegue che la svalutazione di tale voce invocata dall'appellante non doveva essere presa in considerazione né nella situazione patrimoniale al 30 novembre 2006 né in quella al 31 dicembre 2006, approvata il 10 luglio 2007.
In ogni caso, anche a volerla prendere in considerazione per il citato importo, unitamente alla svalutazione dei crediti e di quella della partecipazione nella F&F per l'importo massimo indicato dalla Curatela di 1.800.000,00 €, non poteva ritenersi intaccato il c.s. neppure alla data del 31 dicembre 2006 epoca in cui, a fronte delle svalutazioni di attività per 1.800.000,00 €, il patrimonio netto di 1.813.539,00 € - come riferito anche dal Tribunale nella sentenza impugnata - rimaneva ancora positivo per la differenza di 13.539,00 € che non intaccava il capitale sociale minimo di 10.000,00 €
e non richiedeva, come previsto dagli artt. 2482 ter e 2484 c.c., lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.
Neppure può imputarsi al Tribunale di non avere preso in considerazione, nel valutare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2006, il fatto che l'aumento del c.s. era avvenuto per effetto del conferimento di immobili dal valore sovrastimato, come accertato dal Ctu nominato, ing. che aveva attribuito ai citati immobili un Per_3
valore di almeno la metà inferiore a quello stimato in sede di conferimento.
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E' pure vero che il Tribunale non fa accenno a tale perizia estimativa se non alla pag. 24 della sentenza impugnata in relazione alla sola situazione patrimoniale al 30 novembre 2006, non a quella al 31 dicembre 2006, ma tale omissione non può certo portare a ritenere che il primo Giudice abbia omesso di valutare una prova acquisita al processo. A prescindere dal fatto che i risultati di una ctu non vincolano il giudice che l'ha disposta, nel caso in esame i risultati cui era pervenuto il ctu ing. Per_3 fortemente criticati dal e , non risultano convincenti e sono smentiti CP_2 CP_3
non solo dalla valutazione effettuata dal geom. che ebbe a visionare e Per_6
valutare i beni in sede di conferimento, ma anche da quella del Ctp , Pt_6 consulente di parte di e . CP_2 CP_3
Invero, l'esame delle osservazioni alla Ctu depositate dal , incentrate Pt_6
sulle contraddizioni del metodo di valutazione dell'immobile utilizzato dall'ing. - Per_3 che per il metodo comparativo aveva considerato un valore medio del bene e per il metodo della devalutazione con indici istat un valore massimo, riconoscendo al bene, sebbene non concluso e da tempo abbandonato, i requisiti della centralità e dell'appetibilità - lasciano fortemente dubitare dell'attendibilità della citata valutazione.
I dubbi si rafforzano poi dal raffronto effettuato dall'arch. tra la Pt_6
Per_ perizia effettuata dal geom. e quella effettuata dall'ing. , tecnico Per_6
nominato dal fallimento per valutare i beni da vendere all'asta, intervenuta anch'essa a distanza di tempo dall'epoca in cui i beni, completati per oltre l'80%, erano prossimi ad esser utilizzati sul mercato, sebbene presentassero lievi difformità catastali nella ripartizione interna degli spazi, oggetto però di possibile sanatoria.
In conclusione, l'esame delle perizie in atti porta a ritenere, da un lato, che il conferimento del detto immobile era stato vero e reale e non aveva avuto la finalità cd. cosmetica, riferita dall'appellante, volta, cioè, a coprire perdite risalenti al 2004, ma aveva dato risposta alle preoccupazioni riferite dai sindaci - a fronte delle svalutazioni di poste attive (in particolare dei crediti e delle partecipazioni finanziarie) da essi rappresentate - di dotare la società di nuove risorse, dall'altro, che il valore degli immobili indicato in sede di conferimento era rispondente al suo valore reale.
A tutto voler concedere, anche a ritenere che il suo valore fosse stato dimezzato, e che, pertanto, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2006, riportata nel bilancio di tale anno, approvato a luglio 2007, riportasse un capitale sociale azzerato, nulla poteva essere rimproverato ai sindaci del primo collegio (ed invero
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neppure all'amministratore), i quali certamente nelle S.R.L. non avevano il dovere di controllare la veridicità e congruità della stima effettuata in sede di conferimento (arg. ex art. 2465 c.c. che richiama il solo co. 2 dell'art. 2343 c.c. non anche la disciplina della revisione della stima, a seguito del controllo degli amministratori).
Va, peraltro, aggiunto che, la Curatela, oltre a non avere dato prova, per le ragioni sopradette, della erosione del c.s. e della necessità di porre in liquidazione la
F&V in epoca antecedente quella del 30 aprile 2008, non ha neppure dato prova della
“novità” delle operazioni poste in essere nel periodo in cui la società doveva essere posta in liquidazione e dei danni a quest'ultima derivanti da tali operazioni.
Al riguardo, il fallimento si duole del fatto che il Tribunale, in violazione dell'art. 1223 c.c., nulla ha detto, del danno provocato dalle nuove operazioni poste in essere Cont dalla nella fase in cui, perso il c.s., la società doveva essere gestita solo in vista della sua liquidazione, derivanti da:
i) cessione di merci in favore di clienti poi falliti ( clienti falliti tra il 2006 ed il Cont 2007) senza pagare alcun corrispettivo alla per un importo di circa 900.000,00 €;
ii) nuove operazioni accertate dalla GdF che avevano determinato nuovi debiti tributari non adempiuti tra il 2005 ed il 2007 per complessivi 3.495.030,06 € ;
iii) nuove operazioni speculative bancarie, che avevano determinato interessi passivi per oltre 772.183,18 €, che non sarebbero maturati se i rapporti si fossero Cont sciolti in tempo per la messa in liquidazione per tempo della iv) nuove operazioni speculative derivanti dal finanziamento di 358.000,00 € Cont concesso dalla alla sua controllata nel corso dell'anno 2006, che era stato poi trasformato in versamento in conto capitale, destinato ad essere poi perso, con danno che non si sarebbe verificato in caso di messa in liquidazione tempestiva della società.
Orbene, a giudizio della Corte, non è stata fornita dal fallimento nessuna prova né della novità delle citate operazioni, né del nesso di causalità tra le citate condotte ed il danno rappresentato.
Invero, l'elenco citato dal fallimento dà per scontato che tali atti si collocassero proprio nel periodo di sottocapitalizzazione e che rivestissero il carattere della novità, nonché che avessero attitudine a provocare un danno.
Ma ciò non è provato.
Anzi, con riguardo alla cessione di merci a favore di clienti, falliti tra il 2006 e
2007, indicate sub i), non sono state prodotte le fatture relative.
Con riguardo alle operazioni indicate sub ii), individuate dalla GdF nei relativi
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pvc, si può convintamente discutere – come si dirà in prosieguo - in assenza di altri elementi a supporto, del valore probatorio di tali pvc, in cui molti dei fatti ivi accertati con il metodo dell'inferenza e della presunzione erano relativi agli occultati rapporti Cont tra la e la F&F, scoperti tramite l'incrocio dei dati presenti nei conti personali del e di sua moglie (amministratrice della F&F), con quelli presenti nei conti Pt_3
sociali, dai quali si era desunta l'esistenza dell'omessa fatturazione di corrispettivi verso la F&F e l'indebita deduzione di costi, fatti che di certo era impossibile attribuire,
a tutto concedere, alla conoscenza del primo e del secondo gruppo di sindaci.
Con riguardo alle operazioni sub iii), relative ad oneri finanziari che non sarebbero maturati se i rapporti si fossero sciolti in tempo per la messa in liquidazione Cont tempestiva della ugualmente non vi è prova né della collocazione temporale di tali nuove operazioni, peraltro neppure specificate, né del danno da esse derivanti, certo essendo soltanto che lo scioglimento anticipato da tali rapporti avrebbe potuto Cont esporre la a danni ben maggiori derivanti ad esempio dalle penali.
Infine, con riguardo all'operazione sub iv, parimenti non vi è prova del danno, giacché, anche a voler ritenere che nel citato periodo la F&V non avrebbe posto in essere la trasformazione del suo finanziamento di 358.000,00 € a favore della F&F in in conto capitale a favore della controllata, non è provato che la prima Parte_11
avrebbe potuto recuperare il citato finanziamento, attesa la rappresentata situazione di precarietà finanziaria della F&F, per la quale lo stesso fallimento appellante aveva rappresentato come necessaria la svalutazione della partecipazione della controllante nella controllata.
Infine, neppure può affermarsi la responsabilità dell'amministratore Pt_3
(esclusa per i motivi sopra detti quella dei sindaci) per il solo fatto di non avere tempestivamente proceduto, in violazione dell'art. 2485 c.c., all'accertamento della causa di scioglimento e al deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, giacché, anche in tal caso, il fallimento agente non risulta avere dato prova dei danni subìti dai creditori sociali (cfr. Cass. 10413/2024; Cass. 22219/2025).
In conclusione, con riguardo a tale primo addebito, può affermarsi che il fallimento non ha dato prova né del momento in cui si era verificata la perdita del capitale sociale né delle condotte dannose poste in essere dall'amministratore e dai Cont sindaci della e neanche del danno ai creditori sociali derivante da tali nuove operazioni.
II.
3. Il secondo ed il terzo addebito: il danno derivante dalle omissioni
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tributarie e da distrazione di beni sociali.
Con l'ottavo, il nono e decimo motivo d'appello, il fallimento appellante si duole del fatto che il Tribunale ha rigettato gli addebiti mossi agli organi sociali per omissioni tributarie e per distrazione di liquidità della società per fini extrasociali, sia ritenendo tali contestazioni generiche, sia perché aveva ritenuto che i verbali di accertamento della GdF non potessero avere valore di prova se non sostenuti da altri indizi.
Orbene, a giudizio della Corte, anche tali motivi sono infondati.
Infondato è di certo il decimo motivo col quale il fallimento si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto che il pvc della GD non rappresentasse prova effettiva dei prelievi indebiti.
Al riguardo, va richiamato quanto detto sopra in ordine al valore meramente indiziario di tali verbali di accertamento, se non seguiti da avvisi di accertamento (cfr.
Cass. 17555/2002; Cass. 10128/2003; Cass. 13449/2004, che escludono il valore di prova di tali accertamenti), sicché non può ritenersi che essi diano prova del danno individuato dal fallimento in 4.382.074,80 € e derivante dalla differenza negativa tra le somme transitate dai conti della fallita ai conti personali del e di sua moglie e Pt_3
CP_1 quelle ricevute dalla fallita proprio dal e dalla dal 2003 in poi. Pt_3
Va peraltro aggiunto - come correttamente evidenziato dalle difese dei sindaci convenuti - che nei citati verbali non è presente nessun riferimento all'importo indicato dal fallimento, rinvenendosi, al contrario, un sostanziale pareggio dei rapporti di dare-avere tra i detti conti. Del resto, l'infondatezza di tale addebito emerge anche dalle dichiarazioni rilasciate dal maresciallo finanziere sentito dal giudice penale, nel processo per bancarotta documentale e patrimoniale a carico degli organi sociali della Cont Cont
che ha riferito, senza peraltro nessuna certezza, di una somma versata dalla di soli 598.000,00 €.
Né può sindacarsi il rigetto da parte del primo Giudice della richiesta avanzata dal fallimento, e riproposta in appello, di ordinare alle banche l'esibizione dei conti personali del e di sua moglie, giacché, si tratta di un potere istruttorio Pt_3
officioso di carattere residuale, utilizzabile dal giudice soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (cfr. Cass. 27412/2021).
Nella specie, già l'esame dei detti pvc esclude(va) sul punto la necessità di approfondimenti istruttori;
ne consegue che non può che confermarsi l'impressione
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generale di un'azione di responsabilità esercitata “quasi al buio” dal , in Parte_1
assenza di scritture contabili e con la necessità, ad ogni fase del processo, di aggiungere, modificare le proprie pretese, molte delle quali sono rimaste ancora generiche e confuse (come ad es. la richiesta di individuare la perdita del c.s. “in epoca molto risalente”, ovvero quella di ottenere la condanna dei convenuti per omissioni tributarie di cui si dirà di qui a breve).
Con l'ottavo ed il nono motivo il fallimento contesta la sentenza del Tribunale ritenendo che questo non avesse ben compreso la propria domanda, che non era ( o meglio non era solo) di pagamento di sanzioni ed interessi a titolo di danno conseguente al mancato pagamento di tributi, in presenza di liquidità, ma proprio di mancato pagamento delle imposte, come accertate in due dei tre verbali di accertamento della GD (risultando il terzo verbale destinato invece alle distrazioni di somme per fini extrasociali).
Orbene, ritiene la Corte che effettivamente, come si evince dall'atto di citazione in primo grado, non è ben chiaro cosa intendesse ottenere il fallimento con la rivendicazione del danno da omissioni tributarie giacché, se nelle conclusioni dell'atto di citazione la domanda era riferita al danno da sanzioni ed interessi per oltre
2 milioni di euro, poi ridotto in comparsa conclusionale a soli 148.431,25 € (nel corpo della conclusionale si parlava di 686.470,80 €, a carico dei membri del primo collegio sindacale e 148.431,25 € a carico dei membri del secondo collegio sindacale ), nel corpo di tutti gli atti del processo si chiariva che il danno rivendicato, quantificato inizialmente in 2.041.046 €, doveva ritenersi esattamente l'esito degli accertamenti della GD per l'attività d'impresa occultata o, meglio, alla mole di danaro transitato
(o distratto) dai conti correnti personali del e della moglie al conto della Pt_3
società e viceversa. Tanto si desume dalla tabella allegata alla pag. 26 e 27 della comparsa conclusionale di primo grado del fallimento, da cui si evince che solo l'omissione del versamento ritenute acconto lavoratori - come scrupolosamente ricostruito dalla difesa di e alle pag. 16 e 17 della loro comparsa CP_2 CP_3
conclusionale di primo grado - non rientrava nella citata categoria dei tributi evasi.
Ne consegue che, come si è già detto per l'attività distrattiva, anche per tale addebito non può ritenersi che i citati pvc possono assurgere al rango di prova, né può sostenersi che il fallimento abbia dato prova, in altro modo, dell'attività d'impresa occultata e dei tributi conseguenti.
Qualora invece il fallimento con l'ottavo ed il nono motivo del suo appello
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intendeva criticare la sentenza impugnata per avere individuato, sia pure poi escludendo la responsabilità degli organi sociali, in 148.431,25 € (e non in 686.470,80
€) l'importo del danno dovuto per interessi e sanzioni su debiti tributari, prendendo a base quanto accertato dal Ctu nella sua consulenza, parimenti nulla è dovuto, perché il citato debito era stato indicato dal , per la parte rilevante comprensiva di Parte_1
accessori, come sgravato. Inoltre se il detto importo corrisponde alle sanzioni ed interessi maturati sul debito tributario dovuto sino al 2006 (rinunziando così il fallimento all'importo richiesto di 148.431,25 € riferito all'anno 2007, già escluso dal
Tribunale), non vi è prova del fatto che la , sebbene a quella data il c.s. non era Pt_12 ancora perso, avesse disponibilità per adempiere alle scadenze il citato debito (il fallimento indica in appello che vi era disponibilità delle somme distratte, ricavate dai verbali della GdF, il cui contenuto, però, come già detto, nulla prova).
In ogni caso, quanto alla specifica posizione dei sindaci, anche su tale addebito, il primo collegio sindacale ha dato ampia prova di avere agito con massima diligenza nell'esercizio delle loro funzioni, come accertato - da ultimo - nella sentenza di assoluzione emessa in sede penale;
quanto all'amministratore ed al secondo collegio di sindaci, invece, pur avendo essi agito, specie nell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, con molta superficialità, non risulta esservi la prova di nessuna attività che ha provocato danni sino alla messa in liquidazione.
III. In definitiva, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
IV. Va parimenti rigettata la domanda ex art. 96, co.1 e 3 c.p.c. riproposta dai sindaci e nei confronti del fallimento. Giova precisare che tale CP_2 CP_3
domanda era stata formulata anche per il giudizio di primo grado;
tale omissione di pronunzia, stante lo stretto collegamento della figura del danno da responsabilità aggravata alla soccombenza processuale della parte destinataria di tale domanda, non richiedeva la formulazione dell'appello incidentale. Essa è stata reiterata a norma dell'art. 346 c.p.c. ma appare alla Corte infondata. Ed infatti, la condotta processuale della Curatela sembra più ispirata dalla criticità derivante dall'esigenza di ricostruire la situazione della società pur non disponendo di tutte le scritture contabili che non dall'assunzione di condotte colpose in danno delle parti avverse.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda riproposta da CP_2
nei confronti dell' volta ad essere manlevato delle spese Controparte_6
legali da lui sostenute per resistere all'azione proposta, come previsto dagli artt. 1 e 5 della polizza assicurativa. Tale domanda, proposta anche in primo grado non è stata
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esaminata da parte del Tribunale;
per essa, tenuto conto della sua autonomia strutturale e concettuale dalla domanda principale, il avrebbe dovuto proporre CP_2
appello incidentale e non lo ha fatto. Con riferimento alle spese del solo processo di appello - per il motivo spiegato – tale domanda è inammissibile, stante la radicale mancanza di determinabilità ed attualità della pretesa. Ed infatti, tale domanda trova la sua fonte nel contratto di assicurazione ed è relativa ad una ipotetica differenza attiva tra quanto liquidato in questo giudizio a carico del fallimento soccombente ed a favore del e quanto a quest'ultimo potrebbe eventualmente essere richiesto in CP_2
più dal suo legale, sicché deve ritenersi che allo stato tale credito non è neppure esistente.
VI. Tenuto conto dell'esito del processo di secondo grado, le relative spese, vanno poste a carico del appellante ed a favore degli appellati e liquidate Parte_1
d'ufficio, in mancanza della relativa specifica, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato da ultimo dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal complessivo valore della controversia (rientrante nello scaglione da 4.000.000,01 € a 8.000.000,00
€ per riduzione della domanda in appello).
Esse si liquidano:
- nell'importo di 56.350,00 €, di cui 49.000,00 € per i compensi e 7.350,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore di ciascuna delle seguenti parti, del Prof. avv. Francesco Fimmanò, difensore di dichiaratosi anticipatario, nonché di e , avvinti CP_4 CP_2 CP_3
da un'unica difesa;
- nell'importo di 33.120,00 €, di cui 28.800,00 € per compenso e 4.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore di ciascuna delle seguenti parti: dell'avv. Maria Rosaria Fiorentino, difensore di dichiaratosi anticipatario, nonché di e dell CP_5 Parte_3 [...]
ciascuno per quanto di sua spettanza, tenuto conto dell'attività Controparte_6
prestata;
VII. Segue infine la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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P . Q . M .
La Corte d'Appello di Napoli, Quinta sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione terza, n. 6729/2016, pubblicata il 27 maggio 2016, proposto dal Controparte_14
, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e/o dichiarata inammissibile,
[...]
così provvede:
A) dichiara la contumacia di e;
Controparte_9 CP_10
B) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna il fallimento appellante a rifondere agli appellati le spese del processo d'appello, che si liquidano nell'importo di 56.350,00 €, di cui 49.000,00 € per i compensi e 7.350,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore del Prof. avv. Francesco Fimmanò, difensore di
, dichiaratosi anticipatario, nonché a favore di e CP_4 CP_2 [...]
, assistiti dallo stesso professionista, nonché nell'importo di 33.120,00 €, di cui CP_3
28.800,00 € per compenso e 4.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, a favore dell'avv. Maria Rosaria
Fiorentino, difensore di dichiaratosi anticipatario, nonché di CP_5 Parte_3
e dell' questi ultimi per quanto a ciascuno
[...] Controparte_6
spettante;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1
per l'appello dal medesimo proposto.
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(PP D'ER) (AT FI)
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