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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 809/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3699/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2023
- sul ricorso n. 3705/2025 depositato il 31/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
- sul ricorso n. 3706/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, in relazione alla richiesta di rimborso, presentata il 27 febbraio 2025 in materia di IRPEF ed addizionali regionali e comunali IRPEF per l'anno di imposta 2023.
Il ricorso veniva iscritto con n. 3699/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 30 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, in relazione alla richiesta di rimborso, presentata il 27 febbraio 2025 in materia di IRPEF ed addizionali regionali e comunali IRPEF per l'anno di imposta 2021.
Il ricorso veniva iscritto con n. 3705/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 30 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, in relazione alla richiesta di rimborso, presentata il 27 febbraio 2025 in materia di IRPEF ed addizionali regionali e comunali IRPEF per l'anno di imposta 2022.
Il ricorso veniva iscritto con n. 3706/2025 R.G.R.
Nei tre ricorsi, pressochè sinottici, la ricorrente segnalava di essere cittadina italiana, di avere conseguito laurea specialistica in Milano, di avere risieduto continuativamente per due anni in Italia, di avere studiato all'estero negli anni 2014 e 2015, rientrando in Italia nel 2015, senza essere mai stata iscritta all'AIRE e di avere goduto negli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 delle agevolazioni ex art. 16 d.l.vo 147/2015 per i lavoratori impatriati.
Riteneva di avere diritto anche alla proroga quinquennale, a partire dall'anno di imposta 2021, sussistendo nei suoi confronti tutti i requisiti previsti dall'art. 1, comma 50, L. 178/2020 (in particolare la disponibilità di un immobile in Italia), a nulla rilevando la mancata iscrizione all'AIRE nel periodo di permanenza all'estero, richiamando giurisprudenza di merito, secondo cui l'iscrizione all'AIRE, coordinando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 50, L. 178/2020 e all'art. 147/2015, è condizione necessaria per godere della predetta agevolazione.
Osservava come comunque l'amministrazione finanziaria avesse violato i principi di collaborazione e buonafede nei confronti del contribuente, non esaminando correttamente le istanze della ricorrente, anche in sede di interpello.
L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale II di Milano, si costituiva in giudizio, ritenendo illegittime le richieste di rimborso presentate dalla contribuente per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, atteso il chiarissimo tenore letterale dell'art. 1, comma 50, L. 178/2020, secondo cui l'iscrizione all'AIRE durante la permanenza all'estero è circostanza necessaria per godere dei benefici fiscali ivi previsti.
Trattandosi di norma agevolativa in materia fiscale, essa era di stretta interpretazione e non poteva essere oggetto di interpretazioni estensive o analogiche.
Riteneva di non avere in alcun modo violato il principio di collaborazione con il contribuente, avendo fornito pronta risposta all'interpello presentato dalla stessa.
All'udienza del 13 febbraio 2025, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, i ricorsi nn. 3705 e
3706/2025 R.G.R. venivano riuniti al ricorso n. 3699/2025 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere respinti.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
La ricorrente è cittadina italiana, ha conseguito laurea specialistica in Milano, ha risieduto continuativamente per due anni in Italia, ha studiato all'estero negli anni 2014 e 2015, rientrando in Italia nel 2015, senza essere mai stata iscritta all'AIRE e ha goduto negli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 delle agevolazioni ex art. 16 d.l.vo 147/2015 per i lavoratori impatriati.
Ha presentato le istanze di rimborso, il cui silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria ha impugnato, ritenendo di avere diritto anche alla proroga quinquennale, a partire dall'anno di imposta 2021, sussistendo nei suoi confronti tutti i requisiti previsti dall'art. 1, comma 50, L. 178/2020 (in particolare la disponibilità di un immobile in Italia), a nulla rilevando la mancata iscrizione all'AIRE nel periodo di permanenza all'estero, richiamando giurisprudenza di merito, secondo cui l'iscrizione all'AIRE, coordinando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 50, L. 178/2020 e all'art. 147/2015.
L'Agenzia delle Entrate, già con precedente risposta a interpello del 6 agosto 2021 e nelle controdeduzioni ha motivato il diniego di rimborso esclusivamente - così confermando che non sussistono ulteriori questioni circa la sussistenza dei restanti presupposti di legge per beneficiare dell'agevolazione ex artt. 16 d.l.vo
147/2015 e 1, comma 50, L. 178/2020 – sulla considerazione che l'art. 1, comma 50, L. 178/2020 espressamente prevede che l'agevolazione richiese una previa iscrizione all'AIRE del contribuente durante la sua permanenza all'estero. Eventuali contestazioni sulla disponibilità di immobile in Italia sono pressochè accennate dalla parte resistente e, comunque, sul punto, la ricorrente ha fornito adeguata prova.
La ricorrente, come detto, ha goduto delle agevolazioni ex lege 147/2015 per gli anni di imposta 2017, 2018,
2019 e 2020, ma oggetto del presente ricorso è il diritto della stessa alla proroga delle agevolazioni per un ulteriore quinquennio ex art. 12, comma 50, L. 178/2020; tale norma, introducendo il comma 2 bis all'art. 5
d.l. 34/2019 sancisce espressamente che “I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dalL'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo….”.
La ricorrente è soggetto diverso da quelli indicati nelll'art. 5, secondo comma, d.l. 34/2019, avendo trasferito la residenza in Italia nel 2019 e al 31 dicembre 2019 godeva delle agevolazioni ex art. 16 d.l.vo 147/2015, ma, pacificamente, durante la sua permanenza all'estero non è stata mai iscritta all'A.I.R.E.
La citata norma di legge è di assoluta chiarezza, richiedendo specificamente la previa iscrizione all'A.I.R.E. per potere godere delle agevolazioni da essa disciplinate e, trattandosi di norma che introduce agevolazione o beneficio fiscale, essa non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
In plurime sentenze di merito si è ritenuto che la previa iscrizione all'A.I.R.E. non ostasse alla fruizione dell'agevolazione fiscale ex art. 1, comma 50, L. 178/2020, ma questa Corte non condivide tale orientamento proprio per la assoluta chiarezza del dettato normativo.
Non è peraltro possibile affermare che l'iscrizione all'A.I.R.E. costituisca un requisito meramente formale, in quanto tale iscrizione ha effetti di notevole portata sul cittadino italiano, che, ad esempio, non è tenuto a pagare in Italia imposte per redditi prodotti all'estero, non gode più dell'assistenza sanitaria nazionale e non può votare direttamente in Italia, ma presso le sedi consolari del luogo di residenza all'estero.
Neppure condivisibile è la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della citata norma perché essa porterebbe ad abrogazione di un requisito di legge, che, se ritenuto irragionevole, potrebbe essere oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Si ritiene invece che nessuna irragionevole disparità di trattamento sia ravvisabile nel caso di specie, in cui la ricorrente, che ha studiato per un biennio all'estero, rientrando immediatamente in Italia, ha fruito per 4 anni di imposta delle agevolazioni ex lege 147/2015, essendo la proroga quinquennale espressamente prevista solo per chi aveva effettivamente reciso o comunque sospeso in modo significativo i rapporti con l'Italia, iscrivendosi all'A.I.R.E.
In considerazione della particolarità e della complessità della materia, connotata da plurimi interventi normativi, nonché del non univoco orientamento giurisprudenziale di merito, si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite. Milano, 13 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
EN NE
IL PRESIDENTE
OR NI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3699/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2023
- sul ricorso n. 3705/2025 depositato il 31/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
- sul ricorso n. 3706/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, in relazione alla richiesta di rimborso, presentata il 27 febbraio 2025 in materia di IRPEF ed addizionali regionali e comunali IRPEF per l'anno di imposta 2023.
Il ricorso veniva iscritto con n. 3699/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 30 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, in relazione alla richiesta di rimborso, presentata il 27 febbraio 2025 in materia di IRPEF ed addizionali regionali e comunali IRPEF per l'anno di imposta 2021.
Il ricorso veniva iscritto con n. 3705/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 30 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, in relazione alla richiesta di rimborso, presentata il 27 febbraio 2025 in materia di IRPEF ed addizionali regionali e comunali IRPEF per l'anno di imposta 2022.
Il ricorso veniva iscritto con n. 3706/2025 R.G.R.
Nei tre ricorsi, pressochè sinottici, la ricorrente segnalava di essere cittadina italiana, di avere conseguito laurea specialistica in Milano, di avere risieduto continuativamente per due anni in Italia, di avere studiato all'estero negli anni 2014 e 2015, rientrando in Italia nel 2015, senza essere mai stata iscritta all'AIRE e di avere goduto negli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 delle agevolazioni ex art. 16 d.l.vo 147/2015 per i lavoratori impatriati.
Riteneva di avere diritto anche alla proroga quinquennale, a partire dall'anno di imposta 2021, sussistendo nei suoi confronti tutti i requisiti previsti dall'art. 1, comma 50, L. 178/2020 (in particolare la disponibilità di un immobile in Italia), a nulla rilevando la mancata iscrizione all'AIRE nel periodo di permanenza all'estero, richiamando giurisprudenza di merito, secondo cui l'iscrizione all'AIRE, coordinando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 50, L. 178/2020 e all'art. 147/2015, è condizione necessaria per godere della predetta agevolazione.
Osservava come comunque l'amministrazione finanziaria avesse violato i principi di collaborazione e buonafede nei confronti del contribuente, non esaminando correttamente le istanze della ricorrente, anche in sede di interpello.
L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale II di Milano, si costituiva in giudizio, ritenendo illegittime le richieste di rimborso presentate dalla contribuente per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, atteso il chiarissimo tenore letterale dell'art. 1, comma 50, L. 178/2020, secondo cui l'iscrizione all'AIRE durante la permanenza all'estero è circostanza necessaria per godere dei benefici fiscali ivi previsti.
Trattandosi di norma agevolativa in materia fiscale, essa era di stretta interpretazione e non poteva essere oggetto di interpretazioni estensive o analogiche.
Riteneva di non avere in alcun modo violato il principio di collaborazione con il contribuente, avendo fornito pronta risposta all'interpello presentato dalla stessa.
All'udienza del 13 febbraio 2025, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, i ricorsi nn. 3705 e
3706/2025 R.G.R. venivano riuniti al ricorso n. 3699/2025 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere respinti.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
La ricorrente è cittadina italiana, ha conseguito laurea specialistica in Milano, ha risieduto continuativamente per due anni in Italia, ha studiato all'estero negli anni 2014 e 2015, rientrando in Italia nel 2015, senza essere mai stata iscritta all'AIRE e ha goduto negli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 delle agevolazioni ex art. 16 d.l.vo 147/2015 per i lavoratori impatriati.
Ha presentato le istanze di rimborso, il cui silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria ha impugnato, ritenendo di avere diritto anche alla proroga quinquennale, a partire dall'anno di imposta 2021, sussistendo nei suoi confronti tutti i requisiti previsti dall'art. 1, comma 50, L. 178/2020 (in particolare la disponibilità di un immobile in Italia), a nulla rilevando la mancata iscrizione all'AIRE nel periodo di permanenza all'estero, richiamando giurisprudenza di merito, secondo cui l'iscrizione all'AIRE, coordinando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 50, L. 178/2020 e all'art. 147/2015.
L'Agenzia delle Entrate, già con precedente risposta a interpello del 6 agosto 2021 e nelle controdeduzioni ha motivato il diniego di rimborso esclusivamente - così confermando che non sussistono ulteriori questioni circa la sussistenza dei restanti presupposti di legge per beneficiare dell'agevolazione ex artt. 16 d.l.vo
147/2015 e 1, comma 50, L. 178/2020 – sulla considerazione che l'art. 1, comma 50, L. 178/2020 espressamente prevede che l'agevolazione richiese una previa iscrizione all'AIRE del contribuente durante la sua permanenza all'estero. Eventuali contestazioni sulla disponibilità di immobile in Italia sono pressochè accennate dalla parte resistente e, comunque, sul punto, la ricorrente ha fornito adeguata prova.
La ricorrente, come detto, ha goduto delle agevolazioni ex lege 147/2015 per gli anni di imposta 2017, 2018,
2019 e 2020, ma oggetto del presente ricorso è il diritto della stessa alla proroga delle agevolazioni per un ulteriore quinquennio ex art. 12, comma 50, L. 178/2020; tale norma, introducendo il comma 2 bis all'art. 5
d.l. 34/2019 sancisce espressamente che “I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dalL'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo….”.
La ricorrente è soggetto diverso da quelli indicati nelll'art. 5, secondo comma, d.l. 34/2019, avendo trasferito la residenza in Italia nel 2019 e al 31 dicembre 2019 godeva delle agevolazioni ex art. 16 d.l.vo 147/2015, ma, pacificamente, durante la sua permanenza all'estero non è stata mai iscritta all'A.I.R.E.
La citata norma di legge è di assoluta chiarezza, richiedendo specificamente la previa iscrizione all'A.I.R.E. per potere godere delle agevolazioni da essa disciplinate e, trattandosi di norma che introduce agevolazione o beneficio fiscale, essa non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
In plurime sentenze di merito si è ritenuto che la previa iscrizione all'A.I.R.E. non ostasse alla fruizione dell'agevolazione fiscale ex art. 1, comma 50, L. 178/2020, ma questa Corte non condivide tale orientamento proprio per la assoluta chiarezza del dettato normativo.
Non è peraltro possibile affermare che l'iscrizione all'A.I.R.E. costituisca un requisito meramente formale, in quanto tale iscrizione ha effetti di notevole portata sul cittadino italiano, che, ad esempio, non è tenuto a pagare in Italia imposte per redditi prodotti all'estero, non gode più dell'assistenza sanitaria nazionale e non può votare direttamente in Italia, ma presso le sedi consolari del luogo di residenza all'estero.
Neppure condivisibile è la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della citata norma perché essa porterebbe ad abrogazione di un requisito di legge, che, se ritenuto irragionevole, potrebbe essere oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Si ritiene invece che nessuna irragionevole disparità di trattamento sia ravvisabile nel caso di specie, in cui la ricorrente, che ha studiato per un biennio all'estero, rientrando immediatamente in Italia, ha fruito per 4 anni di imposta delle agevolazioni ex lege 147/2015, essendo la proroga quinquennale espressamente prevista solo per chi aveva effettivamente reciso o comunque sospeso in modo significativo i rapporti con l'Italia, iscrivendosi all'A.I.R.E.
In considerazione della particolarità e della complessità della materia, connotata da plurimi interventi normativi, nonché del non univoco orientamento giurisprudenziale di merito, si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite. Milano, 13 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
EN NE
IL PRESIDENTE
OR NI