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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), in proprio;
Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente: come da note scritte depositate per l'udienza del 29.11.2024, ex art. 281sexies, 3 co. C.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 69/2009, ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., l'Avv. ha chiesto: accertarsi Parte_1
l'attività professionale svolta in favore di e che le competenze Controparte_1
professionali dovute per il procedimento penale n. 4199/2020 RGnr e n. 718/2022 RG GIP, innanzi al Tribunale di Rovigo, ammontano a € 1.266,60 comprensive di accessori di legge;
per l'effetto, condannarsi il al pagamento della somma di € 1.266,60 di Pt_2
cui euro 1.016,60 per compensi ed euro 250,00 per costi di recupero del credito, o di quella diversa che verrà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi legali, in favore dell'Avv. con vittoria di spese, competenze di causa del Parte_1
presente giudizio.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività defensionale, quale difensore d'ufficio, in favore dell'odierno resistente nell'ambito del procedimento n.
4199/2020 RGnr e n. 718/2022 RG GIP pendente innanzi il Tribunale di Rovigo.
In particolare, ha allegato di avere ricevuto in data 3.2.2022 decreto di nomina a difensore d'ufficio di , persona sottoposta alle indagini Controparte_1 nell'indicato procedimento penale e di avere svolto attività defensionale fino all'avviso di subentro di un difensore di fiducia ricevuto in data 26.9.2022.
In seguito, l'Avv. redatto preavviso di parcella per l'importo di € Parte_1
1.016,60 accessori compresi, ha invitato il , sia tramite il difensore di fiducia che CP_1
tramite diffida scritta, a corrispondere il pagamento delle competenze professionali, senza ricevere alcun tipo di pagamento. Senza esito era rimasta pure la diffida ad adempiere inviata nell'interesse del ricorrente, dall'Avv. Maura Veronese regolarmente ricevuta dal debitore.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito in giudizio, ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'8.01.2025, parte ricorrente ha chiesto di precisare le conclusioni e di discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dunque, la causa è stata assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma,
c.p.c.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
In primo luogo, giova precisare che il presente procedimento non soggiace all'applicazione del rito speciale previsto dall'art. 14 D. Lgs. 150 del 2011, trattandosi di domanda attinente alla liquidazione di compensi professionali per attività giudiziale relativa ad un processo penale.
pag. 2/7 Infatti, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 4485/2018 hanno ribadito che il rito sommario di cui all'art. 14 D. Lgs. N. 150/2011 (in allora di competenza collegiale, ora monocratica a seguito della cd riforma Cartabia) si applica solo alla liquidazione del compenso per attività giudiziale civile e complementare ad essa;
non si applica, quindi, alla liquidazione del compenso per attività svolta nel processo penale o amministrativo, o davanti a giudici speciali.
Giova, altresì, rammentare come non possa porsi dubbio sul diritto del difensore d'ufficio al pagamento delle competenze maturate per l'opera professionale prestata giusto il disposto di cui all'art. 31 disp att cpp.
Nel merito, occorre in primis verificare l'an della pretesa economica vantata dal ricorrente.
Alla luce di quanto versato in atti, questi ha comprovato di essere stato nominato difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini (doc. 1 allegato al fascicolo del ricorrente), di avere preso contatto con il GO mediante la raccomandata allegata sub doc. 2, di avere effettuato un accesso presso la locale Procura della Repubblica per visionare ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari
(doc. 3), di avere ricevuto il 28.4.2022 la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare recante la data dell'11.10.2022 (doc. 5); di avere di seguito intimato al debitore il pagamento del corrispettivo della attività prestata (docc. 6 e 7).
Risulta provato documentalmente che l'Avv. abbia prestato la propria Parte_1
opera professionale nella fase delle indagini preliminari del procedimento de quo (fase di studio).
In merito al quantum del credito vantato, premesso che il ricorrente ha prestato la sua opera dal 3.2.2022 e che il D.M. n. 55/2014 (nella sua versione aggiornata) va applicato alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 28) è certamente con riferimento a detto provvedimento che va valutato se la somma pretesa dal ricorrente sia rispettosa dei parametri e congrua rispetto alla effettiva attività espletata.
Tuttavia, considerato che il ricorrente ha svolto la propria opera professionale sicuramente fino ad una data antecedente all'avvenuta nomina di difensore di fiducia da parte del (che è stata comunicata dal difensore di fiducia al ricorrente in data CP_1
pag. 3/7 26.09.2022, e quindi riferibile ad una avvenuta nomina di difensore di fiducia sicuramente in data antecedente a tale data), occorre fare applicazione dei parametri vigenti ratione temporis, rispetto all'attività in concreto svolta.
Difatti, come visto, il DM 55/2014 è stato modificato dal DM n. 147 del 13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022, e in vigore del 23.10.2022, e nella fattispecie oggetto di giudizio, l'attività defensionale del ricorrente si è senza dubbio svolta ed esaurita in data antecedente all'entrata in vigore dei nuovi parametri.
Peraltro, come noto, l'art. 97, ult. comma, c.p.p. recita: “
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia”.
Dal tenore della citata norma si evince che la nomina del difensore di fiducia determina, ex lege, la cessazione dalle funzioni del difensore d'ufficio (Cfr. Cass. Pen, Sez. 1,
Sentenza n. 4619 del 2010), a prescindere dalla conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'intervenuta nomina.
Infatti, siffatta situazione non è equiparabile a quella della revoca o della rinuncia, le quali, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, hanno efficacia sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, non è stata depositata prova della data di avvenuto deposito della nomina del difensore di fiducia da parte del GO.
Ma in ogni caso, ciò che rileva, nel caso di specie, è che il ricorrente non può intendersi titolato a richiedere la liquidazione del compenso per l'attività svolta in data successiva alla nomina del difensore di fiducia da parte del GO, proprio in quanto era già ope legis cessato dalle funzioni di difensore d'ufficio.
Quindi, come visto, e considerato che in data 26.09.2022 era già sicuramente stato nominato il difensore di fiducia da parte del GO, può ritenersi senza dubbio che l'attività dell'odierno ricorrente si sia esaurita in data antecedente a tale data.
Si rileva che il ricorrente si è limitato ad allegare copia di avviso di parcella, peraltro non asseverata dal parere del Consiglio dell'Ordine circa la sua congruità (Cfr. doc. n. 6
pag. 4/7 allegato al ricorso) e che con la diffida di cui al doc. 7 egli ha chiesto il pagamento della ulteriore somma di € 250,00 a titolo di spese di recupero del credito, oltre agli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D. L.vo n. 231/2022.
Dall'analisi del predetto preavviso di parcella fatto pervenire al resistente, si desume che l'Avv. abbia provveduto alla quantificazione delle competenze Parte_1 maturate per la fase “studio” inerente alle indagini preliminari del procedimento de quo, ritenendo sussistenti i requisiti per l'applicazione dei parametri medi, aggiungendo tuttavia una somma ulteriore per “vari appuntamenti telefonici con l'assistito”.
Dall'esame dell'attività in concreto svolta, come sopra meglio descritta e come comprovata documentalmente, la richiesta di pagamento effettuata dal ricorrente appare giustificata solo con riferimento all'attività di studio, non avendo, per contro, il ricorrente, svolto attività qualificabile come attività introduttiva, e soprattutto non avendo lo stesso dimostrato che ogni eventuale ulteriore attività da parte dello stesso, rispetto a quella di studio, si sia svolta in un momento antecedente all'avvenuta nomina del difensore di fiducia da parte del . CP_1
Peraltro, considerato che l'udienza preliminare era fissata per la data dell'11.10.2022, e che il difensore di fiducia del ha comunicato in data 26.09.2022 all'attuale CP_1
ricorrente la sua avvenuta nomina quale difensore di fiducia, alcuna attività ascrivibile alla fase introduttiva può essere ascritta all'opera del ricorrente.
Di conseguenza, con riferimento al quantum, l'Art. 12. del D.M. n. 55 del 2014, ratione temporis applicabile al caso di specie, individua i parametri generali per la determinazione dei compensi.
La predetta norma va integrata con la tabella n. 15 allegata al citato decreto, dedicata alle modalità di calcolo dei compensi relative ai giudizi penali;
in particolare, essa individua una quantificazione del compenso strettamente correlata alle singole fasi del giudizio.
Si osserva che il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all'attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la pag. 5/7 determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione
(Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n.5138).
Dunque, questo giudicante reputa che il ricorrente abbia svolto l'attività defensionale limitatamente alla fase di studio, consistita nell'estrazione dei documenti del fascicolo, e nella raccolta di informazioni inerenti alle indagini in corso.
In definitiva, a parere di questo giudicante, tenuto conto della domanda formulata, della prova offerta, della natura della prestazione, dell'attività in concreto svolta, come documentata, nonché delle questioni affrontate, i compensi vanno liquidati ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, limitatamente alla fase di studio dinanzi al Tribunale monocratico, secondo i parametri medi.
Di conseguenza, i compensi per l'attività svolta e sopra analiticamente riepilogata vanno liquidati in euro 450,00 per la fase di studio, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
I.V.A. e C.p.A. come per legge, senza che risultino dovute né giustificate ulteriori somme richieste.
In relazione ai costi sostenuti per il recupero delle competenze di cui alla diffida ad adempiere allegata sub doc. 7, se ne esclude la debenza in considerazione della inapplicabilità della normativa speciale al caso che interessa. Il d. L.vo n.231/2002, infatti, trova applicazione alle sole transazioni commerciali intercorse tra imprese o tra imprese e P.A., con esclusione sotto il profilo soggettivo delle transazioni tra l'imprenditore-professionista e la persona fisica-cliente.
In relazione alla debenza degli interessi si osserva che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi liquidabili al creditore sono quelli di cui all'art. 1224
c.c. con decorrenza dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), nel caso di specie dal ricevimento avvenuto in data 4.11.2022 della diffida ad adempiere (si veda il doc. 7).
pag. 6/7 Con riferimento alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza statuito dall'art. 91 cpc, verificata la regolarità della notifica, si condanna il resistente contumace al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, nei valori minimi di cui al D.M. 55 del 2014 in considerazione del difetto di questioni trattate alle udienze, della sostanziale assenza di fase istruttoria e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia del resistente;
• liquida in favore dell'Avv. la somma di euro 450,00 oltre Parte_1
rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge, oltre interessi legali dalla messa in mora (4.11.2022) al saldo;
• condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della Controparte_1
somma di euro di euro 450,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e
C.p.A. come per legge, oltre interessi legali dalla messa in mora (4.11.2022) al saldo;
• condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle Controparte_1
spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 262,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, C.p.A. ed I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Rovigo, 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), in proprio;
Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente: come da note scritte depositate per l'udienza del 29.11.2024, ex art. 281sexies, 3 co. C.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 69/2009, ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., l'Avv. ha chiesto: accertarsi Parte_1
l'attività professionale svolta in favore di e che le competenze Controparte_1
professionali dovute per il procedimento penale n. 4199/2020 RGnr e n. 718/2022 RG GIP, innanzi al Tribunale di Rovigo, ammontano a € 1.266,60 comprensive di accessori di legge;
per l'effetto, condannarsi il al pagamento della somma di € 1.266,60 di Pt_2
cui euro 1.016,60 per compensi ed euro 250,00 per costi di recupero del credito, o di quella diversa che verrà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi legali, in favore dell'Avv. con vittoria di spese, competenze di causa del Parte_1
presente giudizio.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività defensionale, quale difensore d'ufficio, in favore dell'odierno resistente nell'ambito del procedimento n.
4199/2020 RGnr e n. 718/2022 RG GIP pendente innanzi il Tribunale di Rovigo.
In particolare, ha allegato di avere ricevuto in data 3.2.2022 decreto di nomina a difensore d'ufficio di , persona sottoposta alle indagini Controparte_1 nell'indicato procedimento penale e di avere svolto attività defensionale fino all'avviso di subentro di un difensore di fiducia ricevuto in data 26.9.2022.
In seguito, l'Avv. redatto preavviso di parcella per l'importo di € Parte_1
1.016,60 accessori compresi, ha invitato il , sia tramite il difensore di fiducia che CP_1
tramite diffida scritta, a corrispondere il pagamento delle competenze professionali, senza ricevere alcun tipo di pagamento. Senza esito era rimasta pure la diffida ad adempiere inviata nell'interesse del ricorrente, dall'Avv. Maura Veronese regolarmente ricevuta dal debitore.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito in giudizio, ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'8.01.2025, parte ricorrente ha chiesto di precisare le conclusioni e di discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dunque, la causa è stata assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma,
c.p.c.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
In primo luogo, giova precisare che il presente procedimento non soggiace all'applicazione del rito speciale previsto dall'art. 14 D. Lgs. 150 del 2011, trattandosi di domanda attinente alla liquidazione di compensi professionali per attività giudiziale relativa ad un processo penale.
pag. 2/7 Infatti, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 4485/2018 hanno ribadito che il rito sommario di cui all'art. 14 D. Lgs. N. 150/2011 (in allora di competenza collegiale, ora monocratica a seguito della cd riforma Cartabia) si applica solo alla liquidazione del compenso per attività giudiziale civile e complementare ad essa;
non si applica, quindi, alla liquidazione del compenso per attività svolta nel processo penale o amministrativo, o davanti a giudici speciali.
Giova, altresì, rammentare come non possa porsi dubbio sul diritto del difensore d'ufficio al pagamento delle competenze maturate per l'opera professionale prestata giusto il disposto di cui all'art. 31 disp att cpp.
Nel merito, occorre in primis verificare l'an della pretesa economica vantata dal ricorrente.
Alla luce di quanto versato in atti, questi ha comprovato di essere stato nominato difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini (doc. 1 allegato al fascicolo del ricorrente), di avere preso contatto con il GO mediante la raccomandata allegata sub doc. 2, di avere effettuato un accesso presso la locale Procura della Repubblica per visionare ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari
(doc. 3), di avere ricevuto il 28.4.2022 la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare recante la data dell'11.10.2022 (doc. 5); di avere di seguito intimato al debitore il pagamento del corrispettivo della attività prestata (docc. 6 e 7).
Risulta provato documentalmente che l'Avv. abbia prestato la propria Parte_1
opera professionale nella fase delle indagini preliminari del procedimento de quo (fase di studio).
In merito al quantum del credito vantato, premesso che il ricorrente ha prestato la sua opera dal 3.2.2022 e che il D.M. n. 55/2014 (nella sua versione aggiornata) va applicato alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 28) è certamente con riferimento a detto provvedimento che va valutato se la somma pretesa dal ricorrente sia rispettosa dei parametri e congrua rispetto alla effettiva attività espletata.
Tuttavia, considerato che il ricorrente ha svolto la propria opera professionale sicuramente fino ad una data antecedente all'avvenuta nomina di difensore di fiducia da parte del (che è stata comunicata dal difensore di fiducia al ricorrente in data CP_1
pag. 3/7 26.09.2022, e quindi riferibile ad una avvenuta nomina di difensore di fiducia sicuramente in data antecedente a tale data), occorre fare applicazione dei parametri vigenti ratione temporis, rispetto all'attività in concreto svolta.
Difatti, come visto, il DM 55/2014 è stato modificato dal DM n. 147 del 13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022, e in vigore del 23.10.2022, e nella fattispecie oggetto di giudizio, l'attività defensionale del ricorrente si è senza dubbio svolta ed esaurita in data antecedente all'entrata in vigore dei nuovi parametri.
Peraltro, come noto, l'art. 97, ult. comma, c.p.p. recita: “
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia”.
Dal tenore della citata norma si evince che la nomina del difensore di fiducia determina, ex lege, la cessazione dalle funzioni del difensore d'ufficio (Cfr. Cass. Pen, Sez. 1,
Sentenza n. 4619 del 2010), a prescindere dalla conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'intervenuta nomina.
Infatti, siffatta situazione non è equiparabile a quella della revoca o della rinuncia, le quali, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, hanno efficacia sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, non è stata depositata prova della data di avvenuto deposito della nomina del difensore di fiducia da parte del GO.
Ma in ogni caso, ciò che rileva, nel caso di specie, è che il ricorrente non può intendersi titolato a richiedere la liquidazione del compenso per l'attività svolta in data successiva alla nomina del difensore di fiducia da parte del GO, proprio in quanto era già ope legis cessato dalle funzioni di difensore d'ufficio.
Quindi, come visto, e considerato che in data 26.09.2022 era già sicuramente stato nominato il difensore di fiducia da parte del GO, può ritenersi senza dubbio che l'attività dell'odierno ricorrente si sia esaurita in data antecedente a tale data.
Si rileva che il ricorrente si è limitato ad allegare copia di avviso di parcella, peraltro non asseverata dal parere del Consiglio dell'Ordine circa la sua congruità (Cfr. doc. n. 6
pag. 4/7 allegato al ricorso) e che con la diffida di cui al doc. 7 egli ha chiesto il pagamento della ulteriore somma di € 250,00 a titolo di spese di recupero del credito, oltre agli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D. L.vo n. 231/2022.
Dall'analisi del predetto preavviso di parcella fatto pervenire al resistente, si desume che l'Avv. abbia provveduto alla quantificazione delle competenze Parte_1 maturate per la fase “studio” inerente alle indagini preliminari del procedimento de quo, ritenendo sussistenti i requisiti per l'applicazione dei parametri medi, aggiungendo tuttavia una somma ulteriore per “vari appuntamenti telefonici con l'assistito”.
Dall'esame dell'attività in concreto svolta, come sopra meglio descritta e come comprovata documentalmente, la richiesta di pagamento effettuata dal ricorrente appare giustificata solo con riferimento all'attività di studio, non avendo, per contro, il ricorrente, svolto attività qualificabile come attività introduttiva, e soprattutto non avendo lo stesso dimostrato che ogni eventuale ulteriore attività da parte dello stesso, rispetto a quella di studio, si sia svolta in un momento antecedente all'avvenuta nomina del difensore di fiducia da parte del . CP_1
Peraltro, considerato che l'udienza preliminare era fissata per la data dell'11.10.2022, e che il difensore di fiducia del ha comunicato in data 26.09.2022 all'attuale CP_1
ricorrente la sua avvenuta nomina quale difensore di fiducia, alcuna attività ascrivibile alla fase introduttiva può essere ascritta all'opera del ricorrente.
Di conseguenza, con riferimento al quantum, l'Art. 12. del D.M. n. 55 del 2014, ratione temporis applicabile al caso di specie, individua i parametri generali per la determinazione dei compensi.
La predetta norma va integrata con la tabella n. 15 allegata al citato decreto, dedicata alle modalità di calcolo dei compensi relative ai giudizi penali;
in particolare, essa individua una quantificazione del compenso strettamente correlata alle singole fasi del giudizio.
Si osserva che il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all'attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la pag. 5/7 determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione
(Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n.5138).
Dunque, questo giudicante reputa che il ricorrente abbia svolto l'attività defensionale limitatamente alla fase di studio, consistita nell'estrazione dei documenti del fascicolo, e nella raccolta di informazioni inerenti alle indagini in corso.
In definitiva, a parere di questo giudicante, tenuto conto della domanda formulata, della prova offerta, della natura della prestazione, dell'attività in concreto svolta, come documentata, nonché delle questioni affrontate, i compensi vanno liquidati ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, limitatamente alla fase di studio dinanzi al Tribunale monocratico, secondo i parametri medi.
Di conseguenza, i compensi per l'attività svolta e sopra analiticamente riepilogata vanno liquidati in euro 450,00 per la fase di studio, oltre rimborso spese forfetario al 15%,
I.V.A. e C.p.A. come per legge, senza che risultino dovute né giustificate ulteriori somme richieste.
In relazione ai costi sostenuti per il recupero delle competenze di cui alla diffida ad adempiere allegata sub doc. 7, se ne esclude la debenza in considerazione della inapplicabilità della normativa speciale al caso che interessa. Il d. L.vo n.231/2002, infatti, trova applicazione alle sole transazioni commerciali intercorse tra imprese o tra imprese e P.A., con esclusione sotto il profilo soggettivo delle transazioni tra l'imprenditore-professionista e la persona fisica-cliente.
In relazione alla debenza degli interessi si osserva che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi liquidabili al creditore sono quelli di cui all'art. 1224
c.c. con decorrenza dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), nel caso di specie dal ricevimento avvenuto in data 4.11.2022 della diffida ad adempiere (si veda il doc. 7).
pag. 6/7 Con riferimento alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza statuito dall'art. 91 cpc, verificata la regolarità della notifica, si condanna il resistente contumace al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, nei valori minimi di cui al D.M. 55 del 2014 in considerazione del difetto di questioni trattate alle udienze, della sostanziale assenza di fase istruttoria e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia del resistente;
• liquida in favore dell'Avv. la somma di euro 450,00 oltre Parte_1
rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge, oltre interessi legali dalla messa in mora (4.11.2022) al saldo;
• condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della Controparte_1
somma di euro di euro 450,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e
C.p.A. come per legge, oltre interessi legali dalla messa in mora (4.11.2022) al saldo;
• condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle Controparte_1
spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 262,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, C.p.A. ed I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Rovigo, 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 7/7