Sentenza 27 giugno 2014
Massime • 1
In tema di molestia o disturbo alle persone, la norma dell'art. 660 cod. pen. mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, e la relativa contravvenzione è procedibile d'ufficio. Ne consegue che, quando il fatto sia perseguibile anche quale minaccia, l'assenza della querela per tale ultimo reato o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale, mentre quest'ultimo, nel caso di contestuale perseguimento del delitto punibile a querela, resta invece assorbito nella fattispecie più grave.
Commentario • 1
- 1. Parolacce e gestacci alla nuova compagna del marito: è reato?Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2014, n. 31265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31265 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/06/2014
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 846
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 21418/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI LE N. IL 12/01/1970;
avverso la sentenza n. 1462/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 03/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 3/3/2014, in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Brescia che aveva condannato ZI AL per i reati di peculato e molestie telefoniche, assolveva l'appellante dal delitto d peculato per insussistenza del fatto e, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenendo il reato di molestie commesso nel mese di luglio 2009, riduceva la pena per detta contravvenzione ad Euro 200,00 di ammenda.
L'imputata, agente di Polizia Municipale, era stata denunciata da due funzionari di una società immobiliare: in conseguenza di contrasti nati in relazione ad una compravendita immobiliare, ella, secondo l'imputazione, li aveva ripetutamente molestati e minacciati al telefono.
Secondo la Corte le telefonate del secondo periodo risultanti dai tabulati provenivano sicuramente dall'imputata, essendo partite dalla sua utenza dell'ufficio in coincidenza con i suoi turni di servizio, ma soprattutto in quanto numerosissime: 42 concentrate in quattro giorni, anche in ora serale;
alcune di esse erano brevissime, così come i due denuncianti avevano riferito.
Le due persone offese venivano ritenute attendibili in quanto i loro racconti erano riscontrati dalla documentazione acquisita. Secondo la Corte sussistevano i presupposti del reato di molestie di cui all'art. 660 cod. pen., limitatamente alle telefonate eseguite nel mese di luglio 2009, attesa la ripetitività parossistica delle chiamate, fatte anche in ora notturna.
2. Ricorre per cassazione ZI AL, deducendo distinti motivi. In un primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. In effetti, per integrare il reato di molestie, non è sufficiente la sussistenza di atti oggettivamente fastidiosi od irritanti;
occorre anche l'elemento soggettivo della petulanza o di un altro biasimevole motivo.
La motivazione sul punto era apparente e, del resto, tale elemento era insussistente, tenuto conto che le chiamate erano conseguenza di negativi rapporti contrattuali con le persone offese, verso i quali la ZI aveva anche presentato denuncia.
Per di più, la motivazione era contraddittoria, perché, in un altro passo, la sentenza riteneva possibile che alcuna delle conversazioni fosse inerente a questioni di ufficio: ma il motivo delle telefonate era unico. In definitiva, la Corte territoriale non aveva escluso la fondatezza della rappresentazione dei rapporti con le persone offese fatte dalla ZI e, ciò nonostante, aveva confermato la condanna. In un secondo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge: il reato di molestie deve ritenersi assorbito da quelli di ingiurie e minacce che sono improcedibili per la presentazione tardiva della querela.
In un terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa revoca della sospensione condizionale della pena, provvedimento che, caduta la condanna per il reato di peculato, risultava contrario all'interesse dell'imputata. La ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato. Questa Corte insegna, infatti, che la norma dell'art. 660 cod. pen. mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, e la relativa contravvenzione è procedibile d'ufficio. Ne consegue che, quando il fatto sia perseguibile anche quale minaccia, l'assenza della querela per tale ultimo reato o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale, mentre quest'ultimo, nel caso di contestuale perseguimento del delitto punibile a querela, resta invece assorbito nella fattispecie più grave (Sez. 1, n. 25045 del 09/05/2002 - dep. 01/07/2002, Placidi, Rv. 222705; Sez. 1, n. 11208 del 29/09/1994 - dep. 09/11/1994, P.M. in proc. Bolani ed altro, Rv. 199624).
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente, nel sostenere la manifesta illogicità della motivazione, elude il nucleo centrale della motivazione della sentenza impugnata: la ripartizione in due gruppi ben distinti delle conversazioni telefoniche intercorse tra la ZI e le due persone offese.
Solo nel secondo gruppo di conversazioni la Corte territoriale ravvisa il reato contestato, sottolineandone la natura "compulsiva":
numerosissime chiamate concentrate in pochi giorni, alcune di esse in orario serale e di durata brevissima, spesso corrispondente a poche parole o a telefonate mute;
assai diverse, quindi, sia nella frequenza che nella durata di ciascuna di esse da quelle intercorse nel periodo precedente. La Corte ha, così, ritenuto riscontrata la versione dei denuncianti, che indicavano proprio le telefonate del luglio 2009 come quelle assillanti, nelle quali la ZI si limitava ad insultarli o a fare addirittura telefonate mute. Appare, quindi, pretestuoso il richiamo della ricorrente alle ragioni contrattuali del contrasto con i due denunciarti, poiché, in quest'ultima fase, il "salto di qualità" in negativo operato dalla ZI dimostrava che le questioni contrattuali non erano più la reale causa delle chiamate, ma solo un pretesto per insultare e molestare le due persone offese.
Bene si attaglia, quindi, alla fattispecie in esame l'insegnamento costante di questa Corte secondo cui l'elemento soggettivo del reato di molestie consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 33267 del 11/06/2013 - dep. 31/07/2013, Saggiomo, Rv. 256992): la Corte, con ampia motivazione, ha ritenuto che i contrasti contrattuali fossero ormai uno sfondo all'azione "compulsiva" della ZI, in realtà decisa soltanto a molestare le controparti.
3. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che nell'ambito del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 163 cod. pen., il giudice può, anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda, facendo prevalere, sul contrario interesse dell'imputato, l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione: di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta giustificazione (Sez. 1, n. 44602 del 11/11/2008 - dep. 01/12/2008, Stefanelli, Rv. 241912).
Nel caso di specie, nessuna giustificazione è presente in sentenza per la concessione d'ufficio del beneficio;
eppure la questione doveva essere affrontata, in conseguenza dell'assoluzione dal delitto di peculato e della conseguente modifica della natura della pena inflitta (dalla reclusione all'ammenda).
Avendo la ricorrente manifestato l'interesse contrario alla concessione del beneficio e non emergendo utilità specifiche in senso opposto, la sospensione condizionale della pena viene eliminata direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014