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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2024, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da : NN IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 18/10/2022 preso atto che l'imputato è stato autorizzato alla trattazione orale;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento della sentenza;
udite le conclusioni con le quali di difensore avv. Carmelo Carrara ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'Appello di Palermo con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala del 2/7/2021 che aveva condannato NN IO per i delitti di falso e truffa a lui contestati, dichiarando prescritti i reati e revocando la disposta confisca per equivalente, con conferma della confisca diretta del denaro considerato profitto del reato. 1.1. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provato che NN in qualità di Commissario straordinario dell'IP Casa di riposo Giovanni XXIII di Marsala avesse, attraverso artifici e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1739 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/11/2023 raggiri consistiti nella falsificazione dei bilanci di previsione dell' Istituto pubblico di assistenza e beneficenza (IP) per gli anni 2013 e 2014, consistiti nell'attestazione di poste attive inesistenti, indotto in errore la Regione Sicilia e il Comune di Marsala circa il pareggio di bilancio, condizione essenziale per l'erogazione dei contributi pubblici indispensabili per il mantenimento in vita dell'ente, procurandosi l'ingiusto profitto pari a 28.761,74 euro, costituito dagli emolumenti percepiti quale Commissario Straordinario. 2.Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato il quale, con il primo motivo, articolato in otto punti, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei delitti a lui ascritti, non avendo i giudici di merito tenuto conto della disciplina regionale che regola i contributi agli Is1:ituti in parola, in Sicilia. 2.1. Deduce il ricorrente che la Regione Sicilia era al c:orrente della critica situazione finanziaria dell'IP di Marsala per cui non poteva dirsi che fosse stata indotta in errore da NN. L'imputato con una nota inviata al competente Assessorato aveva reso nota la situazione finanziaria in cui versava l'Istituto di Marsala e tuttavia, la Regione, per ragioni di opportunità politica, aveva ritenuto di non procedere all' estinzione dell'Ente a causa della laboriosità e complessità della procedura di estinzione che, invero, prescindeva dall'intervento del ricorrente ed avrebbe comportato, secondo quanto prescritto dell'art. 34 L. R. 22/1986, poi dichiarato incostituzionale con sentenza del 2020, successiva ai fatti oggetto di giudizio, un aggravio per il Comune che avrebbe dovuto procedere all'assorbimento del personale e del patrimonio dell'IP. 2.2. Aggiunge che la sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine all'elemento soggettivo del reato di truffa non avendo considerato, quanto alla mancata acquisizione delle poste attive, che NN versava in buona fede risultando il diniego dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, relativo alla voce assistenza alle persone fragili, determinato dal mutamento dei parametri richiesti dalla Asl per l'accreditamento definitivo e, quanto ai mutui bancari, che egli si era adeguato a richieste in precedenza già avanzate. 2.3. Rimarca, quindi, che la situazione di disavanzo del bilancio dell'Ente, era conosciuta dalla Regione Sicilia e tollerata al fine di evitare il disastro di tali Istituzioni tanto che NN intervenne per consentire all'Ente di proseguire l'attività e pervenire alla fusione ai sensi dell'art. 34 cit. 3. In relazione al reato di cui all'art. 479 c.p., lamenta che la sentenza avrebbe erroneamente ravvisato il delitto di falso senza considerare che esso è ravvisabile solo in presenza di atti a contenuto descrittivo e non in ordine alle espressioni aventi contenuto valutativo come nel caso del bilancio di previsione che, appunto, riguarda la programmazione del periodo successivo e si distingue dal bilancio consuntivo. 3.1. Aggiunge che, trattandosi di informazioni non già false ma aleatorie o errate, non sarebbe ipotizzabile la truffa tanto più che la Regione Sicilia, per quanto sopra detto, era al corrente della situazione finanziaria dell'Ente e che l'erogazione dei contributi era funzionale al pagamento degli stipendi al personale e non al mantenimento in vita dell'Ente. 2 Ribadisce, in relazione al delitto di truffa, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo egli agito nell'interesse dell'IP. 4. Con il secondo motivo ci si duole della disposta confisca del denaro. La sentenza non avrebbe motivato sul nesso di causalità tra reato, profitto e danno. Evidenzia il ricorrente come il contributo della Regione sia stato destinato al pagamento degli stipendi del personale e non al pagamento del suo compenso, mentre l'IP gli ha corrisposto il compenso per una prestazione effettivamente erogata conseguendo, nel 2014, un risultato economico positivo. CONSIDERATO IN DIRITTTO 1.11 ricorso è inammissibile perché basato su mol:ivi manifestamente infondati oltre che reiterativi di censure sollevate in grado di appello sulle quali la Corte di merito ha compiutamente risposto con argomentazioni ineccepibili sia dal punto di vista logico che giuridico. 1.1.Deve anzitutto osservarsi che nel caso di specie non ci si trova al cospetto di una sentenza assolutoria, come erroneamente indicato nel ricorso, ma ad una sentenza di proscioglimento per estinzione dei reati dovuta a prescrizione e che il giudice di appello ha confermato la statuizione relativa alla confisca del denaro profitto del reato, procedendo doverosamente ad una valutazione nel merito (e quindi non solo ai fini dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) circa la sussistenza dei reati ai sensi dell'art. 578 bis cod. proc. pen. 2.Ciò premesso, occorre muovere, in ordine di priorità logico-giuridica, dall'esame delle censure relative al reato di falso. Al riguardo ritiene il collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di falso ideologico osservando come il bilancio di previsione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, fosse documento che doveva necessariamente ispirarsi a canoni di veridicità e ragionevolezza dando luogo, nell'ipotesi di loro violazione, al falso contestato (cfr. pagg. 2 e segg. della sentenza impugnata). 2.1. In tema di rilevanza penale della falsa attestazione contenuta nel bilancio di previsione occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 33843 del 04/04/2018, Rv. 273624) che ha affermato che non solo il bilancio consuntivo è atto pubblico che può dar luogo al reato di falso (in tale senso Sez. 5, n. 24878 del 14/03/2017, Fhl. 270461), ma anche il bilancio di previsione può assumere rilevanza ai fini dell'integrazione del falso. Tale approccio ermeneutico è condivisibile se solo si considera che tale atto è un documento di pianificazione politica e programmazione economica che contiene altresì delle previsioni, le quali risultano inevitabilmente ancorate ai fatti gestionali dell'esercizio precedente, alla situazione finanziaria passata ed attuale dell'ente e quindi ad aspetti oggettivi che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, impediscono valutazioni prettamente discrezionali. La giurisprudenza di questa Corte ha delineato i profili di rilevanza delle 3 valutazioni in rapporto alla falsità ideologica. Si è infatti chiarito che 'quando intervengano in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi", infatti, quando faccia riferimento a criteri predeterminati, "la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento". In particolare, la sentenza Sez. 5, n. 39360 del 15/07/2011, Gulino, Rv.251533, ha affermato "il pubblico ufficiale che, nel documentare l'attività valutativa di cui è incaricato, dichiari di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compie una falsa attestazione, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 479 cod. pen.". Fuori dall'ambito dei delitti contro la fede pubblica, le Sezioni unite, in tema di false comunicazione sociali, hanno ribadito la configurabilità del falso valutativo "quando l'attestazione sia resa in un contesto implicante la necessaria accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi", precisando che, dato il ridotto margine di opinabilità delle scienze contabilistiche, "la "valutazione" dei fatti oggetto di falso investe la loro "materialità". (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803). Le Sezioni unite di questa Corte hanno anche affermato che la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali per influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico;
il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato, è configurabile, infatti, in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni» (Sez. U., sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266803). Sulla base di tali considerazioni perde rilievo l'osservazione difensiva secondo cui il bilancio di previsione avendo valenza programmatoria e contendo solo "la sommatoria di stime di probabili entrate o uscite" , non consentirebbe di ravvisare il delitto di falso. Invero il bilancio di previsione ha una specifica valenza informativa circa lo stato di salute dell'Ente e, nel caso in esame ha condotto, mediante l'attestazione di poste attive inesistenti, ad una valutazione di pareggio di bilancio così che l'Ente stesso, sebbene fosse strutturalmente ed irrimediabilmente in crisi, potesse continuare ad operare, ottenendo contributi regionali che altrimenti non avrebbe conseguito e consentendo al ricorrente, quale Commissario straordinario, di percepire emolumenti che altrimenti non avrebbe ottenuto. 2.2. Quanto poi alla asserita erroneità (e non falsità) nella appostazione, la Corte territoriale ha puntualmente osservato come, tanto i mutui bancari, risultati sprovvisti di qualsiasi elemento di supporto e di alcun contatto con qualsiasi banca, quanto la voce di entrata "retta di ricovero 4 per soggetti fragili" dell'anno 2014, per la quale era intervenuto il diniego definitivo di accreditamento da parte dell'autorità regionale (per quelle del 2013 vi era stato un accreditamento solo provvisorio, poi negato), fossero informazioni assolutamente inattendibili e certamente irrealizzabili così che doveva ritenersi che l'imputato avesse la precisa consapevolezza che non si sarebbero concretizzati. 2.3. A fronte di tale ricostruzione, non contraddittoria né manifestamente illogica, il ricorrente sollecita una rivalutazione in fatto, prospettando una serie di travisamenti che invero appaiono censure non consentite in quanto dirette, in modo inequivoco, a rimettere a questa Corte un inammissibile apprezzamento di merito circa i contenuti della sentenza impugnata. 3. Analoghe considerazioni devono essere rivolte alle censure difensive riguardanti il delitto di truffa, il ricorrente reitera doglianze in merito alle quali la sentenza ( pagg. 5 e 6), ha puntualmente risposto evidenziando l'irrilevanza del fatto che alcuni amministratori persone fisiche all'interno della Regione Sicilia conoscessero e avessero tollerato che i bilanci di previsione recassero dati falsi, o anche che il predecessore di NN avesse formulato richiesta di estinzione dell'ente. Ciò che significativamente è stato osservatc è che tramite la falsa rappresentazione della situazione finanziare dell'Ente questo ha potuto continuare ad operare ricevendo contributi che altrimenti non gli sarebbero spettati e cioè quei contributi funzionali a coprire disavanzi non previsti o non prevedibili e comunque congiunturali in una situazione invece in cui i disavanzi erano del tutto prevedibili ed anzi previsti. In tal modo la Corte di merito ha effettuato la valutazione circa l'idoneità dei raggiri ai fini della sussistenza del reato di truffa, in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso conformandosi all'insegnamento consolidato di questa Corte secondo cui tal idoneità non è esclusa dalla esistenza di preventivi controlli, ne' dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di esso e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità.( Sez. 5, n. 11441 del 27/03/1999, Rv. 214868; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268960). E, comunque, la questione dell'idoneità astratta dell'artificio o del raggiro a sorprendere l'altrui buona fede può acquistare rilevanza in tema di tentativo di truffa, ma non quando questa sia consumata con l'effettiva induzione in errore perc:hé in tal caso l'idoneità è dimostrata dall'effetto raggiunto e non può escludersi anche se sia provato che il soggetto indotto in errore sospettò il raggiro o l'artificio (Sez. 2, Sentenza n. 34059 del 03/07/2009, Rv. 244948). Sulla base di tali argomentazioni ritiene il collegio che la sentenza di appello sia correttamente argomentata e completa perché risponde puntualmente a tutte le censure sollevate con l'atto di gravame. 4. La censura relativa alla confisca del denaro è infondata. Assume il ricorrente che la somma di euro 28.767,74 non andava confiscata perché non costituisce profitto del reato di truffa, ma rappresenta l'emolumento corrisposto dall'IP (e non dalla Regione) a NN, per l'attività lavorativa prestata. 5 Ed invero, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la somma erogata dall'IP costituisce profitto del reato di truffa posto che NN ha ottenuto l'emolumente in forza di un contratto radicalmente nullo perché originato da una condotta fraudolenta consistita nell'allegare circostanze false circa il pareggio di bilancio, così inducendo la Regione a mantenere in vita un Ente che altrimenti andava sciolto. Il collegio ribadisce che il profitto del reato di truffa si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. un. n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436). Nel caso di specie individuata la condotta illecita nella allegazione del bilancio di previsione falsificatoi che ha portato la Regione alla decisione circa il mantenimento in vita dell'Ente, deve ritenersi che il compenso lucrato da NN costituisca il vantaggio ingiusto generato dalla condotta decettiva, perché percepito in forza di un atto ab origine nulle. La condotta fraudolenta contestata ha "inquinato", infatti, l'intero procedimento ed i suoi esiti sicché l'emolumento ottenuto deve considerarsi illeci1:o (Sez. 2, n. 13928 del 07/01/2015,Rv. 263418; Sez. 2, n. 52808 del 04/10/2016, Rv. 268757). Alla luce delle suesposte considerazioni deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento della sentenza;
udite le conclusioni con le quali di difensore avv. Carmelo Carrara ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'Appello di Palermo con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala del 2/7/2021 che aveva condannato NN IO per i delitti di falso e truffa a lui contestati, dichiarando prescritti i reati e revocando la disposta confisca per equivalente, con conferma della confisca diretta del denaro considerato profitto del reato. 1.1. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provato che NN in qualità di Commissario straordinario dell'IP Casa di riposo Giovanni XXIII di Marsala avesse, attraverso artifici e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1739 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/11/2023 raggiri consistiti nella falsificazione dei bilanci di previsione dell' Istituto pubblico di assistenza e beneficenza (IP) per gli anni 2013 e 2014, consistiti nell'attestazione di poste attive inesistenti, indotto in errore la Regione Sicilia e il Comune di Marsala circa il pareggio di bilancio, condizione essenziale per l'erogazione dei contributi pubblici indispensabili per il mantenimento in vita dell'ente, procurandosi l'ingiusto profitto pari a 28.761,74 euro, costituito dagli emolumenti percepiti quale Commissario Straordinario. 2.Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato il quale, con il primo motivo, articolato in otto punti, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei delitti a lui ascritti, non avendo i giudici di merito tenuto conto della disciplina regionale che regola i contributi agli Is1:ituti in parola, in Sicilia. 2.1. Deduce il ricorrente che la Regione Sicilia era al c:orrente della critica situazione finanziaria dell'IP di Marsala per cui non poteva dirsi che fosse stata indotta in errore da NN. L'imputato con una nota inviata al competente Assessorato aveva reso nota la situazione finanziaria in cui versava l'Istituto di Marsala e tuttavia, la Regione, per ragioni di opportunità politica, aveva ritenuto di non procedere all' estinzione dell'Ente a causa della laboriosità e complessità della procedura di estinzione che, invero, prescindeva dall'intervento del ricorrente ed avrebbe comportato, secondo quanto prescritto dell'art. 34 L. R. 22/1986, poi dichiarato incostituzionale con sentenza del 2020, successiva ai fatti oggetto di giudizio, un aggravio per il Comune che avrebbe dovuto procedere all'assorbimento del personale e del patrimonio dell'IP. 2.2. Aggiunge che la sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine all'elemento soggettivo del reato di truffa non avendo considerato, quanto alla mancata acquisizione delle poste attive, che NN versava in buona fede risultando il diniego dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, relativo alla voce assistenza alle persone fragili, determinato dal mutamento dei parametri richiesti dalla Asl per l'accreditamento definitivo e, quanto ai mutui bancari, che egli si era adeguato a richieste in precedenza già avanzate. 2.3. Rimarca, quindi, che la situazione di disavanzo del bilancio dell'Ente, era conosciuta dalla Regione Sicilia e tollerata al fine di evitare il disastro di tali Istituzioni tanto che NN intervenne per consentire all'Ente di proseguire l'attività e pervenire alla fusione ai sensi dell'art. 34 cit. 3. In relazione al reato di cui all'art. 479 c.p., lamenta che la sentenza avrebbe erroneamente ravvisato il delitto di falso senza considerare che esso è ravvisabile solo in presenza di atti a contenuto descrittivo e non in ordine alle espressioni aventi contenuto valutativo come nel caso del bilancio di previsione che, appunto, riguarda la programmazione del periodo successivo e si distingue dal bilancio consuntivo. 3.1. Aggiunge che, trattandosi di informazioni non già false ma aleatorie o errate, non sarebbe ipotizzabile la truffa tanto più che la Regione Sicilia, per quanto sopra detto, era al corrente della situazione finanziaria dell'Ente e che l'erogazione dei contributi era funzionale al pagamento degli stipendi al personale e non al mantenimento in vita dell'Ente. 2 Ribadisce, in relazione al delitto di truffa, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo egli agito nell'interesse dell'IP. 4. Con il secondo motivo ci si duole della disposta confisca del denaro. La sentenza non avrebbe motivato sul nesso di causalità tra reato, profitto e danno. Evidenzia il ricorrente come il contributo della Regione sia stato destinato al pagamento degli stipendi del personale e non al pagamento del suo compenso, mentre l'IP gli ha corrisposto il compenso per una prestazione effettivamente erogata conseguendo, nel 2014, un risultato economico positivo. CONSIDERATO IN DIRITTTO 1.11 ricorso è inammissibile perché basato su mol:ivi manifestamente infondati oltre che reiterativi di censure sollevate in grado di appello sulle quali la Corte di merito ha compiutamente risposto con argomentazioni ineccepibili sia dal punto di vista logico che giuridico. 1.1.Deve anzitutto osservarsi che nel caso di specie non ci si trova al cospetto di una sentenza assolutoria, come erroneamente indicato nel ricorso, ma ad una sentenza di proscioglimento per estinzione dei reati dovuta a prescrizione e che il giudice di appello ha confermato la statuizione relativa alla confisca del denaro profitto del reato, procedendo doverosamente ad una valutazione nel merito (e quindi non solo ai fini dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) circa la sussistenza dei reati ai sensi dell'art. 578 bis cod. proc. pen. 2.Ciò premesso, occorre muovere, in ordine di priorità logico-giuridica, dall'esame delle censure relative al reato di falso. Al riguardo ritiene il collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di falso ideologico osservando come il bilancio di previsione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, fosse documento che doveva necessariamente ispirarsi a canoni di veridicità e ragionevolezza dando luogo, nell'ipotesi di loro violazione, al falso contestato (cfr. pagg. 2 e segg. della sentenza impugnata). 2.1. In tema di rilevanza penale della falsa attestazione contenuta nel bilancio di previsione occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 33843 del 04/04/2018, Rv. 273624) che ha affermato che non solo il bilancio consuntivo è atto pubblico che può dar luogo al reato di falso (in tale senso Sez. 5, n. 24878 del 14/03/2017, Fhl. 270461), ma anche il bilancio di previsione può assumere rilevanza ai fini dell'integrazione del falso. Tale approccio ermeneutico è condivisibile se solo si considera che tale atto è un documento di pianificazione politica e programmazione economica che contiene altresì delle previsioni, le quali risultano inevitabilmente ancorate ai fatti gestionali dell'esercizio precedente, alla situazione finanziaria passata ed attuale dell'ente e quindi ad aspetti oggettivi che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, impediscono valutazioni prettamente discrezionali. La giurisprudenza di questa Corte ha delineato i profili di rilevanza delle 3 valutazioni in rapporto alla falsità ideologica. Si è infatti chiarito che 'quando intervengano in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi", infatti, quando faccia riferimento a criteri predeterminati, "la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento". In particolare, la sentenza Sez. 5, n. 39360 del 15/07/2011, Gulino, Rv.251533, ha affermato "il pubblico ufficiale che, nel documentare l'attività valutativa di cui è incaricato, dichiari di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti, compie una falsa attestazione, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 479 cod. pen.". Fuori dall'ambito dei delitti contro la fede pubblica, le Sezioni unite, in tema di false comunicazione sociali, hanno ribadito la configurabilità del falso valutativo "quando l'attestazione sia resa in un contesto implicante la necessaria accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi", precisando che, dato il ridotto margine di opinabilità delle scienze contabilistiche, "la "valutazione" dei fatti oggetto di falso investe la loro "materialità". (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803). Le Sezioni unite di questa Corte hanno anche affermato che la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali per influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico;
il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato, è configurabile, infatti, in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni» (Sez. U., sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266803). Sulla base di tali considerazioni perde rilievo l'osservazione difensiva secondo cui il bilancio di previsione avendo valenza programmatoria e contendo solo "la sommatoria di stime di probabili entrate o uscite" , non consentirebbe di ravvisare il delitto di falso. Invero il bilancio di previsione ha una specifica valenza informativa circa lo stato di salute dell'Ente e, nel caso in esame ha condotto, mediante l'attestazione di poste attive inesistenti, ad una valutazione di pareggio di bilancio così che l'Ente stesso, sebbene fosse strutturalmente ed irrimediabilmente in crisi, potesse continuare ad operare, ottenendo contributi regionali che altrimenti non avrebbe conseguito e consentendo al ricorrente, quale Commissario straordinario, di percepire emolumenti che altrimenti non avrebbe ottenuto. 2.2. Quanto poi alla asserita erroneità (e non falsità) nella appostazione, la Corte territoriale ha puntualmente osservato come, tanto i mutui bancari, risultati sprovvisti di qualsiasi elemento di supporto e di alcun contatto con qualsiasi banca, quanto la voce di entrata "retta di ricovero 4 per soggetti fragili" dell'anno 2014, per la quale era intervenuto il diniego definitivo di accreditamento da parte dell'autorità regionale (per quelle del 2013 vi era stato un accreditamento solo provvisorio, poi negato), fossero informazioni assolutamente inattendibili e certamente irrealizzabili così che doveva ritenersi che l'imputato avesse la precisa consapevolezza che non si sarebbero concretizzati. 2.3. A fronte di tale ricostruzione, non contraddittoria né manifestamente illogica, il ricorrente sollecita una rivalutazione in fatto, prospettando una serie di travisamenti che invero appaiono censure non consentite in quanto dirette, in modo inequivoco, a rimettere a questa Corte un inammissibile apprezzamento di merito circa i contenuti della sentenza impugnata. 3. Analoghe considerazioni devono essere rivolte alle censure difensive riguardanti il delitto di truffa, il ricorrente reitera doglianze in merito alle quali la sentenza ( pagg. 5 e 6), ha puntualmente risposto evidenziando l'irrilevanza del fatto che alcuni amministratori persone fisiche all'interno della Regione Sicilia conoscessero e avessero tollerato che i bilanci di previsione recassero dati falsi, o anche che il predecessore di NN avesse formulato richiesta di estinzione dell'ente. Ciò che significativamente è stato osservatc è che tramite la falsa rappresentazione della situazione finanziare dell'Ente questo ha potuto continuare ad operare ricevendo contributi che altrimenti non gli sarebbero spettati e cioè quei contributi funzionali a coprire disavanzi non previsti o non prevedibili e comunque congiunturali in una situazione invece in cui i disavanzi erano del tutto prevedibili ed anzi previsti. In tal modo la Corte di merito ha effettuato la valutazione circa l'idoneità dei raggiri ai fini della sussistenza del reato di truffa, in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso conformandosi all'insegnamento consolidato di questa Corte secondo cui tal idoneità non è esclusa dalla esistenza di preventivi controlli, ne' dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di esso e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità.( Sez. 5, n. 11441 del 27/03/1999, Rv. 214868; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268960). E, comunque, la questione dell'idoneità astratta dell'artificio o del raggiro a sorprendere l'altrui buona fede può acquistare rilevanza in tema di tentativo di truffa, ma non quando questa sia consumata con l'effettiva induzione in errore perc:hé in tal caso l'idoneità è dimostrata dall'effetto raggiunto e non può escludersi anche se sia provato che il soggetto indotto in errore sospettò il raggiro o l'artificio (Sez. 2, Sentenza n. 34059 del 03/07/2009, Rv. 244948). Sulla base di tali argomentazioni ritiene il collegio che la sentenza di appello sia correttamente argomentata e completa perché risponde puntualmente a tutte le censure sollevate con l'atto di gravame. 4. La censura relativa alla confisca del denaro è infondata. Assume il ricorrente che la somma di euro 28.767,74 non andava confiscata perché non costituisce profitto del reato di truffa, ma rappresenta l'emolumento corrisposto dall'IP (e non dalla Regione) a NN, per l'attività lavorativa prestata. 5 Ed invero, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la somma erogata dall'IP costituisce profitto del reato di truffa posto che NN ha ottenuto l'emolumente in forza di un contratto radicalmente nullo perché originato da una condotta fraudolenta consistita nell'allegare circostanze false circa il pareggio di bilancio, così inducendo la Regione a mantenere in vita un Ente che altrimenti andava sciolto. Il collegio ribadisce che il profitto del reato di truffa si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. un. n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436). Nel caso di specie individuata la condotta illecita nella allegazione del bilancio di previsione falsificatoi che ha portato la Regione alla decisione circa il mantenimento in vita dell'Ente, deve ritenersi che il compenso lucrato da NN costituisca il vantaggio ingiusto generato dalla condotta decettiva, perché percepito in forza di un atto ab origine nulle. La condotta fraudolenta contestata ha "inquinato", infatti, l'intero procedimento ed i suoi esiti sicché l'emolumento ottenuto deve considerarsi illeci1:o (Sez. 2, n. 13928 del 07/01/2015,Rv. 263418; Sez. 2, n. 52808 del 04/10/2016, Rv. 268757). Alla luce delle suesposte considerazioni deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2023