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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito della causa iscritta al n. 13806 R.G. dell'anno 2021, promossa
DA
, nato a [...] il [...] e da , nata a Parte_1 Parte_2
Palermo in data 08.11.1962, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cigna giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Alessandro Palmigiano giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente il 18 e il 19 settembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori hanno convenuto in giudizio , chiedendo al Tribunale di accertare che sia CP_1 Parte_1
figlio di quest'ultimo, senza formulare alcuna domanda espressa in ordine all'attribuzione del cognome paterno.
La parte attrice ha, altresì, domandato che sia posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione nelle Pt_1
mani dello stesso della somma mensile di € 400,00, e il rimborso alla madre,
[...]
, del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, dalla Pt_2 data della domanda. In subordine, ha chiesto che detta somma prevista quale contributo al mantenimento del figlio sia corrisposta a Pt_1 Parte_2
unitamente al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, sempre con decorrenza dalla data della domanda.
Parte attrice ha, inoltre, chiesto la condanna al rimborso in favore di CP_1
della metà delle spese sostenute per il mantenimento del figlio Parte_2
dalla sua nascita fino alla data della domanda, quantificate in € 65.000,00 oltre Pt_1
interessi al saggio legale, nonché la condanna dello stesso al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del figlio nella misura di € 110.000,00. Parte_1
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
1. c.p.c., alla luce delle difese esposte dal convenuto nella propria comparsa di costituzione, parte attrice ha chiesto anche la condanna dello stesso al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la ricostruzione degli eventi CP_1
effettuata da parte attrice e chiesto il rigetto di tutte le richieste avversarie. Ha, in particolare, sollecitato il rigetto della domanda di accertamento della paternità, deducendo non esservi prova di tale circostanza. Quanto alla domanda volta alla determinazione del contributo per il mantenimento di , per l'ipotesi di Parte_1
accertamento della propria paternità, ha contestato la congruità dell'importo richiesto da controparte. Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito domandato per il rimborso delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento di dalla data della sua nascita, di cui ha comunque contestato l'ammontare e Pt_1
2 sollecitato il rigetto della domanda risarcitoria formulata da controparte, deducendo l'assenza di una qualsiasi responsabilità dello stesso per i danni di cui è chiesto il risarcimento nonché l'errata stima del danno risarcibile.
In corso del giudizio è stata espletata C.T.U. volta ad accertare l'eventuale sussistenza del rapporto di filiazione tra ed il convenuto. Parte_1
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni entrambe le parti hanno formulato le proprie domande conclusive ed insistito nelle richieste istruttorie non ammesse ivi indicate.
La causa è stata, quindi, posta in decisone con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'instaurazione del giudizio è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
*****
2. Vanno preliminarmente rigettate le richieste istruttorie reiterate dalle parti nelle ultime note di trattazione scritta in quanto non necessarie ai fini della decisione, tenuto conto delle difese delle parti medesime e di quanto dalle stesse documentato nel corso del giudizio.
3. Tanto premesso, la domanda di stato avanzata dalla parte attrice – la quale, ai sensi dell'art. 270 c.c., è imprescrittibile riguardo al figlio - è fondata e meritevole di accoglimento.
La fondatezza dell'allegazione di parte attrice secondo la quale Parte_1 sarebbe nato, il 28 marzo 2002, da una relazione intrattenuta dalla madre
[...]
con risulta corroborata, in modo decisivo, dalle risultanze Pt_2 CP_1
degli esami biologici ai quali si sono sottoposti ed il convenuto in Parte_1 sede di operazioni peritali.
Infatti, all'esito degli esami comparativi effettuati sul D.N.A. di tali soggetti è stato inequivocabilmente accertato dal C.T.U. all'uopo nominato – le cui conclusioni, logicamente ed esaustivamente motivate e basate su rigorosi accertamenti tecnici condotti alla luce delle metodologie maggiormente accreditate, vanno integralmente condivise in questa sede – che “Il sig. è il padre biologico del signor CP_1
3 (probabilità di paternità (p(w)%) è pari al 99,99985374654%; likelihood ratio Parte_1 superiore a 1463000)” (cfr. relazione a firma del C.T.U. dott. , in atti). Persona_1
Alla luce degli elementi fin qui messi in luce deve necessariamente concludersi, quindi, per l'accoglimento della domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 269 c.c., con conseguente pronuncia dichiarativa della filiazione giuridica, non ostandovi né un pregresso stato di figlio di altro soggetto ex latere patris (cfr. estratto per riassunto degli atti di nascita prodotto da parte attrice) né un rapporto di parentela o affinità fra i genitori.
4. Quanto all'ulteriore profilo afferente la regolamentazione del regime di mantenimento del figlio , si osserva che è incontestato che lo stesso, Parte_1 sebbene maggiorenne, non sia ancora economicamente indipendente, essendo uno studente universitario. Ne deriva che va disposto l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento.
Un siffatto provvedimento può essere in questa sede adottato in virtù di quanto previsto dall'art. 277 c.c., a mente del quale “il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”.
Venendo alla quantificazione del contributo dovuto, analizzando le situazioni reddituali come documentate dalle parti, è emerso che nel 2020 (anno cui si riferisce l'unica dichiarazione dei redditi prodotta dall'attrice) , insegnante, Parte_2 ha percepito un reddito annuo lordo da lavoro dipendente di euro 25.538,00. Dalla medesima dichiarazione dei redditi, inoltre, emerge che la stessa è proprietaria esclusiva di un immobile e comproprietaria per piccole quote di altri due immobili
(cfr. mod. 730/2021 in atti).
Quanto alla situazione economica del resistente, si rileva che il , anch'esso CP_1 insegnante, ha conseguito un reddito annuo lordo da lavoro dipendente pari ad euro
36.203,00 nel 2020, ad euro 35.888,00 nel 2021 e ad euro 40.231,00 nel 2022 e che l'unico reddito derivante da attività occasionale risulta conseguito nel 2021 per un importo di 44,00 euro. Dalla dichiarazione dei redditi più recente emerge, inoltre, che lo stesso – al pari della - è proprietario esclusivo di un immobile e Pt_1
4 comproprietario per piccole quote di altri due immobili (cfr. modelli 730 relativi al
2020, 2021 e 2022 in atti).
Nessuna prova concreta, invece, è stata fornita da parte attrice in ordine al conseguimento da parte del convenuto di eventuali ulteriori redditi derivanti dallo svolgimento di attività artistica e all'eventuale quantum degli stessi.
Il convenuto ha, inoltre, altri due figli al cui mantenimento deve comunque contribuire (e ciò a prescindere dal fatto che sia cessata o meno la sua convivenza con la madre degli stessi).
Tenuto allora conto di ciò, ossia delle stimabili risorse materne e paterne alla stregua dei dati disponibili nonché delle attuali esigenze del figlio maggiorenne, pare congruo onerare a far tempo dalla domanda, del versamento di € CP_1
200,00 mensili quale contributo al mantenimento di questi, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese direttamente al figlio, oltre alla corresponsione della metà delle spese straordinarie, da intendersi secondo le definizioni sancite nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli” adottato da questo Tribunale il 2 luglio 2019, reperibile on line.
5. È, altresì, fondata la domanda con cui parte attrice ha chiesto il rimborso in favore di delle spese sostenute per il mantenimento de figlio Parte_2 [...]
sin dalla sua nascita. Pt_1
Invero, come rilevato dalla Suprema Corte, “l'obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuti perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori” (crf. Cass. civ. n. 28330/2020).
Trattasi dell'azione di regresso tra condebitori solidali di cui all'art. 1299 c.c. Giova sul punto evidenziare che, come già efficacemente argomentato dal Supremo collegio, se è vero che tale azione non può che presupporre l'accertamento con efficacia di giudicato dello status di figlio nato al di fuori del matrimonio, è 5 altrettanto vero che la domanda di rimborso ben "può essere proposta in giudizio con la domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità", mentre è l'esecuzione del titolo che presuppone la definitività della sentenza di accertamento (cfr., ad esempio,
Cass., n. 23596 del 2006; Cass., n. 17914 del 2010).
Va, peraltro, disattesa l'eccezione di prescrizione sul punto formulata dal convenuto in quanto “l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per
l'esercizio dei diritti connessi a tale status, perché prima di tale momento non vi è pronuncia sullo status” e, quindi, “la domanda risarcitoria da parte del figlio e quella di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale” (crf. Cass. civ. n. 28330/2020; 16561/2020).
Ciò chiarito in punto di an debeatur, occorre procedere alla determinazione del quantum contributivo.
Va rilevato, al riguardo, che in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo – come nel caso di specie - non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (cfr. Cass. civ. 16916/2022).
Va, peraltro, rammentato che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze e non de iure per metà ciascuno.
Si osserva, inoltre, che il quantum dovuto in restituzione con riferimento al periodo di mantenimento esclusivo “non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito 6 per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori” (così Cass. civ., n.
22506/10).
Ciò considerato e tenuto conto dell'assenza di documentazione in ordine alla effettiva situazione patrimoniale e reddituale di entrambi genitori in relazione all'intero periodo a cui si riferisce la domanda (fermo restando che ambedue era già insegnanti al momento della nascita del figlio) ed alla mancanza di prova dell'ammontare delle spese in concreto sostenute dalla attrice per il mantenimento del figlio e valutata l'assenza di un rapporto di costante frequentazione tra Pt_1
ed il convenuto tale da implicare significativi tempi di permanenza Parte_3
dello stesso medesimo presso l'abitazione del padre (e, dunque, il concorrente assolvimento, da parte di quest'ultimo, del proprio obbligo di mantenimento anche in forma diretta) oltre che il dovere del di contribuire al mantenimento di altri CP_1
due figli, devesi equitativamente quantificare nell'importo complessivo di €
35.000,00, determinato all'attualità, il contributo dovuto dal a titolo di CP_1 mantenimento – sia ordinario e straordinario – del figlio , in relazione Parte_1
al periodo intercorso tra la nascita di quest'ultimo (28 marzo 2002) e l'instaurazione del presente giudizio (21 ottobre 2021, data della notificazione dell'atto di citazione al convenuto), oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda sino al soddisfo.
6. Agisce infine la parte attrice, ed in specie , per il risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale da illecito endofamiliare dal medesimo patito, di cui è chiesta la liquidazione equitativa in misura pari ad € 110.000,00.
chiede, in particolare, che sia risarcito per equivalente il danno dallo Parte_1
stesso subito a causa del consapevole abbandono, sin dall'età di tre anni, da parte del padre.
7 Si osserva, in proposito, che – come più volte ribadito dalla Suprema Corte - nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse protratto nel tempo del genitore nei confronti del figlio, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis
l'art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché sorge, sin dalla nascita, il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (così Cass., sez 1, ordinanza n. 7171/2024
e Sez. 3, Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022; nello stesso senso, Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 26205 del 22/11/2013 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5652 del 10/04/2012).
Come di recente precisato da Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2022, n. 34950, in particolare, ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione, aggiungendo che la prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento.
La decisione appena ricordata si pone in continuità con Cass. civ., sez. I, 9 agosto
2021, n. 22496, la quale aveva già ritenuto che l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che aveva generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la
8 maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.
Orbene, nel caso di specie, il convenuto fin dai primi scritti difensivi ha contestato la sussistenza di alcuna prova che potesse dimostrare che fosse suo figlio, Pt_1
deducendo che tra le parti non vi era una frequentazione affettiva con carattere di stabilità, fino ad arrivare ad ipotizzare che potesse essere figlio dell'ex marito Pt_1 dell'attrice o di altro uomo.
Tuttavia, la CTU espletata in corso di giudizio ha confermato che il convenuto sia il padre biologico di . Parte_1
Sebbene solo all'esito di detta CTU il convenuto abbia avuto la certezza di essere il padre biologico di , è pur vero che – alla luce di quanto allegato e Parte_1 documentato dalle parti – deve ritenersi che lo stesso fosse già in precedenza consapevole dell'avvenuta procreazione.
Depongono in tal senso plurimi indizi e, precisamente, il fatto che lo stesso abbia ammesso nella propria comparsa di costituzione e risposta di avere avuto almeno un rapporto sessuale con in periodo compatibile con il concepimento di Parte_2
, di aver incontrato più volte quest'ultimo in presenza della madre, e su Pt_1 richiesta della stessa, nei primi anni di età dello stesso fornendole supporto, che anche i propri genitori hanno conosciuto dopo la sua nascita e hanno Pt_1 contribuito a dare supporto alla per alcuni mesi, fino a che la stessa si Pt_1
sarebbe allontanata. A tali elementi si aggiungono: la nota del 26 aprile 2004, sottoscritta dal convenuto e dal suo legale, con cui si rivolge a CP_1 al fine di ribadirle l'intenzione propria di “formalizzare il Parte_2 riconoscimento del piccolo , figlio naturale di entrambi ma, all'atto della nascita del Pt_1 bambino, riconosciuto esclusivamente da lei” con invito alla stessa a manifestare il consenso al predetto riconoscimento e con l'avvertimento che in caso di opposizione o difetto di riscontro sarebbero state adite le vie legali al fine di ottenere una dichiarazione giudiziaria di paternità (cfr. all. n.1 della memoria ex art. 183, comma 6,
9 n.2, c.p.c. di parte attrice); il messaggio inviato il 28 marzo 2018 da a CP_1
tramite l'applicazione di messaggistica “messenger” - di cui non è Parte_1
contestata la provenienza - in cui lo stesso si firma “papà” (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione); i messaggi telefonici scambiati tra i due – circostanza non contestata – nel periodo della loro frequentazione successiva alla predetta data in cui gli stessi si chiamano reciprocamente “papà” e “figliolo” o “figlio” (cfr. all. n. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. di parte attrice e all. n. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. di parte convenuta).
Né rileva, al fine di esonerare il convenuto da responsabilità, il fatto che – come dallo stesso sostenuto nei propri atti difensivi - si sarebbe sempre opposta Parte_2
alle sue richieste di effettuare il test del DNA, dal momento che lo stesso avrebbe in qualsiasi momento potuto agire giudizialmente al fine di ottenere l'accertamento della propria paternità, come peraltro preannunciato nella citata nota del 26 aprile
2004 a cui, a fronte del mancato riscontro della , non ha, tuttavia, fatto Pt_1 seguito alcuna iniziativa giudiziaria da parte dell'odierno convenuto.
Ciò detto, dalle allegazioni difensive delle parti emerge l'abbandono morale e materiale del figlio da parte del protrattosi per almeno 13 anni, avendo lo CP_1
stesso frequentato il figlio solo per circa un paio di anni dopo la sua nascita e poi a partire dal marzo 2018 al marzo 2020 (data in cui è intervenuto il lockdown conseguente alla pandemia da COVID 19 e a cui ha fatto seguito un nuovo progressivo allontanamento tra i due) e non avendo lo stesso provato di aver mai provveduto al suo mantenimento.
L'assenza del padre, nella fattispecie, è stata assoluta dopo i primi anni di vita di e fino a marzo 2018 e il figlio, in assenza della figura paterna, è stato in detto Pt_1 periodo privato di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica. Ha subito, conseguentemente, un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. da privazione della figura genitoriale paterna a causa del comportamento consapevole e colposo del padre (Cassazione civile sez. I, 28/11/2022, n.34950).
10 Il danno subito a causa della privazione della figura paterna, in particolare, è consistito nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere stato desiderato ed accolto come figlio ed il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna nella vita dell'attore sin dalla tenera età di quest'ultimo.
La sofferenza vissuta da in conseguenza di detta situazione trova Parte_1
conferma, d'altronde, nel certificato del 16 giugno 2021 redatto dal dirigente medico dell'ASP di Palermo - U.O.C. Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in cui si certifica lo stato ansioso dello stesso, dando atto che nei colloqui psicoterapeutici di sostegno dallo stesso effettuati per 6 mesi “…è emersa la rabbia e la delusione per la mancanza di una figura paterna di riferimento e una famiglia tradizionale. Tale carenza di riferimento paterno lo ha infragilito nella sua identità e nella integrazione della aggressività sana nel senso che lo ha reso indifeso davanti agli attacchi di bullismo a scuola” (cfr. certificato allegato sub n.3 all'atto di citazione).
Depone in senso analogo, peraltro, anche la relazione redatta, su richiesta di
[...]
, dal dott. (il quale ha seguito lo stesso in un percorso Pt_1 Parte_4
psicoterapeutico per circa 10 mesi da maggio 2021) che ha diagnosticato a Pt_1
“…sindrome complessa da deprivazione della figura paterna riconducibile a agli specifici vissuti relazionali con il genitore….”, dando atto che “In particolare, risulta Pt_1
gravemente ansioso e con bassa autostima, propenso alla depressione, tendente a comportamenti nevrotici e incapace di incardinare buone relazioni con i coetanei. È indubbio che tali disturbi siano diretta conseguenza della deprivazione della figura paterna” (cfr. all. n.
2 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. di parte attrice).
Venendo al quantum, si osserva che la voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, se ne impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
La particolare tipologia del danno non patrimoniale in questione, consistente nella perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n.
7713/2000), può, in particolare, incontrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza. 11 In merito alla quantificazione in concreto, questo Tribunale reputa di aderire all'orientamento giurisprudenziale che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, indirizzo che ha trovato conferma da parte della Suprema Corte di
Cassazione (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657).
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, come noto, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano costituiscono parametro utilizzabile, attesa la loro diffusione sul territorio nazionale e l'esigenza di garantire uguaglianza nel momento risarcitorio (Cass. civ., sez. I, sentenza 19 luglio 2012 n.
12549; Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 giugno 2011 n. 14402; Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408).
Orbene, le suddette tabelle, aggiornate al 2024, stabiliscono un “valore punto” di
3.911,00 euro;
partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia risarcitoria non superabile, salvo eccezionali circostanze, di 391.103,18 euro.
Si tratta, però, di voce calcolata sulla "perdita definitiva" del genitore, a causa di decesso;
nell'ipotesi di privazione del rapporto genitoriale per abbandono morale,
l'importo base deve essere, dunque, significativamente ridimensionato, atteso che difetta in siffatte vicende quello “sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita”, ossia il danno esistenziale (cfr. ad esempio
Cass., n. 16992 del 2015), proprio di chi, perdendo per fatto illecito una delle figure più care della propria esistenza, subisce in conseguenza lo sconquasso della stessa mercè il sovvertimento delle attività quotidiane fino a quel momento compiute, situazione tipica della perdita di un figlio di giovane età o di un genitore quando è il figlio sopravvissuto a trovarsi in giovane età.
Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto del lasso di tempo che il figlio ha trascorso senza il padre, dell'età del figlio e del padre, nonché delle aspettative di vita di entrambi, il risarcimento va quantificato in € 40,000,00 già considerati congrui all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza fino al soddisfo.
12 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla luce dei parametri vigenti, in considerazione del valore indeterminabile della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività in concreto.
Del pari vanno poste a carico del convenuto soccombente le spese della C.T.U. liquidate come da separato decreto in atti.
8. Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte attrice atteso che la decisione è stata adottata sulla base delle evidenze acquisite durante il processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione rigettando:
1) dichiara la paternità di nato a Palermo in [...] 6 settembre CP_1
1966, nei confronti di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno CP_1
cinque di ogni mese, a la soma mensile di € 200,00 quale Parte_1 contributo al suo mantenimento, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie, da intendersi secondo le definizioni sancite nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli” adottato da questo Tribunale il 2 luglio 2019;
3) condanna al pagamento in favore di di € CP_1 Parte_2
35.000,00, a titolo di contributo al pregresso mantenimento del predetto figlio, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo;
4) condanna , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_1 in favore del figlio , al pagamento in suo favore della somma di Parte_1
euro 40.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo;
5) onera la Cancelleria di inviare una copia conforme all'originale della presente sentenza, se passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le necessarie annotazioni e rettificazioni all'atto di nascita di;
Parte_1
6) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso, oltre
13 spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso nonché CPA ed IVA ove dovuti;
7) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti;
8) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dagli attori.
Così deciso in Palermo in data 14 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito della causa iscritta al n. 13806 R.G. dell'anno 2021, promossa
DA
, nato a [...] il [...] e da , nata a Parte_1 Parte_2
Palermo in data 08.11.1962, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cigna giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Alessandro Palmigiano giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente il 18 e il 19 settembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori hanno convenuto in giudizio , chiedendo al Tribunale di accertare che sia CP_1 Parte_1
figlio di quest'ultimo, senza formulare alcuna domanda espressa in ordine all'attribuzione del cognome paterno.
La parte attrice ha, altresì, domandato che sia posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione nelle Pt_1
mani dello stesso della somma mensile di € 400,00, e il rimborso alla madre,
[...]
, del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, dalla Pt_2 data della domanda. In subordine, ha chiesto che detta somma prevista quale contributo al mantenimento del figlio sia corrisposta a Pt_1 Parte_2
unitamente al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, sempre con decorrenza dalla data della domanda.
Parte attrice ha, inoltre, chiesto la condanna al rimborso in favore di CP_1
della metà delle spese sostenute per il mantenimento del figlio Parte_2
dalla sua nascita fino alla data della domanda, quantificate in € 65.000,00 oltre Pt_1
interessi al saggio legale, nonché la condanna dello stesso al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del figlio nella misura di € 110.000,00. Parte_1
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
1. c.p.c., alla luce delle difese esposte dal convenuto nella propria comparsa di costituzione, parte attrice ha chiesto anche la condanna dello stesso al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede.
Costituitosi in giudizio, ha contestato la ricostruzione degli eventi CP_1
effettuata da parte attrice e chiesto il rigetto di tutte le richieste avversarie. Ha, in particolare, sollecitato il rigetto della domanda di accertamento della paternità, deducendo non esservi prova di tale circostanza. Quanto alla domanda volta alla determinazione del contributo per il mantenimento di , per l'ipotesi di Parte_1
accertamento della propria paternità, ha contestato la congruità dell'importo richiesto da controparte. Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito domandato per il rimborso delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento di dalla data della sua nascita, di cui ha comunque contestato l'ammontare e Pt_1
2 sollecitato il rigetto della domanda risarcitoria formulata da controparte, deducendo l'assenza di una qualsiasi responsabilità dello stesso per i danni di cui è chiesto il risarcimento nonché l'errata stima del danno risarcibile.
In corso del giudizio è stata espletata C.T.U. volta ad accertare l'eventuale sussistenza del rapporto di filiazione tra ed il convenuto. Parte_1
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni entrambe le parti hanno formulato le proprie domande conclusive ed insistito nelle richieste istruttorie non ammesse ivi indicate.
La causa è stata, quindi, posta in decisone con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'instaurazione del giudizio è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
*****
2. Vanno preliminarmente rigettate le richieste istruttorie reiterate dalle parti nelle ultime note di trattazione scritta in quanto non necessarie ai fini della decisione, tenuto conto delle difese delle parti medesime e di quanto dalle stesse documentato nel corso del giudizio.
3. Tanto premesso, la domanda di stato avanzata dalla parte attrice – la quale, ai sensi dell'art. 270 c.c., è imprescrittibile riguardo al figlio - è fondata e meritevole di accoglimento.
La fondatezza dell'allegazione di parte attrice secondo la quale Parte_1 sarebbe nato, il 28 marzo 2002, da una relazione intrattenuta dalla madre
[...]
con risulta corroborata, in modo decisivo, dalle risultanze Pt_2 CP_1
degli esami biologici ai quali si sono sottoposti ed il convenuto in Parte_1 sede di operazioni peritali.
Infatti, all'esito degli esami comparativi effettuati sul D.N.A. di tali soggetti è stato inequivocabilmente accertato dal C.T.U. all'uopo nominato – le cui conclusioni, logicamente ed esaustivamente motivate e basate su rigorosi accertamenti tecnici condotti alla luce delle metodologie maggiormente accreditate, vanno integralmente condivise in questa sede – che “Il sig. è il padre biologico del signor CP_1
3 (probabilità di paternità (p(w)%) è pari al 99,99985374654%; likelihood ratio Parte_1 superiore a 1463000)” (cfr. relazione a firma del C.T.U. dott. , in atti). Persona_1
Alla luce degli elementi fin qui messi in luce deve necessariamente concludersi, quindi, per l'accoglimento della domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 269 c.c., con conseguente pronuncia dichiarativa della filiazione giuridica, non ostandovi né un pregresso stato di figlio di altro soggetto ex latere patris (cfr. estratto per riassunto degli atti di nascita prodotto da parte attrice) né un rapporto di parentela o affinità fra i genitori.
4. Quanto all'ulteriore profilo afferente la regolamentazione del regime di mantenimento del figlio , si osserva che è incontestato che lo stesso, Parte_1 sebbene maggiorenne, non sia ancora economicamente indipendente, essendo uno studente universitario. Ne deriva che va disposto l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento.
Un siffatto provvedimento può essere in questa sede adottato in virtù di quanto previsto dall'art. 277 c.c., a mente del quale “il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”.
Venendo alla quantificazione del contributo dovuto, analizzando le situazioni reddituali come documentate dalle parti, è emerso che nel 2020 (anno cui si riferisce l'unica dichiarazione dei redditi prodotta dall'attrice) , insegnante, Parte_2 ha percepito un reddito annuo lordo da lavoro dipendente di euro 25.538,00. Dalla medesima dichiarazione dei redditi, inoltre, emerge che la stessa è proprietaria esclusiva di un immobile e comproprietaria per piccole quote di altri due immobili
(cfr. mod. 730/2021 in atti).
Quanto alla situazione economica del resistente, si rileva che il , anch'esso CP_1 insegnante, ha conseguito un reddito annuo lordo da lavoro dipendente pari ad euro
36.203,00 nel 2020, ad euro 35.888,00 nel 2021 e ad euro 40.231,00 nel 2022 e che l'unico reddito derivante da attività occasionale risulta conseguito nel 2021 per un importo di 44,00 euro. Dalla dichiarazione dei redditi più recente emerge, inoltre, che lo stesso – al pari della - è proprietario esclusivo di un immobile e Pt_1
4 comproprietario per piccole quote di altri due immobili (cfr. modelli 730 relativi al
2020, 2021 e 2022 in atti).
Nessuna prova concreta, invece, è stata fornita da parte attrice in ordine al conseguimento da parte del convenuto di eventuali ulteriori redditi derivanti dallo svolgimento di attività artistica e all'eventuale quantum degli stessi.
Il convenuto ha, inoltre, altri due figli al cui mantenimento deve comunque contribuire (e ciò a prescindere dal fatto che sia cessata o meno la sua convivenza con la madre degli stessi).
Tenuto allora conto di ciò, ossia delle stimabili risorse materne e paterne alla stregua dei dati disponibili nonché delle attuali esigenze del figlio maggiorenne, pare congruo onerare a far tempo dalla domanda, del versamento di € CP_1
200,00 mensili quale contributo al mantenimento di questi, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese direttamente al figlio, oltre alla corresponsione della metà delle spese straordinarie, da intendersi secondo le definizioni sancite nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli” adottato da questo Tribunale il 2 luglio 2019, reperibile on line.
5. È, altresì, fondata la domanda con cui parte attrice ha chiesto il rimborso in favore di delle spese sostenute per il mantenimento de figlio Parte_2 [...]
sin dalla sua nascita. Pt_1
Invero, come rilevato dalla Suprema Corte, “l'obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuti perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori” (crf. Cass. civ. n. 28330/2020).
Trattasi dell'azione di regresso tra condebitori solidali di cui all'art. 1299 c.c. Giova sul punto evidenziare che, come già efficacemente argomentato dal Supremo collegio, se è vero che tale azione non può che presupporre l'accertamento con efficacia di giudicato dello status di figlio nato al di fuori del matrimonio, è 5 altrettanto vero che la domanda di rimborso ben "può essere proposta in giudizio con la domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità", mentre è l'esecuzione del titolo che presuppone la definitività della sentenza di accertamento (cfr., ad esempio,
Cass., n. 23596 del 2006; Cass., n. 17914 del 2010).
Va, peraltro, disattesa l'eccezione di prescrizione sul punto formulata dal convenuto in quanto “l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per
l'esercizio dei diritti connessi a tale status, perché prima di tale momento non vi è pronuncia sullo status” e, quindi, “la domanda risarcitoria da parte del figlio e quella di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale” (crf. Cass. civ. n. 28330/2020; 16561/2020).
Ciò chiarito in punto di an debeatur, occorre procedere alla determinazione del quantum contributivo.
Va rilevato, al riguardo, che in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo – come nel caso di specie - non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (cfr. Cass. civ. 16916/2022).
Va, peraltro, rammentato che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze e non de iure per metà ciascuno.
Si osserva, inoltre, che il quantum dovuto in restituzione con riferimento al periodo di mantenimento esclusivo “non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito 6 per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori” (così Cass. civ., n.
22506/10).
Ciò considerato e tenuto conto dell'assenza di documentazione in ordine alla effettiva situazione patrimoniale e reddituale di entrambi genitori in relazione all'intero periodo a cui si riferisce la domanda (fermo restando che ambedue era già insegnanti al momento della nascita del figlio) ed alla mancanza di prova dell'ammontare delle spese in concreto sostenute dalla attrice per il mantenimento del figlio e valutata l'assenza di un rapporto di costante frequentazione tra Pt_1
ed il convenuto tale da implicare significativi tempi di permanenza Parte_3
dello stesso medesimo presso l'abitazione del padre (e, dunque, il concorrente assolvimento, da parte di quest'ultimo, del proprio obbligo di mantenimento anche in forma diretta) oltre che il dovere del di contribuire al mantenimento di altri CP_1
due figli, devesi equitativamente quantificare nell'importo complessivo di €
35.000,00, determinato all'attualità, il contributo dovuto dal a titolo di CP_1 mantenimento – sia ordinario e straordinario – del figlio , in relazione Parte_1
al periodo intercorso tra la nascita di quest'ultimo (28 marzo 2002) e l'instaurazione del presente giudizio (21 ottobre 2021, data della notificazione dell'atto di citazione al convenuto), oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda sino al soddisfo.
6. Agisce infine la parte attrice, ed in specie , per il risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale da illecito endofamiliare dal medesimo patito, di cui è chiesta la liquidazione equitativa in misura pari ad € 110.000,00.
chiede, in particolare, che sia risarcito per equivalente il danno dallo Parte_1
stesso subito a causa del consapevole abbandono, sin dall'età di tre anni, da parte del padre.
7 Si osserva, in proposito, che – come più volte ribadito dalla Suprema Corte - nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse protratto nel tempo del genitore nei confronti del figlio, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis
l'art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché sorge, sin dalla nascita, il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (così Cass., sez 1, ordinanza n. 7171/2024
e Sez. 3, Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022; nello stesso senso, Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 26205 del 22/11/2013 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5652 del 10/04/2012).
Come di recente precisato da Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2022, n. 34950, in particolare, ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione, aggiungendo che la prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento.
La decisione appena ricordata si pone in continuità con Cass. civ., sez. I, 9 agosto
2021, n. 22496, la quale aveva già ritenuto che l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che aveva generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la
8 maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.
Orbene, nel caso di specie, il convenuto fin dai primi scritti difensivi ha contestato la sussistenza di alcuna prova che potesse dimostrare che fosse suo figlio, Pt_1
deducendo che tra le parti non vi era una frequentazione affettiva con carattere di stabilità, fino ad arrivare ad ipotizzare che potesse essere figlio dell'ex marito Pt_1 dell'attrice o di altro uomo.
Tuttavia, la CTU espletata in corso di giudizio ha confermato che il convenuto sia il padre biologico di . Parte_1
Sebbene solo all'esito di detta CTU il convenuto abbia avuto la certezza di essere il padre biologico di , è pur vero che – alla luce di quanto allegato e Parte_1 documentato dalle parti – deve ritenersi che lo stesso fosse già in precedenza consapevole dell'avvenuta procreazione.
Depongono in tal senso plurimi indizi e, precisamente, il fatto che lo stesso abbia ammesso nella propria comparsa di costituzione e risposta di avere avuto almeno un rapporto sessuale con in periodo compatibile con il concepimento di Parte_2
, di aver incontrato più volte quest'ultimo in presenza della madre, e su Pt_1 richiesta della stessa, nei primi anni di età dello stesso fornendole supporto, che anche i propri genitori hanno conosciuto dopo la sua nascita e hanno Pt_1 contribuito a dare supporto alla per alcuni mesi, fino a che la stessa si Pt_1
sarebbe allontanata. A tali elementi si aggiungono: la nota del 26 aprile 2004, sottoscritta dal convenuto e dal suo legale, con cui si rivolge a CP_1 al fine di ribadirle l'intenzione propria di “formalizzare il Parte_2 riconoscimento del piccolo , figlio naturale di entrambi ma, all'atto della nascita del Pt_1 bambino, riconosciuto esclusivamente da lei” con invito alla stessa a manifestare il consenso al predetto riconoscimento e con l'avvertimento che in caso di opposizione o difetto di riscontro sarebbero state adite le vie legali al fine di ottenere una dichiarazione giudiziaria di paternità (cfr. all. n.1 della memoria ex art. 183, comma 6,
9 n.2, c.p.c. di parte attrice); il messaggio inviato il 28 marzo 2018 da a CP_1
tramite l'applicazione di messaggistica “messenger” - di cui non è Parte_1
contestata la provenienza - in cui lo stesso si firma “papà” (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione); i messaggi telefonici scambiati tra i due – circostanza non contestata – nel periodo della loro frequentazione successiva alla predetta data in cui gli stessi si chiamano reciprocamente “papà” e “figliolo” o “figlio” (cfr. all. n. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. di parte attrice e all. n. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. di parte convenuta).
Né rileva, al fine di esonerare il convenuto da responsabilità, il fatto che – come dallo stesso sostenuto nei propri atti difensivi - si sarebbe sempre opposta Parte_2
alle sue richieste di effettuare il test del DNA, dal momento che lo stesso avrebbe in qualsiasi momento potuto agire giudizialmente al fine di ottenere l'accertamento della propria paternità, come peraltro preannunciato nella citata nota del 26 aprile
2004 a cui, a fronte del mancato riscontro della , non ha, tuttavia, fatto Pt_1 seguito alcuna iniziativa giudiziaria da parte dell'odierno convenuto.
Ciò detto, dalle allegazioni difensive delle parti emerge l'abbandono morale e materiale del figlio da parte del protrattosi per almeno 13 anni, avendo lo CP_1
stesso frequentato il figlio solo per circa un paio di anni dopo la sua nascita e poi a partire dal marzo 2018 al marzo 2020 (data in cui è intervenuto il lockdown conseguente alla pandemia da COVID 19 e a cui ha fatto seguito un nuovo progressivo allontanamento tra i due) e non avendo lo stesso provato di aver mai provveduto al suo mantenimento.
L'assenza del padre, nella fattispecie, è stata assoluta dopo i primi anni di vita di e fino a marzo 2018 e il figlio, in assenza della figura paterna, è stato in detto Pt_1 periodo privato di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica. Ha subito, conseguentemente, un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. da privazione della figura genitoriale paterna a causa del comportamento consapevole e colposo del padre (Cassazione civile sez. I, 28/11/2022, n.34950).
10 Il danno subito a causa della privazione della figura paterna, in particolare, è consistito nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere stato desiderato ed accolto come figlio ed il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna nella vita dell'attore sin dalla tenera età di quest'ultimo.
La sofferenza vissuta da in conseguenza di detta situazione trova Parte_1
conferma, d'altronde, nel certificato del 16 giugno 2021 redatto dal dirigente medico dell'ASP di Palermo - U.O.C. Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in cui si certifica lo stato ansioso dello stesso, dando atto che nei colloqui psicoterapeutici di sostegno dallo stesso effettuati per 6 mesi “…è emersa la rabbia e la delusione per la mancanza di una figura paterna di riferimento e una famiglia tradizionale. Tale carenza di riferimento paterno lo ha infragilito nella sua identità e nella integrazione della aggressività sana nel senso che lo ha reso indifeso davanti agli attacchi di bullismo a scuola” (cfr. certificato allegato sub n.3 all'atto di citazione).
Depone in senso analogo, peraltro, anche la relazione redatta, su richiesta di
[...]
, dal dott. (il quale ha seguito lo stesso in un percorso Pt_1 Parte_4
psicoterapeutico per circa 10 mesi da maggio 2021) che ha diagnosticato a Pt_1
“…sindrome complessa da deprivazione della figura paterna riconducibile a agli specifici vissuti relazionali con il genitore….”, dando atto che “In particolare, risulta Pt_1
gravemente ansioso e con bassa autostima, propenso alla depressione, tendente a comportamenti nevrotici e incapace di incardinare buone relazioni con i coetanei. È indubbio che tali disturbi siano diretta conseguenza della deprivazione della figura paterna” (cfr. all. n.
2 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. di parte attrice).
Venendo al quantum, si osserva che la voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, se ne impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
La particolare tipologia del danno non patrimoniale in questione, consistente nella perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n.
7713/2000), può, in particolare, incontrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza. 11 In merito alla quantificazione in concreto, questo Tribunale reputa di aderire all'orientamento giurisprudenziale che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, indirizzo che ha trovato conferma da parte della Suprema Corte di
Cassazione (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657).
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, come noto, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano costituiscono parametro utilizzabile, attesa la loro diffusione sul territorio nazionale e l'esigenza di garantire uguaglianza nel momento risarcitorio (Cass. civ., sez. I, sentenza 19 luglio 2012 n.
12549; Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 giugno 2011 n. 14402; Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408).
Orbene, le suddette tabelle, aggiornate al 2024, stabiliscono un “valore punto” di
3.911,00 euro;
partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia risarcitoria non superabile, salvo eccezionali circostanze, di 391.103,18 euro.
Si tratta, però, di voce calcolata sulla "perdita definitiva" del genitore, a causa di decesso;
nell'ipotesi di privazione del rapporto genitoriale per abbandono morale,
l'importo base deve essere, dunque, significativamente ridimensionato, atteso che difetta in siffatte vicende quello “sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita”, ossia il danno esistenziale (cfr. ad esempio
Cass., n. 16992 del 2015), proprio di chi, perdendo per fatto illecito una delle figure più care della propria esistenza, subisce in conseguenza lo sconquasso della stessa mercè il sovvertimento delle attività quotidiane fino a quel momento compiute, situazione tipica della perdita di un figlio di giovane età o di un genitore quando è il figlio sopravvissuto a trovarsi in giovane età.
Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto del lasso di tempo che il figlio ha trascorso senza il padre, dell'età del figlio e del padre, nonché delle aspettative di vita di entrambi, il risarcimento va quantificato in € 40,000,00 già considerati congrui all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza fino al soddisfo.
12 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla luce dei parametri vigenti, in considerazione del valore indeterminabile della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività in concreto.
Del pari vanno poste a carico del convenuto soccombente le spese della C.T.U. liquidate come da separato decreto in atti.
8. Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte attrice atteso che la decisione è stata adottata sulla base delle evidenze acquisite durante il processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione rigettando:
1) dichiara la paternità di nato a Palermo in [...] 6 settembre CP_1
1966, nei confronti di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno CP_1
cinque di ogni mese, a la soma mensile di € 200,00 quale Parte_1 contributo al suo mantenimento, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie, da intendersi secondo le definizioni sancite nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli” adottato da questo Tribunale il 2 luglio 2019;
3) condanna al pagamento in favore di di € CP_1 Parte_2
35.000,00, a titolo di contributo al pregresso mantenimento del predetto figlio, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo;
4) condanna , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_1 in favore del figlio , al pagamento in suo favore della somma di Parte_1
euro 40.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo;
5) onera la Cancelleria di inviare una copia conforme all'originale della presente sentenza, se passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le necessarie annotazioni e rettificazioni all'atto di nascita di;
Parte_1
6) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso, oltre
13 spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso nonché CPA ed IVA ove dovuti;
7) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti;
8) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dagli attori.
Così deciso in Palermo in data 14 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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