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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2062 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 26/10/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/03/1983 rappresentata e difesa dall'avv. GUARESCHI GIOVANNI e dall'avv. MAINARDI
MARIASOLE, elettivamente domiciliato presso l'avv. GUARESCHI, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CURATTI LUCA, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI per come da nota depositata il 25/02/2025 : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, ai sensi degli artt. 3, sub 2/b e 4 della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, pronunciare la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a norma del codice civile in Cremona (CR), in data giorno 14.06.2014, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 27, P.II, serie A, anno 2014 con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cremona (CR) di eseguire le annotazioni di legge, alle seguenti condizioni:
1) Disporre, ex art. 337 ter cod. civ., l'affidamento “congiunto” delle figlie ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con tempo di permanenza prevalente presso la madre, determinando i seguenti tempi e modalità della presenza delle stesse presso il padre. Anche in aderenza di quanto statuito nella
Sentenza n. 101/2023 (doc. 004), pubblicata il 06.03.2023 (R.G. n. 1194/2019), del Tribunale di
Cremona, il padre potrà vedere sin da subito da solo le figlie per due pomeriggi alla settimana ed i fine settimana alternati (compresi alcuni giorni delle vacanze di Natale di quest'anno), prima senza pernotto e poi, entro e non oltre mesi tre, con il pernotto nonché, una volta normalizzatesi le frequentazioni, a far tempo dal 2025 anche durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Fino ad arrivare, entro mesi sei, a che il padre terrà con sé le figlie dal venerdì sera alla domenica sera a settimane alternate oltre due giorni (con pernottamento) infrasettimanali nelle settimane nelle quali il padre non terrà con sé le figlie nel weekend. Durante le vacanze di Natale, secondo uno schema di alternanza su base annua, un genitore terrà con sé i figli dall'ultimo giorno di scuola sino al 30 dicembre e l'altro genitore dal 30esimo alla ripresa della scuola dopo l'Epifania. Durante le vacanze Pasquali le figlie trascorreranno i giorni di pasqua e Pasquetta con il genitore che non li ha avuti con sé il giorno di Natale, mentre trascorreranno i giorni di vacanza da scuola prima di pasqua
(giovedì, venerdì e sabato) con l'altro genitore che li ha avuti con sé il giorno di Natale. In ogni caso il padre terrà con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi anno per anno con la madre;
2) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla madre delle figlie, Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento delle stesse, € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) mensili per ciascuna figlia, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a mezzo assegno o bonifico da versarsi al giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo tra il Tribunale di Cremona e l'Ordine degli Avvocati di Cremona, rinunciando all'Assegno Unico a favore dalla SI.ra CP_1
3) Disporsi che il SI. nulla deve alla moglie, SI.ra , a titolo di Parte_1 CP_1
assegno divorzile, non sussistendone i requisiti di legge;
4) Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
* per come da nota depositata il 25/02/2025: CP_1
“In via principale:
1. Voglia l'Onorevole Tribunale Civile di Cremona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria, pronunciare la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 14.06.2014 in Cremona, e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cremona al n.27, P.IIS, Serie A, anno 2014, con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente;
2. Con riferimento al punto 2) delle conclusioni rassegnate con comparsa di costituzione e risposta
(“Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sesto ed Uniti (CR), Via Leonardo da Vinci
n.23, con tutti i mobili ivi contenuti, alla signora che la abiterà congiuntamente alle CP_1 figlie minori le quali manterranno la residenza presso la madre”) non vi è più materia Per_1 Per_2
del contendere, posto che la casa coniugale è stata sottoposta a procedura di esecuzione immobiliare con contestuale vendita all'asta in data 17.07.2024, costringendo parte resistente a reperire altra abitazione in Cremona (CR), Via Paolucci De' Calboli, n. 34, dove la stessa si è trasferita insieme alle figlie minori;
3. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre, nell'abitazione sita in Cremona (CR), Via Paolucci De' Calboli, n. 34;
4. Disporre che il padre avrà diritto di visitare, frequentare ed incontrare le figlie minori, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle stesse e le esigenze lavorative
e personali dei genitori, uno/due pomeriggi a settimana, senza pernottamento e da concordarsi previamente con la madre, anche durante le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive, mediante incontri protetti alla presenza della madre e di terza persona, prescelta dalla madre stessa, e/o dei
Servizi Sociali/educatori incaricati;
5. Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali incaricati e del percorso psicologico attivato presso il Consultorio Famigliare UCIPEM di Cremona
a sostegno delle minori e e dei genitori stessi, nell'interesse delle minori;
Per_1 Per_2
6. Disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere a titolo di Parte_1
mantenimento per le figlie e un contributo mensile di euro 250,00 ciascuna (per un Per_1 Per_2
totale di euro 500,00 al mese) adeguabile annualmente su base ISTAT, da versare su conto corrente intestato alla sola signora entro il giorno 15 di ogni mese, sino alla completa CP_1
autosufficienza economica delle figlie;
7. Disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese Parte_1
straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative riguardanti le figlie, come da nuovo Protocollo del Tribunale di Cremona sottoscritto in data 28.11.2024;
8. Disporre che la signora percepisca al 100% l'assegno unico relativo alle figlie CP_1
minori e con conseguente rinuncia da parte del signor del 50% Per_1 Per_2 Parte_1
di propria spettanza;
9. Con vittoria di spese. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto indicate in narrativa, con riserva di indicare i testimoni ed ulteriori mezzi di prova nei termini di legge. In ogni caso si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze capitolate da parte avversa e che fossero eventualmente ammesse. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, argomentare, allegare, capitolare. Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1. < Vero che la signora a far data dall'inizio degli incontri CP_1
protetti, come disposti con sentenza del Tribunale di Cremona n. 101/2023 , ha sempre manifestato la propria disponibilità ad organizzare gli stessi, indicando per tempo giorni ed orari compatibilmente con i propri orari di lavoro e le esigenze delle minori e fornendo, in caso di impossibilità per le date proposte dal signor o dai Servizi Sociali incaricati, date Parte_1
alternative per lo svolgimento degli incontri padre-figlie? >; 2. < Vero che in data 30.08.2023 durante l'incontro protetto prefissato presso il Centro Commerciale Cremona Po, il signor inveiva nei confronti della minore alzando il tono di voce ed intimando alla figlia Parte_1 Per_1
di smetterla di avere un atteggiamento distaccato nei confronti del padre, riferendo alla minore che tale situazione è attribuibile solo a colpa della madre? >; 3. < Vero che in data 30.08.2023 durante
l'incontro protetto prefissato presso il Centro Commerciale Cremona Po, il signor Parte_1
nonostante lei tentasse di calmarlo, inveiva altresì nei suoi confronti, alzando la voce e proferendo nei confronti suoi e dei Servizi Sociali parole di tale tenore “mi avete già rotto le palle!” >; 4. <
Vero che in data 30.08.2023 durante l'incontro protetto prefissato presso il Centro Commerciale
Cremona Po, a seguito ed a causa dell'atteggiamento tenuto dal signor la minore Parte_1 Per_1 piangeva, tremava ed urlava “basta” nei confronti del padre? >; 5. < Vero che in merito agli incontri protetti padre-figlie sino ad ora svolti, le minori e manifestano timore, inquietudine e Per_1 Per_2
difficoltà nel relazionarsi con il padre? >; 6. < Vero che, allo stato, le minori non risultano pronte a sostenere ed affrontare incontri da sole con il padre senza la presenza di educatori e della madre, signora ? >.”. CP_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 26/10/2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in Cremona in data 14/06/2014 (trascritto CP_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2014, atto n. 27, parte II, serie A), unione dalla quale sono nate le figlie ( nata il [...]) e (nata il [...]), e di essersi Per_1 Per_3
separato dalla moglie con sentenza n. 101/2023 del 27/02/2023, pubblicata il 06/03/2023, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via condivisa delle figlie minori, con collocamento delle stesse presso la madre e regolamentazione dei tempi di frequentazione come precisati in ricorso e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
infine quantificava il proprio onere di Parte_1
mantenimento indiretto in favore delle figlie in € 200 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 10/01/2024, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 richiesta di divorzio del marito;
la resistente chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione delle frequentazioni paterne come indicate in comparsa, ferma la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi sociali.
in punto economico, domandava di porre a carico del padre un contributo di CP_1 mantenimento delle figlie pari a € 350 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, con corresponsione integrale dell'assegno unico, nonché un assegno divorzile di € 200 mensili.
Le parti depositavano memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. del 21/03/2024 il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, il Giudice Delegato assumeva in via temporanea e urgente provvedimenti del seguente tenore:
“- Conferma le statuizioni della sentenza di separazione quanto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, compresi gli incarichi ai servizi sociali;
- Dà incarico ai servizi dell'azienda sociale cremonese di avviare e/o proseguire tutti gli incarichi già affidati e, in particolare, avviare, anche in collaborazione con i servizi specialistici dell'ASST competente, il percorso di supporto psicologico per le minori;
Pa
- Dispone che i servizi sociali incaricati trasmettano all' relazione di aggiornamento entro il 6 maggio 2024 (cancelleria contenzioso civile);
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante versamento alla madre di € 500 (€250 per ciascuna figlia) entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza da aprile 2024, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
- Dispone che la madre percepisca integralmente l'importo dell'Assegno unico a partire da aprile
2024;”
Alla successiva udienza del 22/10/2024, dava nuovo incarico ai servizi sociali territorialmente competenti e fissava il calendario del processo.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., con ordinanza del 6/04/2025, la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/05/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con CP_1 Parte_1
rito concordatario in Cremona in data 14/06/2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune medesimo anno 2014, atto n. 27, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_3
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale di Cremona n. 101/2023 del
27/02/2023, pubblicata il 06/03/2023 e passata in giudicato (v. documenti in atti).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di conferma del regime di affido condiviso delle minori, con collocamento delle stesse presso la madre, conformemente a quanto già disposto in sede di separazione dei coniugi.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la documentazione depositata e acquisita consente a questa
Autorità Giudiziaria di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita delle minori, non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto delle stesse minori, già ampiamente sentite dagli operatori dei servizi sociali e specialistici. L'adempimento appare dunque superfluo, alla luce del materiale probatorio agli atti, e finanche pregiudizievole per la prole, tenuto conto dell'età e delle fragilità manifestate dalle minori.
Ciò posto, nel merito, rileva il Collegio che, nonostante la difficoltà comunicativa e la tensione tuttora esistente, la coppia genitoriale ha dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse della prole, aderendo alla proposta del giudice e impegnandosi attivamente a partecipare agli interventi di sostegno proposti. In quest'ottica, deve valutarsi positivamente che la madre ha collaborato fattivamente con i servizi specialistici al fine di attuare una presa in carico psicologica per le minori, anche al fine di consentire loro di rielaborare la figura paterna e quindi tentare un concreto riavvicinamento a questi.
Alla luce di quanto rilevato, all'esito del giudizio, può quindi essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole. Pertanto, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore per garantire l'attuazione della bigenitorialità, tenuto conto che le parti hanno dimostrato di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale può pertanto confermarsi l'affido condiviso delle minori ( nata il Per_1
6/08/2014) e (nata il [...]) a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione Per_3 maggiormente rispondente all'interesse delle medesime.
( nata il [...]) e (nata il [...]) rimarranno collocate presso la madre, con la Per_1 Per_3
quale sono sempre rimaste a vivere.
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, il Collegio osserva che già al momento della separazione dei coniugi sono state evidenziate significative criticità nel rapporto fra le minori e il padre, ampiamente analizzate nel contesto delle indagini peritali ivi disposte. In tale frangente, sono emerse le fatiche della madre nel garantire l'accesso della figura paterna, anche a causa del vissuto personale della donna nella relazione con il marito;
d'altro canto, ha attuato condotte Parte_1
non agevolanti, perseverando nelle proprie recriminazioni e rivendicazioni e finendo per assumere un approccio sfiduciato e inadeguato nel conflitto con la madre.
Ebbene, questo clima di tensione fra i genitori ha ingenerato uno stato di timore nelle bambine, deteriorando il loro rapporto con il padre, fino a quando e hanno rifiutato pressochè Per_1 Per_3
ogni contatto con questi. Dunque, nel marzo del 2023, costatata la situazione, all'esito del giudizio separativo è state disposta la prosecuzione del percorso di sostegno attivato al fine di progressivamente garantire alla prole un accesso sereno e scevro da condizionamenti alla figura paterna.
Illustrato il complesso quadro di riferimento, ben si comprende come oggi la relazione tra il padre e le figlie non sia evoluta in modo significativo, soprattutto in ragione della radicata ritrosia delle bambine e del breve tempo intercorso dal giudizio di separazione, dandosi altresì atto del concomitante ritardo, imputabile al servizio erogante, nella attivazione del percorso di sostegno psicologico in favore delle minori (di fatto avviato solo nell'ambito del presente giudizio).
Allo stato, l'atteggiamento di rifiuto delle minori, pressoché invariato nel tempo, preclude una liberalizzazione immediata delle frequentazioni padre/figlie, che avrebbe un effetto destabilizzante sull'equilibrio della prole e finanche controproducente, avendo le bambine necessità di essere sostenute e accompagnate, con l'ausilio dei professionisti che – comunque di recente – le hanno prese in carico, nel percorso di rielaborazione e recupero di un rapporto affettivo autentico, stabile e continuativo con la figura paterna, con l'auspicabile collaborazione del genitore collocatario.
D'altro canto, le parti, ampiamente provate dalla situazione familiare, devono ancora essere sostenute e aiutate nell'ultimazione dei percorsi (individuali e di coppia) di rielaborazione del vissuto. Orbene, all'esito del giudizio, reputa il Collegio doveroso disporre la prosecuzione dei percorsi in essere per un periodo di anni uno, da ritenersi congruo in rapporto alla situazione attuale, con incarico agli operatori del servizio, anche in collaborazione con i professionisti che seguono le minori, di stimolare e agevolare il progressivo superamento dell'attuale rifiuto della figura paterna, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni affettivi ed educativi delle minori medesime e in un'ottica di progressiva e graduale liberalizzazione degli incontri padre/figlie.
In definitiva, benchè il Collegio riconosca che la relazione di e con il padre vada Per_1 Per_3
ricostruita, sostenuta e rafforzata, non può non rilevarsi al contempo che il progetto di complessivo rasserenamento delle relazioni nel nucleo familiare lungi dall'essere ultimato e richiede un ulteriore impiego di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Dunque, nel rispetto delle condizioni psicofisiche delle minori e nel loro prevalente interesse, si provvede come in dispositivo.
*
L'assegnazione della casa coniugale
Le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, non hanno riproposto la domanda di assegnazione della casa familiare da intendersi rinunciata.
Deve del resto darsi atto che l'abitazione sita in Sesto ed Uniti (CR), Via Leonardo da Vinci n.23 è stata venduta e, conseguentemente, madre e figlie si sono trasferite altrove. Dunque, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il diritto di godimento è venuto meno avendo il coniuge assegnatario cessato di abitare nella casa ex coniugale.
* Il contributo paterno al mantenimento delle figlie
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, ha dichiarato di essere impiegato come operaio con stipendio mensile di circa € 1600/1700 . Dalla documentazione in atti emerge che egli è impiegato presso Acciaieria Arvedi s.p.a.; nel 2022 egli ha maturato redditi per complessivi € 32640,93 (C.U.
2023) e, nel 2021, per € 32681,61 (C.U. 2022) . ha dichiarato di abitare, Parte_1
unitamente alla compagna, in immobile condotto in locazione con canone mensile di € 500.
invece, ha dichiarato di essere impiegata come commessa con stipendio mensile di CP_1 circa € 900, precisando di essere aiutata dai familiari. Nel 2022, ha percepito redditi da lavoro dipendente per complessivi € 2546,72 (C.U. 2023 ) mentre, nel 2021, € 8128,42 (C.U. 2022).
I coniugi erano comproprietari della ex casa familiare che è stata in seguito pignorata e alienata a terzi.
Illustrata la condizione economica dei coniugi, anche in accoglimento delle domande convergenti delle parti, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di complessivi € 500 (€ 250 per ciascuna figlia), tenuto conto delle esigenze delle minori e della rispettiva situazione lavorativa ed economica delle parti, come emersa.
Del resto, l'importo corrisponde a quello pattuito dalle parti all'udienza del 21/03/2024, in accoglimento della proposta del Giudice.
In corso di giudizio, le parti hanno altresì concordato che, da aprile 2024, la madre avrebbe percepito l'importo integrale dell'assegno unico (pari complessivamente a circa € 420).
Preme al riguardo rammentare che la circolare dell'INPS n. 23/2022 specifica che in ipotesi di affidamento condiviso, il Giudice può optare per l'attribuzione al 100% dell'assegno unico e/o universale al genitore collocatario (interpretazione avallata dalla Suprema Corte con ord. n. 4672 del
22/02/2025).
Dunque, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, il Tribunale reputa congruo disporre che il contributo sia percepito integralmente dal genitore collocatario della prole, in conformità alla richiesta delle stesse parti.
*
L'assegno divorzile
La resistente ha esplicitamente rinunciato alla domanda di assegno divorzile all'udienza del
21/03/2024, accogliendo la proposta conciliativa del giudice. In sede di precisazione delle conclusioni, la parte nulla ha dedotto nè ha insistito per ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile. Il Tribunale, prendendo atto della rinuncia, in assenza di istanze e, comunque, dei presupposti, nulla disporrà in merito.
* le spese di lite In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto che le parti hanno presentato domande convergenti in punto di affido, collocamento e mantenimento delle minori, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Cremona in data 14/06/2014 (trascritto presso gli CP_1 Parte_1
atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2014, atto n. 27, parte II, serie A);
2. CONFERMA l'affidamento delle minori (nata il [...]) e (nata il [...]) Per_1 Per_3
in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento delle stesse, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori uno/due pomeriggi a settimana, alla presenza di un educatore, nel luogo e con le modalità ritenute opportune dal servizio sociale, nell'ottica di una progressiva e graduale implementazione e liberalizzazione, secondo le indicazioni e con i tempi indicati dai servizi sociali e dai professionisti che hanno in carico le minori;
dal momento della effettiva liberalizzazione e normalizzazione dei rapporti familiari, il padre potrà tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana
(indicativamente martedì e giovedì) e a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica alle ore 21; nel periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nelle vacanze pasquali e natalizie metà del periodo con alternanza annuale;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori;
4. INCARICA i Servizi Sociali competenti, in collaborazione con i servizi specialistici dell'ASST competente per territorio, di mantenere la presa in carico dell'intero nucleo familiare per un periodo di un anno, svolgendo attività di monitoraggio della situazione e demandando loro di
- organizzare gli incontri padre/figlie e vigilare sul rispetto del calendario sopra disposto verificando il progressivo rasserenamento dei rapporti familiari, intervenendo immediatamente a rimodulare tempi e modalità secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi delle minori, compatibilmente con le loro esigenze e i loro bisogni, anche liberalizzando gradualmente le frequentazioni con il padre, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per le minori e per i genitori e della situazione psicofisica delle minori medesime;
- proseguire, nella misura in cui ne permangano i presupposti, gli interventi di supporto psicologico per le minori nonché gli interventi di sostegno per i genitori, con la loro adesione, per rafforzare le rispettive competenze genitoriali e, ove possibile, instaurare un rapporto più sereno e responsabile nell'interesse della prole;
5. DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie minori mediante versamento alla madre di € 500 al mese (€ 250 per ciascuna figlia), somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DISPONE che la madre percepisca l'importo integrale dell'assegno unico;
7. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Cremona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché per la comunicazione ai servizi sociali della azienda sociale cremonese e del Parte_3
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 26/10/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/03/1983 rappresentata e difesa dall'avv. GUARESCHI GIOVANNI e dall'avv. MAINARDI
MARIASOLE, elettivamente domiciliato presso l'avv. GUARESCHI, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CURATTI LUCA, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI per come da nota depositata il 25/02/2025 : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, ai sensi degli artt. 3, sub 2/b e 4 della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, pronunciare la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a norma del codice civile in Cremona (CR), in data giorno 14.06.2014, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 27, P.II, serie A, anno 2014 con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cremona (CR) di eseguire le annotazioni di legge, alle seguenti condizioni:
1) Disporre, ex art. 337 ter cod. civ., l'affidamento “congiunto” delle figlie ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con tempo di permanenza prevalente presso la madre, determinando i seguenti tempi e modalità della presenza delle stesse presso il padre. Anche in aderenza di quanto statuito nella
Sentenza n. 101/2023 (doc. 004), pubblicata il 06.03.2023 (R.G. n. 1194/2019), del Tribunale di
Cremona, il padre potrà vedere sin da subito da solo le figlie per due pomeriggi alla settimana ed i fine settimana alternati (compresi alcuni giorni delle vacanze di Natale di quest'anno), prima senza pernotto e poi, entro e non oltre mesi tre, con il pernotto nonché, una volta normalizzatesi le frequentazioni, a far tempo dal 2025 anche durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Fino ad arrivare, entro mesi sei, a che il padre terrà con sé le figlie dal venerdì sera alla domenica sera a settimane alternate oltre due giorni (con pernottamento) infrasettimanali nelle settimane nelle quali il padre non terrà con sé le figlie nel weekend. Durante le vacanze di Natale, secondo uno schema di alternanza su base annua, un genitore terrà con sé i figli dall'ultimo giorno di scuola sino al 30 dicembre e l'altro genitore dal 30esimo alla ripresa della scuola dopo l'Epifania. Durante le vacanze Pasquali le figlie trascorreranno i giorni di pasqua e Pasquetta con il genitore che non li ha avuti con sé il giorno di Natale, mentre trascorreranno i giorni di vacanza da scuola prima di pasqua
(giovedì, venerdì e sabato) con l'altro genitore che li ha avuti con sé il giorno di Natale. In ogni caso il padre terrà con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi anno per anno con la madre;
2) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla madre delle figlie, Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento delle stesse, € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) mensili per ciascuna figlia, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a mezzo assegno o bonifico da versarsi al giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo tra il Tribunale di Cremona e l'Ordine degli Avvocati di Cremona, rinunciando all'Assegno Unico a favore dalla SI.ra CP_1
3) Disporsi che il SI. nulla deve alla moglie, SI.ra , a titolo di Parte_1 CP_1
assegno divorzile, non sussistendone i requisiti di legge;
4) Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
* per come da nota depositata il 25/02/2025: CP_1
“In via principale:
1. Voglia l'Onorevole Tribunale Civile di Cremona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria, pronunciare la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 14.06.2014 in Cremona, e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cremona al n.27, P.IIS, Serie A, anno 2014, con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente;
2. Con riferimento al punto 2) delle conclusioni rassegnate con comparsa di costituzione e risposta
(“Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sesto ed Uniti (CR), Via Leonardo da Vinci
n.23, con tutti i mobili ivi contenuti, alla signora che la abiterà congiuntamente alle CP_1 figlie minori le quali manterranno la residenza presso la madre”) non vi è più materia Per_1 Per_2
del contendere, posto che la casa coniugale è stata sottoposta a procedura di esecuzione immobiliare con contestuale vendita all'asta in data 17.07.2024, costringendo parte resistente a reperire altra abitazione in Cremona (CR), Via Paolucci De' Calboli, n. 34, dove la stessa si è trasferita insieme alle figlie minori;
3. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre, nell'abitazione sita in Cremona (CR), Via Paolucci De' Calboli, n. 34;
4. Disporre che il padre avrà diritto di visitare, frequentare ed incontrare le figlie minori, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle stesse e le esigenze lavorative
e personali dei genitori, uno/due pomeriggi a settimana, senza pernottamento e da concordarsi previamente con la madre, anche durante le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive, mediante incontri protetti alla presenza della madre e di terza persona, prescelta dalla madre stessa, e/o dei
Servizi Sociali/educatori incaricati;
5. Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali incaricati e del percorso psicologico attivato presso il Consultorio Famigliare UCIPEM di Cremona
a sostegno delle minori e e dei genitori stessi, nell'interesse delle minori;
Per_1 Per_2
6. Disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere a titolo di Parte_1
mantenimento per le figlie e un contributo mensile di euro 250,00 ciascuna (per un Per_1 Per_2
totale di euro 500,00 al mese) adeguabile annualmente su base ISTAT, da versare su conto corrente intestato alla sola signora entro il giorno 15 di ogni mese, sino alla completa CP_1
autosufficienza economica delle figlie;
7. Disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese Parte_1
straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ricreative riguardanti le figlie, come da nuovo Protocollo del Tribunale di Cremona sottoscritto in data 28.11.2024;
8. Disporre che la signora percepisca al 100% l'assegno unico relativo alle figlie CP_1
minori e con conseguente rinuncia da parte del signor del 50% Per_1 Per_2 Parte_1
di propria spettanza;
9. Con vittoria di spese. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto indicate in narrativa, con riserva di indicare i testimoni ed ulteriori mezzi di prova nei termini di legge. In ogni caso si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze capitolate da parte avversa e che fossero eventualmente ammesse. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, argomentare, allegare, capitolare. Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1. < Vero che la signora a far data dall'inizio degli incontri CP_1
protetti, come disposti con sentenza del Tribunale di Cremona n. 101/2023 , ha sempre manifestato la propria disponibilità ad organizzare gli stessi, indicando per tempo giorni ed orari compatibilmente con i propri orari di lavoro e le esigenze delle minori e fornendo, in caso di impossibilità per le date proposte dal signor o dai Servizi Sociali incaricati, date Parte_1
alternative per lo svolgimento degli incontri padre-figlie? >; 2. < Vero che in data 30.08.2023 durante l'incontro protetto prefissato presso il Centro Commerciale Cremona Po, il signor inveiva nei confronti della minore alzando il tono di voce ed intimando alla figlia Parte_1 Per_1
di smetterla di avere un atteggiamento distaccato nei confronti del padre, riferendo alla minore che tale situazione è attribuibile solo a colpa della madre? >; 3. < Vero che in data 30.08.2023 durante
l'incontro protetto prefissato presso il Centro Commerciale Cremona Po, il signor Parte_1
nonostante lei tentasse di calmarlo, inveiva altresì nei suoi confronti, alzando la voce e proferendo nei confronti suoi e dei Servizi Sociali parole di tale tenore “mi avete già rotto le palle!” >; 4. <
Vero che in data 30.08.2023 durante l'incontro protetto prefissato presso il Centro Commerciale
Cremona Po, a seguito ed a causa dell'atteggiamento tenuto dal signor la minore Parte_1 Per_1 piangeva, tremava ed urlava “basta” nei confronti del padre? >; 5. < Vero che in merito agli incontri protetti padre-figlie sino ad ora svolti, le minori e manifestano timore, inquietudine e Per_1 Per_2
difficoltà nel relazionarsi con il padre? >; 6. < Vero che, allo stato, le minori non risultano pronte a sostenere ed affrontare incontri da sole con il padre senza la presenza di educatori e della madre, signora ? >.”. CP_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 26/10/2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in Cremona in data 14/06/2014 (trascritto CP_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2014, atto n. 27, parte II, serie A), unione dalla quale sono nate le figlie ( nata il [...]) e (nata il [...]), e di essersi Per_1 Per_3
separato dalla moglie con sentenza n. 101/2023 del 27/02/2023, pubblicata il 06/03/2023, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via condivisa delle figlie minori, con collocamento delle stesse presso la madre e regolamentazione dei tempi di frequentazione come precisati in ricorso e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
infine quantificava il proprio onere di Parte_1
mantenimento indiretto in favore delle figlie in € 200 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 10/01/2024, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 richiesta di divorzio del marito;
la resistente chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione delle frequentazioni paterne come indicate in comparsa, ferma la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi sociali.
in punto economico, domandava di porre a carico del padre un contributo di CP_1 mantenimento delle figlie pari a € 350 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, con corresponsione integrale dell'assegno unico, nonché un assegno divorzile di € 200 mensili.
Le parti depositavano memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. del 21/03/2024 il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, il Giudice Delegato assumeva in via temporanea e urgente provvedimenti del seguente tenore:
“- Conferma le statuizioni della sentenza di separazione quanto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, compresi gli incarichi ai servizi sociali;
- Dà incarico ai servizi dell'azienda sociale cremonese di avviare e/o proseguire tutti gli incarichi già affidati e, in particolare, avviare, anche in collaborazione con i servizi specialistici dell'ASST competente, il percorso di supporto psicologico per le minori;
Pa
- Dispone che i servizi sociali incaricati trasmettano all' relazione di aggiornamento entro il 6 maggio 2024 (cancelleria contenzioso civile);
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante versamento alla madre di € 500 (€250 per ciascuna figlia) entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza da aprile 2024, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
- Dispone che la madre percepisca integralmente l'importo dell'Assegno unico a partire da aprile
2024;”
Alla successiva udienza del 22/10/2024, dava nuovo incarico ai servizi sociali territorialmente competenti e fissava il calendario del processo.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., con ordinanza del 6/04/2025, la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/05/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con CP_1 Parte_1
rito concordatario in Cremona in data 14/06/2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune medesimo anno 2014, atto n. 27, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_3
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale di Cremona n. 101/2023 del
27/02/2023, pubblicata il 06/03/2023 e passata in giudicato (v. documenti in atti).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di conferma del regime di affido condiviso delle minori, con collocamento delle stesse presso la madre, conformemente a quanto già disposto in sede di separazione dei coniugi.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la documentazione depositata e acquisita consente a questa
Autorità Giudiziaria di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita delle minori, non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto delle stesse minori, già ampiamente sentite dagli operatori dei servizi sociali e specialistici. L'adempimento appare dunque superfluo, alla luce del materiale probatorio agli atti, e finanche pregiudizievole per la prole, tenuto conto dell'età e delle fragilità manifestate dalle minori.
Ciò posto, nel merito, rileva il Collegio che, nonostante la difficoltà comunicativa e la tensione tuttora esistente, la coppia genitoriale ha dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse della prole, aderendo alla proposta del giudice e impegnandosi attivamente a partecipare agli interventi di sostegno proposti. In quest'ottica, deve valutarsi positivamente che la madre ha collaborato fattivamente con i servizi specialistici al fine di attuare una presa in carico psicologica per le minori, anche al fine di consentire loro di rielaborare la figura paterna e quindi tentare un concreto riavvicinamento a questi.
Alla luce di quanto rilevato, all'esito del giudizio, può quindi essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole. Pertanto, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore per garantire l'attuazione della bigenitorialità, tenuto conto che le parti hanno dimostrato di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale può pertanto confermarsi l'affido condiviso delle minori ( nata il Per_1
6/08/2014) e (nata il [...]) a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione Per_3 maggiormente rispondente all'interesse delle medesime.
( nata il [...]) e (nata il [...]) rimarranno collocate presso la madre, con la Per_1 Per_3
quale sono sempre rimaste a vivere.
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, il Collegio osserva che già al momento della separazione dei coniugi sono state evidenziate significative criticità nel rapporto fra le minori e il padre, ampiamente analizzate nel contesto delle indagini peritali ivi disposte. In tale frangente, sono emerse le fatiche della madre nel garantire l'accesso della figura paterna, anche a causa del vissuto personale della donna nella relazione con il marito;
d'altro canto, ha attuato condotte Parte_1
non agevolanti, perseverando nelle proprie recriminazioni e rivendicazioni e finendo per assumere un approccio sfiduciato e inadeguato nel conflitto con la madre.
Ebbene, questo clima di tensione fra i genitori ha ingenerato uno stato di timore nelle bambine, deteriorando il loro rapporto con il padre, fino a quando e hanno rifiutato pressochè Per_1 Per_3
ogni contatto con questi. Dunque, nel marzo del 2023, costatata la situazione, all'esito del giudizio separativo è state disposta la prosecuzione del percorso di sostegno attivato al fine di progressivamente garantire alla prole un accesso sereno e scevro da condizionamenti alla figura paterna.
Illustrato il complesso quadro di riferimento, ben si comprende come oggi la relazione tra il padre e le figlie non sia evoluta in modo significativo, soprattutto in ragione della radicata ritrosia delle bambine e del breve tempo intercorso dal giudizio di separazione, dandosi altresì atto del concomitante ritardo, imputabile al servizio erogante, nella attivazione del percorso di sostegno psicologico in favore delle minori (di fatto avviato solo nell'ambito del presente giudizio).
Allo stato, l'atteggiamento di rifiuto delle minori, pressoché invariato nel tempo, preclude una liberalizzazione immediata delle frequentazioni padre/figlie, che avrebbe un effetto destabilizzante sull'equilibrio della prole e finanche controproducente, avendo le bambine necessità di essere sostenute e accompagnate, con l'ausilio dei professionisti che – comunque di recente – le hanno prese in carico, nel percorso di rielaborazione e recupero di un rapporto affettivo autentico, stabile e continuativo con la figura paterna, con l'auspicabile collaborazione del genitore collocatario.
D'altro canto, le parti, ampiamente provate dalla situazione familiare, devono ancora essere sostenute e aiutate nell'ultimazione dei percorsi (individuali e di coppia) di rielaborazione del vissuto. Orbene, all'esito del giudizio, reputa il Collegio doveroso disporre la prosecuzione dei percorsi in essere per un periodo di anni uno, da ritenersi congruo in rapporto alla situazione attuale, con incarico agli operatori del servizio, anche in collaborazione con i professionisti che seguono le minori, di stimolare e agevolare il progressivo superamento dell'attuale rifiuto della figura paterna, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni affettivi ed educativi delle minori medesime e in un'ottica di progressiva e graduale liberalizzazione degli incontri padre/figlie.
In definitiva, benchè il Collegio riconosca che la relazione di e con il padre vada Per_1 Per_3
ricostruita, sostenuta e rafforzata, non può non rilevarsi al contempo che il progetto di complessivo rasserenamento delle relazioni nel nucleo familiare lungi dall'essere ultimato e richiede un ulteriore impiego di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Dunque, nel rispetto delle condizioni psicofisiche delle minori e nel loro prevalente interesse, si provvede come in dispositivo.
*
L'assegnazione della casa coniugale
Le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, non hanno riproposto la domanda di assegnazione della casa familiare da intendersi rinunciata.
Deve del resto darsi atto che l'abitazione sita in Sesto ed Uniti (CR), Via Leonardo da Vinci n.23 è stata venduta e, conseguentemente, madre e figlie si sono trasferite altrove. Dunque, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il diritto di godimento è venuto meno avendo il coniuge assegnatario cessato di abitare nella casa ex coniugale.
* Il contributo paterno al mantenimento delle figlie
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, ha dichiarato di essere impiegato come operaio con stipendio mensile di circa € 1600/1700 . Dalla documentazione in atti emerge che egli è impiegato presso Acciaieria Arvedi s.p.a.; nel 2022 egli ha maturato redditi per complessivi € 32640,93 (C.U.
2023) e, nel 2021, per € 32681,61 (C.U. 2022) . ha dichiarato di abitare, Parte_1
unitamente alla compagna, in immobile condotto in locazione con canone mensile di € 500.
invece, ha dichiarato di essere impiegata come commessa con stipendio mensile di CP_1 circa € 900, precisando di essere aiutata dai familiari. Nel 2022, ha percepito redditi da lavoro dipendente per complessivi € 2546,72 (C.U. 2023 ) mentre, nel 2021, € 8128,42 (C.U. 2022).
I coniugi erano comproprietari della ex casa familiare che è stata in seguito pignorata e alienata a terzi.
Illustrata la condizione economica dei coniugi, anche in accoglimento delle domande convergenti delle parti, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di complessivi € 500 (€ 250 per ciascuna figlia), tenuto conto delle esigenze delle minori e della rispettiva situazione lavorativa ed economica delle parti, come emersa.
Del resto, l'importo corrisponde a quello pattuito dalle parti all'udienza del 21/03/2024, in accoglimento della proposta del Giudice.
In corso di giudizio, le parti hanno altresì concordato che, da aprile 2024, la madre avrebbe percepito l'importo integrale dell'assegno unico (pari complessivamente a circa € 420).
Preme al riguardo rammentare che la circolare dell'INPS n. 23/2022 specifica che in ipotesi di affidamento condiviso, il Giudice può optare per l'attribuzione al 100% dell'assegno unico e/o universale al genitore collocatario (interpretazione avallata dalla Suprema Corte con ord. n. 4672 del
22/02/2025).
Dunque, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, il Tribunale reputa congruo disporre che il contributo sia percepito integralmente dal genitore collocatario della prole, in conformità alla richiesta delle stesse parti.
*
L'assegno divorzile
La resistente ha esplicitamente rinunciato alla domanda di assegno divorzile all'udienza del
21/03/2024, accogliendo la proposta conciliativa del giudice. In sede di precisazione delle conclusioni, la parte nulla ha dedotto nè ha insistito per ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile. Il Tribunale, prendendo atto della rinuncia, in assenza di istanze e, comunque, dei presupposti, nulla disporrà in merito.
* le spese di lite In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto che le parti hanno presentato domande convergenti in punto di affido, collocamento e mantenimento delle minori, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Cremona in data 14/06/2014 (trascritto presso gli CP_1 Parte_1
atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2014, atto n. 27, parte II, serie A);
2. CONFERMA l'affidamento delle minori (nata il [...]) e (nata il [...]) Per_1 Per_3
in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento delle stesse, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori uno/due pomeriggi a settimana, alla presenza di un educatore, nel luogo e con le modalità ritenute opportune dal servizio sociale, nell'ottica di una progressiva e graduale implementazione e liberalizzazione, secondo le indicazioni e con i tempi indicati dai servizi sociali e dai professionisti che hanno in carico le minori;
dal momento della effettiva liberalizzazione e normalizzazione dei rapporti familiari, il padre potrà tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana
(indicativamente martedì e giovedì) e a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica alle ore 21; nel periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nelle vacanze pasquali e natalizie metà del periodo con alternanza annuale;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori;
4. INCARICA i Servizi Sociali competenti, in collaborazione con i servizi specialistici dell'ASST competente per territorio, di mantenere la presa in carico dell'intero nucleo familiare per un periodo di un anno, svolgendo attività di monitoraggio della situazione e demandando loro di
- organizzare gli incontri padre/figlie e vigilare sul rispetto del calendario sopra disposto verificando il progressivo rasserenamento dei rapporti familiari, intervenendo immediatamente a rimodulare tempi e modalità secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi delle minori, compatibilmente con le loro esigenze e i loro bisogni, anche liberalizzando gradualmente le frequentazioni con il padre, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per le minori e per i genitori e della situazione psicofisica delle minori medesime;
- proseguire, nella misura in cui ne permangano i presupposti, gli interventi di supporto psicologico per le minori nonché gli interventi di sostegno per i genitori, con la loro adesione, per rafforzare le rispettive competenze genitoriali e, ove possibile, instaurare un rapporto più sereno e responsabile nell'interesse della prole;
5. DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie minori mediante versamento alla madre di € 500 al mese (€ 250 per ciascuna figlia), somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DISPONE che la madre percepisca l'importo integrale dell'assegno unico;
7. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Cremona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché per la comunicazione ai servizi sociali della azienda sociale cremonese e del Parte_3
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato