Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1508
TAR
Ordinanza cautelare 14 agosto 2023
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TAR
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
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TAR
Sentenza 14 giugno 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni e mancata valutazione delle caratteristiche dell'impianto

    Il TAR ha ritenuto che LI fosse consapevole dei motivi ostativi e che la motivazione del diniego fosse adeguata, poiché basata sulla chiara individuazione del sito nelle aree vietate dal POST.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per mancata indicazione della specifica previsione del POST che determina l'esclusione del sito

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la struttura del POST, pur complessa, sia comprensibile e che la localizzazione dell'area in zona rossa sia chiara, come riconosciuto dalla stessa LI.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 per introduzione di zonizzazione non consentita dalla normativa statale

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che il POST non introduce divieti generalizzati, ma una zonizzazione differenziata basata su ragioni paesaggistiche e ambientali, recependo prescrizioni della Soprintendenza e bilanciando interessi pubblici e privati. La nozione di 'sensibilità' può includere anche aspetti paesaggistici.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 43, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 259/2003, poiché le SRB sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e compatibili con ogni destinazione urbanistica

    Il Consiglio di Stato ha respinto l'idea di una 'deregolamentazione totale', affermando che le SRB, pur essendo di pubblica utilità, richiedono un vaglio urbanistico e paesaggistico. La loro consistenza fisica e l'impatto visivo rendono necessario un esame di compatibilità, anche in aree di pregio paesaggistico.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259/2003, art. 4, paragrafo 2, TUE, e decreto MISE 4 novembre 2016, per impedimento al completamento della rete e all'ingresso nel mercato in condizioni di concorrenza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che l'Amministrazione ha esercitato le proprie prerogative valutando la compatibilità urbanistica e paesaggistica, senza che sia stato dimostrato un effetto anticoncorrenziale concreto. Il Piano comunale disciplina la localizzazione degli impianti, non impedisce l'accesso di nuovi operatori.

  • Rigettato
    Mancata risposta alle osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990 e mancata istruttoria sul fabbisogno di copertura

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le osservazioni di LI fossero di natura giuridica e che il contrasto con il POST fosse ostativo. L'amministrazione non poteva agire diversamente, essendo vincolata dal Piano.

  • Rigettato
    Violazione della normativa sulla concorrenza e obblighi di operatore entrante

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che l'Amministrazione ha agito nell'esercizio delle proprie prerogative e che non è stato dimostrato un effetto anticoncorrenziale concreto. Il Piano comunale disciplina la localizzazione degli impianti, non impedisce l'accesso di nuovi operatori.

  • Rigettato
    Disapplicabilità delle norme tecniche di attuazione del POST

    Il Consiglio di Stato ha rigettato le censure relative alla legittimità del POST e alla sua applicabilità, confermando la correttezza del diniego basato sul contrasto dell'impianto con la zonizzazione prevista dal Piano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1508
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1508
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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