Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 1
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione, l'attività di colui che fornisce indicazioni alimentari personalizzate, sulla base della valutazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente, caratterizzate da puntuali prescrizioni e previsioni, senza però appartenere alle categorie professionali che hanno specifiche competenze in tema di bisogni alimentari (medico biologo, farmacista, dietologo), trattandosi di materia che ha ricadute in termini di salute pubblica.
Commentari • 4
- 1. Art. 348 - Abusivo esercizio di una professionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Profili generali L'art. 348, che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni: l'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 (Sez. 6, 6129/2019). Integra il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano …
Leggi di più… - 2. Lesioni personaliAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2024
- 3. Quali sono le professioni sanitarieChiarini | Studio Legale · https://www.chiarini.com/ · 2 maggio 2020
Lo Stato italiano riconosce attualmente 31 professioni sanitarie, per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali. Si tratta di circa 1.500.000 professionisti che operano sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Accanto a queste figure esistono attività, come quelle dei naturopati, degli estetisti o dei massaggiatori, che possono collocarsi al confine con le prestazioni tipicamente riservate agli operatori sanitari abilitati. Individuare questo confine è essenziale: chi lo oltrepassa rischia di rispondere del reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). In questo approfondimento vedremo l'elenco aggiornato delle …
Leggi di più… - 4. Non solo diete: le precisazioni della CassazioneRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 7 giugno 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2017, n. 20281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20281 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
2028 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 550 Composta da: UP-30/03/2017 Giovanni Conti - Presidente - R.G.N. 7105/2016 Anna Petruzzellis Relatore - Emilia Anna Giordano Ersilia Calvanese Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da PI TO, nato a [...] il [...] NG AR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2015 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Fabio Vitale, che si è riportato ai ricorsi sollecitandone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 08/07/2015, ha confermato l'affermazione di responsabilità di TO PI e AR NG in relazione al reato di cui all'art. 348 cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Brindisi sezione di Mesagne- il 03/12/2012. L'accertamento nasce da un controllo presso le palestre gestite dagli odierni ricorrenti, eseguito dalla Guardia di Finanza, nel corso del quale erano state reperite schede di alimentazione personalizzata redatte per i frequentatori dei centri, che davano origine alla contestazione in quanto nessuno dei titolari ہے delle strutture era in possesso del titolo abilitativo di medico dietista o biologo, ritenuto necessario per tale tipo di prestazioni. ед 2. Ha proposto ricorso la difesa di PI e NG con il quale si denuncia: e illogicità della2.1. nullità della sentenza per contraddittorietà motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 3 I. 24/05/1967 n. 396 riservi ai biologi la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, preclusione espressamente smentita da pronunce della giustizia amministrativa. La circostanza esclude la punibilità della condotta nell'ipotesi, quale quella di specie, nella quale non vi sia prova di esercizio esclusivo e continuativo dell'attività professionale, presupposto dell'applicazione della disciplina incriminatrice in ragione dei principi fissati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di legittimità a Sezioni Unite.
2.2. nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione, nella parte in cui si è giunti all'affermazione di responsabilità malgrado si fosse accertato che gli interessati si erano limitati a redigere programmi alimentari in favore di persone sane, senza disporre accertamenti su intolleranze, o condizioni fisiche specifiche dei destinatari dei programmi alimentari, situazione che esula, secondo i ricorrenti, dalla fattispecie penale contestata.
2.3. nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen, e contraddittorietà della motivazione, per aver affermato la responsabilità in mancanza di elementi di certezza.
2.4. nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione per non aver offerto corretta applicazione della disposizione richiamata, malgrado l'evidenza della sussistenza delle condizioni della causa di non punibilità, secondo quanto emerge dalla pronuncia impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
2. Richiamata in fatto la circostanza che nel corso del sopralluogo presso i centri gestiti dagli interessati vennero reperite plurime schede alimentari personalizzate, con indicazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente sottoposto a valutazione, espresso diario alimentare con limitazione temporale di سط validità di tali indicazioni e previsione di revisione delle prescrizioni alle date indicate, deve in via preliminare escludersi la lettura riduttiva degli eventi, Tì dove gli odierni ricorrenti rivendicano l'elargizione di generici consigli alimentari, rientranti nello svolgimento in un'attività di educazione alimentare, posto che la 2 어 natura particolareggiata e personale delle opposte indicazioni, evidenziano una realtà differente, secondo quanto coerentemente ricostruito nella sentenza impugnata. Né è possibile accedere alla chiave di lettura offerta dagli interessati sulla pretesa natura non dispositiva dell'art.
3. I. 24/05/1967 n. 396, in quanto, in senso contrario a quanto allegato, tale disposizione alla sua lettera b) attribuisce alla competenza professionale del biologo la valutazione dei bisogni energetici e nutritivi dell'uomo, previsione di ampia portata e rispetto alla quale non sussiste il presupposto di fatto - rinvenibile nell'esercizio non esclusivo dell'attività - che secondo le indicazioni della nota sentenza delle Sezioni Unite (n. 11545 del 15/12/2011 - dep. 23/03/2012, Cani, Rv. 251819), in forza di quanto evocato dai ricorrenti, escluderebbe nella specie la configurabilità del reato. Tale arresto invero si confrontava con la disciplina in tema di contabilità e dichiarazione dei redditi, attività non esclusiva dei dottori commercialisti o dei ragionieri, ben potendo anche essere rimessa alla cura del singolo, non dotato di titolo abilitativo, che pertanto può integrare il reato di esercizio abusivo della professione solo se riguarda attività prestata con carattere di continuità e professionalità. Al contrario, nel caso concreto, l'individuazione dei bisogni alimentari dell'uomo attraverso schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatte salve le competenze stabilite nelle normative di settore, ma mai, proprio per le ricadute in termini di salute pubblica che tali prescrizioni assumono, essere esercitate da persone che siano prive di competenza in tema sanitario, quali gli odierni ricorrenti. In tal senso muove anche la giurisprudenza amministrativa citata nel ricorso ove si riconosce la natura non esclusiva, ma pur sempre professionale dell'attività di prescrizione dietistica. Per contro in fatto, proprio il rinvenimento di plurime schede di trattamento, secondo la ricostruzione emergente dalle pronunce di merito, esclude anche la fondatezza dell'ulteriore presupposto richiesto dalla tesi richiamata negli atti difensivi, individuato nella natura occasionale, non professionale e non organizzata delle prestazioni rese, caratteristiche, per quanto si è detto, diverse da quelle oggetto del presente accertamento.
3. Le contestazioni di fatto aventi ad oggetto l'effettiva tipologia delle prescrizioni offerte alla clientela si scontrano con le opposte deduzioni contenute 3 re nella sentenza di merito, e risultano volte a sollecitare una non consentita rivisitazione di merito, al di fuori degli ambiti valutati rimessi a questa alla Corte di legittimità sul percorso giustificativo della decisione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; in tal senso, conseguentemente, risulta manifestamente infondato anche il rilievo attinente al mancato rispetto del criterio decisionale del ragionevole dubbio, non residuando, alla luce di quanto evidenziato, l'incertezza ricostruttiva richiamata dai ricorrente.
4. Inammissibile risulta da ultimo la censura inerente alla mancata verifica di non punibilità dei fatti ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Richiamata la circostanza che la disciplina indicata è entrata in vigore nel corso della pendenza del giudizio di appello, affinché venisse ampliato l'ambito della devoluzione in quel procedimento era essenziale che la parte formulasse una specifica richiesta di merito al riguardo, attraverso deposito di memorie, o semplicemente con l'espressione dell'istanza in sede di conclusioni, che non risulta formulata. Sul punto conseguentemente non può essere sollevata alcuna censura, né riguardo ad una pretesa violazione di legge mai eccepita, né a fortiori riguardante l'omessa argomentazione sul punto, posto che, trattandosi di valutazione di merito che avrebbe dovuto essere oggetto di sollecitazione in quella sede, il giudice di legittimità in argomento può spiegare solo un controllo di correttezza sul piano della completezza e della logicità dell'argomentazione, non una valutazione sostitutiva di una verifica di fatto non rimessa al giudice competente.
5. Alla pronuncia di infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA Druly APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL 28 VI CASSARS Piera Esposito FORTE SUPP I E O N T