Sentenza 11 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
..... .00294/02 I AL I ANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1 sezione civile mancato rinnovo permesso composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: soggiorno e provvedimento Presidente di espulsione straniero. dr. Alfredo Rocchi dr. Giuseppe Marziale R.G. N. 2370/01Consigliere dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron.547 dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 05.10.2001 S E N T ENZA sul ricorso iscritto al n° 2370 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto: DA PL GI, elettivamente domiciliato in Roma, alla V. Mirabello n. 19, presso l'avv. Aldo Ceccarelli, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, domiciliato per la carica in Roma alla Via IV Novembre n. 119/A. INTIMATO avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 15 2067 2001 - 2 - ottobre 3 novembre 2000. Udita all'udienza del 5 ottobre 2001 la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo AN AG, cittadino albanese, é stato espulso con decreto del prefetto di Roma del 19 settembre 2000 per non avere chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno del locale questore datato 15 maggio 1997 e scaduto il 15 maggio 1999 nei sessanta giorni da quest'ultima da- ta, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni;
il Tribunale di Roma, con decreto del 3 novembre 2000, ha rigettato il ricorso dell'espulso, data l'esistenza in fatto dei presupposti per l'espulsione, nulla dispo- nendo per le spese di causa. Per la cassazione di questo provvedimento ha proposto ricorso AN AG con unico motivo e il Prefetto di Roma non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, che richiama una "sentenza" del Tribunale di Roma che avrebbe dichiarato "improponibile" l'oppo- sizione del ricorrente all'espulsione, va dichiarato inammissibile, non individuando il provvedimento impu- 3 gnato nè esponendo sommariamente i fatti di causa dai quali è derivata l'espulsione del ricorrente. Il ricorso lamenta genericamente l'ingiustizia della decisione impugnata e chiede di annullare il decreto prefettizio per ragioni di fatto, come la lunga perma- nenza in Italia del ricorrente, il lavoro di lui quale macchinista e l'esistenza di due figli a suo carico, ragioni delle quali è precluso l' esame in sede di giudizio di legittimità. Nulla per le spese, stante la mancata difesa del Pre- fetto di Roma.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2001. Arfers Joue Il consigliere estensore(consi евизи CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pr C/ Civile IL CANCELINERE Andrea enchi Dej Recelleria 11 GEN 2002 il IL CANCELLIERE