Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
Il difensore dell'indagato non ha diritto all'avviso della fissazione dell'udienza camerale conseguente all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2010, n. 8709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8709 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 248
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 29174/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
S.V.G., nato a
(OMISSIS);
avverso l'ordinanza 9 luglio 2009 del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta che ha accolto l'opposizione, formulata dalla persona offesa M.G., alla richiesta di archiviazione proposta dal P.M. ed ha disposto la prosecuzione delle indagini. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
S.V.G. ricorre, a mezzo del suo difensore,
contro l'ordinanza 9 luglio 2009 del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, che ha accolto l'opposizione formulata dalla persona offesa M.G., alla richiesta di archiviazione proposta dal P.M. ed ha disposto la restituzione degli atti al PM per il compimento di ulteriori indagini, sostenendo la nullità del provvedimento predetto per violazione alle norme sul contraddittorio, in quanto non è stata data comunicazione al difensore dell'indagato dell'udienza predetta, svoltasi pertanto in assenza di contraddittorio tra le parti.
Il Procuratore generale ha articolato la requisitoria scritta osservando nell'ordine:
a) che il provvedimento impugnato, risolvendosi in un atto di impulso, alla stregua del principio di tassatività delle impugnazioni non è autonomamente ricorribile (ex pluribus: Cass. Sez. 2, 20.4.01, n. 22625), ne' può essere ritenuto abnorme, posto che va escluso ogni profilo di abnormità quando si sia in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del PM di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nei corso del procedimento (Cass. S.U. 26 marzo 09, Toni);
b) che, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 4, al giudice dissenziente sulla richiesta di archiviazione, compete di commettere al P.M. ulteriori indagini;
c) che l'odierno provvedimento - quale che sia in ipotesi la sua correttezza giuridica - è stato emesso nell'esercizio di quel potere di controllo sulla legalità dell'(in)azione che costituisce precipua attribuzione del giudice;
d) che pertanto in tali condizioni, poiché il provvedimento risulta espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento, anche se esso sia stato male esercitato, la dedotta abnormità fa difetto giacché, in ogni caso, il detto cattivo esercizio del potere può semmai concretizzarsi in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme;
e) che, per quanto attiene alla violazione del contraddittorio, che si assume violato a causa del mancato avviso dell'udienza camerale al difensore dell'indagato, va rilevato che l'art. 409 c.p.p., comma 2 non contempla (anche) il difensore dell'indagato tra i soggetti destinatari del detto avviso (in termini: Cass. Sez. 6^, 21 ottobre 96, Antonini);
f) che, in ogni caso ed in proposito, non aiuta l'espressione usata nello stesso articolo secondo la quale, il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. in quanto, indipendentemente dalla considerazione che il richiamo alle forme previste dall'art. 127 c.p.p. non implica di per sè la ricezione completa del relativo modello procedimentale (come chiarito da S.U. 6 novembre 1992, Bernini, con riferimento alla non - ricorribilità del provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale), rimane da comprendere perché mai la norma di cui all'art. 409 c.p.p., comma 2 abbia avvertito la necessità di fare specifica menzione dei soggetti destinatari dell'avviso per l'udienza camerale, quando gli stessi - in particolare i difensori delle parti - risultavano già compresi nella previsione dell'art. 127 c.p.p., comma 1, il cui procedimento era espressamente richiamato dal citato art. 409 c.p.p., comma 2;
g) che pertanto, a meno di non voler riservare a quest' ultima norma (art. 409 c.p.p.) un significato ultroneo e ripetitivo (per quanto concerne l'avviso all'indagato), rispetto alla previsione dell'art.127 c.p.p., la relativa previsione non può che trovare spiegazione nella specificità della disciplina da essa voluta per la procedura "integrativa" in argomento.
Da ciò la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le argomentazioni del Procuratore generale, per la loro completezza e correttezza, non possono che essere quelle della Corte, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, non solo per l'assorbente ragione che trattasi di atto funzionale allo sviluppo del procedimento, per il quale nessuna impugnazione risulta prevista, ma anche perché esso risulta essere concreta espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento, il quale quand'anche male esercitato, può sì concretizzarsi in un atto illegittimo, ma che, peraltro, non da vita ad atto qualificabile in termini di abnormità.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010