Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 6811
CASS
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Disapplicazione degli artt. 6 e 8 della Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017

    Il Magistrato di sorveglianza ha accolto la richiesta, disapplicando le norme della circolare che limitavano l'uso a fasce orarie, ritenendo la differenziazione immotivata e discriminatoria.

  • Accolto
    Erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen.; contraddittorietà e illogicità della motivazione

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando senza rinvio le ordinanze del Tribunale e del Magistrato di sorveglianza. Ha ritenuto che le limitazioni orarie fossero legittime in quanto giustificate da esigenze organizzative e logistiche dell'Amministrazione penitenziaria, e che il giudice di sorveglianza non potesse sostituirsi alla discrezionalità amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 6811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6811
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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