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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 49/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3695/2023 del 21.12.2023 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con il indicato in epigrafe, ha accolto la Parte_1 domanda proposta dall'odierna appellata, volta all'accertamento del diritto alla corresponsione della c.d. Carta del Docente, in ragione del servizio prestato, quale docente a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in virtù di contratti con scadenza al 30 giugno, con conseguente condanna del a riconoscere Parte_1 alla parte ricorrente l'attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di €
500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, nonché al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1500,00. Avverso detta sentenza il ha proposto appello con ricorso del 22.1.2024, Parte_1 precisando di limitare le proprie censure esclusivamente avverso la statuizione di condanna al pagamento di una ulteriore somma di denaro, contenuta nel dispositivo della pronuncia;
in particolare.
Le docenti non si sono costituite.
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 23.01.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza del
3.04.2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis
c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che i docenti appellati non si sono costituiti e non vi è prova del fatto che il appellante abbia provveduto alla Parte_1 notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 01.02.2024
e comunicato in pari data;
del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del
30.01.2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice
2 dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n.
5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art.
437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del
19/12/2024, n. 33353).
Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione delle parti appellate.
Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (v.
Cass. 9938/14; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22.01.2024 dal Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza
[...] Controparte_1 Controparte_2
n. 3695/2023 resa dal Tribunale di Bari in data 21.12.2023, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 03.04.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
3
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 49/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3695/2023 del 21.12.2023 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con il indicato in epigrafe, ha accolto la Parte_1 domanda proposta dall'odierna appellata, volta all'accertamento del diritto alla corresponsione della c.d. Carta del Docente, in ragione del servizio prestato, quale docente a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in virtù di contratti con scadenza al 30 giugno, con conseguente condanna del a riconoscere Parte_1 alla parte ricorrente l'attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di €
500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, nonché al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1500,00. Avverso detta sentenza il ha proposto appello con ricorso del 22.1.2024, Parte_1 precisando di limitare le proprie censure esclusivamente avverso la statuizione di condanna al pagamento di una ulteriore somma di denaro, contenuta nel dispositivo della pronuncia;
in particolare.
Le docenti non si sono costituite.
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 23.01.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza del
3.04.2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis
c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che i docenti appellati non si sono costituiti e non vi è prova del fatto che il appellante abbia provveduto alla Parte_1 notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 01.02.2024
e comunicato in pari data;
del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del
30.01.2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice
2 dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n.
5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art.
437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del
19/12/2024, n. 33353).
Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione delle parti appellate.
Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (v.
Cass. 9938/14; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22.01.2024 dal Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza
[...] Controparte_1 Controparte_2
n. 3695/2023 resa dal Tribunale di Bari in data 21.12.2023, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 03.04.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
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