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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 11977/2024 promosso da:
C.F. nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
C.F. nata il [...] in [...] e Parte_2 C.F._2
C.F. nato il [...] in [...], Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. DE MICCO PADULA GIOVANNI;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 21 maggio 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 22 ottobre 2024 ai ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1 essere discendenti diretti della Sig.ra Persona_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana poi emigrata in Brasile.
A sostegno della domanda esponevano, in particolare:
- di essere discendenti diretti della Sig.ra Persona_1 ata a Lucca (LU) il 01/03/1872;
[...]
- che Sig.ra non aveva mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica - Dipartimento Nazionale di giustizia e cittadinanza del Brasile, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille in data 16 settembre 2024;
pagina 1 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Dall'unione tra quest'ultima e nasceva in Brasile Parte_4 Persona_2 il 12/01/1897, che nel 1921 sposava in seconde nozze;
Persona_3
- Da questa unione nasceva , in Brasile il 14/06/1923; Persona_4
- Dal matrimonio tra e nasceva Persona_4 Persona_5 CP_2 [...]
, in Brasile il 10/10/1948; Persona_6
- Dal matrimonio tra quest'ultima e nasceva in Brasile il Controparte_3
25/10/1963 Persona_7
- Quest'ultima sposa e da questa unione nasce la ricorrente Controparte_4 [...]
in Brasile il 05/11/1980; Parte_5
- Dal matrimonio tra questa con nascono i ricorrenti Controparte_5 [...]
in Brasile il 05/03/2014 e in Brasile il Parte_3 Parte_2
17/07/2012
- Il Ministero non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato.
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 21 maggio 2025 avanti al G.O.P. dott.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec 12 marzo 2025 all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui
pagina 2 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Il caso di specie può dirsi riconducibile alla seconda ipotesi, sussistendo l'interesse ad agire per il fatto che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendenza da donna italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti Controparte_1 di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Ciò premesso, al fine di decidere sulla domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Quanto al primo dei due elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da pagina 3 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della Sig.ra nata a [...] il Persona_1
01/03/1872.
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. S.U. Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti del ricorrente e quindi il diritto di questo alla dichiarazione del proprio stato, come figlio di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma tutelabili in sede giurisdizionale.
Ne consegue che considerato che la Sig.ra Persona_1 nata a [...] il [...] ha trasmesso “iure sanguinis” alla figlia Sig.ra
[...] nata in [...] il [...] la cittadinanza italiana, e lei a sua volta Persona_2
l'ha trasmessa ai propri discendenti, non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano a loro volta Persona_1 cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata dalla quale risulta che:
[...]
Parte_6 nata a [...] il [...]. Dal matrimonio con nasceva Parte_4
Persona_2 in Brasile il 12/01/1897. Dalle seconde nozze con nasceva Persona_3
Persona_4 in Brasile il 14/06/1923. Dal matrimonio con nasceva Persona_8
Persona_6 in Brasile il 10/10/1944. Dal matrimonio con nasceva Controparte_3
in Persona_7 Brasile il 25/10/1963. Dal matrimonio con
è nata Controparte_4
Parte_5 in Brasile il 05/11/1980. Dal matrimonio con sono nati Controparte_5
Persona_9 in Brasile il 05/03/2014 in Brasile il 17/07/2012
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza tuttavia allegate e tantomeno provare di avere rivolto alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non CP_1 può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che C.F. Parte_1
nata il [...] in [...], C.F. C.F._1 Parte_2 nata il [...] in [...] e C.F._2 Parte_3
C.F. nato il [...] in [...], sono cittadini italiani. C.F._3
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese interamente compensate
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 6 di 6
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 11977/2024 promosso da:
C.F. nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
C.F. nata il [...] in [...] e Parte_2 C.F._2
C.F. nato il [...] in [...], Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. DE MICCO PADULA GIOVANNI;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 21 maggio 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 22 ottobre 2024 ai ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1 essere discendenti diretti della Sig.ra Persona_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana poi emigrata in Brasile.
A sostegno della domanda esponevano, in particolare:
- di essere discendenti diretti della Sig.ra Persona_1 ata a Lucca (LU) il 01/03/1872;
[...]
- che Sig.ra non aveva mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica - Dipartimento Nazionale di giustizia e cittadinanza del Brasile, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille in data 16 settembre 2024;
pagina 1 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Dall'unione tra quest'ultima e nasceva in Brasile Parte_4 Persona_2 il 12/01/1897, che nel 1921 sposava in seconde nozze;
Persona_3
- Da questa unione nasceva , in Brasile il 14/06/1923; Persona_4
- Dal matrimonio tra e nasceva Persona_4 Persona_5 CP_2 [...]
, in Brasile il 10/10/1948; Persona_6
- Dal matrimonio tra quest'ultima e nasceva in Brasile il Controparte_3
25/10/1963 Persona_7
- Quest'ultima sposa e da questa unione nasce la ricorrente Controparte_4 [...]
in Brasile il 05/11/1980; Parte_5
- Dal matrimonio tra questa con nascono i ricorrenti Controparte_5 [...]
in Brasile il 05/03/2014 e in Brasile il Parte_3 Parte_2
17/07/2012
- Il Ministero non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato.
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 21 maggio 2025 avanti al G.O.P. dott.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec 12 marzo 2025 all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui
pagina 2 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Il caso di specie può dirsi riconducibile alla seconda ipotesi, sussistendo l'interesse ad agire per il fatto che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendenza da donna italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti Controparte_1 di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Ciò premesso, al fine di decidere sulla domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Quanto al primo dei due elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da pagina 3 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della Sig.ra nata a [...] il Persona_1
01/03/1872.
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. S.U. Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti del ricorrente e quindi il diritto di questo alla dichiarazione del proprio stato, come figlio di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma tutelabili in sede giurisdizionale.
Ne consegue che considerato che la Sig.ra Persona_1 nata a [...] il [...] ha trasmesso “iure sanguinis” alla figlia Sig.ra
[...] nata in [...] il [...] la cittadinanza italiana, e lei a sua volta Persona_2
l'ha trasmessa ai propri discendenti, non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano a loro volta Persona_1 cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata dalla quale risulta che:
[...]
Parte_6 nata a [...] il [...]. Dal matrimonio con nasceva Parte_4
Persona_2 in Brasile il 12/01/1897. Dalle seconde nozze con nasceva Persona_3
Persona_4 in Brasile il 14/06/1923. Dal matrimonio con nasceva Persona_8
Persona_6 in Brasile il 10/10/1944. Dal matrimonio con nasceva Controparte_3
in Persona_7 Brasile il 25/10/1963. Dal matrimonio con
è nata Controparte_4
Parte_5 in Brasile il 05/11/1980. Dal matrimonio con sono nati Controparte_5
Persona_9 in Brasile il 05/03/2014 in Brasile il 17/07/2012
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza tuttavia allegate e tantomeno provare di avere rivolto alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non CP_1 può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che C.F. Parte_1
nata il [...] in [...], C.F. C.F._1 Parte_2 nata il [...] in [...] e C.F._2 Parte_3
C.F. nato il [...] in [...], sono cittadini italiani. C.F._3
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese interamente compensate
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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