Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2001, n. 7297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7297 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
1 729 7/0 A Reg. gen. N° 6305/1999 Udienza del mar 01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Oggetto: violazione di Richiesta copia studio dal Sig. JL SOLE 24 ORE LIFE 3000 RI BBLICA ITALIANA #12.9 MAG. 2001- per diritti 300 CANCELLERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CG507988 Crou. 16784 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep. 2583 Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere Dott. FIORE FRANCESCO PAOLO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FA ER, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Mariano Recanati in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
OL GIULIANO intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 26 novembre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
6305/1999 FA ER 402/01 Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri, relatore Riggio. 2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3 marzo 1993 il Tribunale di Macerata accoglieva la domanda proposta da IU ER nei confronti di RL FA. condannando costui alla demolizione di opere costruite a distanza inferiore di quella minima legale rispetto alla proprietà dell'attore, in base al P.R. vigente, nel corso della sopraelevazione di un edificio sito in Montelupone. Con la motivazione della sentenza il tribunale rilevava, tra l'altro, l'irrilevanza della cessazione della costruzione in questione a seguito della revoca della concessione. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 26 novembre 1997. resa a seguito di impugnazione del FA. La corte rilevava l'inconferenza del primo motivo di gravame, in quanto l'ordine di demolizione era circoscritto alle opere collocate a distanza non regolamentare, comprese nell'intervento di sopraelevazione autorizzato con la concessione amministrativa. Era quindi irrilevante accertare se all'epoca esistesse o meno il piano terreno, fatto posto in dubbio dal c.t.u. La corte rilevava poi che correttamente il primo giudice aveva respinto la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere a seguito della revoca della concessione, essendo la pronuncia fondata sulla tutela del diritto di proprietà dell'attore. Ricorre avverso tale decisione il FA, chiedendone la cassazione in base a due motivi. L'ER non ha svolto attività difensiva. 6305.1999 FA / ER Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza il ricorrente sostiene che la corte di merito avrebbe omesso di prendere in considerazione le censure da lui sollevate in merito alla perizia disposta dal tribunale. Da una presa di posizione rispetto a tale consulenza dipendeva la valutazione della legittimità o meno della concessione edilizia rilasciatagli dal Comune di Montelupone e, conseguentemente, dell'intervento edilizio da lui effettuato e del relativo ordine di demolizione. Sul punto, invece, la corte si era limitata a definire inconferente il relativo motivo di gravame, benché la fondatezza della domanda di demolizione fosse collegata all'accertamento se all'epoca esistesse o meno un manufatto da completare e quindi se l'intervento edificatorio potesse o meno essere qualificato come sopraelevazione. Egli si era infatti opposto alla pretesa violazione delle distanze legali in materia di costruzioni facendo presente che la concessione edilizia rilasciatagli il 23 dicembre 1982 si basava non sul vigente P.R.G. ma sul Piano particolareggiato redatto dall'ing. Roberto Baldassarri nell'agosto 1980 su incarico del Comune, in base alla legge regionale n. 31 del 4 settembre 1979, con conseguente legittimazione a non rispettare le regole del P.R.G. Requisito perché l'intervento fosse compreso nel suddetto piano particolareggiato era che non si dovesse compiere un intervento edificatorio nuovo, ma il completamento di una struttura già esistente. Per tale motivo nel giudizio di primo grado l'indagine era stata concentrata sulla esistenza o meno di un manufatto da completare nella proprietà del FA, ed a tale fine era stata disposta consulenza tecnica ed espletata la prova testimoniale. Il c.t.u., come riconosciuto dalla corte di appello, non era stato 6305/1999 FA ER Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. in grado di stabilire con certezza se vi fosse una costruzione da completare, ma tale certezza emergeva dalla documentazione prodotta, come alcune bolle di fornitura di cemento risalenti al 1968, due estratti conto per tale merce, un certificato del Sindaco relativo alla assegnazione nel 1971 e le quietanze relative al pagamento della tassa per i rifiuti solidi urbani. Inoltre il P.R.G. approvato nel 1981 aveva incluso il manufatto in questione tra gli edifici da completare, ed i testi escussi avevano parlato di fondazioni che arrivavano al livello del suolo. La presenza di tali fondazioni visibili, e quindi emergenti dal terreno, era sufficiente a fare classificare il manufatto come un edificio ad un solo piano fuori terra. Il motivo non può trovare accoglimento. Le censure formulate in grado di appello dall'attuale ricorrente alla relazione del c.t.u. non sono state riprodotte nel ricorso, per cui la prima parte del motivo risulta generica, non consentendo a questa Corte di valutare se le stesse fossero effettivamente tali da meritare una più attenta valutazione da parte del giudice di appello. E' noto, infatti che per il principio di autonomia del ricorso per cassazione questo deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al giudice di legittimità di emettere la propria decisione, senza necessità di un riesame degli atti processuali, consentita eccezionalmente solo allorché venga denunziato un error in procedendo, od in altri casi particolari. In ogni caso, dalla sentenza impugnata risulta che il c.t.u. aveva posto in dubbio il fatto che al momento dell'inizio dei lavori di cui al presente giudizio esistesse il piano terra, e tale affermazione non risulta censurata dal ricorrente, che anzi sostiene che una certezza in proposito poteva farsi derivare da alcuni documenti da lui prodotti, quali bolle di consegna ed estratti conto relativi a 6305/1999 FA / ER Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 5 materiale edilizio, quietanze di pagamento della tassa per i rifiuti solidi urbani, ed altro: tutti documenti che la corte di appello non ha evidentemente inteso prendere in considerazione per la loro dubbia riferibilità alla preesistenza del piano terra del fabbricato in contestazione. Pertanto, neppure sotto tale profilo la sentenza della corte abruzzese risulta censurabile, poiché il giudice di merito non è tenuto a menzionare tutti i documenti e gli elementi probatori sottoposti al suo esame, essendo sufficiente che lo stesso si soffermi solo su quelli maggiormente rilevanti ai fini della decisione. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia poi la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non avere dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito della revoca della concessione edilizia da parte del Comune, ed in considerazione del fatto che non era stato dato corso ai lavori in quanto immediatamente sospesi subito dopo il loro inizio su ordine del Pretore di Recanati. Neppure tale censura merita accoglimento: era evidente, infatti, l'interesse dell'ER ad ottenere la demolizione delle opere costruite illegittimamente, ancorché non completate, nonché l'affermazione della loro illegittimità. Pertanto, la revoca della concessione edilizia da parte del Comune non poteva costituire motivo perché la corte di appello omettesse di decidere nel merito la controversia sottoposta al suo esame, limitandosi a dichiarare il non luogo a provvedere (formula, peraltro, neppure espressamente contemplata dal codice di procedura). Peraltro, tranne il caso in cui tra le parti sia intervenuto un accordo, il giudice è comunque tenuto ad emettere la propria pronunzia, anche in riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della 6305 1999 FA ER Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 6 domanda, e quindi la decisione della corte di appello non risulta censurabile neppure sotto tale profilo. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso;
nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l'intimato svolto attività difensiva. P. M. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2001.frense Pondus Mijo Miggio est logo IL CANCELLIERE C1 Paolo TalaricoPaolo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAG. 2001 Roma 40000 IL-CANCELLIERE C1 Letorico 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 9..Mag.2003 Serie .
4. on 8059 149.77 (euro CENTO Vanate C. ANOVE/77) RV (Dolton azia DI FILIPPO) #Respon All Gludiziari ADDICHIN!) 0 0 8 6305/1999 FA ER Udienza del 6 marzo 2001. Presidente Pontorieri, relatore Riggio.