Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
Il provvedimento adottato ai sensi degli artt. 103 e 92 disp. att. cod. civ., con il quale viene determinato il compenso dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito del procedimento per il riassetto amministrativo e contabile delle società per azioni regolato dall'art. 2409 cod. civ., ha per oggetto spese esulanti dal novero di quelle provocate dal contrasto fra denunzianti ed altri soggetti interessati emerso nel corso di tale procedimento. Pertanto, i relativi poteri attribuiti dall'ultimo comma del detto art. 103 al presidente del tribunale, limitati come sono alla liquidazione di quel compenso, non possono estendersi all'individuazione - al di fuori di qualsiasi procedimento contenzioso ritualmente instaurato tra le parti legittimate - di soggetti obbligati diversi da quelli per conto dei quali l'amministrazione è svolta ed ai quali è dovuto il rendiconto, vale a dire della stessa società (nella specie, la S.C. ha ritenuto abnorme, annullandolo senza rinvio, il decreto del presidente del tribunale di determinazione del compenso dell'amministratore giudiziario di una società per azioni nominato in sostituzione, nella parte in cui poneva tale spesa a carico dell'amministratore revocato ex art. 2409 cod. civ., al di fuori di un procedimento contenzioso instaurato fra le parti ed in mancanza di qualsiasi norma di diritto sostanziale che una siffatta obbligazione preveda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VERANO 39, presso l'avvocato CIRO FALANGA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
e
DI PA NZ, DO EL, AS NZ;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, emesso il 18/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18 maggio 2000 a IN Di PA, nonché, a mezzo posta, ad NG AR ed a IN NE, IO RO ricorre a questa Corte suprema avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata in data 18 marzo 2000; espone che il Di PA era stato nominato il 9 febbraio 2000 amministratore giudiziario della RO s.p.a., che con il decreto impugnato il compenso per il medesimo amministratore e per i suoi due collaboratori, NG AR e IN NE, era stato determinato in L.
7.000.000 mensili, e che detto compenso era stato posto a carico di lui, quale ex amministratore della società, invece che di quest'ultima.
Nessuno degli intimati si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso, proposto a norma dell'art. 111 Cost., assumendo la violazione del suo diritto soggettivo consumata con la condanna alle spese pronunciata nel decreto impugnato, il RO richiama la giurisprudenza di questa Corte, che pone esclusivamente a carico della società amministrata il compenso dell'amministratore giudiziario nominato in sostituzione di quello revocato in esito ad un procedimento ex art. 2409 c.c., con esclusione dell'amministratore revocato, la cui mala gestio non può essere accertata in sede di procedimento di sostituzione, ma soltanto nell'eventuale giudizio di responsabilità.
Il ricorso è fondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile delle società per azioni, di cui all'art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate - partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può avere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti (Cass. 5 luglio 2002 n. 9828). Con il provvedimento impugnato in questa sede, tuttavia, si decide sulle spese per il compenso dell'amministratore giudiziario in conformità di quanto prevede il coordinato disposto degli artt. 103 e 92 disp. att. c.c., vale a dire su spese che esulano dal novero di quelle provocate dal contrasto tra denunzianti ed altri soggetti interessati, emerso nel corso del procedimento ex art. 2409. In ordine ad esse i poteri del presidente del tribunale, previsti dall'ultimo comma dell'art. 103 disp. att. cit., sono limitati alla determinazione del compenso, e non potrebbero comunque estendersi all'individuazione, al di fuori di qualsiasi procedimento contenzioso ritualmente instaurato tra le parti legittimate, di soggetti obbligati, diversi da quelli per conto dei quali l'amministrazione è svolta e ai quali è dovuto il rendiconto, vale a dire della stessa società, secondo le regole del diritto comune.
Avendo posto le spese in questione a carico dell'ex amministratore della società, al di fuori di qualsiasi procedimento contenzioso instaurato tra le parti e in assenza di qualsiasi norma di diritto sostanziale che preveda una tale obbligazione, pertanto, il provvedimento si qualifica come abnorme, e deve essere annullato senza rinvio per la parte che qui viene in rilievo, e che attiene esclusivamente all'individuazione del soggetto obbligato al pagamento.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003