Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4034
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Sentenza 19 marzo 2003

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Il provvedimento adottato ai sensi degli artt. 103 e 92 disp. att. cod. civ., con il quale viene determinato il compenso dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito del procedimento per il riassetto amministrativo e contabile delle società per azioni regolato dall'art. 2409 cod. civ., ha per oggetto spese esulanti dal novero di quelle provocate dal contrasto fra denunzianti ed altri soggetti interessati emerso nel corso di tale procedimento. Pertanto, i relativi poteri attribuiti dall'ultimo comma del detto art. 103 al presidente del tribunale, limitati come sono alla liquidazione di quel compenso, non possono estendersi all'individuazione - al di fuori di qualsiasi procedimento contenzioso ritualmente instaurato tra le parti legittimate - di soggetti obbligati diversi da quelli per conto dei quali l'amministrazione è svolta ed ai quali è dovuto il rendiconto, vale a dire della stessa società (nella specie, la S.C. ha ritenuto abnorme, annullandolo senza rinvio, il decreto del presidente del tribunale di determinazione del compenso dell'amministratore giudiziario di una società per azioni nominato in sostituzione, nella parte in cui poneva tale spesa a carico dell'amministratore revocato ex art. 2409 cod. civ., al di fuori di un procedimento contenzioso instaurato fra le parti ed in mancanza di qualsiasi norma di diritto sostanziale che una siffatta obbligazione preveda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4034
    Data del deposito : 19 marzo 2003

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