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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 740/2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 740/2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
Oggi, 10/01/2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Marco Verrini in sostituzione dell'Avv. Agostino Imperatore e dell'Avv.
Vincenzo Santoro;
- per le parti convenute nessuno compare.
L'Avv. Verrini rappresenta di aver depositato in atti relate della notifica effettuata via PEC all'Avvocatura di Stato di Firenze. Chiede, quindi, che venga dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 27 maggio 2024 a mezzo PEC), dispone in conformità e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'Avv. Verrini discute riportandosi al contenuto del ricorso e chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzato il procuratore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1 Camera di consiglio conclusa alle ore 16.06
2
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 10 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 740/ 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Agostino Imperatore e dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Santoro;
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumaci;
[...]
Parti resistenti
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: a. accertare e dichiarare sussistente il diritto della ricorrente alla corresponsione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art.
1 comma 121 della L. 107/2015; e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di Euro 500,00 così come
3 previsto dalla carta docenti, per ogni annualità in cui la ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa;
b. Condannare parte resistenti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidare al difensore che si dichiara antistatario tenendo conto dell'ormai granitica giurisprudenza che si allega contestualmente al quadro normativo ormai divenuto cristallino.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha intrapreso la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 (per un totale di €.
2.000,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deduce la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Le parti convenute, pur ritualmente notificate, non si sono costituite in giudizio rimanendo contumaci.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati recentemente anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
4 In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
5 incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui CP_1 al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le attività lavorative svolte dal ricorrente attengono all'espletamento di servizi annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno dell'anno successivo e 31 agosto dell'anno seguente con riferimento all'A.S. 2022/2023) con orario di lavoro di 10 ore settimanali nell'A.S. 2019/2020, di 17 ore alla settimana nelle annualità 2020/2021 e 2021/2022 e di 18 ore settimanali nell'A.S. 2022/2023, presso il medesimo istituto scolastico T. Buzzi di . CP_2
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Quanto all'articolazione oraria delle docenze svolte, salvo l'A.S. 2022/2023 in cui il ricorrente ha prestato l'attività lavorativa con un orario settimanale completo, nell'A.S. 2019/2020 l'attività lavorativa è stata distribuita su un orario settimanale di 10 ore, mentre nelle annualità 2020/2021 e
2021/2022 la supplenza è stata effettuata con un orario di 17 ore alla settimana. Ebbene, in tali anni scolastici il Sig. ha prestato servizio per un monte orario, comunque, superiore al 50% Pt_1
6 dell'orario completo e, dunque, al di sopra di quello previsto per i docenti a tempo indeterminato part time al 50% ai quali il beneficio è comunque riconosciuto per intero. Del resto, non essendo emerse circostanze che inducano a ritenere che la limitazione oraria del docente sia deputabile ad altre motivazioni (anche personali del docente) diverse da una necessità di copertura parziale della pubblica amministrazione, questo contenimento orario non può andare a detrimento del ricorrente chiamato ad un incarico in tutto e per tutto affine a quello dei docenti di ruolo.
In altri termini, il tetto del 50% per il part time dei docenti di ruolo risulta porsi su un piano distinto rispetto alle esigenze di restrizione oraria della docenza a tempo determinato e, pertanto, non può ad avviso di chi scrive, proprio per la diversità soggettiva della provenienza dell'impulso alla limitazione oraria (il docente nei casi degli stabili, la scuola, se non provato diversamente, nel caso di incarichi di supplenza), ex se condurre all'esclusione di un bonus per il solo fatto che la docente a tempo determinato risulta aver avuto un incarico di supplenza per meno ore, ma nell'arco dell'intero anno scolastico e, pertanto, a copertura di un'esigenza didattica di tipo annuale della P.A..
Del resto, che il parametro (orizzontale) dell'orario settimanale non intacchi il beneficio in questione è dimostrato dall'ulteriore circostanza che, per i lavoratori a tempo parziale, il legislatore non abbia previsto un adeguamento quantitativo in termini di riduzione del bonus proporzionale all'impegno scolastico.
Peraltro, non risulta inficiare sulla spettanza del beneficio neppure la circostanza che per l'A.S.
2020/2021 il ricorrente abbia iniziato a prestare servizio a partire dal 6 ottobre 2020, dal momento che, salvo il primo mese, il docente ha prestato la propria attività per l'intero anno scolastico fino al
30 giugno 2021, consentendo una continuità didattica e una programmazione di effettiva formazione, con un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato. Del resto, non risulta dimostrato che l'inizio della supplenza nel mese di ottobre sia dovuta ad una scelta individuale dell'insegnante.
Di qui, ne deriva il riconoscimento del bonus anche con riferimento a tali annualità.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto, presso cui il ricorrente risulta attualmente immesso in CP_1 ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2023
(cfr. contratto di lavoro prodotto dal ricorrente).
14. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che le articolazioni territoriali del , pure CP_1 evocate in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo, non risultano dotate di legittimazione
7 passiva. Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., CP_1
n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta CP_1 da quella del stesso (cfr. Cass. n. 32938 del 2021). CP_1
Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al , senza che possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio CP_1 con la sua singola articolazione periferica (e, a maggior ragione, con gli ulteriori convenuti).
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il
, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_1 passiva degli ulteriori convenuti (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
15. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di Pt_1 euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in
8 quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
16. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
17. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza, anche in seguito alla pronuncia di legittimità, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia (nonché della non particolare complessità documentale che non rende autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impone di calibrare le spese sui parametri minimi. Sussistono i presupposti per l'aumento atteso l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali. Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta CP_1 docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 1.339,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 10.1.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
9 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
10
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 740/2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
Oggi, 10/01/2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Marco Verrini in sostituzione dell'Avv. Agostino Imperatore e dell'Avv.
Vincenzo Santoro;
- per le parti convenute nessuno compare.
L'Avv. Verrini rappresenta di aver depositato in atti relate della notifica effettuata via PEC all'Avvocatura di Stato di Firenze. Chiede, quindi, che venga dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 27 maggio 2024 a mezzo PEC), dispone in conformità e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'Avv. Verrini discute riportandosi al contenuto del ricorso e chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzato il procuratore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1 Camera di consiglio conclusa alle ore 16.06
2
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 10 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 740/ 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Agostino Imperatore e dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Santoro;
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumaci;
[...]
Parti resistenti
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: a. accertare e dichiarare sussistente il diritto della ricorrente alla corresponsione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art.
1 comma 121 della L. 107/2015; e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di Euro 500,00 così come
3 previsto dalla carta docenti, per ogni annualità in cui la ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa;
b. Condannare parte resistenti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidare al difensore che si dichiara antistatario tenendo conto dell'ormai granitica giurisprudenza che si allega contestualmente al quadro normativo ormai divenuto cristallino.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha intrapreso la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 (per un totale di €.
2.000,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deduce la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Le parti convenute, pur ritualmente notificate, non si sono costituite in giudizio rimanendo contumaci.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati recentemente anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
4 In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
5 incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui CP_1 al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le attività lavorative svolte dal ricorrente attengono all'espletamento di servizi annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno dell'anno successivo e 31 agosto dell'anno seguente con riferimento all'A.S. 2022/2023) con orario di lavoro di 10 ore settimanali nell'A.S. 2019/2020, di 17 ore alla settimana nelle annualità 2020/2021 e 2021/2022 e di 18 ore settimanali nell'A.S. 2022/2023, presso il medesimo istituto scolastico T. Buzzi di . CP_2
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Quanto all'articolazione oraria delle docenze svolte, salvo l'A.S. 2022/2023 in cui il ricorrente ha prestato l'attività lavorativa con un orario settimanale completo, nell'A.S. 2019/2020 l'attività lavorativa è stata distribuita su un orario settimanale di 10 ore, mentre nelle annualità 2020/2021 e
2021/2022 la supplenza è stata effettuata con un orario di 17 ore alla settimana. Ebbene, in tali anni scolastici il Sig. ha prestato servizio per un monte orario, comunque, superiore al 50% Pt_1
6 dell'orario completo e, dunque, al di sopra di quello previsto per i docenti a tempo indeterminato part time al 50% ai quali il beneficio è comunque riconosciuto per intero. Del resto, non essendo emerse circostanze che inducano a ritenere che la limitazione oraria del docente sia deputabile ad altre motivazioni (anche personali del docente) diverse da una necessità di copertura parziale della pubblica amministrazione, questo contenimento orario non può andare a detrimento del ricorrente chiamato ad un incarico in tutto e per tutto affine a quello dei docenti di ruolo.
In altri termini, il tetto del 50% per il part time dei docenti di ruolo risulta porsi su un piano distinto rispetto alle esigenze di restrizione oraria della docenza a tempo determinato e, pertanto, non può ad avviso di chi scrive, proprio per la diversità soggettiva della provenienza dell'impulso alla limitazione oraria (il docente nei casi degli stabili, la scuola, se non provato diversamente, nel caso di incarichi di supplenza), ex se condurre all'esclusione di un bonus per il solo fatto che la docente a tempo determinato risulta aver avuto un incarico di supplenza per meno ore, ma nell'arco dell'intero anno scolastico e, pertanto, a copertura di un'esigenza didattica di tipo annuale della P.A..
Del resto, che il parametro (orizzontale) dell'orario settimanale non intacchi il beneficio in questione è dimostrato dall'ulteriore circostanza che, per i lavoratori a tempo parziale, il legislatore non abbia previsto un adeguamento quantitativo in termini di riduzione del bonus proporzionale all'impegno scolastico.
Peraltro, non risulta inficiare sulla spettanza del beneficio neppure la circostanza che per l'A.S.
2020/2021 il ricorrente abbia iniziato a prestare servizio a partire dal 6 ottobre 2020, dal momento che, salvo il primo mese, il docente ha prestato la propria attività per l'intero anno scolastico fino al
30 giugno 2021, consentendo una continuità didattica e una programmazione di effettiva formazione, con un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato. Del resto, non risulta dimostrato che l'inizio della supplenza nel mese di ottobre sia dovuta ad una scelta individuale dell'insegnante.
Di qui, ne deriva il riconoscimento del bonus anche con riferimento a tali annualità.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto, presso cui il ricorrente risulta attualmente immesso in CP_1 ruolo in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2023
(cfr. contratto di lavoro prodotto dal ricorrente).
14. Occorre, soltanto, in ultimo sottolineare che le articolazioni territoriali del , pure CP_1 evocate in giudizio per come si evince dal ricorso introduttivo, non risultano dotate di legittimazione
7 passiva. Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., CP_1
n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta CP_1 da quella del stesso (cfr. Cass. n. 32938 del 2021). CP_1
Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al , senza che possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio CP_1 con la sua singola articolazione periferica (e, a maggior ragione, con gli ulteriori convenuti).
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il
, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_1 passiva degli ulteriori convenuti (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
15. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di Pt_1 euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in
8 quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
16. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
17. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza, anche in seguito alla pronuncia di legittimità, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia (nonché della non particolare complessità documentale che non rende autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impone di calibrare le spese sui parametri minimi. Sussistono i presupposti per l'aumento atteso l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali. Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta CP_1 docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 1.339,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 10.1.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
9 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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