Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7696 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I LIA69 6 SAZION LA CORTE SUPREMA Oggetto REINTEGRAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE NEL POSSESS· Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PresidenteDott. Vincenzo CALFAPIETRA - R.G.N. 3412/99 ron. 17724 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere Rep. 2838 - Rel. Consigliere SCHERILLO Dott. Giovanna - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud. 19/01/01 - Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente Richiesta studio SE NTENZA N . IL SOLE 24 ORE per diritti L 3000 7 010, 2001 sul ricorso proposto da: AB DA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ANTONELLI 47, presso 10 studio dell'avvocato difese D'AGOSTINO N, che lo difende unitamente all'avvocato 3000 CAROPPO ANTONIO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
CON AC EN & F. SPA, in persona del legale rappresentante Dott. Mario EN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio difere dall'avvocato RENATO MACRO, che lo difende unitamente dall'avvocato DE ZIO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
2001 93 -
- controricorrente -
-1- nonchè
contro
OI AU, EN MA;
intimati avverso la sentenza n. 1698/97 del Tribunale di TRANI, depositata il 23/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato CAROPPO Antonio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ろ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30/10/89, DA BR esponeva al ET di Trani di essere comproprietaria pro indiviso, unitamente alle cognate RA SA e LB CA LL, in ragione di un terzo per ciascuna, di tre fondi siti in agro di Trani e di avere appreso, due mesi prima del deposito del ricorso, che con contratto in data 19/3/87, trascritto in data 24/3/87, la SA aveva concesso i tre fondi in affitto ventennale alla società Cav.Rachele EN & Figli, di cui era consigliere di amministrazione il nipote EN AU. Ravvisando nella condotta posta in essere dalla SA, dal EN e dalla società gli estremi dello spoglio clandestino, chiedeva al ET di essere reintegrata nel compossesso degli immobili. I convenuti si costituivano tutti contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il ET, assunte sommarie informazioni, rigettava la richiesta cautelare, dopo di che, senza ulteriore attività istruttoria, con sentenza 30/11/92, rigettava la domanda della ricorrente per difetto di prova in ordine al compossesso in capo alla medesima. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Trani che, con sentenza 23/12/97, rigettava il gravame della BR. Secondo il Tribunale, pur ammettendo che fosse stata fornita dalla BR la prova del suo compossesso, la condotta tenuta dalla SA non era comunque configutabile come spoglio, ma-se mai -come semplice turbativa, rispetto alla quale, però, non poteva essere accordata alcuna tutela, perché la domanda era stata chiaramente riferita soltanto alla reintegrazione del possesso;
in ogni caso, ammesso pure che fosse configurabile un atto di spoglio, esso doveva ritenersi conoscibile dalla ५ BR con la comune diligenza, perché il contratto di locazione era stato regolarmente trascritto. Contro la sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, basato su un motivo unico, articolato in quattro distinte doglianze, illustrate da una memoria. Degli intimati, ha resistito soltanto la s.p.a.Cav.Rachele EN & Figli, che ha depositato controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Con l'unico motivo di ricorso, titolato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142, 1143, 1168 e segg.; 1170 cod.civ;112, 356, 359 cod.proc.civ. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo" vengono " articolate quattro distinte doglianze: 1) il giudice d'appello non si sarebbe pronunziato sulla richiesta, formulata dalla ricorrente, di assunzione di testimoni, le cui dichiarazioni avrebbero fornito la prova che la BR aveva il compossesso degli immobili;
म 2) l'attività posta in essere dalla SA, la quale, stipulando con la società EN un contratto di locazione ultranovennale, aveva immesso un terzo estraneo nel possesso esclusivo degli immobili di cu la stessai, al pari delle altre comproprietarie BR e LL, aveva soltanto il compossesso, integrava gli estremi dello spoglio perchè aveva privato la SA del compossesso;
3) la domanda proposta dalla ricorrente avrebbe dovuto essere accolta se esaminata sotto il profilo della manutenzione del possesso, posto che nella reintegra sono contenuti gli elementi della molestia possessoria e tra le due domande (di reintegrazione e di manutenzione) vi è un rapporto di “contenente a contenuto"; 5 4) ai fini della conoscibilità dell'atto di spoglio da parte della BR (e quindi ai fini dell'accertamento del requisito della clandestinità) non poteva farsi riferimento alla trascrizione del contratto di locazione. II - Nessuna delle doglianze merita accoglimento. La prima di esse è inammissibile per difetto di interesse, investendo un capo della sentenza che non è stato determinante ai fini della decisione. Secondo il giudice d'appello, infatti, “quand'anche" si fosse voluto ritenere la sussistenza del compossesso affermato dalla BR, non era comunque configurabile lo spoglio di cui questa si doleva. Ed invero com'è evidente dalla lettura della sentenza la domanda della - BR è stata rigettata non per mancanza di prova del compossesso in capo alla medesima, ma perché mancavano, secondo il Tribunale, gli estremi dello spoglio. Anche la seconda doglianza va disattesa. Si legge nella sentenza impugnata che la condotta posta in essere dalla SA (concessione in affitto ad un terzo estraneo degli immobili di cui anche la BR aveva il compossesso) non poteva integrare gli estremi dello spoglio, "che implica ovviamente la privazione del possesso", perchè, "con il detto titolo, la società conduttrice era stata costituita detentrice degli immobili, nel pieno rispetto, quindi, dell'altrui possesso, chiunque ne avesse l'esercizio. Diverso problema" - si legge ancora nella sentenza "è quello relativo alla legittimità dell'operato della SA, comproprietaria degli immobili unitamente alla BR e alla MA, sia con riguardo alla sussistenza del potere di disporre dei beni stessi, all'insaputa e senza consenso delle compropretarie, sia con riguardo a profili di responsabilità civile, tutti comunque estranei al thema decidendum rilevante in questa sede". La decisione non merita censura. Correttamente circoscrivendo il thema decidendum all'ambito strettamente possessorio, il giudice d'appello ha preso in considerazione la situazione determinatasi per effetto del contratto di locazione e, qualificata esattamente come detenzione la relazione venutasi a stabilire, per effetto del contratto, tra il conduttore ed i beni oggetto della locazione, ha escluso che l'attività della SA potesse avere leso la sfera del possesso "da chiunque esercitato" (quindi anche il compossesso della BR). essendo stato trasferito al terzo non il possesso, ma soltanto la detenzione. Non merita accoglimento neppure la terza doglianza. E' vero che la molestia possessoria, nei casi in cui essa non assume i connotati Intela tipici dello spoglio, può giustificare ugualmente la concessione del possesso sotto il profilo della manutenzione, ma occorre pur sempre che nelle deduzioni e richieste formulate dalla parte sia ravvisabile una domanda comprensiva di una ampia ed estesa tutela. Nel caso di specie la sentenza sul punto non censurata ha escluso tale possibilità perché, tenuto conto sia della causa petendi che, soprattutto, del petitum (quale desumibile dal ricorso possessorio, in cui la BR aveva chiesto "perentoriamente ed inequivocabilmente" la reintegra del compossesso), non vi era spazio perchè la chiesta tutela potesse ritenersi estesa anche all'azione di manutenzione. La quarta doglianza è inammissibile per difetto di interesse. Anche volendo ammettere, in adesione alla tesi della ricorrente - secondo cui la trascrizione del contratto di locazione era irrilevante ai fini della conoscibilità da parte sua dell'atto di spoglio che sussisteva il requisito della clandestinità (escluso, invece, - dalla sentenza), l'impossibilità di ravvisare nella condotta della SA una privazione del compossesso impedirebbe comunque di configurare il lamentato spoglio. Consegue il rigetto del ricorso. ......... Si ritiene opportuno compensare tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti costituite. Roma, 19 gennaio 2001 Il presidente, L'estensore уро Jonfell IL CANCELLIERE C1 Valaria Neri 001 0.2 4 OTT. 2001' 2 290.000 A M O T E TE LL 9. E A L D Registrato in duit IO ervizi FILIPPO) DUECENT VANTAMILA IC Il Responsabile Service Ati Giudiziari 3 F F t Area S n. 46.85 a U rs e V (D.ssa Maria Grazia irigento (Dr. M. RACCICHINI) o il D (lire 40000 p. 240000