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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7489 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37186/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
, nato in data [...], nella Repubblica del Cile;
Parte_1
, nata in data [...], nella Repubblica del Cile;
Controparte_1
, nata in data [...], nella Repubblica del Cile, Parte_2
nato in data [...], nella Repubblica del Cile, CP_2 Parte_3 [...] nata in data [...], nella Repubblica del Cile, Parte_4 [...]
nato in data [...], nella Repubblica del Cile;
Parte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Fortunato del foro di Palermo, presso il cui studio sito Palermo, Via Tripoli n.30 sono elettivamente domiciliati
ricorrenti E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_3 CP_4 lege dall'Avvocatura dello Stato;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Milano, pagina 1 di 6 i n t
e r v e n t o r e
e x
l e g e
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies e ss.c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis per tutti i ricorrenti. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_1
, nato il [...] a [...], emigrato nella Repubblica del Cile.
[...]
In questo lasso di tempo, lo stesso avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, lasciando quindi impregiudicato il diritto di tutti i discendenti di vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si è costituito non contestando nel merito la domanda Controparte_3 giudizialmente avanzata, chiedendo al Tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto e di compensare le spese di lite. Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire. All'udienza del 24/1/2025 la causa è stata rinviata, per l'ulteriore corso del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 L. 91/1992, 1 L. 555/1912 e 4 Cod. Civile 1865, sollevata da altro giudice di questa Sezione specializzata.
pagina 2 di 6 Fissata una nuova udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione in data 26/9/2025.
*********************
La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata. Nel ricorso risulta testualmente che “i ricorrenti sono discendenti diretti di
[...]
, cittadino italiano, nato in [...] genitori italiani, nel comune Persona_1 di Grandola, provincia di Como, Lombardia, in data17/12/1885, come risulta dall'estratto per riassunto del certificato di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del comune di Grandola ed Uniti (cfr.doc.n.03 Certificato di nascita
[...]
), emigrato nella Repubblica del Cile ed ivi deceduto senza mai Persona_1 naturalizzarsi cileno. non si è mai naturalizzato cileno, Persona_1 come risulta da certificato negativo di naturalizzazione prodotto dal Servizio Nazionale delle Migrazioni del Ministero dell'Interno e della Sicurezza Pubblica del Governo del Cile allegato in atti (cfr.doc.n.02 Certificato di non naturalizzazione Persona_1
mantenendo pertanto la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai
[...] suoi discendenti. - contraeva matrimonio in Cile, in Persona_1
Moneda, Santiago, RegioneMetropolitana, con IA TA RA, di nazionalità cilena, in data 23/06/1912 (cfr.doc.n.04 – Certificato di matrimonio Persona_1
. -Dall'unione tra e IA TA RA
[...] Persona_1 nasceva in Moneda, Santiago, Regione Metropolitana, Repubblica del Cile, in data 27/03/1913, , (cfr.doc.n.05 – Certificato di nascita Per_2 Parte_6
) figlia legittima. Da considerarsi titolare dello status Persona_3 civitatis italiano, in quanto figlia di cittadino italiano, come stabilito dall'art. 1 n.1, nella parte non dichiarata illegittima, della legge 555/1912, secondo cui è italiano il figlio di padre cittadino. - contraeva matrimonio in Cile, in Persona_4
Moneda, Santiago, Regione Metropolitana, con , di nazionalità Controparte_5 cilena, in data 07/09/1940 (cffr.doc.n.06 – Certificato di matrimonio
[...]
). mantenendo la cittadinanza italiana in forza della declaratoria di Persona_3 illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3 comma, della legge n. 555/1912, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di matrimonio con uno straniero. -Dall'unione tra
[...]
e nasceva in Moneda, Santiago, Persona_4 Controparte_5
Regione Metropolitana, Repubblica del Cile, in data 12/09/1941,
[...]
, (cfr.doc.n.07 – Certificato di nascita Parte_1 Persona_5
) odierno ricorrente. Da considerarsi titolare dello status civitatis, in virtù della declaratoria di incostituzionalità dell'art 1 della legge n.555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina, se non in ipotesi residuali e art. 2, comma 2, della legge n.555/1912 nella parte in cui affermava la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
- contraeva matrimonio in Cile, in Las Condes, Parte_7
Santiago, Regione Metropolitana, con , di Persona_6 nazionalità cilena, in data 21/11/1967 (cfr.doc.n.08– Certificato di matrimonio Per_5
pagina 3 di 6 .-Dall'unione tra e Persona_5 Parte_1 [...]
nascevano due figlie legittime: Persona_6 Parte_2 in Providencia, Santiago, Regione Metropolitana, Repubblica del Cile,
[...] in data 07/10/1971, (cfr.doc.n.09 – Certificato di nascita Parte_8
, la quale si sposava 11 agosto 1997 con (cfr.
[...] Persona_7 doc.n.10 - certificato di matrimonio e Parte_8 CP_1
in Recoleta, Santiago, Regione Metropolitana, Repubblica del Cile, in
[...] data 27/08/1969,(cfr.doc.n.11 – Certificato di nascita . Persona_8
Da considerarsi titolari dello status civitatis italiano, in quanto figlie di cittadino italiano fin dalla nascita, in virtù della declaratoria di incostituzionalità dell'art.1 della legge n.555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina, se non in ipotesi residuali e art. 2, comma 2, della legge n.555/1912 nella parte in cui affermava la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli. - contraeva matrimonio in Controparte_1
Cile, in Las Condes, Santiago, Regione Metropolitana, con Parte_9
di nazionalità cilena, in data 14/06/1993 (cfr.doc.n.12 – Certificato di
[...] matrimonio , dal quale divorziava in data 17/01/2018.- Persona_8
Dall'unione tra e Controparte_1 Parte_9 nascevano i seguenti figli: 1) in Las Condes, Santiago, Regione Metropolitana, Repubblica del Cile, in data 07/11/1994, , (cfr.doc.n.13 – Parte_10
Certificato di nascita ); 2) in Vitacura, Santiago, Regione Persona_9
Metropolitana, Repubblica del Cile, in data 04/06/1996, Parte_4
(cfr.doc.n.14 – Certificato di nascita;
3) in Vitacura, Santiago, Persona_10
Regione Metropolitana, Repubblica del Cile, in data 22/10/2001, Parte_5
(cfr.doc.n.15 – Certificato di nascita tutti figli
[...] Persona_11 legittimi. Da considerarsi titolari dello status civitatis italiano, in quanto figli di cittadina italiana e nipoti di cittadino italiano fin dalla nascita, in virtù della declaratoria di incostituzionalità dell'art.1 della legge n.555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina, se non in ipotesi residuali e art. 2, comma 2, della legge n.555/1912 nella parte in cui affermava la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli”. La linea di discendenza sopra riportata trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In essa si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione IAna. Tale circostanza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così
pagina 4 di 6 ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 9-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Alla luce dei principi della giurisprudenza e dell'analisi della documentazione prodotta nonché a seguito dell'istruttoria esperita, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti.
pagina 5 di 6 Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia e della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
**************
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti:
, nato in data [...], nella Repubblica del Cile;
Parte_1
, nata in data [...], nella Repubblica del Cile;
Controparte_1
, nata in data [...], nella Repubblica del Cile, Parte_2
nato in data [...], nella Repubblica del Cile, CP_2 Parte_3 [...] nata in data [...], nella Repubblica del Cile, Parte_4 [...]
nato in data [...], nella Repubblica del Cile;
Parte_5
sono cittadini italiani e ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA
le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano 7/10/2025 Il Giudice onorario dr.ssa Giuseppa Gulletta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37186/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
, nato in data [...], nella Repubblica del Cile;
Parte_1
, nata in data [...], nella Repubblica del Cile;
Controparte_1
, nata in data [...], nella Repubblica del Cile, Parte_2
nato in data [...], nella Repubblica del Cile, CP_2 Parte_3 [...] nata in data [...], nella Repubblica del Cile, Parte_4 [...]
nato in data [...], nella Repubblica del Cile;
Parte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Fortunato del foro di Palermo, presso il cui studio sito Palermo, Via Tripoli n.30 sono elettivamente domiciliati
ricorrenti E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_3 CP_4 lege dall'Avvocatura dello Stato;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Milano, pagina 1 di 6 i n t
e r v e n t o r e
e x
l e g e
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies e ss.c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis per tutti i ricorrenti. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_1
, nato il [...] a [...], emigrato nella Repubblica del Cile.
[...]
In questo lasso di tempo, lo stesso avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, lasciando quindi impregiudicato il diritto di tutti i discendenti di vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si è costituito non contestando nel merito la domanda Controparte_3 giudizialmente avanzata, chiedendo al Tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto e di compensare le spese di lite. Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire. All'udienza del 24/1/2025 la causa è stata rinviata, per l'ulteriore corso del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 L. 91/1992, 1 L. 555/1912 e 4 Cod. Civile 1865, sollevata da altro giudice di questa Sezione specializzata.
pagina 2 di 6 Fissata una nuova udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione in data 26/9/2025.
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La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata. Nel ricorso risulta testualmente che “i ricorrenti sono discendenti diretti di
[...]
, cittadino italiano, nato in [...] genitori italiani, nel comune Persona_1 di Grandola, provincia di Como, Lombardia, in data17/12/1885, come risulta dall'estratto per riassunto del certificato di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del comune di Grandola ed Uniti (cfr.doc.n.03 Certificato di nascita
[...]
), emigrato nella Repubblica del Cile ed ivi deceduto senza mai Persona_1 naturalizzarsi cileno. non si è mai naturalizzato cileno, Persona_1 come risulta da certificato negativo di naturalizzazione prodotto dal Servizio Nazionale delle Migrazioni del Ministero dell'Interno e della Sicurezza Pubblica del Governo del Cile allegato in atti (cfr.doc.n.02 Certificato di non naturalizzazione Persona_1
mantenendo pertanto la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai
[...] suoi discendenti. - contraeva matrimonio in Cile, in Persona_1
Moneda, Santiago, RegioneMetropolitana, con IA TA RA, di nazionalità cilena, in data 23/06/1912 (cfr.doc.n.04 – Certificato di matrimonio Persona_1
. -Dall'unione tra e IA TA RA
[...] Persona_1 nasceva in Moneda, Santiago, Regione Metropolitana, Repubblica del Cile, in data 27/03/1913, , (cfr.doc.n.05 – Certificato di nascita Per_2 Parte_6
) figlia legittima. Da considerarsi titolare dello status Persona_3 civitatis italiano, in quanto figlia di cittadino italiano, come stabilito dall'art. 1 n.1, nella parte non dichiarata illegittima, della legge 555/1912, secondo cui è italiano il figlio di padre cittadino. - contraeva matrimonio in Cile, in Persona_4
Moneda, Santiago, Regione Metropolitana, con , di nazionalità Controparte_5 cilena, in data 07/09/1940 (cffr.doc.n.06 – Certificato di matrimonio
[...]
). mantenendo la cittadinanza italiana in forza della declaratoria di Persona_3 illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3 comma, della legge n. 555/1912, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di matrimonio con uno straniero. -Dall'unione tra
[...]
e nasceva in Moneda, Santiago, Persona_4 Controparte_5
Regione Metropolitana, Repubblica del Cile, in data 12/09/1941,
[...]
, (cfr.doc.n.07 – Certificato di nascita Parte_1 Persona_5
) odierno ricorrente. Da considerarsi titolare dello status civitatis, in virtù della declaratoria di incostituzionalità dell'art 1 della legge n.555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina, se non in ipotesi residuali e art. 2, comma 2, della legge n.555/1912 nella parte in cui affermava la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
- contraeva matrimonio in Cile, in Las Condes, Parte_7
Santiago, Regione Metropolitana, con , di Persona_6 nazionalità cilena, in data 21/11/1967 (cfr.doc.n.08– Certificato di matrimonio Per_5
pagina 3 di 6 .-Dall'unione tra e Persona_5 Parte_1 [...]
nascevano due figlie legittime: Persona_6 Parte_2 in Providencia, Santiago, Regione Metropolitana, Repubblica del Cile,
[...] in data 07/10/1971, (cfr.doc.n.09 – Certificato di nascita Parte_8
, la quale si sposava 11 agosto 1997 con (cfr.
[...] Persona_7 doc.n.10 - certificato di matrimonio e Parte_8 CP_1
in Recoleta, Santiago, Regione Metropolitana, Repubblica del Cile, in
[...] data 27/08/1969,(cfr.doc.n.11 – Certificato di nascita . Persona_8
Da considerarsi titolari dello status civitatis italiano, in quanto figlie di cittadino italiano fin dalla nascita, in virtù della declaratoria di incostituzionalità dell'art.1 della legge n.555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina, se non in ipotesi residuali e art. 2, comma 2, della legge n.555/1912 nella parte in cui affermava la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli. - contraeva matrimonio in Controparte_1
Cile, in Las Condes, Santiago, Regione Metropolitana, con Parte_9
di nazionalità cilena, in data 14/06/1993 (cfr.doc.n.12 – Certificato di
[...] matrimonio , dal quale divorziava in data 17/01/2018.- Persona_8
Dall'unione tra e Controparte_1 Parte_9 nascevano i seguenti figli: 1) in Las Condes, Santiago, Regione Metropolitana, Repubblica del Cile, in data 07/11/1994, , (cfr.doc.n.13 – Parte_10
Certificato di nascita ); 2) in Vitacura, Santiago, Regione Persona_9
Metropolitana, Repubblica del Cile, in data 04/06/1996, Parte_4
(cfr.doc.n.14 – Certificato di nascita;
3) in Vitacura, Santiago, Persona_10
Regione Metropolitana, Repubblica del Cile, in data 22/10/2001, Parte_5
(cfr.doc.n.15 – Certificato di nascita tutti figli
[...] Persona_11 legittimi. Da considerarsi titolari dello status civitatis italiano, in quanto figli di cittadina italiana e nipoti di cittadino italiano fin dalla nascita, in virtù della declaratoria di incostituzionalità dell'art.1 della legge n.555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina, se non in ipotesi residuali e art. 2, comma 2, della legge n.555/1912 nella parte in cui affermava la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli”. La linea di discendenza sopra riportata trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In essa si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione IAna. Tale circostanza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così
pagina 4 di 6 ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 9-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Alla luce dei principi della giurisprudenza e dell'analisi della documentazione prodotta nonché a seguito dell'istruttoria esperita, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti.
pagina 5 di 6 Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia e della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
**************
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti:
, nato in data [...], nella Repubblica del Cile;
Parte_1
, nata in data [...], nella Repubblica del Cile;
Controparte_1
, nata in data [...], nella Repubblica del Cile, Parte_2
nato in data [...], nella Repubblica del Cile, CP_2 Parte_3 [...] nata in data [...], nella Repubblica del Cile, Parte_4 [...]
nato in data [...], nella Repubblica del Cile;
Parte_5
sono cittadini italiani e ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA
le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano 7/10/2025 Il Giudice onorario dr.ssa Giuseppa Gulletta
pagina 6 di 6