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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1202/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
20.11.2024, tra:
- (C.F. e P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristiano (C.F.:
) C.F._1
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Russo (C.F.:
) C.F._2
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli il conveniva in Controparte_1
giudizio la per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo con il Controparte_2
quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 117.305,09, asseritamente dovuta a titolo di TEFA per le annualità dal 2005 al 2011, riscosse da esso CP_3
opponente per conto della ed a quest'ultima asseritamente (in parte) non versate. CP_2
Con sentenza n° 12152/2017, pubblicata in data 14.12.2017, il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la (succeduta ex lege Parte_1
alla ià nel corso del giudizio di primo grado), deducendo un unico motivo Controparte_2
di impugnazione e concludendo nel modo che segue:
“In via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del capo di condanna della
[...]
al pagamento delle spese di lite, contenuto nella sentenza n. 12152- Parte_1
2017 del Tribunale di Napoli.
Nel merito, riformare la predetta sentenza e, per l'effetto, condannare il
[...]
al pagamento della somma complessiva di euro 8113,62, a titolo di parziale CP_1
omesso riversamento della per gli anni dal 2005 al 2009, oltre interessi legali dal 6 Pt_2
dicembre 2012.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, oltre il 15% forfetario”.
…
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
20.11.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali parte appellante ha concluso in conformità all'atto di appello (parte convenuta non ha, invece, presentato conclusioni), ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è manifestamente infondato.
2 Il giudice di primo grado, dopo aver premesso che la stessa aveva in Parte_1
corso di giudizio ridotto la sua pretesa ad euro 51.062,28, ha accolto l'opposizione proposta dal osservando che il calcolo di quanto asseritamente dovutole Controparte_1
operato dalla “si basa su importi desunti da un riscontro contabile di Parte_1
documentazione non esibita in giudizio, e, pertanto, si rivela del tutto apodittico e indimostrato”.
Il primo giudice ha inoltre osservato che, ad ogni buon conto, l'ente comunale opponente aveva dimostrato l'avvenuto pagamento, tramite bonifici, di un importo complessivo di euro
188.181,43, ben superiore a quello che la aveva asserito di avere Parte_1
ricevuto.
Con l'unico motivo di appello la sostiene, contrariamente a quanto Parte_1
asserito dal primo giudice, di avere depositato in primo grado, in sede di memorie istruttorie, sette documenti, di cui “Il documento n. 7, in particolare, erano i dati consuntivi delle entrate tributarie del , per le annualità dal 2005 al 2011, acquisiti dalla CP_1 Controparte_1
banca dati del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali presso il Ministero degli Interni;
con ciò, ritenendo di aver dato prova certa della base imponibile della TEFA: cioè della somma riscossa annualmente dal , a titolo di tassa sui rifiuti, sulla Controparte_1
quale era stata calcolato il 4,985% che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto riversare annualmente alla . Controparte_2
In ultima analisi, secondo l'appellante, calcolando sulle somme risultanti dal detto documento il 4,985% spettantele a titolo di TEFA e raffrontando il risultato di tale operazione con le somme che invece le erano state effettivamente versate a tale titolo, si sarebbe agevolmente accertato che il aveva ancora un debito residuo di Controparte_1
euro 8.113,62.
Orbene, osserva questa Corte che non si comprende a quale “documento n. 7” (che il giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare) l'appellante faccia riferimento, posto che in sede di costituzione nel presente giudizio di appello l'appellante non ha prodotto i documenti già prodotti in primo grado: è appena il caso di evidenziare che è onere della parte assicurare al giudice dell'appello la disponibilità in funzione della decisione dei documenti asseritamente già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio (cfr. Cass., sez. 3, n° 6645 del 13/03/2024); né nel caso
3 di specie si può sostenere che vi sia stato uno smarrimento del fascicolo di parte nel corso del giudizio di appello, atteso che della produzione dei documenti già prodotti in primo grado non si dà atto nell'atto di appello e che, d'altronde, la costituzione è avvenuta in via telematica, ragione per la quale uno smarrimento di documentazione prodotta non è nemmeno ipotizzabile.
D'altro canto l'enorme confusione in cui versano i dati a disposizione dell'appellante, e quindi la totale inattendibilità delle sue asserzioni, è testimoniata dalla circostanza che, già con la memoria di replica in primo grado, la aveva ridotto la sua pretesa, Parte_1
rispetto agli euro 117.395,09 di cui al decreto ingiuntivo, ad euro 51.062,28, sostenendo di avere nel frattempo rinvenuto altri pagamenti (e, si badi bene, non sopraggiunti in corso di causa, bensì, per quello che si desume, già preesistenti;
si legge, infatti, nella memoria di replica: “Nel merito, dalla documentazione prodotta, emerge che, a fronte del credito nominale pari ad euro 207.182,04, gli importi versati, già riconosciuti in diffida, pari ad euro
105.132,14, vanno rettificati in aumento di euro 50.987,66, per un totale di euro
156.119,80….Permane, dunque, un credito residuo insoluto di euro 51.062,28”); e che, con l'atto di appello ha ulteriormente ridotto la sua pretesa a soli euro 8.113,62.
A ciò si aggiunga che il primo giudice ha evidenziato che l'ente comunale opponente aveva dimostrato l'avvenuto pagamento, tramite bonifici, di un importo complessivo di euro
188.181,43, ben superiore a quello che la aveva asserito di avere Parte_1
ricevuto (come si è appena visto, infatti, la , nella memoria di replica, Parte_1
aveva asserito di aver ricevuto un importo complessivo di euro 156.119,80): ed in proposito l'appellante nulla ha contro dedotto nell'atto di appello.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di
4 quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellato, della somma di euro 1.400,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: nemmeno essa dovuta, atteso che l'appellato non ha precisato le conclusioni e non ha nemmeno depositato comparsa conclusionale e memorie di replica), così determinata attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (tenuto conto che la somma richiesta con l'atto di appello è stata ridotta ad euro 8.113,62), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° Parte_1
12152/2017, pubblicata in data 14.12.2017 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato , di Controparte_1
spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 1.400,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
5
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1202/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
20.11.2024, tra:
- (C.F. e P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristiano (C.F.:
) C.F._1
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Russo (C.F.:
) C.F._2
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli il conveniva in Controparte_1
giudizio la per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo con il Controparte_2
quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 117.305,09, asseritamente dovuta a titolo di TEFA per le annualità dal 2005 al 2011, riscosse da esso CP_3
opponente per conto della ed a quest'ultima asseritamente (in parte) non versate. CP_2
Con sentenza n° 12152/2017, pubblicata in data 14.12.2017, il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la (succeduta ex lege Parte_1
alla ià nel corso del giudizio di primo grado), deducendo un unico motivo Controparte_2
di impugnazione e concludendo nel modo che segue:
“In via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del capo di condanna della
[...]
al pagamento delle spese di lite, contenuto nella sentenza n. 12152- Parte_1
2017 del Tribunale di Napoli.
Nel merito, riformare la predetta sentenza e, per l'effetto, condannare il
[...]
al pagamento della somma complessiva di euro 8113,62, a titolo di parziale CP_1
omesso riversamento della per gli anni dal 2005 al 2009, oltre interessi legali dal 6 Pt_2
dicembre 2012.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, oltre il 15% forfetario”.
…
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
20.11.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali parte appellante ha concluso in conformità all'atto di appello (parte convenuta non ha, invece, presentato conclusioni), ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è manifestamente infondato.
2 Il giudice di primo grado, dopo aver premesso che la stessa aveva in Parte_1
corso di giudizio ridotto la sua pretesa ad euro 51.062,28, ha accolto l'opposizione proposta dal osservando che il calcolo di quanto asseritamente dovutole Controparte_1
operato dalla “si basa su importi desunti da un riscontro contabile di Parte_1
documentazione non esibita in giudizio, e, pertanto, si rivela del tutto apodittico e indimostrato”.
Il primo giudice ha inoltre osservato che, ad ogni buon conto, l'ente comunale opponente aveva dimostrato l'avvenuto pagamento, tramite bonifici, di un importo complessivo di euro
188.181,43, ben superiore a quello che la aveva asserito di avere Parte_1
ricevuto.
Con l'unico motivo di appello la sostiene, contrariamente a quanto Parte_1
asserito dal primo giudice, di avere depositato in primo grado, in sede di memorie istruttorie, sette documenti, di cui “Il documento n. 7, in particolare, erano i dati consuntivi delle entrate tributarie del , per le annualità dal 2005 al 2011, acquisiti dalla CP_1 Controparte_1
banca dati del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali presso il Ministero degli Interni;
con ciò, ritenendo di aver dato prova certa della base imponibile della TEFA: cioè della somma riscossa annualmente dal , a titolo di tassa sui rifiuti, sulla Controparte_1
quale era stata calcolato il 4,985% che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto riversare annualmente alla . Controparte_2
In ultima analisi, secondo l'appellante, calcolando sulle somme risultanti dal detto documento il 4,985% spettantele a titolo di TEFA e raffrontando il risultato di tale operazione con le somme che invece le erano state effettivamente versate a tale titolo, si sarebbe agevolmente accertato che il aveva ancora un debito residuo di Controparte_1
euro 8.113,62.
Orbene, osserva questa Corte che non si comprende a quale “documento n. 7” (che il giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare) l'appellante faccia riferimento, posto che in sede di costituzione nel presente giudizio di appello l'appellante non ha prodotto i documenti già prodotti in primo grado: è appena il caso di evidenziare che è onere della parte assicurare al giudice dell'appello la disponibilità in funzione della decisione dei documenti asseritamente già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio (cfr. Cass., sez. 3, n° 6645 del 13/03/2024); né nel caso
3 di specie si può sostenere che vi sia stato uno smarrimento del fascicolo di parte nel corso del giudizio di appello, atteso che della produzione dei documenti già prodotti in primo grado non si dà atto nell'atto di appello e che, d'altronde, la costituzione è avvenuta in via telematica, ragione per la quale uno smarrimento di documentazione prodotta non è nemmeno ipotizzabile.
D'altro canto l'enorme confusione in cui versano i dati a disposizione dell'appellante, e quindi la totale inattendibilità delle sue asserzioni, è testimoniata dalla circostanza che, già con la memoria di replica in primo grado, la aveva ridotto la sua pretesa, Parte_1
rispetto agli euro 117.395,09 di cui al decreto ingiuntivo, ad euro 51.062,28, sostenendo di avere nel frattempo rinvenuto altri pagamenti (e, si badi bene, non sopraggiunti in corso di causa, bensì, per quello che si desume, già preesistenti;
si legge, infatti, nella memoria di replica: “Nel merito, dalla documentazione prodotta, emerge che, a fronte del credito nominale pari ad euro 207.182,04, gli importi versati, già riconosciuti in diffida, pari ad euro
105.132,14, vanno rettificati in aumento di euro 50.987,66, per un totale di euro
156.119,80….Permane, dunque, un credito residuo insoluto di euro 51.062,28”); e che, con l'atto di appello ha ulteriormente ridotto la sua pretesa a soli euro 8.113,62.
A ciò si aggiunga che il primo giudice ha evidenziato che l'ente comunale opponente aveva dimostrato l'avvenuto pagamento, tramite bonifici, di un importo complessivo di euro
188.181,43, ben superiore a quello che la aveva asserito di avere Parte_1
ricevuto (come si è appena visto, infatti, la , nella memoria di replica, Parte_1
aveva asserito di aver ricevuto un importo complessivo di euro 156.119,80): ed in proposito l'appellante nulla ha contro dedotto nell'atto di appello.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di
4 quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellato, della somma di euro 1.400,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: nemmeno essa dovuta, atteso che l'appellato non ha precisato le conclusioni e non ha nemmeno depositato comparsa conclusionale e memorie di replica), così determinata attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (tenuto conto che la somma richiesta con l'atto di appello è stata ridotta ad euro 8.113,62), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° Parte_1
12152/2017, pubblicata in data 14.12.2017 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato , di Controparte_1
spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 1.400,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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