Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/07/2025, n. 13533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13533 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3113 del 2025, proposto da
“ A.R.Im .” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Piccinini e Gianmarco Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di TE AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota interlocutoria prot. n. 15195 del 10 febbraio 2025, con la quale il Comune ha sostanzialmente denegato l’accesso agli atti domandato con l’istanza prot. n. 2588 del 10 gennaio 2025;
- si opus , del silenzio-diniego eventualmente formatosi sull’istanza d’accesso prot. n. 2588 del 10 gennaio 2025, mai esitata con un provvedimento che definisse il procedimento.
- di qualunque altro atto precedente, presupposto, conseguente, e comunque connesso, anche non conosciuto ovvero implicito;
Per la declaratoria
del diritto della parte ricorrente ad avere accesso alla integrale documentazione richiesta con la suddetta istanza presentata in data del 10 gennaio 2025, prot. n. 2588, per il conseguente ordine di esibizione, ex art. 116 c.p.a., dei documenti ivi richiesti,
Nonché per la condanna
di parte resistente a provvedere in senso pienamente satisfattivo sulla predetta istanza, nel termine che verrà assegnato dal TAR, con nomina sin da ora di un Commissario ad acta che si sostituisca all'amministrazione stessa in caso di perdurante inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di TE AI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame notificato e depositato nei termini di cui agli artt. 25 della legge n. 241/1990 e 87 e 116 c.p.a., parte ricorrente agiva per far dedurre l’illegittimità del diniego tacito serbato da Roma Capitale sulla propria istanza di accesso agli atti prot. n. 2588 del 10 gennaio 2025 presentata al Municipio XII capitolino.
In particolare, essa esponeva:
- di possedere e gestire un noto parco acquatico romano, ubicato nel territorio di quel Municipio;
- di avere in corso un contenzioso dinanzi a questa Sezione (avente numero di R.G. 5191/2024) con l’odierno controinteressato, instaurato al fine di conseguire la caducazione dei permessi di costruire nn. 1075/2008 e 391/2010, rilasciati in favore della controparte privata ed in forza dei quali quest’ultima aveva realizzato un immobile, ad uso abitativo, ubicato nelle immediate adiacenze del perimetro del parco acquatico;
- che il controinteressato aveva promosso azioni volte a verificare l’eventuale superamento dei limiti di emissione acustica provenienti dal parco, a tal fine promuovendo un rilievo fonometrico da parte dell’ARPA Lazio, i cui esiti pure venivano gravati dall’odierna ricorrente con differente ricorso definito da altra sezione di questo Tribunale con sentenza n. 18304/2024 dichiarativa dell’improcedibilità dell’impugnazione;
- che con istanza presentata il 10 gennaio 2025 parte ricorrente, al fine di ottenere documentazione occorrente a verificare “ se e in che misura i fabbricati confinanti e asseritamente interessati dalle immissioni acustiche possano essere qualificati sul piano giuridico come “ambienti abitativi” rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa sulle immissioni acustiche e se, quindi, siano correlati di tutti quei titoli amministrativi, espressi o taciti, necessari e sufficienti, in base all’ordinamento, ad adibire legittimamente un manufatto a una funzione abitativa ”, chiedeva copia dei titoli edilizi in virtù dei quali risultava realizzato, e successivamente modificato, il fabbricato in cui è sita l’abitazione del controinteressato (dei quali essa aveva avuto contezza solo sommaria nell’ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 18304/2024 di questo Tribunale) e, soprattutto, degli atti istruttori adottati a monte dell’adozione dei provvedimenti in questione, con particolare riguardo (ma non solo) alle valutazioni previsionali del clima acustico;
- che l’istanza, pervenuta al Municipio XII di Roma Capitale che, il successivo 13 gennaio 2025, rilasciava anche ricevuta di acquisizione della medesima, non riceveva riscontro nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990 e che pertanto, nell’ulteriore termine di cui all’art. 116 c.p.a., essa si vedeva costretta a proporre il ricorso di cui trattasi.
In punto di diritto, la società ricorrente premetteva di ritenersi legittimata a proporre l’odierno gravame e, ancor prima, a presentare un’istanza di accesso di tal fatta e ad ottenerne positivo riscontro, in ragione del rapporto di vicinitas rispetto all’area oggetto di intervento edilizio, tale dunque da rendere concreto, diretto ed attuale il proprio interesse ad acquisire la documentazione richiesta al fine di verificare la regolarità edilizia dei manufatti di proprietà del controinteressato e, in particolare, della possibilità di qualificare gli stessi quali “ ambienti abitativi ” ai fini della disciplina sulle immissioni acustiche.
Tale interesse poi, a parere di parte ricorrente, sarebbe vieppiù consistente non solo alla luce della circostanza che la documentazione richiesta non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi tipizzate dalla legge di esclusione o differimento dell’accesso ma, anche in ragione delle finalità difensive che, attraverso di esso, la parte si proponeva di soddisfare (consistenti nell’esigenza di acquisire la documentazione in parola siccome connessa con l’oggetto del giudizio introdotto dinanzi a questa Sezione con il ricorso avente R.G. n. 5191/2024) e dinanzi alle quali, come previsto dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990, anche eventuali esigenze di riservatezza dei controinteressati sarebbero destinate a cedere nella misura in cui la documentazione richiesta sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.
Si concludeva, quindi, il gravame con la domanda di annullamento del diniego tacito di accesso agli atti, di declaratoria del diritto della ricorrente di avere accesso alla documentazione richiesta e di condanna dell’amministrazione all’esibizione della medesima.
Roma Capitale si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza del gravame e, in particolare, facendo rilevare:
- che la ricorrente avrebbe erroneamente inviato l’istanza in questione al Municipio XII di Roma Capitale ancorché al Dipartimento competente;
- che comunque il Municipio aveva provveduto a trasmettere l’istanza alla struttura dipartimentale;
- che quest’ultima aveva inviato al controinteressato l’informazione prevista dall’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 la quale tuttavia, per ritardi imputabili al servizio di consegna della corrispondenza, giungeva a destinazione solamente il 15 aprile 2025, così impedendo il tempestivo riscontro dell’istanza la quale comunque, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, non sarebbe stata né espressamente né tacitamente denegata.
Si costituiva in giudizio anche il controinteressato eccependo l’inammissibilità del ricorso e, ancor prima, dell’istanza di accesso, in quanto meramente riproduttiva di analoga istanza formulata, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza n. 18304/2024 ed ivi dichiarata improcedibile e, comunque, insistendo per l’infondatezza del gravame.
Replicava con propria memoria la società ricorrente.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025, le parti presenti domandavano un rinvio ad altra data della trattazione dell’affare rappresentando che:
- con nota depositata in atti il 16 maggio 2025, il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Roma Capitale (DPAU) aveva invitato parte ricorrente a prendere contatti con gli uffici al fine di espletare l’accesso richiesto;
- pertanto, esse auspicavano una possibile definizione dell’affare in forma consensuale.
Il Collegio acconsentiva e rinviava la trattazione della causa al 2 luglio 2025.
Successivamente, con memoria presentata in vista della nuova udienza camerale di trattazione del contenzioso di cui trattasi, parte ricorrente informava che:
- essa si era recata presso gli uffici dove la documentazione era detenuta, stilando un elenco di documenti esibiti di cui veniva richiesta copia;
- che l’estrazione di copia non si era ancora perfezionata, in parte perché ancora in corso la riproduzione dei medesimi e, in parte, perché non più trasmessi da Roma Capitale;
- nel corso dell’esibizione del fascicolo, l’amministrazione si sarebbe rifiutata di dichiarare formalmente l’inesistenza di taluni documenti.
Pertanto, parte ricorrente insisteva per l’accoglimento integrale del ricorso, affinché fosse ordinato a Roma Capitale di consegnare copia di tutti gli atti richiesti o, in caso di inesistenza o di materiale impossibilità di esibirli, di dichiarare espressamente il mancato reperimento della documentazione e le ragioni dell’indisponibilità dei medesimi.
Roma Capitale, in data 27 giugno 2025, depositava memoria con cui comunicava che, per mero errore materiale, parte della documentazione di cui era stata disposta l’ostensione non era stata trasmessa alla ricorrente, informando di aver provveduto all’integrale trasmissione in data 26 giugno 2025.
Alla camera di consiglio del 2 luglio 2025, parte ricorrente dichiarava a verbale chetutti gli atti di cui era stato richiesto l’accesso sono stati ostesi da Roma Capitale, ad eccezione della documentazione concernente l’agibilità e dell’elaborato concernente la valutazione dell’impatto acustico che i competenti uffici avevano verbalmente dichiarato non esistenti.
Instava, quindi, per una pronuncia in parte declaratoria della cessata materia del contendere mentre, con riferimento ai documenti ancora non forniti, insisteva affinché venisse dichiarato l’obbligo dell’amministrazione resistente di dichiararne expressis verbis l’inesistenza od il mancato reperimento.
Il difensore di Roma Capitale dichiara, invece, di aver appreso dagli uffici dell’inesistenza della documentazione concernente l’agibilità.
La causa veniva così trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che la nota prot. n. QI/105482 del 13 maggio 2025 – con la quale il DPAU aveva invitato il legale rappresentante della ricorrente a prendere contatti con gli uffici al fine di evadere l’istanza di accesso avanzata – valga ad attestare la fondatezza del presente ricorso esonerando il Collegio, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e del principio di non contestazione ivi contemplato, dal prendere posizione sulla correttezza delle ragioni giuridiche addotte a sostegno della propria pretesa da parte ricorrente, ragioni la cui esattezza ha già positivamente vagliato Roma Capitale, come si evince, tra l’altro, dalla nota dipartimentale del 16 maggio 2025, nella quale l’amministrazione resistente ha ritenuto “ evidente che l'interesse all’accesso documentale da parte di A.R.IM. Srl. è attuale e non meramente esplorativo. Come anche chiarito da consolidata giurisprudenza amministrativa, l'esistenza di un contenzioso pendente tra la Società ricorrente e i proprietari di immobili limitrofi, avente ad oggetto l'impatto delle attività del parco acquatico (immissioni sonore, distanze, legittimità edilizia) dimostra che vi è un interesse giuridicamente rilevante alla ostensione degli atti edilizi richiesti, configurandosi come funzionale alla difesa in giudizio o all'esercizio di diritti giuridicamente tutelati, prevalendo. nei limiti dell'art. 24, comma 7, L. 241/1990, su eventuali esigenze ”.
Per effetto, poi, delle dichiarazioni rese a verbale nel corso dell’udienza camerale di trattazione dell’affare, reputa il Collegio di poter dichiarare in parte cessata la materia del contendere, con riferimento a quei documenti di cui all’istanza di accesso che sono stati rilasciati alla ricorrente, seppure a seguito di plurimi invii.
Per quanto attiene, invece, gli atti – pure richiesti da parte ricorrente – attinenti all’agibilità ed alla valutazione di impatto acustico dell’immobile in questione, il gravame merita accoglimento.
Infatti, ove taluni dei documenti di cui l’interessato ha domandato l’accesso non fossero rinvenibili, è preciso obbligo dell’amministrazione rilasciare non una generica dichiarazione di irreperibilità della documentazione richiesta, bensì una specifica attestazione, di cui essa deve assumersi la responsabilità, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati e, in questo secondo caso, quali ricerche siano state eseguite avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione e quali siano le concrete ragioni del mancato reperimento dei documenti (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- quater , n. 17308/2024).
In conclusione, quindi, il ricorso proposto deve trovare, in parte qua , accoglimento e, per l’effetto, va ordinato a Roma Capitale di provvedere, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, ad attestare, nei sensi di cui sopra, le ragioni dell’eventuale indisponibilità di parte della documentazione richiesta.
Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico dell’amministrazione resistente ed in favore della parte ricorrente, e liquidate nella misura che segue.
Esse, invece, possono compensarsi con riguardo alla parte controinteressata, attese le particolarità fattuali della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara, in parte, cessata la materia del contendere;
- per il resto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna Roma Capitale a dare pieno riscontro all’istanza di accesso agli atti proposta nei sensi (ed entro i termini) di cui in motivazione;
- condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che liquida in Euro 500,00;
- compensa le spese tra la parte ricorrente e la parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO