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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n.1944/2025
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , difeso Parte_1 C.F._1
e rappresentato in giudizio dall'Avv. Mario Piccolo ed elettivamente domiciliato in Somma
Vesuviana (NA) al Corso Italia n. 3 ed. 6, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Pasquale Piccolo ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana (NA) alla Via Aldo Moro n. 146, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del
22/10/2025 ha emesso la seguente SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata a [...] il [...] dalla relazione di fatto Persona_1 intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 22/10/2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono:
1. I ricorrenti vivranno separatamente e sarà onere di entrambi comunicarsi scambievolmente eventuali variazioni di residenza, domicilio e/o dimora;
2. la figlia minore viene affidata in condivisione di responsabilità ad entrambi i Persona_1 genitori, seppur dimorerà stabilmente con la madre;
3. le parti convengono che la casa coniugale, sita in Somma Vesuviana (NA), alla Via alla Via
Canonico Feola n. 77, sarà assegnata alla madre sig.ra e con lei dimorerà la minore CP_1
; Persona_1
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore compatibilmente con le Persona_1 condizioni di salute della stessa, il mercoledì dalle ore 16:00 alle 20:00, nonché il
Sabato/Domenica alternati dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nel primo caso e dalle ore 10:00 alle ore
19:00 nel secondo;
per almeno sei giorni durante le festività natalizie e due durante quelle pasquali, previo congruo avviso telefonico all'altro coniuge, nonché il giorno dell'onomastico e compleanno della minore, alternativamente;
nonché nel giorno della festa del papà; 10 giorni durante le ferie estive (luglio-agosto) previo accordo telefonico con il coniuge entro il 3 maggio;
dette modalità di incontro saranno concordate sempre tenendo conto delle esigenze personali e scolastiche del minore;
5. il Sig. verserà mensilmente alla moglie per il mantenimento della figlia minore Parte_1
la somma di € 300,00 (trecento/00) da rivalutare annualmente secondo gli Persona_1 indici ISTAT, oltre ad impegnarsi alla compartecipazione per il 50% delle spese straordinarie
(Salute, istruzione, sport e svago), purchè le stesse siano preventivamente concordate;
6. il sig. si impegna altresì al pagamento del 50 % del canone di locazione della casa Parte_1 coniugarle assegnata alla sig.ra e alla minore per l'importo CP_1 Persona_1 di € 160,00 (centosessanta/00) mensili come da contratto di locazione allegato;
7. la sig.ra riscuoterà integralmente l'assegno unico familiare dovuto in favore della CP_1 minore nonché il relativo bonus nido;
Persona_1
8. ciascuno dei ricorrenti presta fin d'ora il proprio consenso e si obbliga a fare quanto necessario per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto in favore dell'altro. Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi della minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse dei minori e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) prende atto che i ricorrenti vivranno separatamente e che sarà onere di entrambi comunicarsi scambievolmente eventuali variazioni di residenza, domicilio e/o dimora;
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Persona_1
la madre;
c) assegna la casa coniugale, sita in Somma Vesuviana (NA), alla Via alla Via Canonico Feola
n. 77, alla madre sig.ra e con lei dimorerà la minore;
CP_1 Persona_1
d) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra Parte_1 CP_1
per il mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00 Persona_1
(trecento/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
f) pone in capo al sig. l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie Parte_1
come individuate in parte motiva;
g) prende atto che il sig. si impegna altresì al pagamento del 50 % del canone di Parte_1
locazione della casa coniugale assegnata alla sig.ra e alla minore CP_1 Persona_1
per l'importo di € 160,00 (centosessanta/00) mensili come da contratto di locazione
[...]
allegato;
h) prende atto dell'accordo tra le parti per cui la sig.ra riscuoterà integralmente CP_1
l'assegno unico familiare dovuto in favore della minore nonché il Persona_1
relativo bonus nido;
i) prende atto che ciascuno dei ricorrenti presta fin d'ora il proprio consenso e si obbliga a fare quanto necessario per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto in favore dell'altro.
j) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 22/10/2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)