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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13700/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024
da
Parte_1
e da
, Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. DE TOMA AMEDEO, per mandato a margine del ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 01/12/2022 –
decr. om. dd. 12/01/2023 e depositato il 16/01/2023);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 28/07/2000), (il Per_1 Per_2
22/05/2002), entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, ed Per_3
(il 25/08/2007), minore, e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
FAGAGNA (UD) il 20/09/1997 tra , nata a Parte_1
GINEVRA (SVIZZERA) il 13/08/1971, e , nato a [...] Parte_2
(UD) il 17/07/1970, alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i signori e danno atto di aver Parte_1 Parte_2
risolto tra di loro ogni questione patrimoniale, di essere economicamente indipendenti, senza nulla reciprocamente pretendere a titolo di assegno divorzile;
2) dispone l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori del figlio minore
, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, Per_3
con la quale vive anche la figlia maggiorenne Per_2
3) dispone che il signor potrà vedere e tenere seco, anche per il Parte_2
pernottamento, il figlio minore ogni qualvolta questi lo desideri, previo Per_3
accordo con la madre;
4) la casa familiare sita in Fagagna, via Germanica 21, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata alla stessa, quale genitrice Parte_1
collocataria del figlio minore;
Per_3
5) dispone che il padre contribuirà al mantenimento del figlio Per_3
corrispondendo alla madre la somma di € 500,00, da versarsi mensilmente in
2
via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie sostenute per il figlio sono poste a carico di Per_3
entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno e saranno disciplinate secondo il protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia -
Sezione territoriale di Udine, del 28.8.2015, noto alle parti, con la specificazione che laddove sia possibile ciascuno anticiperà la propria metà e si farà rilasciare giustificativo di spesa per quanto versato;
7) prende atto atto che il signor si farà inoltre carico del Parte_2
pagamento dei premi relativi alle polizze di assicurazione intestate alla signora n. 501538679 (Allianz S.p.A.) e n. 81540482 (Generali Parte_1
Italia S.p.A.);
8) dà atto che i coniugi si sono autorizzati reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
9) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAGAGNA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 25, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 31/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13700/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024
da
Parte_1
e da
, Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. DE TOMA AMEDEO, per mandato a margine del ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 01/12/2022 –
decr. om. dd. 12/01/2023 e depositato il 16/01/2023);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 28/07/2000), (il Per_1 Per_2
22/05/2002), entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, ed Per_3
(il 25/08/2007), minore, e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
FAGAGNA (UD) il 20/09/1997 tra , nata a Parte_1
GINEVRA (SVIZZERA) il 13/08/1971, e , nato a [...] Parte_2
(UD) il 17/07/1970, alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i signori e danno atto di aver Parte_1 Parte_2
risolto tra di loro ogni questione patrimoniale, di essere economicamente indipendenti, senza nulla reciprocamente pretendere a titolo di assegno divorzile;
2) dispone l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori del figlio minore
, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, Per_3
con la quale vive anche la figlia maggiorenne Per_2
3) dispone che il signor potrà vedere e tenere seco, anche per il Parte_2
pernottamento, il figlio minore ogni qualvolta questi lo desideri, previo Per_3
accordo con la madre;
4) la casa familiare sita in Fagagna, via Germanica 21, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata alla stessa, quale genitrice Parte_1
collocataria del figlio minore;
Per_3
5) dispone che il padre contribuirà al mantenimento del figlio Per_3
corrispondendo alla madre la somma di € 500,00, da versarsi mensilmente in
2
via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie sostenute per il figlio sono poste a carico di Per_3
entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno e saranno disciplinate secondo il protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia -
Sezione territoriale di Udine, del 28.8.2015, noto alle parti, con la specificazione che laddove sia possibile ciascuno anticiperà la propria metà e si farà rilasciare giustificativo di spesa per quanto versato;
7) prende atto atto che il signor si farà inoltre carico del Parte_2
pagamento dei premi relativi alle polizze di assicurazione intestate alla signora n. 501538679 (Allianz S.p.A.) e n. 81540482 (Generali Parte_1
Italia S.p.A.);
8) dà atto che i coniugi si sono autorizzati reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
9) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAGAGNA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 25, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 31/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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