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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/11/2024, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 2722/2024, promossa con ricorso depositato il 25/06/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, (CF: ), C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Ombretta Carcano;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino italiano, (CF: ), C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Ombretta Carcano;
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AL (VA) in data 05.08.2004 (anno
2004, n. 10, parte I), con regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/06/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione;
2) Nella casa coniugale sita in AL (Va), Via A. Ferrari 1, acquistata il 11/04/2001 (in epoca antecedente il matrimonio) e di proprietà pro quota di ½ ciascuno di Parte_1
e di , rimarrà a vivere la moglie che avrà diritto di abitarvi a titolo gratuito sino Parte_2
al momento in cui i ricorrenti non avranno perfezionato la cessione della quota di proprietà del IG. del predetto immobile in favore della IG.ra . Parte_2 Parte_1
Part Il IG. autorizzato sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a lasciare il domicilio coniugale asportando unicamente i propri effetti personali (mentre arredi, suppellettili ed elettrodomestici rimarranno in proprietà esclusiva della IG.ra ), lascerà il domicilio Pt_1
coniugale entro il 05/07/2024 e trasferirà altrove la propria residenza e domicilio entro e non oltre il 20/07/2024.
Tutte le spese relative alle utenze di fornitura di energia elettrica , gas , telefonia nonché tutti gli oneri derivanti dall'uso dell'abitazione ex coniugale, ivi compresi i servizi comunali per la raccolta rifiuti , le spese per fornitura acquedotto e le spese condominiali, rimarranno in capo al 50% ad entrambi i coniugi sino al momento in cui si protrarrà la loro convivenza e, successivamente saranno esclusivamente a carico della IG.ra (fatti salvi Parte_1
eventuali conguagli per spese non ancora pervenute e relative al periodo di convivenza) a far tempo dal momento in cui il IG. avrà lasciato l'immobile e sino a quando la Parte_2
medesima vi abiterà.
3) Con riferimento al Fondo Patrimoniale costituito il 25/01/2016, ad avvenuto scioglimento del medesimo ai sensi dell'art.171 c.c. con la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la
IG.ra si obbliga ed impegna ad acquistare, entro e non oltre 60 giorni dal Parte_1
pagina 2 di 5 passaggio in giudicato della sentenza anzidetta, la quota di ½, di proprietà del IG. Pt_2
che si obbliga ed impegna a vendere , dell'abitazione coniugale che di seguito si
[...]
descrive : porzione di fabbricato in Comune di AL, Via Ferrari n.1/a comprendente appartamento disposto sui piani primo e secondo con annessa cantina al piano cantinato, unità attualmente censite a Catasto Fabbricati del predetto Comune – Sezione AL – foglio 8 con il mappale n. 6150 sub 13 – via Angelo Ferrari n. 1 – piani S1,1,2, – cat. A/2 – cl. 6 – consistenza vani 5,5 – superficie catastale totale mq 105, escluse aree scoperte mq 102
- RC euro 511,29; autorimessa al piano terreno attualmente censita a Catasto Fabbricati del predetto Comune – Sezione AL – foglio 8 con il mappale n. 6150 sub 25 – via Angelo
Ferrari n.1 – piano S1 – cat. C/6 – cl. 11 – consistenza mq 15, superficie catastale mq 16- RC euro 51,90 confinante con enti comuni e autorimessa sub 26, il tutto unitamente alla proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 e seguenti c.c. tra cui in particolare l'area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato individuata a Catasto Terreni del Comune di AL con il mappale 6150 di are 10 e centiare 20, immobili pervenuti per atto di acquisto (antecedente il matrimonio) in data 11 aprile 2001 n. 2445/1746 di rep. Notaio di Arcisate (registrato a Varese il 20 aprile Per_1
2001 al n. 1378 serie IV.
La compravendita della quota di spettanza del IG. avverrà , innanzi a Notaio Parte_2
Part che verrà in tempo utile designato dalla IG.ra , obbligandosi il IG. ad Parte_1 ogni adempimento necessario all'uopo, per il prezzo che sin da ora i IGg.ri Parte_1
e concordano e definiscono in euro 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) : Parte_2
detto prezzo è stato dalle Parti concordemente stabilito in funzione del valore di mercato attualmente attribuibile all'immobile .
Il IG. ribadisce e riconosce di essere debitore nei confronti della IG.ra Parte_2 Pt_1
per la restituzione della propria quota parte di somme dalla medesima a suo tempo
[...]
anticipate e di spettanza di entrambi i coniugi: le Parti concordano di attestare e definire
Part l'entità delle somme dovute in restituzione per tale titolo e causa dal IG. in euro
20.000,00 (ventimila/00) comprensivi di capitale ed interessi al tasso legale e che detto importo verrà compensato all'atto della compravendita della quota anzidetta dell'immobile de quo con quanto dovuto dalla IG.ra a saldo. Pt_1
La IG.ra contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso versa quindi al Pt_1
IG. a titolo di acconto sulle somme dovute per la compravendita de qua la Parte_2
pagina 3 di 5 somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) a mezzo assegno bancario n. 3781515677-04 Banca
Unicredit intestato a , che ne rilascia formale quietanza di ricevuta con la Parte_2
sottoscrizione del presente ricorso. La somma che sarà dovuta a saldo dalla IG.ra Pt_1
al IG. per l'acquisto della quota di ½ di proprietà del medesimo
[...] Parte_2 dell'immobile ante descritto sarà pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00). Tutte le eventuali spese relative al trasferimento di proprietà e le competenze relative alla stipula dell'atto notarile per l'acquisto della quota saranno a carico esclusivo della IG.ra Parte_1
.
[...]
4) Le Parti danno atto che al IG. è stata attribuita il 04/06/2020 la proprietà Parte_2 esclusiva dell'autoveicolo, già ad entrambe intestato, e targato EH833WL e che detto autoveicolo rimarrà in proprietà esclusiva del medesimo IG. . Parte_2
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento.
6) Le spese del presente procedimento ed i compensi di Avvocato saranno a carico pro quota del 50% di ciascuno dei ricorrenti, con onere di immediata rifusione in favore di chi le avrà integralmente anticipate.
7) il presente accordo, e le condizioni di cui sopra, per espressa volontà delle Parti sono da intendersi vincolanti per le medesime dalla data della loro sottoscrizione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 28/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso/scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di pagina 4 di 5 procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 17/10/2024).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Parte_2
GERGEI (CA) il 08/03/1961, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
05/08/2004 in AL (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di AL (anno 2004, atto n. 10, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 07 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 2722/2024, promossa con ricorso depositato il 25/06/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, (CF: ), C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Ombretta Carcano;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino italiano, (CF: ), C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Ombretta Carcano;
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AL (VA) in data 05.08.2004 (anno
2004, n. 10, parte I), con regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/06/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione;
2) Nella casa coniugale sita in AL (Va), Via A. Ferrari 1, acquistata il 11/04/2001 (in epoca antecedente il matrimonio) e di proprietà pro quota di ½ ciascuno di Parte_1
e di , rimarrà a vivere la moglie che avrà diritto di abitarvi a titolo gratuito sino Parte_2
al momento in cui i ricorrenti non avranno perfezionato la cessione della quota di proprietà del IG. del predetto immobile in favore della IG.ra . Parte_2 Parte_1
Part Il IG. autorizzato sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a lasciare il domicilio coniugale asportando unicamente i propri effetti personali (mentre arredi, suppellettili ed elettrodomestici rimarranno in proprietà esclusiva della IG.ra ), lascerà il domicilio Pt_1
coniugale entro il 05/07/2024 e trasferirà altrove la propria residenza e domicilio entro e non oltre il 20/07/2024.
Tutte le spese relative alle utenze di fornitura di energia elettrica , gas , telefonia nonché tutti gli oneri derivanti dall'uso dell'abitazione ex coniugale, ivi compresi i servizi comunali per la raccolta rifiuti , le spese per fornitura acquedotto e le spese condominiali, rimarranno in capo al 50% ad entrambi i coniugi sino al momento in cui si protrarrà la loro convivenza e, successivamente saranno esclusivamente a carico della IG.ra (fatti salvi Parte_1
eventuali conguagli per spese non ancora pervenute e relative al periodo di convivenza) a far tempo dal momento in cui il IG. avrà lasciato l'immobile e sino a quando la Parte_2
medesima vi abiterà.
3) Con riferimento al Fondo Patrimoniale costituito il 25/01/2016, ad avvenuto scioglimento del medesimo ai sensi dell'art.171 c.c. con la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la
IG.ra si obbliga ed impegna ad acquistare, entro e non oltre 60 giorni dal Parte_1
pagina 2 di 5 passaggio in giudicato della sentenza anzidetta, la quota di ½, di proprietà del IG. Pt_2
che si obbliga ed impegna a vendere , dell'abitazione coniugale che di seguito si
[...]
descrive : porzione di fabbricato in Comune di AL, Via Ferrari n.1/a comprendente appartamento disposto sui piani primo e secondo con annessa cantina al piano cantinato, unità attualmente censite a Catasto Fabbricati del predetto Comune – Sezione AL – foglio 8 con il mappale n. 6150 sub 13 – via Angelo Ferrari n. 1 – piani S1,1,2, – cat. A/2 – cl. 6 – consistenza vani 5,5 – superficie catastale totale mq 105, escluse aree scoperte mq 102
- RC euro 511,29; autorimessa al piano terreno attualmente censita a Catasto Fabbricati del predetto Comune – Sezione AL – foglio 8 con il mappale n. 6150 sub 25 – via Angelo
Ferrari n.1 – piano S1 – cat. C/6 – cl. 11 – consistenza mq 15, superficie catastale mq 16- RC euro 51,90 confinante con enti comuni e autorimessa sub 26, il tutto unitamente alla proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 e seguenti c.c. tra cui in particolare l'area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato individuata a Catasto Terreni del Comune di AL con il mappale 6150 di are 10 e centiare 20, immobili pervenuti per atto di acquisto (antecedente il matrimonio) in data 11 aprile 2001 n. 2445/1746 di rep. Notaio di Arcisate (registrato a Varese il 20 aprile Per_1
2001 al n. 1378 serie IV.
La compravendita della quota di spettanza del IG. avverrà , innanzi a Notaio Parte_2
Part che verrà in tempo utile designato dalla IG.ra , obbligandosi il IG. ad Parte_1 ogni adempimento necessario all'uopo, per il prezzo che sin da ora i IGg.ri Parte_1
e concordano e definiscono in euro 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) : Parte_2
detto prezzo è stato dalle Parti concordemente stabilito in funzione del valore di mercato attualmente attribuibile all'immobile .
Il IG. ribadisce e riconosce di essere debitore nei confronti della IG.ra Parte_2 Pt_1
per la restituzione della propria quota parte di somme dalla medesima a suo tempo
[...]
anticipate e di spettanza di entrambi i coniugi: le Parti concordano di attestare e definire
Part l'entità delle somme dovute in restituzione per tale titolo e causa dal IG. in euro
20.000,00 (ventimila/00) comprensivi di capitale ed interessi al tasso legale e che detto importo verrà compensato all'atto della compravendita della quota anzidetta dell'immobile de quo con quanto dovuto dalla IG.ra a saldo. Pt_1
La IG.ra contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso versa quindi al Pt_1
IG. a titolo di acconto sulle somme dovute per la compravendita de qua la Parte_2
pagina 3 di 5 somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) a mezzo assegno bancario n. 3781515677-04 Banca
Unicredit intestato a , che ne rilascia formale quietanza di ricevuta con la Parte_2
sottoscrizione del presente ricorso. La somma che sarà dovuta a saldo dalla IG.ra Pt_1
al IG. per l'acquisto della quota di ½ di proprietà del medesimo
[...] Parte_2 dell'immobile ante descritto sarà pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00). Tutte le eventuali spese relative al trasferimento di proprietà e le competenze relative alla stipula dell'atto notarile per l'acquisto della quota saranno a carico esclusivo della IG.ra Parte_1
.
[...]
4) Le Parti danno atto che al IG. è stata attribuita il 04/06/2020 la proprietà Parte_2 esclusiva dell'autoveicolo, già ad entrambe intestato, e targato EH833WL e che detto autoveicolo rimarrà in proprietà esclusiva del medesimo IG. . Parte_2
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento.
6) Le spese del presente procedimento ed i compensi di Avvocato saranno a carico pro quota del 50% di ciascuno dei ricorrenti, con onere di immediata rifusione in favore di chi le avrà integralmente anticipate.
7) il presente accordo, e le condizioni di cui sopra, per espressa volontà delle Parti sono da intendersi vincolanti per le medesime dalla data della loro sottoscrizione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 28/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso/scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di pagina 4 di 5 procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 17/10/2024).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Parte_2
GERGEI (CA) il 08/03/1961, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
05/08/2004 in AL (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di AL (anno 2004, atto n. 10, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 07 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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