Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 1
In materia di reati concernenti le armi, la norma di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 deve essere interpretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo: ed invero gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare pienamente e razionalmente la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste. Per escludere la completa parificazione di detti strumenti alle armi comuni da sparo, è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - prevista dall'art. 6 della citata legge n. 110 del 1975 - abbia esplicitamente e preventivamente escluso, per taluni di tali strumenti, la qualifica di arma comune da sparo: ove ciò si sia eventualmente verificato, la prova dell'esenzione dall'obbligo della denuncia, prevista per gli strumenti indicati nella suddetta norma, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve essere posta a carico del detentore, poiché, mentre l'obbligo della denuncia delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale, l'eventuale eccezione a tale obbligo deve essere dimostrata dall'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/1998, n. 13300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13300 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 26.11.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 1315
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 34090/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) D'AM NO n. il 14.03.1923
avverso sentenza del 26.02.1998 CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del DOTT. OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 26.2.1998 la Corte di Appello di Catania, confermava la sentenza emessa il 13.3.1996 dal Tribunale della stessa città, con la quale D'AM NO era stato condannato, concesse le attenuanti generiche e la diminuente del fatto di lieve entità, alla pena di mesi 4 di reclusione e L.300.000 di multa per i reati, legati dalla continuazione, di detenzione abusiva di arma comune da sparo (una pistola a tamburo di fabbricazione belga) e di una pistola lanciarazzi, e di illegale detenzione di numerose cartucce di diverso calibro, accertati in Catania il 22.6.1994. Osservava la suddetta Corte:
- che della responsabilità dell'imputato, nella cui abitazione erano state rinvenute le armi e le munizioni di cui sopra, non poteva dubitarsi;
- che, per quanto riguardava la pistola di fabbricazione, belga, non poteva costituire esimente il fatto che l'arma fosse priva di tamburo, dato che la mancanza di tale parte poteva essere supplita da un tamburo sostitutivo e, comunque, era penalmente sanzionata anche la detenzione di semplici parti di armi;
mentre, per quanto riguardava il lanciarazzi, lo stesso risultava iscritto nel catalogo nazionale delle armi;
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato lamentando:
a) carenza di motivazione e conseguente violazione dell'art.47 c.p., sotto il profilo che la Corte di Catania non aveva considerato che era processualmente emerso che la pistola a tamburo rappresentava un innocuo ricordo di famiglia e che da ciò era derivata la sua convinzione che trattavasi di arnese inefficiente, relativamente al quale non sussisteva alcun obbligo di denuncia, essendo pacifico che, comunque, l'erronea opinione sulla efficienza delle armi integrava gli estremi dell'errore di fatto;
b) erronea applicazione della legge relativamente alla detenzione del lanciarazzi, da ritenere depenalizzata per effetto delle modifiche apportate all'ultimo comma dell'art.2 della legge 18.4.1975 n. 110 dall'art 1 legge 21.2.1990 n.36. Il ricorso va respinto.
Quanto al primo motivo di gravame, non può non rilevarsi che l'assunto del ricorrente, secondo cui l'elemento psicologico nel reato di detenzione illegale di armi consisterebbe, oltre che nella consapevolezza della detenzione, anche nella consapevolezza dell'attitudine offensiva e della idoneità all'impiego delle stesse armi, non ha alcun fondamento giuridico.
È, per converso, pienamente condivisibile l'affermazione della Corte di Catania che, facendo con ciò corretta applicazione di principi giuridici e di massime giurisprudenziali da tempo consolidati, ha in sostanza affermato che, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di detenzione illegale di armi e munizioni, non è affatto necessaria la consapevolezza di violare la legge;
e che, una volta accertato, come nella specie, che il soggetto aveva la coscienza e la volontà di avere a propria disposizione delle armi e delle munizioni, il reato rimane integro in tutti i suoi componenti materiali e psicologici.
L'eventuale erroneo convincimento circa la inefficienza delle armi e delle munizioni può integrare gli estremi dell'errore di fatto ex art.47 c.p. solo quanto attenga alla completezza ed interezza delle armi stesse nelle loro parti essenziali, come quando, ad esempio, si tratti di una parte di arma che abbia perso, per un processo di ossidazione o di altra natura, qualsiasi connotazione riferibile alla sua funzione originaria di componente di un'arma.
Quando invece la fallace convinzione circa lo stato delle armi, come si sostiene nella fattispecie da parte del ricorrente, riguardi la loro presunta inefficienza e la loro natura di "oggetto antico", essa si risolve, in pratica, in errore sulla legge penale che, come è noto, non ha alcuna efficacia scriminante.
Per altro, nel caso in esame i giudici di merito hanno, con argomentazioni del tutto prive di vizi logici, dato atto che non sussisteva dubbio alcuno sulla efficienza dell'arma detenuta dal ricorrente, anche se la pistola era priva di tamburo, senza dire che, comunque, costituisce reato anche la detenzione di semplici parti di armi da fuoco.
Quanto alla pretesa violazione dell'art.47 c.p., è sufficiente osservare che l'errore di fatto sull'inefficienza di un'arma non ha efficacia discriminante quando, come nel caso in esame, riguardi un difetto di funzionamento. L'errore sul fatto costitutivo del reato, per poter essere invocato, deve cadere su un estremo materiale del reato stesso e deve consistere in una difettosa, incolpevole percezione o in una lacunosa ricognizione della realtà, tale che il lato volitivo del processo psichico risulti inficiato da quello intellettivo, con la conseguenza che il soggetto si determini ed agisca nel presupposto di una realtà non corrispondente a quella effettiva.
Allorché, invece, l'errore sia assunto come determinato da un convincimento difettoso, conseguente ad una ricognizione della realtà colpevolmente sommaria e parziale, la fallace percezione non può essere invocata come costituente errore penalmente scusabile. Quanto alla pistola lanciarazzi è sufficiente richiamare i principi più volte affermati in materia da questa Corte, che ha stabilito che ""A seguito della modifica introdotta dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1990 n. 36 all'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, affinché gli strumenti lanciarazzi possano essere considerati armi comuni da sparo è richiesta l'iscrizione del prototipo nel catalogo nazionale delle armi (v. Cass., Sez. I, sent. n. 11986 del 06-12-1995, Grimaldi). E nella specie i giudici di merito hanno accertato che il lanciarazzi rinvenuto nella abitazione dell'imputato era stato iscritto nel catalogo nazionale delle armi.
Per altro, questa Corte ha ulteriormente precisato che "In materia di reati concernenti le armi, la norma di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 deve essere interpretata nel senso
- che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo:
ed invero, gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare pienamente e razionalmente la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste. Per escludere la completa parificazione di detti strumenti alle armi comuni da sparo, è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - prevista dall'art, 6 della legge n. 110 del 1975 citata - abbia esplicitamente e preventivamente escluso, per taluni di tali strumenti, la qualifica di arma comune da sparo: ove ciò si sia eventualmente verificato, la prova dell'esenzione dall'obbligo della denuncia, prevista per gli strumenti indicati nella suddetta norma, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve essere posta a carico del detentore poiché, mentre l'obbligo della denuncia delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale, l'eventuale eccezione a tale obbligo deve essere dimostrata dall'interessato" (v.Cass., Sez. I, sent. n. 3911 del 28-04-1997 (ud. del 04-04-1997), Di Nardo). Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto delle doglianze del ricorrente.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1998