Accoglimento
Sentenza 10 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/05/2021, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 03644/2021REG.PROV.COLL.
N. 05262/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5262 del 2014, proposto da
AR NZ, NT OT, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Feroci, Andrea Pavanini, con domicilio eletto presso lo studio Marco Feroci in Roma, via Paolo Emilio, 32;
contro
Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, NT Iannotta, Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio Nicolò Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini 34;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Mag.Acque Isp.Gen.Laguna di Venezia,Marano Grado per Salv. Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01333/2013, resa tra le parti, concernente demolizione di un manufatto ad uso capanno da pesca con bilancia annessa
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Mag.Acque Isp.Gen.Laguna di Venezia,Marano Grado per Salv. Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo; l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza, resa in forma immediata, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, (Sezione Seconda) n. 01333/2013, di reiezione del ricorso proposto dai sig.ri AR NZ e NT OT avverso l’ordinanza di demolizione del Comune di Venezia (d.26 novembre 2010, prot. n. 2010/511414) avente ad oggetto il manufatto ad uso capanno da pesca con bilancia annessa.
La sanzione della demolizione, emessa ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/01, è stata adottata sul rilievo che gli interventi – benché risalenti agli anni ’70 pur avendo conseguito la concessione lagunare n. 2889 del Magistrato alle Acque – risultavano, comunque, abusivi in quanto realizzati in area demaniale senza titolo edilizio ed in assenza d’autorizzazione paesaggistica.
1.1 Coi motivi d’impugnazione, i ricorrenti hanno censurato l’omessa valutazione da parte del Comune della natura e dell’epoca di realizzazione delle opere, la parziale demolizione di esse, l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria e dell’avvio del procedimento per conseguire il nulla osta paesaggistico.
2. Sul rilievo che il diniego espresso dal Comune sull’istanza di sanatoria non è stato impugnato e che solo parte dei manufatti è stata rimossa, i giudici di prime cure hanno respinto il ricorso affermando che “ risulta ormai indiscussa l’abusività dei manufatti e l’insussistenza di alcun affidamento da parte dei ricorrenti, i quali hanno mantenuto le opere abusive nonostante la conferma del loro contrasto urbanistico edilizio ed il mancato conseguimento della sanatoria ”.
3. Appellano la sentenza i sig.ri AR NZ e NT OT. Resiste il Comune di Venezia.
4. Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2021, tenuta in modalità telematica da remoto, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Il primo, secondo e terzo motivo d’appello, muovendo da un unico filo conduttore, possono essere trattati congiuntamente.
Gli appellanti lamentano l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere d’accertare la connessione funzionale esistente tra il bilancione da pesca e l’attività di pesca; e che il bilancione non necessitava di permesso di costruire, quanto al più, d’autorizzazione, con conseguente illegittimità della sanzione demolitoria.
In punto di fatto, in considerazione del fatto che il bilancione da pesca non comporta l’occupazione di superfici utili o volumi, gli appellanti hanno sottolineato di aver presentato (d.28 ottobre 2013) domanda d’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, quarto comma, d.lgs. n. 42/2004 per il solo bilancione da pesca, prevedendo la demolizione del capanno,
5.1 L’appello è fondato.
Va in primo luogo dato atto che è stato rilasciato (cfr., prot. n. 604216 del 14 dicembre 2017), ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 181 quater d. lgs. n. 42 del 2004, l’accertamento della compatibilità paesaggistica del bilancione da pesca con relative opere pertinenziali eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Comune resistente, il rilascio del nulla osta non dispiega i propri effetti esclusivamente sul piano paesaggistico senza alcun riflesso su quello edilizio.
Sia il piano regionale (Palav), che quello comunale (VPRG), prevedono il piano di recupero e di mantenimento delle bilance da pesca.
L’art. 6 del Piano d’Area PALAV, relativo all’area denominata “barene velme e zone di canneto” e la Variante per la Laguna e le Isole minori, in adeguamento al predetto PALAV, prescrivono l’adozione del piano di censimento e recupero delle bilance da pesca storicizzate presenti sul territorio lagunare di Venezia.
Il rilievo storico-culturale – inteso quest’ultimo nell’accezione identitaria del genius loci lagunare nell’attività di pesca – incarnato nella bilancia da pesca è stato “storicizzato” per effetto della richiamata disciplina contenuta negli strumenti urbanistici richiamati.
Vale adire che, in forza della disciplina richiamata, il bilancione costituisce patrimonio identitario della città lagunare, memoria storica dell’attività, vivida testimonianza della singolarità del sistema di pesca.
Tant’è che nell’originario censimento dei bilancioni da pesca esistenti, risalente al 2008, la Provincia di Venezia, nell’ambito del “Piano per la gestione delle risorse alieutiche della Provincia di Venezia”, poi recepito dal “Piano per la localizzazione dei Bilancioni in Provincia di Venezia”, ha previsto la possibilità di realizzare sei nuovi bilancioni e il mantenimento dei trenta bilancioni censiti nel 2008, tra cui quello in oggetto.
In definitiva, come lamentato dai ricorrenti, l’ordinanza di demolizione ha pretermesso di considerare l’avvenuta storicizzazione, rilevante anche sul paino urbanistico ed edilizio, del bilancione e delle opere strettamente necessarie per la sua utilizzazione.
A riguardo non va passato sotto silenzio che la peculiarità del bilancione è riconosciuta dalla stessa amministrazione civica che ha adottato il provvedimento impugnato.
Nella deliberazione di Giunta Comunale n. 482 del 13 settembre 2013, avente ad oggetto il “Gruppo di Azione Costiera per l’attuazione degli interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura previsti dall’asse 4 del Fondo Europeo per la pesca 2007/2013, si dà atto che:
“nella laguna di Venezia sono presenti strutture a servizio della pesca professionale e non che richiedono la definizione di uno specifico percorso amministrativo che porti al superamento delle attuali criticità, sia sotto il profilo paesaggistico – urbanistico, sia sotto quello ambientale” e che “le suddette strutture, per il loro utilizzo legato alla pesca e per la loro collocazione in un contesto di grande pregio ambientale, presentano potenzialità notevoli per lo sviluppo dell’ittiturismo”.
6. Sicché l’ordinanza di demolizione, adottata senza alcun riferimento alle caratteristiche storico-culturali del bilancione riconosciute come rilevanti anche sotto il profilo urbanistico dal Comune, confligge con il principio di non contraddizione dell’azione amministrativa.
7. Conclusivamente l’appello è fondato ai sensi e nei limiti della motivazione, e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, deve essere accolto il ricorso di prime cure ed annullato l’atto impugnato.
8. Le questioni dedotte ed il rilievo delle situazioni di fatto descritte giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti della motivazione, e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure ed annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oreste Mario Caputo | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO