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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/08/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2025, promosso da:
(codice fiscale e partita IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 proprio Amministratore e legale rappresentante p.t., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Pigna n. 45, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 32 presso lo studio dell'avv. Aniello Beneduce, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, -Ricorrente-
nei confronti di
(codice fiscale e partita IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in L'LA (AQ) Via Cansatessa snc, ivi elettivamente domiciliata, in via Cardinale Mazzarino n. 41, presso lo studio dell'Avv. Luca Marchesani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta,
-Resistente-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 30.05.2025, depositato ex art. 40 CCI, chiedeva Parte_1 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della di seguito brevemente Controparte_1 solo ). CP_1 A sostegno, della propria domanda, la ricorrente deduceva che:
- era creditrice della della complessiva somma di € 59.810,79, come da atto di CP_1 precetto notificato in virtù del decreto ingiuntivo n. 294/2024 del Tribunale di L'LA (R.G. n.
1502/2024) del 7 agosto 2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo il 3 aprile 2025 con ordinanza emessa ex art 648 c.p.c. nel procedimento di opposizione n. 2409/2024 R.G. Tribunale di L'LA e con il quale era stato ingiunto alla debitrice il pagamento della somma di euro
42.554,35, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
- in forza del suindicato titolo esecutivo aveva promosso nei confronti della CP_1 procedura di esecuzione forzata presso terzi, pignorando tutte le somme di pertinenza della debitrice, dovutele, rispettivamente, da Agenzia Delle Entrate (a titolo di crediti di imposta), Banca
Sella S.P.A. e da Intesa San Paolo S.P.A. La procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n. 235/2025
R.G.E. Tribunale di L'LA, era però risultata del tutto infruttifera, avendo i terzi pignorati reso dichiarazioni negative, ad eccezione solo di Intesa San Paolo S.p.A., il quale aveva dichiarato di essere debitrice della per soli euro 2.613,24; CP_1
- tali circostanze erano chiaramente indicative dello stato di insolvenza della la quale CP_1 non appariva più in grado di far fronte, con i mezzi ordinari, alle obbligazioni di pagamento assunte.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla società resistente a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCI.
Con memoria del 21.06.2025, costituiva in giudizio la quale contestava CP_1 puntualmente la domanda della società ricorrente e ne chiedeva il rigetto. In particolare, pate resistente esponeva che:
- la rappresentava una florida realtà imprenditoriale, impegnata nel campo delle CP_1 energie rinnovabili, potendo contare la società su impegni contrattuali del valore di oltre €.
2.500.000,00, godendo di eccellenti rating commerciali e solidissimo merito bancario, oltre che di piena regolarità contributiva e fiscale;
- del tutto infondato e arbitrario era lo stato di insolvenza dedotto dalla controparte, in quanto la resistente i) aveva regolarmente depositato i bilanci presso la CCIAA;
ii) non mostrava carichi pendenti e segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia; iii) presentava DURC regolare;
iv) deteneva crediti fiscali di importo rilevante, come dimostrato dalla visura del cassetto fiscale versata in atti;
v) non era destinataria di azioni di recupero del credito da parte di Agenzia delle Entrate;
- il credito azionato dalla società ricorrente era oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ancora pendente. All'udienza del 7 luglio 2025, tenutasi dinnanzi al Giudice delegato dott.ssa Maura Manzi, le parti si riportavano ai propri scritti e insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il
Giudice riservava di riferire al Collegio per la decisione del ricorso.
_________
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio, come evincibile dalla visura camerale in atti.
Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva del creditore istante, seppure titolare di un credito oggetto di contestazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dalla Controparte_1
Al riguardo, merita richiamare l'orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di aderire, secondo cui l'istanza di fallimento - alla quale è certamente assimilabile l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale - è ammissibile anche se il credito posto alla base della domanda è oggetto di contestazione in autonomo giudizio (cfr. ordinanza n. 163 dell'8.01.2016, Sezione VI Corte di
Cassazione). Difatti, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, non è richiesto che il credito azionato sia stato accertato giudizialmente in via definitiva essendo, viceversa, sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice fallimentare, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante. Né, tantomeno, il Tribunale in sede prefallimentare è tenuto a valutare la fondatezza nel merito delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori, atteso che, se si opinasse diversamente, la valutazione espressa si risolverebbe in un giudizio prognostico sull'esito della lite, espresso peraltro allo stato degli atti esistenti al momento della decisione sull'istanza di fallimento, e, dunque, soggetto ad essere privo della necessaria completezza delle ragioni difensive delle parti e degli elementi di prova fondanti la decisione sull'esistenza del credito, caratterizzato, quindi, da ampio margine di discrezionalità (in termini:
Cass. civ., ss.uu. n. 1521/2013; Cass. civ., sez. I, n. 11421/2014; Cass. civ., sez. I, n. 576/2015;
Cass. civ., sez. I, n. 16118/2019).
Ne consegue che la è senz'alro legittimata alla proposizione del ricorso. Parte_1
Tanto premesso e venendo all'esame del ricorso, lo stesso va accolto per le ragioni di seguito espresse.
In primo luogo, è qualificabile quale imprenditore commerciale, inerendo il suo CP_1 oggetto sociale alla fornitura di servizi alle imprese ed alla consulenza ambientale in genere (cfr. visura camerale in atti).
In secondo luogo, non sussistono nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII;
dall'istruttoria è infatti emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori è superiore al limite legale di € 30.000,00. In terzo luogo, la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e che dalle risultanze delle informative acquisite è emerso il superamento delle soglie di cui alla medesima disposizione (cfr. bilanci CCIAA in atti).
Quanto allo stato di insolvenza, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L'accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale non presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata (cfr. Cass. civ., n. 9253/2012 in tema di dichiarazione di fallimento). In altre parole, ciò che occorre verificare non è la presenza di inadempimenti, ma la capacità dell'imprenditore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, con mezzi propri o forniti da terzi (cfr. Cass. Civ. sent. del 07/04/2015, n. 6911).
Lo stato d'insolvenza va dunque inteso come l'impossibilità per l'imprenditore di far fronte regolarmente ai propri impegni, consistenti nel pagare i debiti con denaro, assegni o cambiali.
Con riferimento a tale ultimo presupposto, la giurisprudenza ha ormai adottato una definizione di insolvenza, intesa quale stato di impotenza economico-patrimoniale, strutturale e non soltanto transitoria, che impedisce di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività (vedi ex multis Cass. Civ. sent. del 13/03/2001, n. 115; Cass. Civ. sent. del 20/06/2000,
n. 8374).
Nel caso in esame, ha contestato di essere un'impresa in stato di insolvenza, CP_1 affermando di non presentare indicatori tale da manifestare impotenze funzionali, incapacità di produrre redditività e impossibilità di accedere al credito, essendo detentrice di rapporti contrattuali di ingente valore e vantando, all'interno del proprio cassetto fiscale, di crediti d'imposta di importo assai rilevante, frutto della propria attività edilizia regolamentata dalla normativa del c.d. Superbonus ed Ecobonus, crediti questi concorrenti a costituire patrimonio disponibile ed utilizzabile quale bene cedibile a terzi, come mezzo di pagamento diretto, oltre che come strumento compensativo nei confronti dell'Erario.
Ritiene il Collegio che nessuno dei predetti elementi valga a provare il possesso di un'adeguata capacità reddituale e liquidità finanziaria.
Nessuna prova, infatti, è stata data in ordine alle disponibilità bancarie della anzi CP_1 dall'istruttoria è emerso che l'unica disponibilità è costituita dai rapporti bancari con Intesa
SanPaolo S.p.a., comunque limitati al valore di soli € 2.613,24 (cfr. dichiarazione di terzo dell'Istituto di credito, resa nella procedura esecutiva presso terzi promossa dalla ricorrente
[...]
doc. n. 5 fascicolo di parte ricorrente). Parte_1
Riguardo ai crediti di imposta mostrati dalla visura del cassetto fiscale di (cfr. doc. CP_1
n. 8 fascicolo di parte resistente), va rilevato che, come detto dalla stessa resistente, si tratta di crediti allo stato ancora non monetizzati che, per trasformarsi in risorse liquide, necessitano di essere ceduti a soggetti terzi acquisendo, come contropartita, corrispettivo. Allo stato alcuna liquidità può dunque essere attribuita a tali poste che, lungi dal rappresentare provviste di denaro, devono invece ancora essere collocati sul mercato e riscosse. D'altronde, alcuna prova è stata fornita dalla resistente in ordine alle cessioni di suddetti crediti, le quali in astratto potrebbero anche mai essere concluse.
A ciò si aggiunga che la società ricorrente ha prodotto la dichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di L'LA, quale terzo pignorato nella procedura di esecuzione forzata promossa in danno della nella quale viene attestata l'inesistenza CP_1 di crediti certi, liquidi ed esigibili della società resistente e anzi è rappresentata l'esistenza di un ingente debito tributario di € 368.661,01 (cfr. allegato 1 memoria difensiva di parte ricorrente, depositata in data 24.06.2025). Tale circostanza appare dunque dirimente rispetto a qualsiasi dubbio circa lo stato di insolvenza della la quale non solo non è risultata titolare di CP_1 crediti verso l'Erario, ma addirittura è risultata titolare di un significativo debito tributario.
In conclusione, le deduzioni della resistente in ordine al possesso di una adeguata capacità reddituale e di una liquidità finanziaria sufficiente al regolare adempimento delle proprie obbligazioni sono rimaste del tutto indimostrate.
Al contrario, lo stato di insolvenza della debitrice medesima è reso manifesto: - dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso il creditore istante, attesa l'infruttuosità della procedura esecutiva presso terzi intrapresa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'istituto bancario Intesa SanPaolo S.p.a.; - dall'esistenza di un'ingente esposizione debitoria, pari ad oltre
€ 3.000.000,00, come risultante dall'ultimo bilancio infrannuale per l'anno 2025, prodotto dalla stessa società debitrice (cfr. doc. 1 deposito documentale del 05.07.2025); nonché – dal predetto ingente debito nei confronti dell'Erario, pari ad € 380.863,83, come mostrato dall'informativa
ADE acquisita nel corso del procedimento.
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea, bensì di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente e di una concreta incapacità di stare sul mercato. Alla luce di quanto sinora esposto, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 121 CCI, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale e nominato il RE, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della codice fiscale e Controparte_1 partita IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Ing. con P.IVA_2 Controparte_2 sede in L'LA (AQ) Via Cansatessa snc;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maura Manzi; nomina
RE , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il RE, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30.10.2025 alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del RE, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
RE, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al RE che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al RE ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni alle parti ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'LA nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2025, promosso da:
(codice fiscale e partita IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 proprio Amministratore e legale rappresentante p.t., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Pigna n. 45, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 32 presso lo studio dell'avv. Aniello Beneduce, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, -Ricorrente-
nei confronti di
(codice fiscale e partita IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in L'LA (AQ) Via Cansatessa snc, ivi elettivamente domiciliata, in via Cardinale Mazzarino n. 41, presso lo studio dell'Avv. Luca Marchesani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta,
-Resistente-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 30.05.2025, depositato ex art. 40 CCI, chiedeva Parte_1 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della di seguito brevemente Controparte_1 solo ). CP_1 A sostegno, della propria domanda, la ricorrente deduceva che:
- era creditrice della della complessiva somma di € 59.810,79, come da atto di CP_1 precetto notificato in virtù del decreto ingiuntivo n. 294/2024 del Tribunale di L'LA (R.G. n.
1502/2024) del 7 agosto 2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo il 3 aprile 2025 con ordinanza emessa ex art 648 c.p.c. nel procedimento di opposizione n. 2409/2024 R.G. Tribunale di L'LA e con il quale era stato ingiunto alla debitrice il pagamento della somma di euro
42.554,35, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
- in forza del suindicato titolo esecutivo aveva promosso nei confronti della CP_1 procedura di esecuzione forzata presso terzi, pignorando tutte le somme di pertinenza della debitrice, dovutele, rispettivamente, da Agenzia Delle Entrate (a titolo di crediti di imposta), Banca
Sella S.P.A. e da Intesa San Paolo S.P.A. La procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n. 235/2025
R.G.E. Tribunale di L'LA, era però risultata del tutto infruttifera, avendo i terzi pignorati reso dichiarazioni negative, ad eccezione solo di Intesa San Paolo S.p.A., il quale aveva dichiarato di essere debitrice della per soli euro 2.613,24; CP_1
- tali circostanze erano chiaramente indicative dello stato di insolvenza della la quale CP_1 non appariva più in grado di far fronte, con i mezzi ordinari, alle obbligazioni di pagamento assunte.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla società resistente a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCI.
Con memoria del 21.06.2025, costituiva in giudizio la quale contestava CP_1 puntualmente la domanda della società ricorrente e ne chiedeva il rigetto. In particolare, pate resistente esponeva che:
- la rappresentava una florida realtà imprenditoriale, impegnata nel campo delle CP_1 energie rinnovabili, potendo contare la società su impegni contrattuali del valore di oltre €.
2.500.000,00, godendo di eccellenti rating commerciali e solidissimo merito bancario, oltre che di piena regolarità contributiva e fiscale;
- del tutto infondato e arbitrario era lo stato di insolvenza dedotto dalla controparte, in quanto la resistente i) aveva regolarmente depositato i bilanci presso la CCIAA;
ii) non mostrava carichi pendenti e segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia; iii) presentava DURC regolare;
iv) deteneva crediti fiscali di importo rilevante, come dimostrato dalla visura del cassetto fiscale versata in atti;
v) non era destinataria di azioni di recupero del credito da parte di Agenzia delle Entrate;
- il credito azionato dalla società ricorrente era oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ancora pendente. All'udienza del 7 luglio 2025, tenutasi dinnanzi al Giudice delegato dott.ssa Maura Manzi, le parti si riportavano ai propri scritti e insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il
Giudice riservava di riferire al Collegio per la decisione del ricorso.
_________
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio, come evincibile dalla visura camerale in atti.
Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva del creditore istante, seppure titolare di un credito oggetto di contestazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dalla Controparte_1
Al riguardo, merita richiamare l'orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di aderire, secondo cui l'istanza di fallimento - alla quale è certamente assimilabile l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale - è ammissibile anche se il credito posto alla base della domanda è oggetto di contestazione in autonomo giudizio (cfr. ordinanza n. 163 dell'8.01.2016, Sezione VI Corte di
Cassazione). Difatti, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, non è richiesto che il credito azionato sia stato accertato giudizialmente in via definitiva essendo, viceversa, sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice fallimentare, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante. Né, tantomeno, il Tribunale in sede prefallimentare è tenuto a valutare la fondatezza nel merito delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori, atteso che, se si opinasse diversamente, la valutazione espressa si risolverebbe in un giudizio prognostico sull'esito della lite, espresso peraltro allo stato degli atti esistenti al momento della decisione sull'istanza di fallimento, e, dunque, soggetto ad essere privo della necessaria completezza delle ragioni difensive delle parti e degli elementi di prova fondanti la decisione sull'esistenza del credito, caratterizzato, quindi, da ampio margine di discrezionalità (in termini:
Cass. civ., ss.uu. n. 1521/2013; Cass. civ., sez. I, n. 11421/2014; Cass. civ., sez. I, n. 576/2015;
Cass. civ., sez. I, n. 16118/2019).
Ne consegue che la è senz'alro legittimata alla proposizione del ricorso. Parte_1
Tanto premesso e venendo all'esame del ricorso, lo stesso va accolto per le ragioni di seguito espresse.
In primo luogo, è qualificabile quale imprenditore commerciale, inerendo il suo CP_1 oggetto sociale alla fornitura di servizi alle imprese ed alla consulenza ambientale in genere (cfr. visura camerale in atti).
In secondo luogo, non sussistono nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII;
dall'istruttoria è infatti emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori è superiore al limite legale di € 30.000,00. In terzo luogo, la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e che dalle risultanze delle informative acquisite è emerso il superamento delle soglie di cui alla medesima disposizione (cfr. bilanci CCIAA in atti).
Quanto allo stato di insolvenza, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L'accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale non presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata (cfr. Cass. civ., n. 9253/2012 in tema di dichiarazione di fallimento). In altre parole, ciò che occorre verificare non è la presenza di inadempimenti, ma la capacità dell'imprenditore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, con mezzi propri o forniti da terzi (cfr. Cass. Civ. sent. del 07/04/2015, n. 6911).
Lo stato d'insolvenza va dunque inteso come l'impossibilità per l'imprenditore di far fronte regolarmente ai propri impegni, consistenti nel pagare i debiti con denaro, assegni o cambiali.
Con riferimento a tale ultimo presupposto, la giurisprudenza ha ormai adottato una definizione di insolvenza, intesa quale stato di impotenza economico-patrimoniale, strutturale e non soltanto transitoria, che impedisce di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività (vedi ex multis Cass. Civ. sent. del 13/03/2001, n. 115; Cass. Civ. sent. del 20/06/2000,
n. 8374).
Nel caso in esame, ha contestato di essere un'impresa in stato di insolvenza, CP_1 affermando di non presentare indicatori tale da manifestare impotenze funzionali, incapacità di produrre redditività e impossibilità di accedere al credito, essendo detentrice di rapporti contrattuali di ingente valore e vantando, all'interno del proprio cassetto fiscale, di crediti d'imposta di importo assai rilevante, frutto della propria attività edilizia regolamentata dalla normativa del c.d. Superbonus ed Ecobonus, crediti questi concorrenti a costituire patrimonio disponibile ed utilizzabile quale bene cedibile a terzi, come mezzo di pagamento diretto, oltre che come strumento compensativo nei confronti dell'Erario.
Ritiene il Collegio che nessuno dei predetti elementi valga a provare il possesso di un'adeguata capacità reddituale e liquidità finanziaria.
Nessuna prova, infatti, è stata data in ordine alle disponibilità bancarie della anzi CP_1 dall'istruttoria è emerso che l'unica disponibilità è costituita dai rapporti bancari con Intesa
SanPaolo S.p.a., comunque limitati al valore di soli € 2.613,24 (cfr. dichiarazione di terzo dell'Istituto di credito, resa nella procedura esecutiva presso terzi promossa dalla ricorrente
[...]
doc. n. 5 fascicolo di parte ricorrente). Parte_1
Riguardo ai crediti di imposta mostrati dalla visura del cassetto fiscale di (cfr. doc. CP_1
n. 8 fascicolo di parte resistente), va rilevato che, come detto dalla stessa resistente, si tratta di crediti allo stato ancora non monetizzati che, per trasformarsi in risorse liquide, necessitano di essere ceduti a soggetti terzi acquisendo, come contropartita, corrispettivo. Allo stato alcuna liquidità può dunque essere attribuita a tali poste che, lungi dal rappresentare provviste di denaro, devono invece ancora essere collocati sul mercato e riscosse. D'altronde, alcuna prova è stata fornita dalla resistente in ordine alle cessioni di suddetti crediti, le quali in astratto potrebbero anche mai essere concluse.
A ciò si aggiunga che la società ricorrente ha prodotto la dichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di L'LA, quale terzo pignorato nella procedura di esecuzione forzata promossa in danno della nella quale viene attestata l'inesistenza CP_1 di crediti certi, liquidi ed esigibili della società resistente e anzi è rappresentata l'esistenza di un ingente debito tributario di € 368.661,01 (cfr. allegato 1 memoria difensiva di parte ricorrente, depositata in data 24.06.2025). Tale circostanza appare dunque dirimente rispetto a qualsiasi dubbio circa lo stato di insolvenza della la quale non solo non è risultata titolare di CP_1 crediti verso l'Erario, ma addirittura è risultata titolare di un significativo debito tributario.
In conclusione, le deduzioni della resistente in ordine al possesso di una adeguata capacità reddituale e di una liquidità finanziaria sufficiente al regolare adempimento delle proprie obbligazioni sono rimaste del tutto indimostrate.
Al contrario, lo stato di insolvenza della debitrice medesima è reso manifesto: - dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso il creditore istante, attesa l'infruttuosità della procedura esecutiva presso terzi intrapresa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'istituto bancario Intesa SanPaolo S.p.a.; - dall'esistenza di un'ingente esposizione debitoria, pari ad oltre
€ 3.000.000,00, come risultante dall'ultimo bilancio infrannuale per l'anno 2025, prodotto dalla stessa società debitrice (cfr. doc. 1 deposito documentale del 05.07.2025); nonché – dal predetto ingente debito nei confronti dell'Erario, pari ad € 380.863,83, come mostrato dall'informativa
ADE acquisita nel corso del procedimento.
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea, bensì di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente e di una concreta incapacità di stare sul mercato. Alla luce di quanto sinora esposto, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 121 CCI, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale e nominato il RE, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della codice fiscale e Controparte_1 partita IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Ing. con P.IVA_2 Controparte_2 sede in L'LA (AQ) Via Cansatessa snc;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maura Manzi; nomina
RE , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il RE, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30.10.2025 alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del RE, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
RE, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al RE che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al RE ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni alle parti ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'LA nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli