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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.870/2024
Il giudice AN AR NI lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate CA PA lette le note di discussione depositate dall' opponente;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 22:36 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 03/11/2025
Il giudice
AN AR NI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa AN AR NI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 870/2024 R.G. decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 03/11/2025 vertente
T R A
CA PA elettivamente domiciliato in Via Strinella, N. 14/L 67100 L'Aquila presso e nello studio dell'avv. BAIOCCHETTI PAOLO dal quale è rappresentato e difeso opponente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
Opposta contumace
OGGETTO: contratto locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa e le note conclusionale
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso in opposizione ex art. 447 bis c.p.c. a decreto ingiuntivo di data
02/04/2024, Papa UC ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
34/2024 del 19/01/2024, emesso dal Tribunale Civile di L'Aquila nel procedimento monitorio n. 2275/2023 R.G. su conforme richiesta dell'
[...]
, con il quale gli era stato ingiunto, in via solidale con Controparte_1
con in qualità di figlio ed erede della sig.ra di Controparte_2 Controparte_3
pagare immediatamente la somma di € 2.135,11, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per canoni non pagati al 30/10/2019 per l' immobile condotto in locazione sito in L' Aquila, via Arischia n. 46/R Complesso Residenziale
“Il Moro” fabbr. H7 int. 1.
Parte opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo per eccepire la carenza di legittimazione passiva per non aver accettato l'eredità della madre Controparte_3
deceduta in data 10/12/2019.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. mo Tribunale civile di L'Aquila, nella persona del Giudice designando, ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione disattese, così giudicare: emanare il decreto mediante il quale fissa l'udienza di discussione della causa ed il termine entro il quale provvedere alla notificazione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, della procura ad litem e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
annullare il decreto ingiuntivo n. 34/2024 del 19/01/2024 emanato in data
18/01/2024 dal Tribunale civile di L'Aquila, nella persona del Presidente Dott. ssa
VI LI, iscritto al R.G. n. 2275/2023;
condannare l Controparte_4
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...]
competenze professionali e delle spese legali, in ordine alle quali l'avv. Paolo
ET si dichiara antistatario.”
Parte opposta non si è costituita in giudizio, per cui, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia. Esperito con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria promossa dall'opponente, istruito il giudizio a mezzo prove documentali , la causa sulle conclusioni precisate, è stata decisa all'udienza odierna.
L'opposizione è risultata fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Dalla narrativa del ricorso per ingiunzione di pagamento si evince che l' CP_1
asserendo di essere creditrice della conduttrice sig.ra deceduta in Controparte_3
data 10/12/2019, della complessiva somma di € 2.135,11, ha azionato la pretesa creditoria, in via solidale, nei confronti dei figli della de cuius sigg.ri UC Papa e nella loro qualità di eredi in applicazione dell'art. 6 della L. n. Controparte_2
392/78 e delle disposizioni dei cui agli artt. 3 e 6 del contratto di locazione.
Invero, l'art.
6. L. n. 392 del 1978 prevede in favore di determinate categorie di soggetti
(coniuge, eredi, parenti, affini) una fattispecie di successione iure proprio ed ex lege nella posizione contrattuale del conduttore deceduto, la quale si verifica automaticamente (e dunque non è condizionata né ad una accettazione da parte del subentrante, né alla previa comunicazione dell'avvicendamento al locatore la quale può al più ritenersi doverosa ex fide bona v. Cass. n. 1831/1992) in favore di chi fosse, con lui stabilmente convivente. Il requisito oggettivo della abituale convivenza con il conduttore defunto (che implica la dimostrazione di una effettiva convivenza fra le parti, preesistente alla morte del conduttore), convivenza intesa come coabitazione accompagnata dall'intenzione reciproca di abitare stabilmente nel medesimo immobile, va accertato alla data del decesso di costui, a nulla rilevando che gli aventi diritto alla successione nel contratto siano o meno rimasti nell'alloggio locato dopo la morte del dante causa, giacché la successione "mortis causa" nel contratto di locazione è fatto giuridico istantaneo che si realizza (o non si realizza) all'atto stesso della morte del conduttore, restando insensibile agli accadimenti successivi (così Cass. n.
10034/2000).
Ebbene, era onere della locatrice, rimasta contumace, che ha agito per l'adempimento sul presupposto che l'opponente sia subentrato nella posizione contrattuale dell'originaria conduttrice in virtù di detta norma, dimostrare in giudizio la ricorrenza di entrambi i requisiti suddetti.
Va evidenziato anche che l' , pur presupponendo l'operatività del disposto del CP_1
citato art.6 L. n. 392/19/8 , ha vocato in giudizio l'opponente anche nella qualità di erede della conduttrice, ma la documentazione in atti non ha consentito di accertare se l'odierno opponente possieda la suddetta qualità essendo stata contestata.
Per tali assorbenti ragioni, l'opposizione è risultata fondata e merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'avv. Paolo
ET dichiaratosi antistatario come da dispositivo in applicazione degli onorari minimi di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto della natura e del valore della causa e della sua limitata complessità.
PQM
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto il decreto ingiuntivo n.
34/2024 del 19/01/2024 , emesso dal Tribunale Civile di l' Aquila nel procedimento monitorio n. 2275/2023 R.G.;
- condanna l Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. dell'avv. Paolo
[...]
ET dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 1.278.00 per compensi, oltre accessori di legge e oltre rimborso contributo unificato e bolli.
Così deciso in L' Aquila il 03/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN AR NI
SEZIONE UNICA
UDIENZA RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.870/2024
Il giudice AN AR NI lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate CA PA lette le note di discussione depositate dall' opponente;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 22:36 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 03/11/2025
Il giudice
AN AR NI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa AN AR NI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 870/2024 R.G. decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 03/11/2025 vertente
T R A
CA PA elettivamente domiciliato in Via Strinella, N. 14/L 67100 L'Aquila presso e nello studio dell'avv. BAIOCCHETTI PAOLO dal quale è rappresentato e difeso opponente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
Opposta contumace
OGGETTO: contratto locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa e le note conclusionale
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso in opposizione ex art. 447 bis c.p.c. a decreto ingiuntivo di data
02/04/2024, Papa UC ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
34/2024 del 19/01/2024, emesso dal Tribunale Civile di L'Aquila nel procedimento monitorio n. 2275/2023 R.G. su conforme richiesta dell'
[...]
, con il quale gli era stato ingiunto, in via solidale con Controparte_1
con in qualità di figlio ed erede della sig.ra di Controparte_2 Controparte_3
pagare immediatamente la somma di € 2.135,11, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per canoni non pagati al 30/10/2019 per l' immobile condotto in locazione sito in L' Aquila, via Arischia n. 46/R Complesso Residenziale
“Il Moro” fabbr. H7 int. 1.
Parte opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo per eccepire la carenza di legittimazione passiva per non aver accettato l'eredità della madre Controparte_3
deceduta in data 10/12/2019.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. mo Tribunale civile di L'Aquila, nella persona del Giudice designando, ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione disattese, così giudicare: emanare il decreto mediante il quale fissa l'udienza di discussione della causa ed il termine entro il quale provvedere alla notificazione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, della procura ad litem e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
annullare il decreto ingiuntivo n. 34/2024 del 19/01/2024 emanato in data
18/01/2024 dal Tribunale civile di L'Aquila, nella persona del Presidente Dott. ssa
VI LI, iscritto al R.G. n. 2275/2023;
condannare l Controparte_4
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
[...]
competenze professionali e delle spese legali, in ordine alle quali l'avv. Paolo
ET si dichiara antistatario.”
Parte opposta non si è costituita in giudizio, per cui, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia. Esperito con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria promossa dall'opponente, istruito il giudizio a mezzo prove documentali , la causa sulle conclusioni precisate, è stata decisa all'udienza odierna.
L'opposizione è risultata fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Dalla narrativa del ricorso per ingiunzione di pagamento si evince che l' CP_1
asserendo di essere creditrice della conduttrice sig.ra deceduta in Controparte_3
data 10/12/2019, della complessiva somma di € 2.135,11, ha azionato la pretesa creditoria, in via solidale, nei confronti dei figli della de cuius sigg.ri UC Papa e nella loro qualità di eredi in applicazione dell'art. 6 della L. n. Controparte_2
392/78 e delle disposizioni dei cui agli artt. 3 e 6 del contratto di locazione.
Invero, l'art.
6. L. n. 392 del 1978 prevede in favore di determinate categorie di soggetti
(coniuge, eredi, parenti, affini) una fattispecie di successione iure proprio ed ex lege nella posizione contrattuale del conduttore deceduto, la quale si verifica automaticamente (e dunque non è condizionata né ad una accettazione da parte del subentrante, né alla previa comunicazione dell'avvicendamento al locatore la quale può al più ritenersi doverosa ex fide bona v. Cass. n. 1831/1992) in favore di chi fosse, con lui stabilmente convivente. Il requisito oggettivo della abituale convivenza con il conduttore defunto (che implica la dimostrazione di una effettiva convivenza fra le parti, preesistente alla morte del conduttore), convivenza intesa come coabitazione accompagnata dall'intenzione reciproca di abitare stabilmente nel medesimo immobile, va accertato alla data del decesso di costui, a nulla rilevando che gli aventi diritto alla successione nel contratto siano o meno rimasti nell'alloggio locato dopo la morte del dante causa, giacché la successione "mortis causa" nel contratto di locazione è fatto giuridico istantaneo che si realizza (o non si realizza) all'atto stesso della morte del conduttore, restando insensibile agli accadimenti successivi (così Cass. n.
10034/2000).
Ebbene, era onere della locatrice, rimasta contumace, che ha agito per l'adempimento sul presupposto che l'opponente sia subentrato nella posizione contrattuale dell'originaria conduttrice in virtù di detta norma, dimostrare in giudizio la ricorrenza di entrambi i requisiti suddetti.
Va evidenziato anche che l' , pur presupponendo l'operatività del disposto del CP_1
citato art.6 L. n. 392/19/8 , ha vocato in giudizio l'opponente anche nella qualità di erede della conduttrice, ma la documentazione in atti non ha consentito di accertare se l'odierno opponente possieda la suddetta qualità essendo stata contestata.
Per tali assorbenti ragioni, l'opposizione è risultata fondata e merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'avv. Paolo
ET dichiaratosi antistatario come da dispositivo in applicazione degli onorari minimi di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto della natura e del valore della causa e della sua limitata complessità.
PQM
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto il decreto ingiuntivo n.
34/2024 del 19/01/2024 , emesso dal Tribunale Civile di l' Aquila nel procedimento monitorio n. 2275/2023 R.G.;
- condanna l Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. dell'avv. Paolo
[...]
ET dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 1.278.00 per compensi, oltre accessori di legge e oltre rimborso contributo unificato e bolli.
Così deciso in L' Aquila il 03/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN AR NI