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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/07/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-I SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato in udienza la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5215/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Occupazione senza titolo di immobile”, riservato in data 09.07.2025;
TRA
Avv. GN Andrea, in proprio, e ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Taranto alla Via De Cesare 18 presso lo studio dell'Avv. Andrea GN
( che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
-attori/ricorrenti-
CONTRO
, nato a [...] l'[...], ivi residente a[...], C.F. = CP
, elettivamente domiciliato in Taranto in Via Regina Margherita n. 58, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Vairo (C.F. ) dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso giusta mandato alle liti posto in calce al ricorso;
-convenuto/resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE – Fatto e Diritto
1. LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 27.11.2024, GN Andrea e
[...]
premesso di essere comproprietari pro-indiviso di un locale sito al piano terra con Parte_1 ingresso a sinistra dal cortile condominiale del in N.C.E.U. al fg. Controparte_2
319 p.lla 2258 sub. 14 cat. A/5 di 18 mq., pervenuto loro a seguito di successione mortis causa di deceduta in Taranto il 20.09.2019 (nonché per precedenti successioni Persona_1 mortis causa di deceduta in Taranto il 13.01.2000 e di Persona_2 Persona_3 deceduto in Taranto il 21.09.2002) ed infine atto di divisione ereditaria transattiva del 12.06.2024 per atto del Notaio rep. 11583 registrata l'11.07.2024; che detto locale è detenuto sine Per_4 titulo dal sig. , il quale lo ha adibito a locale cucina a servizio del prospiciente CP esercizio commerciale di ristorazione;
che è interesse degli istanti ottenere l'immediato rilascio in proprio favore dell'immobile; rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: 1) ordinare a CP
, ed a chiunque lo detenga, di rilasciare in favore di GN Andrea e
[...] Parte_1 libero e vuoto da persone o cose il locale sito al piano terra con ingresso a sinistra dal cortile condominiale del in N.C.E.U. al fg. 319 p.lla 2258 sub. 14 cat. A/5 CP_2 CP_2 di 18 mq.; 2) con vittoria di spese e competenze di lite;
3) con riserva di ogni ulteriore diritto all'esito del compiuto rilascio.
All'udienza di prima comparizione del 20 febbraio 2025, è stata dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato e non comparso;
inoltre sono state ammesse le prove orali dedotte in ricorso.
Il resistente costituendosi nel presente procedimento a mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.03.2025, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il locale in questione è adibito, come dedotto dagli stessi ricorrenti, a cucina del ristorante collocato presso altra unità immobiliare ad esso prospicente e con accesso da Via Pupino n. 30, denominato “Lex
Bistrot”, da cui si accede al cortile interno, comune sia al Condominio di Via Pupino n. 30 che a quello di Via Pupino n. 28, ove si trova l'unità immobiliare per cui è causa;
tale attività commerciale è esercitata dalla società denominata con sede legale in Via Pupino Controparte_3
n. 30, avente come oggetto sociale ristorazione e somministrazione, di cui è CP amministratore unico, come da visura camerale prodotta.
All'udienza del 3 aprile 2025 si è proceduto all'esame dei testi e Testimone_1 [...]
all'esito il G.I. ha formulato proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. Tes_2
All'udienza del 22 maggio 2025 è stata escussa la teste successivamente la causa è Tes_3 stata rinviata per essere decisa con concessione alle parti di termine per note scritte.
2. I MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia del resistente sig. CP pronunciata all'udienza del 20 febbraio 2025.
Deve inoltre darsi atto che il resistente non è comparso, benché ritualmente convocato, a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dai ricorrenti, senza addurre alcuna giustificazione.
Quanto all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, l'azione è stata correttamente proposta nei confronti del possessore all'epoca dell'occupazione, non rilevando che successivamente, in data 12.09.2024, la detenzione del bene sia stata asseritamente trasferita alla società circostanza peraltro rimasta del tutto sfornita di prova, atteso che a causa Controparte_3 della tardiva costituzione del resistente lo stesso è decaduto dalla facoltà di dedurre mezzi di prova, senza che abbia neppure proposto alcuna istanza di rimessione in termini.
Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In punto di fatto, risulta invero provato che il possedesse senza averne alcun titolo CP
l'immobile per cui è causa, di proprietà dei ricorrenti, già dal 2014.
Tanto è desumibile dalla non contestazione, dalla mancata comparizione del resistente a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, e dalle risultanze dell'istruttoria.
Nel corso del giudizio sono stati esaminati i testi e Testimone_1 Testimone_2
della cui attendibilità non si ha motivo alcuno di dubitare, in quanto indifferenti ai Tes_3 fatti di causa.
Il primo, amministratore del per dieci anni sino al febbraio 2024, ha Controparte_2 dichiarato che per tutto il tempo in cui è stato amministratore del CP Controparte_2
ha detenuto il locale sito al piano terra del cortile interno del posto sulla
[...] CP_2 sinistra entrando dal portone condominiale che in precedenza era di proprietà Persona_5 ed attualmente dei sigg.ri GN;
ha precisato che tale locale era adibito a cucina ed era adiacente ad un locale commerciale adibito a ristorazione;
ha inoltre riferito di non avere mai sentito parlare di alcuna società in relazione al locale cucina in questione, avendo avuto contatti esclusivamente con il sig. . CP
Il teste proprietario di una palazzina all'interno del Condominio Testimone_2 CP_2 CP_2
Parte adibita a confinante con il locale per cui è causa, ha confermato per averne conoscenza Co diretta che il locale sito al piano terra del cortile del condominio è detenuto da CP_2
ed è adibito a cucina a servizio del ristorante prospiciente;
ha specificato che CP CP
detiene l'immobile almeno dal 2020, epoca in cui ha acquistato la proprietà adiacente e che
[...] tale detenzione è continuata fino all'attualità; di non aver mai sentito parlare della società
[...]
e che all'interno del ristorante, che è rimasto chiuso per un periodo di tempo di circa 6 CP_3 mesi tra il 2023 e il 2024, ha visto sempre;
di non sapere se il ristorante sia gestito CP da una società.
Infine, la teste amministratrice del in Taranto Tes_3 CP_2 Controparte_2 dall'aprile-maggio 2024, ha dichiarato che il locale interno al cortile condominiale del CP_2 da lei amministrato è detenuto da ed è adibito a cucina;
ciò dal momento in cui ha CP assunto la carica di amministratore del , pur essendo a conoscenza della circostanza che CP_2 tale situazione aveva avuto inizio in epoca precedente, in quanto i condomini lamentavano tale situazione già dall'epoca antecedente l'assunzione della carica di amministratore. In definitiva, è da ritenersi acclarato che il sig. ha posseduto senza avere alcun titolo CP
l'immobile di proprietà dei ricorrenti sin dal 2014 e che, pertanto, sia legittimato passivo rispetto alla pretesa di questi ultimi di rientrare nel possesso del bene.
La titolarità in capo ai ricorrenti del diritto reale di proprietà sull'immobile di cui si chiede il rilascio consistente nel locale sito al piano terra con ingresso a sinistra dal cortile condominiale del in N.C.E.U. al fg. 319 p.lla 2258 sub. 14 cat. A/5 di 18 mq, risulta CP_2 Controparte_2 peraltro dimostrata per tabulas dai documenti prodotti in atti, tra cui l'atto di divisione ereditaria transattiva del 12.06.2024 per atto del Notaio rep. 11583 registrata l'11.07.2024; la prova Per_4 dei precedenti passaggi risulta parimenti dimostrata dai documenti attestanti la successione mortis causa di deceduta in Taranto il 20.09.2019, dante causa dei ricorrenti, Persona_1 nonché dalle successioni mortis causa di deceduta in Taranto il 13.01.2000, e di Persona_2
deceduto in Taranto il 21.09.2002. Persona_3
Accertata - pertanto - la validità del titolo di acquisto con riferimento all'ultimo ventennio, non contrastata da alcun elemento di segno contrario, si deve ritenere compiutamente assolto l'onere probatorio ricadente sui titolari del diritto reale che assumano l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni, in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (v. Cass.
13605/2000; Cass. 4416/2007, secondo cui “In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo”), a mente del quale incombe sul convenuto l'onere di dimostrare, per contrastare la avversa pretesa restitutoria, l'esistenza di un valido titolo
(ad es. comodato, contratto di locazione) legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (cfr.
Cass. 18660/2013), onere che, tuttavia, nel caso di specie parte convenuta non ha assolto.
A fronte dell'istruttoria espletata, pertanto, non sono emersi elementi che consentano di ritenere non effettiva l'occupazione del bene o che possano far ritenere la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione da parte del resistente dell'unità immobiliare per cui è causa, sicché lo stesso va condannato, in accoglimento della spiegata domanda, al rilascio immediato dell'immobile in favore dei ricorrenti, che hanno dimostrato di esserne i legittimi proprietari.
3. LE SPESE
L'applicazione del principio generale della soccombenza determina, infine, la condanna della resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
GN Andrea e nei confronti di con ricorso depositato in data Parte_1 CP
27.11.2024, così provvede:
1) REVOCA la dichiarazione di contumacia del sig. ; CP
2) ACCERTA e DICHIARA che il sig. occupa senza titolo l'immobile sito in CP
Taranto alla in N.C.E.U. al fg. 319 p.lla 2258 sub. 14 cat. A/5 di 18 mq;
CP_2
3) CONDANNA il sig. all'immediato rilascio dell'immobile di cui al capo 2), CP libero da cose e persone, nella disponibilità dei legittimi proprietari sigg.ri GN Andrea e
Parte_1
4) CONDANNA il sig. al pagamento in favore dei sigg.ri GN Andrea e CP [...] delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 1.200,00, Parte_1 comprensivi di compensi professionali e spese borsuali, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso forfettario, IVA e CAP.
Taranto, lì 23.07.2025.
Il Presidente
(dott.ssa S. D'Errico)