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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 20.10.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.14954 dell'anno 2024 RG
TRA
Avv. SARDANO G Parte_1
E
dott. M CAMPANELLI Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva nei confronti dell' intimato di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiuntiva n.66627 del 4.11.2021 CP_1 avente ad oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni ivi in dettaglio indicate, con vittoria di spese. Si costituiva la parte intimata resistendo alla domanda. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va quindi accolta.
1. Rileva il giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 cpc.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00). Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiuntive, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile, sicchè sarebbe contra jus pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente (basta pensare, ad esempio ad un imprenditore con varie posizioni ed un'attività articolata o, comunque, estesa). In tali giudizi le contestazioni oggetto di ricorso riguardano, il più delle volte, la motivazione dell'atto e inducono il presunto debitore ad eccepire la carenza o addirittura l'assenza della motivazione. Tale convincimento risulta avvalorato dalla circostanza che l'ingiunto può proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella del provvedimento.
Pretendere che in tale breve lasso di tempo il contribuente debba apprestare la propria difesa nel merito, accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragione della inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, della ordinanza ingiuntiva introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicché correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore. E' ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria, attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo, attiene all'onere probatorio (art. 2697 cc.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib.
Pisa, sent.n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
2.1. Tanto premesso, rileva il Giudicante che nella specie l'opposto non ha CP_1 adempiuto a detto onere.
2.2. Con l'ordinanza opposta venivano irrogate delle sanzioni amministrative sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro a nero svoltosi tra la società opponente e il lavoratore nei termini ivi indicati in dettaglio, che risulterebbe comprovato dalle Persona_1 risultanze del verbale di accertamento redatto dalla Guardia di finanza in data 18.10.2021.
Sul punto merita evidenziare che nelle controversie in materia previdenziale i verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso unicamente per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di aver compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese;
tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, debbono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese,
2 mentre la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale può solo consentire al giudice, in concorso con altri elementi, di desumere da tali dichiarazioni elementi di prova (cfr. in termini ex multis
Cass. civ., Sez. lavoro, 30/12/2003, n. 19833). E' stato poi osservato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.,
l'esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento;
ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/03/2001, n. 3350).
3.1. Va poi richiamato in specie il principio secondo cui ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro è necessario avere riguardo al contenuto effettivo del medesimo, e non già semplicemente al nomen iuris usato dalle parti. Con particolare riferimento alla qualificazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, è indispensabile provare in concreto il carattere della subordinazione, consistente, in particolare, nell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni di carattere. In tal senso, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro osservato ed il versamento a cadenze fisse di una retribuzione hanno valore secondario e funzione meramente sussidiaria, tale che in mancanza degli anzidetti indici di subordinazione non sono da soli idonei a qualificare il rapporto quale subordinato.
Invero, sono stati individuati un serie di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, che possono così sintetizzarsi: la sottoposizione al potere disciplinare;
l'osservanza di un orario di lavoro che limiti la possibilità di altre attività; l'assenza del rischio;
l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale;
la continuità della prestazione;
la predeterminazione della retribuzione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva. Peraltro, i suddetti indici hanno natura sussidiaria, poiché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo. Da tanto riviene che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questi impartite, non rileva
3 di per sé l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante. Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2004, n. 2842, Trib. Milano, Sez. lavoro, 27/10/2009, Trib.
Genova, Sez. lavoro, 02/08/2008).
3.2. In particolare, appare necessario che la parte attrice in senso sostanziale, in ossequio all'art.
414 c.p.c., avesse indicato, preliminarmente, e in maniera dettagliata (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di riconoscimento e di cui chiede l'accertamento (cfr. in termini Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296. Orbene, sotto questo profilo, la allegazioni contenute nella memoria della parte convenuta si manifestano particolarmente generiche, non specificando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
3.3. Invero, la parte resistente si è limitata a produrre in giudizio il verbale di accertamento emesso, senza nulla allegare e senza offrire di provare (con mezzi di prova specifici diversi dagli atti del procedimento) circa la ricorrenza in specifico degli indici di subordinazione nei termini su riferiti.
3.4. A ciò si aggiunga che Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-02-2020, n. 3912 ha ribadito che in tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale (cfr. in termini anche Cass. n. 25204 del 2013, n. 58 del 2009 e n. 7304 del
1999).
3.5. In specie, è stata riconosciuta la natura subordinata di prestazioni rese dal lavoratore che in sede ispettiva ha riferito di lavorare quale skipper sull'imbarcazione di Persona_1 noleggio della società opponente, assumendo le direttive da soci della stessa e percependo un compenso con periodicità a giornata ed in via posticipata: già le modalità di svolgimento di lavoro e di corresponsione della retribuzione testè riferite appaiono incompatibili con la subordinazione.
3.6.a. A sostegno di tale assunto milita poi il contratto di collaborazione autonoma occasionale in atti prodotto stipulato inter partes il 12.6.2021, ossia con data certa (in quanto desumibile dalla marca
4 da bollo allo stesso applicata) ed anteriore al verbale di operazioni risalente al 29.6.2021, che esclude espressamente la natura subordinata del rapporto de quo.
3.6.b. In assenza di profili di invalidità dello stesso contratto dedotti dalla parte intimata nella relativa memoria di costituzione (pertanto non delibabili ritualmente ed ufficio nella odierna sede), deve ritenersi che esso sia stato stipulato validamente ed, in assenza di emergenze processuali acquisite, non può predicarsene neppure la natura dissimulante di un effettivo rapporto di subordinazione. In definitiva, alla luce del deficit allegativo e probatorio rilevato e delle emergenze probatorie acquisite e su riferite, non risulta confermato, con ragionevole certezza, lo svolgimento dell'attività lavorativa in contestazione, sub specie della subordinazione. Pertanto, va accolta l'opposizione e va annullata l'ordinanza-ingiunzione gravata.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018;
Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa sono poste a carico della parte opposta attesa la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza-ingiunzione gravata;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 800,00, oltre rimborso spese anche forfettario iva e cpa come per legge.
Bari, 20.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 20.10.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.14954 dell'anno 2024 RG
TRA
Avv. SARDANO G Parte_1
E
dott. M CAMPANELLI Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva nei confronti dell' intimato di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiuntiva n.66627 del 4.11.2021 CP_1 avente ad oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni ivi in dettaglio indicate, con vittoria di spese. Si costituiva la parte intimata resistendo alla domanda. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va quindi accolta.
1. Rileva il giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 cpc.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00). Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiuntive, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile, sicchè sarebbe contra jus pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente (basta pensare, ad esempio ad un imprenditore con varie posizioni ed un'attività articolata o, comunque, estesa). In tali giudizi le contestazioni oggetto di ricorso riguardano, il più delle volte, la motivazione dell'atto e inducono il presunto debitore ad eccepire la carenza o addirittura l'assenza della motivazione. Tale convincimento risulta avvalorato dalla circostanza che l'ingiunto può proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella del provvedimento.
Pretendere che in tale breve lasso di tempo il contribuente debba apprestare la propria difesa nel merito, accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragione della inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, della ordinanza ingiuntiva introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicché correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore. E' ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria, attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo, attiene all'onere probatorio (art. 2697 cc.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib.
Pisa, sent.n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
2.1. Tanto premesso, rileva il Giudicante che nella specie l'opposto non ha CP_1 adempiuto a detto onere.
2.2. Con l'ordinanza opposta venivano irrogate delle sanzioni amministrative sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro a nero svoltosi tra la società opponente e il lavoratore nei termini ivi indicati in dettaglio, che risulterebbe comprovato dalle Persona_1 risultanze del verbale di accertamento redatto dalla Guardia di finanza in data 18.10.2021.
Sul punto merita evidenziare che nelle controversie in materia previdenziale i verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso unicamente per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di aver compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese;
tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, debbono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese,
2 mentre la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale può solo consentire al giudice, in concorso con altri elementi, di desumere da tali dichiarazioni elementi di prova (cfr. in termini ex multis
Cass. civ., Sez. lavoro, 30/12/2003, n. 19833). E' stato poi osservato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.,
l'esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento;
ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/03/2001, n. 3350).
3.1. Va poi richiamato in specie il principio secondo cui ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro è necessario avere riguardo al contenuto effettivo del medesimo, e non già semplicemente al nomen iuris usato dalle parti. Con particolare riferimento alla qualificazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, è indispensabile provare in concreto il carattere della subordinazione, consistente, in particolare, nell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni di carattere. In tal senso, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro osservato ed il versamento a cadenze fisse di una retribuzione hanno valore secondario e funzione meramente sussidiaria, tale che in mancanza degli anzidetti indici di subordinazione non sono da soli idonei a qualificare il rapporto quale subordinato.
Invero, sono stati individuati un serie di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, che possono così sintetizzarsi: la sottoposizione al potere disciplinare;
l'osservanza di un orario di lavoro che limiti la possibilità di altre attività; l'assenza del rischio;
l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale;
la continuità della prestazione;
la predeterminazione della retribuzione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva. Peraltro, i suddetti indici hanno natura sussidiaria, poiché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo. Da tanto riviene che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questi impartite, non rileva
3 di per sé l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante. Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2004, n. 2842, Trib. Milano, Sez. lavoro, 27/10/2009, Trib.
Genova, Sez. lavoro, 02/08/2008).
3.2. In particolare, appare necessario che la parte attrice in senso sostanziale, in ossequio all'art.
414 c.p.c., avesse indicato, preliminarmente, e in maniera dettagliata (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di riconoscimento e di cui chiede l'accertamento (cfr. in termini Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296. Orbene, sotto questo profilo, la allegazioni contenute nella memoria della parte convenuta si manifestano particolarmente generiche, non specificando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
3.3. Invero, la parte resistente si è limitata a produrre in giudizio il verbale di accertamento emesso, senza nulla allegare e senza offrire di provare (con mezzi di prova specifici diversi dagli atti del procedimento) circa la ricorrenza in specifico degli indici di subordinazione nei termini su riferiti.
3.4. A ciò si aggiunga che Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-02-2020, n. 3912 ha ribadito che in tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale (cfr. in termini anche Cass. n. 25204 del 2013, n. 58 del 2009 e n. 7304 del
1999).
3.5. In specie, è stata riconosciuta la natura subordinata di prestazioni rese dal lavoratore che in sede ispettiva ha riferito di lavorare quale skipper sull'imbarcazione di Persona_1 noleggio della società opponente, assumendo le direttive da soci della stessa e percependo un compenso con periodicità a giornata ed in via posticipata: già le modalità di svolgimento di lavoro e di corresponsione della retribuzione testè riferite appaiono incompatibili con la subordinazione.
3.6.a. A sostegno di tale assunto milita poi il contratto di collaborazione autonoma occasionale in atti prodotto stipulato inter partes il 12.6.2021, ossia con data certa (in quanto desumibile dalla marca
4 da bollo allo stesso applicata) ed anteriore al verbale di operazioni risalente al 29.6.2021, che esclude espressamente la natura subordinata del rapporto de quo.
3.6.b. In assenza di profili di invalidità dello stesso contratto dedotti dalla parte intimata nella relativa memoria di costituzione (pertanto non delibabili ritualmente ed ufficio nella odierna sede), deve ritenersi che esso sia stato stipulato validamente ed, in assenza di emergenze processuali acquisite, non può predicarsene neppure la natura dissimulante di un effettivo rapporto di subordinazione. In definitiva, alla luce del deficit allegativo e probatorio rilevato e delle emergenze probatorie acquisite e su riferite, non risulta confermato, con ragionevole certezza, lo svolgimento dell'attività lavorativa in contestazione, sub specie della subordinazione. Pertanto, va accolta l'opposizione e va annullata l'ordinanza-ingiunzione gravata.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018;
Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa sono poste a carico della parte opposta attesa la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza-ingiunzione gravata;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 800,00, oltre rimborso spese anche forfettario iva e cpa come per legge.
Bari, 20.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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