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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3010/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
VI DE Presidente
RA AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3010/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. RISITO FRANCESCA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. RISITO FRANCESCA;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CESSAZIONE Controparte_2
;
[...]
CONCLUSIONI
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 19.06.2010, matrimonio trascritto registro atti matrimonio del Comune di Loreto al n. 15 P.2 S. A anno 2010.
• Ordinare al Comune di Loreto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- 1 - OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) i coniugi , per l'effetto del trasferimento della quota immobiliare relativa alla casa coniugale in comproprietà, in capo alla Sig.ra divenendone unica proprietaria Parte_1 effettuato in sede di separazione consensuale, differenti abitazioni ove hanno stabilito la loro residenza anagrafica, piu precisamente la Sig.ra unitamente al Parte_1 figlio sono rimasti a vivere nella casa coniugale esclusiva della Persona_1
Sig.ra in Loreto alla via Alfiero Nereo n. 9 ,mentre il sig. si Parte_1 Controparte_1
è trasf abitazione condotta in locazione sita in Loreto a ni Bosco Burbera, pertanto non dovrà essere disposta assegnazione alcuna della casa famigliare.
2) i coniugi dichiarano espressamente di aver provveduto alla suddivisione di tutti i beni in comune già al momento della separazione e pertanto nulla dovrà essere ulteriormente disciplinato per tale ragione avendo risolto ogni e qualsivoglia questione anche di ordine patrimoniale ad eccezione di un conto corrente bancario cointestato rimasto in essere per il pagamento del mutuo ipotecario ma alimentato esclusivamente dalla Sig.ra così come Pt_1 da disposizioni di cui alla separazione.
3) il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 mantenendo la collocazi presso la casa materna in Loreto alla via Nereo Alfieri n. 9 ove manterrà la residenza anagrafica.
4) Viene espressamente pattuito che il padre potrà esercitare Controparte_1 liberamente il diritto di visita ma sempre previo accordo con la madre e con preavviso almeno di un giorno da effettuarsi anche a mezzo telefono o messaggio telefonico stabilendo comunque il seguente calendario:
- Il martedì e venerdì compreso il pernottamento dalle ore 16,00 sino al giorno successivo quando verrà riaccompagnato a scuola dal padre o dai nonni paterni o materni in caso di impossibilità per motivi di lavoro.
- Si conviene altresì che saranno alternati i fine settimana e pertanto in quelli di spettanza al padre , rimarrà con quest'ultimo dal venerdì ore 16,00 sino alla Controparte_1 Per_1 domenica sera, quando, consumata la cena, verrà riaccompagnato a casa della madre Sig.ra non oltre le ore 22,00 nei periodi invernali e le ore 23,00 in estate. Parte_1
- I genitori convengono che il figlio continuerà a frequentare le lezioni di calcio;
Per_1 pertanto, il genitore che starà con il figlio iornate riservate allo sport si preoccuperà ad accompagnarlo e riprenderlo provvedendo ad ogni incombenza ad esso collegata. Si conviene espressamente che, se impossibilitati personalmente ad accompagnare il figlio a calcio potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni così come in costanza di matrimonio.
Riguardo le vacanze estive, i ricorrenti espressamente pattuiscono che il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno tenendo quindi in debito conto gli impegni lavorativi di ciascuno e le relative ferie. I genitori a tal proposito concordano espressamente che il bambino frequenterà un centro estivo da individuarsi sempre in accordo e dividendo le spese al 50%. Le parti convengono poi che il bambino potrà trascorrere con ciascun genitore il periodo di vacanze ad
- 2 - essi riservate anche all'estero previa comunicazione del luogo di destinazione e rilascio di ogni documento relativo all'albergo e recapiti telefonici.
I ricorrenti convengono espressamente altresì che saranno alternate di anno in anno le festività natalizie e pasquali secondo il seguente calendario:
a) le festività natalizie potranno essere suddivise prevedendo una permanenza presso un genitore di 6 giorni consecutivi, ovvero dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 5 gennaio. Riguardo le festività del 6 gennaio le parti convengono che le trascorrerà con Per_1 entrambi i genitori: dalla mattina sino al pranzo compreso con un gen alle ore 15:00 con l'altro genitore con il quale consumerà la cena. La rotazione sarà ovviamente annuale, così che il bambino potrà trascorrere alternativamente le festività con ciascun genitore. Tale modalità di visita della durata di 6 giorni consecutivi dovrà essere previamente concordata tra le parti entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno, così da consentire alle parti di organizzarsi anche con riguardo ai rispettivi impegni lavorativi. S'intende che nell'anno in cui un genitore trascorrerà la settimana comprensiva del Natale, l'altro genitore dovrà trascorrere con i figli almeno i due giorni prima, ovvero il 23 e 24 dicembre e ciò a prescindere dalle rotazioni di cui ai punti precedenti.
b) Per le festività e vacanze pasquali, i ricorrenti concordano espressamente che le medesime saranno alternate negli anni secondo i seguenti criteri: Giovedì Santo e Venerdì Santo con il genitore che non trascorrerà con il minore il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua, il Lunedi dell'Angelo ed il martedì successivo sempre con il genitore che non trascorrerà con il figlio il Sabato di Pasqua e la Domenica di Pasqua.
c) Le festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, giorno del santo patrono, 2 giugno, 15 agosto, 1°novembre e 8 dicembre) saranno alternate tra i genitori di anno in anno.
d) I ricorrenti convengono espressamente che il compleanno di potrà essere Per_1 festeggiato insieme scegliendo di anno in anno la location, da scegliere nella zona con costi medi e le spese saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Nel caso di festeggiamenti con parenti e amici ogni genitore provvederà al pagamento delle spese relative ai propri ospiti residuando il 50% delle spese solo quelle relative al figlio. Nel caso invece il compleanno venisse festeggiato separatamente le spese saranno sostenute in via esclusiva dal genitore con cui trascorrerà tale giorno e sarà disciplinato a rotazione di anno in anno con ciascun genitore.
e) I genitori sin d'ora acconsentono a che continui a frequentare il catechismo nella Per_1 parrocchia dove ha la residenza, frequenti l'o ligione a scuola e riceva i sacramenti. I genitori concordano sin d'ora che le eventuali spese per rinfreschi, pranzi e accessori in costanza dei sacramenti, dovranno essere previamente concordate e sin d'ora si acconsente ad un festeggiamento comune tra le famiglie in un ristorante della zona che applica costi medi. Le spese per i suddetti festeggiamenti relative al minore (abbigliamento, accessori, addobbi etc. ) saranno suddivise nella misura del 50% mentre ognuno pagherà il rinfresco o pranzo dei propri inviati.
5) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile Controparte_1 Parte_1 di euro 250,0 imento ordinario per il importo inferiore rispetto a quanto pattuito in sede di separazione che dovrà essere versata entro il giorno 20 di
- 3 - ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra (coordinate Parte_1 bancarie IBAN [...]). Il contributo al mantenimento per il minore sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT nella misura massima come per legge.
I coniugi convengo espressamente che la diminuzione dell'assegno per il contributo al mantenimento per il minore è dettato dall'accordo intercorso, già in atto per cui l'assegno Per_2 unico di euro 235,40 viene ramente percepito dalla Sig.ra e continuerà Parte_1 ad essere interamente percepito dalla stessa sino a quando verrà erogato.
Sin d'ora il sig. dichiara che tale importo a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento verrà garantito anche nel caso di diminuzione del proprio stipendio essendo stato manlevato dal pagamento del mutuo bancario e posto integralmente a carico della Sig.ra
. Parte_1
Saranno invece suddivise al 50% tra i genitori le spese straordinarie che saranno rimborsate dal alla Sig.ra unitamente alla mensilità Controparte_1 Parte_1 successiva relativa al mantenimento. Per l'indicazione delle spese straordinarie sia quelle che non necessitano di preventivo accordo che quella da previamente concordarsi i genitori dovranno far riferimento al protocollo in uso presso codesto Tribunale che coniugi dichiarano di conoscere e di aver approvato per iscritto.
6) i coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno divorzile anche in forma una tantum.
7) Gli istanti si rilasciano autorizzazione per il rilascio o rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio nonché autorizzazione per il rilascio dei documenti in capo al minore Persona_1
8) le spese legali saranno sostenute interamente dalla Sig.ra così come il Parte_1 versamento del contributo unificato”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Loreto il 19/06/2010, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio (in data Per_1
29/10/2014), che si sono separati avanti al Tribunale di Ancona come da decreto di omologa del 12/10/2022 e dalla data di separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione per cui la comunione spirituale e materiale è venuta definitivamente meno.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 05/08/2025.
- 4 - 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 9902/2022 del
12/10/2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nelle date del
13/9/2022 e 11/10/2022.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della succitata legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Loreto il 19/06/2010 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di questo Comune al n. 15, parte 2, serie A, dell'anno 2010.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co. c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che, al di là dell'età del figlio, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, e, in particolare, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. regolamentazione dei tempi di visita del padre quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite saranno sostenute interamente da , come Parte_1 concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e Loreto il 19/06/2010 e trascritto nel Registro Pt_1 Controparte_1 dello Stato Civile di questo Comune al n. 15, parte 2, serie A, dell'anno 2010; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio, indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 5 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto di procedere alle annotazioni di legge;
pone le spese di lite a carico della ricorrente . Parte_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA AC VI DE
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
VI DE Presidente
RA AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3010/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. RISITO FRANCESCA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. RISITO FRANCESCA;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CESSAZIONE Controparte_2
;
[...]
CONCLUSIONI
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 19.06.2010, matrimonio trascritto registro atti matrimonio del Comune di Loreto al n. 15 P.2 S. A anno 2010.
• Ordinare al Comune di Loreto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- 1 - OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) i coniugi , per l'effetto del trasferimento della quota immobiliare relativa alla casa coniugale in comproprietà, in capo alla Sig.ra divenendone unica proprietaria Parte_1 effettuato in sede di separazione consensuale, differenti abitazioni ove hanno stabilito la loro residenza anagrafica, piu precisamente la Sig.ra unitamente al Parte_1 figlio sono rimasti a vivere nella casa coniugale esclusiva della Persona_1
Sig.ra in Loreto alla via Alfiero Nereo n. 9 ,mentre il sig. si Parte_1 Controparte_1
è trasf abitazione condotta in locazione sita in Loreto a ni Bosco Burbera, pertanto non dovrà essere disposta assegnazione alcuna della casa famigliare.
2) i coniugi dichiarano espressamente di aver provveduto alla suddivisione di tutti i beni in comune già al momento della separazione e pertanto nulla dovrà essere ulteriormente disciplinato per tale ragione avendo risolto ogni e qualsivoglia questione anche di ordine patrimoniale ad eccezione di un conto corrente bancario cointestato rimasto in essere per il pagamento del mutuo ipotecario ma alimentato esclusivamente dalla Sig.ra così come Pt_1 da disposizioni di cui alla separazione.
3) il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 mantenendo la collocazi presso la casa materna in Loreto alla via Nereo Alfieri n. 9 ove manterrà la residenza anagrafica.
4) Viene espressamente pattuito che il padre potrà esercitare Controparte_1 liberamente il diritto di visita ma sempre previo accordo con la madre e con preavviso almeno di un giorno da effettuarsi anche a mezzo telefono o messaggio telefonico stabilendo comunque il seguente calendario:
- Il martedì e venerdì compreso il pernottamento dalle ore 16,00 sino al giorno successivo quando verrà riaccompagnato a scuola dal padre o dai nonni paterni o materni in caso di impossibilità per motivi di lavoro.
- Si conviene altresì che saranno alternati i fine settimana e pertanto in quelli di spettanza al padre , rimarrà con quest'ultimo dal venerdì ore 16,00 sino alla Controparte_1 Per_1 domenica sera, quando, consumata la cena, verrà riaccompagnato a casa della madre Sig.ra non oltre le ore 22,00 nei periodi invernali e le ore 23,00 in estate. Parte_1
- I genitori convengono che il figlio continuerà a frequentare le lezioni di calcio;
Per_1 pertanto, il genitore che starà con il figlio iornate riservate allo sport si preoccuperà ad accompagnarlo e riprenderlo provvedendo ad ogni incombenza ad esso collegata. Si conviene espressamente che, se impossibilitati personalmente ad accompagnare il figlio a calcio potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni così come in costanza di matrimonio.
Riguardo le vacanze estive, i ricorrenti espressamente pattuiscono che il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno tenendo quindi in debito conto gli impegni lavorativi di ciascuno e le relative ferie. I genitori a tal proposito concordano espressamente che il bambino frequenterà un centro estivo da individuarsi sempre in accordo e dividendo le spese al 50%. Le parti convengono poi che il bambino potrà trascorrere con ciascun genitore il periodo di vacanze ad
- 2 - essi riservate anche all'estero previa comunicazione del luogo di destinazione e rilascio di ogni documento relativo all'albergo e recapiti telefonici.
I ricorrenti convengono espressamente altresì che saranno alternate di anno in anno le festività natalizie e pasquali secondo il seguente calendario:
a) le festività natalizie potranno essere suddivise prevedendo una permanenza presso un genitore di 6 giorni consecutivi, ovvero dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 5 gennaio. Riguardo le festività del 6 gennaio le parti convengono che le trascorrerà con Per_1 entrambi i genitori: dalla mattina sino al pranzo compreso con un gen alle ore 15:00 con l'altro genitore con il quale consumerà la cena. La rotazione sarà ovviamente annuale, così che il bambino potrà trascorrere alternativamente le festività con ciascun genitore. Tale modalità di visita della durata di 6 giorni consecutivi dovrà essere previamente concordata tra le parti entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno, così da consentire alle parti di organizzarsi anche con riguardo ai rispettivi impegni lavorativi. S'intende che nell'anno in cui un genitore trascorrerà la settimana comprensiva del Natale, l'altro genitore dovrà trascorrere con i figli almeno i due giorni prima, ovvero il 23 e 24 dicembre e ciò a prescindere dalle rotazioni di cui ai punti precedenti.
b) Per le festività e vacanze pasquali, i ricorrenti concordano espressamente che le medesime saranno alternate negli anni secondo i seguenti criteri: Giovedì Santo e Venerdì Santo con il genitore che non trascorrerà con il minore il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua, il Lunedi dell'Angelo ed il martedì successivo sempre con il genitore che non trascorrerà con il figlio il Sabato di Pasqua e la Domenica di Pasqua.
c) Le festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, giorno del santo patrono, 2 giugno, 15 agosto, 1°novembre e 8 dicembre) saranno alternate tra i genitori di anno in anno.
d) I ricorrenti convengono espressamente che il compleanno di potrà essere Per_1 festeggiato insieme scegliendo di anno in anno la location, da scegliere nella zona con costi medi e le spese saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Nel caso di festeggiamenti con parenti e amici ogni genitore provvederà al pagamento delle spese relative ai propri ospiti residuando il 50% delle spese solo quelle relative al figlio. Nel caso invece il compleanno venisse festeggiato separatamente le spese saranno sostenute in via esclusiva dal genitore con cui trascorrerà tale giorno e sarà disciplinato a rotazione di anno in anno con ciascun genitore.
e) I genitori sin d'ora acconsentono a che continui a frequentare il catechismo nella Per_1 parrocchia dove ha la residenza, frequenti l'o ligione a scuola e riceva i sacramenti. I genitori concordano sin d'ora che le eventuali spese per rinfreschi, pranzi e accessori in costanza dei sacramenti, dovranno essere previamente concordate e sin d'ora si acconsente ad un festeggiamento comune tra le famiglie in un ristorante della zona che applica costi medi. Le spese per i suddetti festeggiamenti relative al minore (abbigliamento, accessori, addobbi etc. ) saranno suddivise nella misura del 50% mentre ognuno pagherà il rinfresco o pranzo dei propri inviati.
5) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile Controparte_1 Parte_1 di euro 250,0 imento ordinario per il importo inferiore rispetto a quanto pattuito in sede di separazione che dovrà essere versata entro il giorno 20 di
- 3 - ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra (coordinate Parte_1 bancarie IBAN [...]). Il contributo al mantenimento per il minore sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT nella misura massima come per legge.
I coniugi convengo espressamente che la diminuzione dell'assegno per il contributo al mantenimento per il minore è dettato dall'accordo intercorso, già in atto per cui l'assegno Per_2 unico di euro 235,40 viene ramente percepito dalla Sig.ra e continuerà Parte_1 ad essere interamente percepito dalla stessa sino a quando verrà erogato.
Sin d'ora il sig. dichiara che tale importo a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento verrà garantito anche nel caso di diminuzione del proprio stipendio essendo stato manlevato dal pagamento del mutuo bancario e posto integralmente a carico della Sig.ra
. Parte_1
Saranno invece suddivise al 50% tra i genitori le spese straordinarie che saranno rimborsate dal alla Sig.ra unitamente alla mensilità Controparte_1 Parte_1 successiva relativa al mantenimento. Per l'indicazione delle spese straordinarie sia quelle che non necessitano di preventivo accordo che quella da previamente concordarsi i genitori dovranno far riferimento al protocollo in uso presso codesto Tribunale che coniugi dichiarano di conoscere e di aver approvato per iscritto.
6) i coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno divorzile anche in forma una tantum.
7) Gli istanti si rilasciano autorizzazione per il rilascio o rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio nonché autorizzazione per il rilascio dei documenti in capo al minore Persona_1
8) le spese legali saranno sostenute interamente dalla Sig.ra così come il Parte_1 versamento del contributo unificato”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Loreto il 19/06/2010, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio (in data Per_1
29/10/2014), che si sono separati avanti al Tribunale di Ancona come da decreto di omologa del 12/10/2022 e dalla data di separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione per cui la comunione spirituale e materiale è venuta definitivamente meno.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 05/08/2025.
- 4 - 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 9902/2022 del
12/10/2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nelle date del
13/9/2022 e 11/10/2022.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della succitata legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Loreto il 19/06/2010 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di questo Comune al n. 15, parte 2, serie A, dell'anno 2010.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co. c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che, al di là dell'età del figlio, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, e, in particolare, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. regolamentazione dei tempi di visita del padre quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite saranno sostenute interamente da , come Parte_1 concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e Loreto il 19/06/2010 e trascritto nel Registro Pt_1 Controparte_1 dello Stato Civile di questo Comune al n. 15, parte 2, serie A, dell'anno 2010; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio, indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 5 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto di procedere alle annotazioni di legge;
pone le spese di lite a carico della ricorrente . Parte_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA AC VI DE
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