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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4535/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4535 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Giancola come da procura in atti ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elio Di Filippo come da procura in atti CONVENUTA
OGGETTO: abuso di dipendenza economica.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la (già Controparte_1 [...]
[..
[...] , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, per sentire accogliere le seguenti CP_2 conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'abuso di dipendenza economica di , oggi a CP_2 Controparte_1 danno di con consequenziale accertamento e dichiarazione dell'abusività ed Parte_1 inefficacia del recesso ad nutum, per violazione dell'art. 1375 c.c., praticato da nei CP_3 confronti dell'attrice in ordine ai contratti di appalto del sito di NO e Colle Di Sale, stipulati dalla convenuta con il 03-10-2011 ed il 17-01-2012, nonché ceduti da Controparte_4 quest'ultima, con il consenso di , a il 02-11-2012; CP_2 Pt_1
2. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità precontrattuale in capo a , oggi CP_2 [...]
per suo comportamento contrario all'obbligo di buona fede nella fase delle trattative, CP_1 sì da determinare la formazione dei contratti definitivi di compravendita immobiliare del 20-12-213
e del 29-05-2014 affetti da vizi incompleti della volontà, rectius minaccia ed errore non determinante ai fini dell'an ma incidenti SU quantum;
di conseguenza condannare la CP_1
già , in persona del suo legale rappresentante pt, al risarcimento del danno
[...] CP_2 differenziale di € 318.000,00 oltre interessi, in ordine alla vendita definitiva in suo favore delle n. 6 unità immobiliari, avvenuta in data 20-12-2013, nonché al risarcimento del danno differenziale di €
230.000,00 oltre interessi, in ordine alla vendita del negozio sito in Atri, promesso in vendita il 21-
05-2012 e rogitato il 29-05-2014, in quanto contratti stipulati da a condizioni Pt_1 svantaggiose per vizio incompleto della volontà, causato dalla condotta contraria a buona fede della convenuta;
3. altresì, accertare, dichiarare e condannare già in persona del Controparte_1 CP_2 suo legale rappresentante pt, al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto all'immagine imprenditoriale subito da pari ad € 500.000,00. Pt_1
4. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre all'importo di spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre che dei costi per le eventuali conSUenze tecniche, sia d'ufficio che di parte, che verranno svolte”.
A sostegno, la società attrice deduceva di essere succeduta nei tre contratti di appalto stipulati dalla con la , aventi ad oggetto gli interventi edilizi per i siti di Controparte_5 Controparte_2
AP SU TA (ristrutturazione edificio), NO (ristrutturazione edificio) e Colle di Sale
(realizzazione di un muro di contenimento e recinzione), stipulati rispettivamente il 31.5.2011, il
3.10.2011 e il 17.1.2012, contratti per i quali la committente aveva corrisposto anticipi alla
[...] per € 2.080.993,04. CP_4
2 L'istante aggiungeva che, a seguito della crisi della appaltatrice i contratti Controparte_4 medesimi erano stati ceduti alla con espresso consenso della committente e con accollo Pt_1 da parte della cessionaria del debito derivante dagli anticipi suddetti.
I lavori, tuttavia, non erano stati eseguiti dalla poichè la committente li aveva affidati, Pt_1 senza alcun preavviso, a terze imprese, esercitando un recesso ad nutum per facta concludentia, in violazione dell'art. 1671 c.c.; nessuna indennità era stata, infatti, corrisposta, ma anzi era stata pretesa la restituzione integrale degli anticipi percepiti dalla Controparte_4
L'attrice riteneva detta condotta contraria ai principi di buona fede contrattuale, in quanto erano state riversate SUl'appaltatrice le conseguenze economiche del recesso, senza il riconoscimento di alcuna forma di ristoro.
La rappresentava, altresì, di avere già eseguito investimenti e rinunciato ad altre Pt_1 operazioni imprenditoriali, confidando nell'esecuzione dei predetti contratti, per cui – non potendo perdere il legame economico con la – aveva acconsentito a vendere a quest'ultima CP_2 innumerevoli immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato, “sì da portare la differenza tra prezzo di mercato e prezzo praticato in deconto SU credito asseritamente maturato con il recesso ad nutum” esercitato dalla committente, circostanza comprovante il “collegamento funzionale tra il recesso abusivo e le alienazioni immobiliari sottocosto”.
Pertanto, invocata l'applicazione dell'art. 9 L. 192/1998 in tema di abuso di dipendenza economica,
l'istante concludeva nei sensi sopra specificati.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza dell'adito Controparte_1
Tribunale, attesa la presenza di una clausola compromissoria nei contratti di appalto, nonché la prescrizione della domanda di inefficacia del recesso ad nutum per abuso di dipendenza economica;
nel merito, la convenuta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 13 settembre 2023, che viene in questa sede confermata, il precedente istruttore rigettava, motivando puntualmente, le prove orali richieste dall'attrice e disponeva procedersi a
CTU, al fine di verificare se il prezzo pattuito per le compravendite intercorse tra le parti fosse inferiore a quello di mercato e, dunque, vantaggioso per la . CP_2
La causa viene decisa SUla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere SUla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU 9936/2014); non saranno,
3 dunque, esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla società convenuta ma sarà direttamente affrontato il merito della vicenda che ci occupa.
Ed allora, la norma cui parte attrice intende ricondurre la fattispecie dedotta in giudizio è quella di cui all'art. 9 L. n. 192/1998 che recita, testualmente: “E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nella quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire SU mercato alternative soddisfacenti”.
A riguardo, è opportuno preliminarmente osservare che, sebbene la normativa in tema di dipendenza economica sia stata espressamente dettata con riferimento ai contratti di subfornitura, le esigenze più moderne SU piano economico e giuridico hanno richiesto la tutela dell'imprenditore che si trovi esposto a condotte abusive del contraente in posizione di supremazia economica, al di là della forma contrattuale prescelta.
Infatti, il citato art. 9 rappresenta l'espressione dei principi di buona fede, solidarietà contrattuale e correttezza nei rapporti tra imprenditori, nonché di tutela del principio costituzionale della libera iniziativa economica, in quanto sanziona solo quelle condotte che si estrinsecano in un abuso del proprio diritto di esplicare la propria libertà contrattuale, e prende in considerazione soltanto la condotta dell'impresa che approfitti di una situazione di forza economica –SUl'intero mercato o nei confronti di una sola impresa – per ottenerne dei vantaggi illegittimi (cfr. Cass. n. 1184/20; in senso analogo, Tribunale Genova, 26.4.2016, n. 1462).
Proprio il riferimento a principi e clausole generali quali, appunto, il rispetto della correttezza e buona fede in ogni fase del contratto, ha indotto la giurisprudenza ad interpretare il divieto di abuso di dipendenza economica in senso più ampio, quale divieto sussumibile in principi già esistenti, anche SU piano costituzionale, e a clausole generali che impongono un equilibrio tra i contraenti nei rapporti di mercato.
E' stato, così affermato che “l'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della legge n. 192 del
1998 configura una fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 24906 del 2011).
In questi termini si è espresso più recentemente il Tribunale di Milano, Sez. Impresa, con la pronuncia in data 17.09.2019: “Il divieto di abuso di dipendenza economica trova applicazione non
4 solo nei contratti di subfornitura ma costituisce espressione di un principio più generale dell'ordinamento, in forza del quale si assegna una valenza precettiva particolarmente intensa al canone di buona fede nello svolgimento dei rapporti tra imprenditori”.
Ciò posto, la denuncia la condotta avversaria come integrante la previsione di cui al Pt_1 richiamato art. 9, asserendo che la , godendo di un diritto di recesso ad nutum in ordine CP_1 ai suddetti contratti di appalto, abusando del rapporto di dipendenza economica, le avrebbe sostanzialmente imposto di vendere immobili alla stessa convenuta ad un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato, al fine di compensare l'asserito credito derivante dagli acconti versati per gli appalti.
Ed allora, si osserva che, per aversi abuso della posizione di dipendenza economica, occorrono due presupposti: il primo consistente in una situazione di dipendenza economica tra le due imprese, in forza del quale, nei rapporti commerciali, si venga a determinare un eccessivo squilibrio, con la necessaria precisazione che tale rapporto presuppone che l'attività imprenditoriale dell'una impresa sia assolutamente dipendente da quella sovraordinata e quindi una subordinazione “verticale” dell'impresa danneggiata, quale quella che ha luogo fisiologicamente nel contratto di subfornitura
(cfr. Tribunale Bologna, n. 1523/21); il secondo, parimenti necessario, concernente l'“abuso” che l'impresa “più forte” faccia di tale dipendenza economica, consistente in un atto inquadrabile nello schema dell'abuso di diritto e quindi nell'uso di uno strumento di diritto sostanziale o processuale al di fuori della funzione precipua assegnata dall'ordinamento ed al solo fine di arrecare pregiudizio alla controparte contrattuale.
Ebbene, il Tribunale ritiene che non sussistano, nella specie, i requisiti cui è subordinata l'applicazione del suddetto regime normativo e delle conseguenti tutele (ivi inclusa quella risarcitoria).
Da un lato, infatti, non si ritiene ravvisabile, alla luce della documentazione versata in atti, una situazione di “dipendenza economica” riconducibile a quella tipizzata dall'invocato art. 9, comma
1, L. n. 192/1998, che presuppone, come già evidenziato, la capacità di un'impresa “di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”, situazione che - peraltro - è rimessa alla valutazione del giudice, chiamato a tener conto “anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire SU mercato alternative soddisfacenti”.
Ed invero, SU punto parte attrice non ha offerto elementi sufficienti a soddisfare l'onere probatorio SUla medesima gravante, specie in punto di assenza di concrete possibilità di reperire alternative
5 economiche SU mercato, essendosi limitata a genericamente richiamare il “legame giuridico ed economico con ”, qualificata come “principale cliente dominante nonché finanziatrice”. CP_2
Peraltro, dalla prodotta perizia di parte emerge che nel 2013 e 2014 (anni di stipula dei contratti di compravendita oggetto di causa) il fatturato generato a favore della ora Controparte_2 [...]
era rispettivamente del 69,66% e 62,96%, a dimostrazione che la era in CP_1 Pt_1 condizioni di libero esercizio della propria attività economica, il che le consentiva di proporre liberamente SU mercato quanto intendeva edificare o acquisire.
La , in definitiva, non era evidentemente né unica né esclusiva committente della CP_2 Pt_1
e, dunque, non era nella condizione negoziale, giuridica ed economica di imporle qualsivoglia limitazione nello svolgimento della sua attività economica.
Non si ravvisano, pertanto, né una evidente situazione di squilibrio, quale conseguenza della chiara ed abusiva posizione dominante della società a fronte della dipendenza economica della contraente più debole, costretta a sottostare a qualsiasi pretesa, né l'impossibilità o difficoltà della società odierna attrice di reperire SU mercato adeguate alternative (cfr. Cass., SS.UU., n. 27420/24).
Il mancato riscontro del dedotto abuso di dipendenza economica da parte della convenuta comporta il conseguente rigetto della domanda della volta ad ottenere il risarcimento dei danni Pt_1 patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti, tenuto conto altresì del fatto che la tesi dell'asserito collegamento tra il recesso della e le vendite effettuate sottocosto è stato CP_1 smentito dalla disposta CTU.
Infatti l'ausiliare - cui era stato demandato di accertare l'effettivo valore di mercato degli immobili oggetto dei contratti di compravendita intercorsi tra la e la successivamente Pt_1 CP_1 al subentro della prima nei contratti di appalto già conclusi con la cedente – , Controparte_4 all'esito di una esaustiva e puntuale indagine ed in applicazione di un corretto criterio di stima, ha concluso affermando che il valore di mercato dei suddetti beni è pari ad euro 2.529.792,98.
E poiché “l'importo complessivo pagato per l'acquisto degli immobili, come da contratti di compravendita, è il seguente: € 2.527.000,00” (p. 17 della relazione depositata il 29 maggio 2024),
è evidente come la domanda sia infondata anche sotto tale profilo, avendo la convenuta acquistato i beni al prezzo di mercato.
Sulla base di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione, deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
6 Da ultimo, restano definitivamente a carico dell'attrice le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate in corso di causa con decreto del 31 maggio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando SUla domanda proposta dalla in persona del legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti Parte_1 della in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, Controparte_1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 37.951,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) restano definitivamente a carico dell'attrice le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate con decreto del 31 maggio 2024.
Così deciso in Pescara, il 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4535 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Giancola come da procura in atti ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elio Di Filippo come da procura in atti CONVENUTA
OGGETTO: abuso di dipendenza economica.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante Parte_1
“pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la (già Controparte_1 [...]
[..
[...] , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, per sentire accogliere le seguenti CP_2 conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'abuso di dipendenza economica di , oggi a CP_2 Controparte_1 danno di con consequenziale accertamento e dichiarazione dell'abusività ed Parte_1 inefficacia del recesso ad nutum, per violazione dell'art. 1375 c.c., praticato da nei CP_3 confronti dell'attrice in ordine ai contratti di appalto del sito di NO e Colle Di Sale, stipulati dalla convenuta con il 03-10-2011 ed il 17-01-2012, nonché ceduti da Controparte_4 quest'ultima, con il consenso di , a il 02-11-2012; CP_2 Pt_1
2. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità precontrattuale in capo a , oggi CP_2 [...]
per suo comportamento contrario all'obbligo di buona fede nella fase delle trattative, CP_1 sì da determinare la formazione dei contratti definitivi di compravendita immobiliare del 20-12-213
e del 29-05-2014 affetti da vizi incompleti della volontà, rectius minaccia ed errore non determinante ai fini dell'an ma incidenti SU quantum;
di conseguenza condannare la CP_1
già , in persona del suo legale rappresentante pt, al risarcimento del danno
[...] CP_2 differenziale di € 318.000,00 oltre interessi, in ordine alla vendita definitiva in suo favore delle n. 6 unità immobiliari, avvenuta in data 20-12-2013, nonché al risarcimento del danno differenziale di €
230.000,00 oltre interessi, in ordine alla vendita del negozio sito in Atri, promesso in vendita il 21-
05-2012 e rogitato il 29-05-2014, in quanto contratti stipulati da a condizioni Pt_1 svantaggiose per vizio incompleto della volontà, causato dalla condotta contraria a buona fede della convenuta;
3. altresì, accertare, dichiarare e condannare già in persona del Controparte_1 CP_2 suo legale rappresentante pt, al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto all'immagine imprenditoriale subito da pari ad € 500.000,00. Pt_1
4. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre all'importo di spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre che dei costi per le eventuali conSUenze tecniche, sia d'ufficio che di parte, che verranno svolte”.
A sostegno, la società attrice deduceva di essere succeduta nei tre contratti di appalto stipulati dalla con la , aventi ad oggetto gli interventi edilizi per i siti di Controparte_5 Controparte_2
AP SU TA (ristrutturazione edificio), NO (ristrutturazione edificio) e Colle di Sale
(realizzazione di un muro di contenimento e recinzione), stipulati rispettivamente il 31.5.2011, il
3.10.2011 e il 17.1.2012, contratti per i quali la committente aveva corrisposto anticipi alla
[...] per € 2.080.993,04. CP_4
2 L'istante aggiungeva che, a seguito della crisi della appaltatrice i contratti Controparte_4 medesimi erano stati ceduti alla con espresso consenso della committente e con accollo Pt_1 da parte della cessionaria del debito derivante dagli anticipi suddetti.
I lavori, tuttavia, non erano stati eseguiti dalla poichè la committente li aveva affidati, Pt_1 senza alcun preavviso, a terze imprese, esercitando un recesso ad nutum per facta concludentia, in violazione dell'art. 1671 c.c.; nessuna indennità era stata, infatti, corrisposta, ma anzi era stata pretesa la restituzione integrale degli anticipi percepiti dalla Controparte_4
L'attrice riteneva detta condotta contraria ai principi di buona fede contrattuale, in quanto erano state riversate SUl'appaltatrice le conseguenze economiche del recesso, senza il riconoscimento di alcuna forma di ristoro.
La rappresentava, altresì, di avere già eseguito investimenti e rinunciato ad altre Pt_1 operazioni imprenditoriali, confidando nell'esecuzione dei predetti contratti, per cui – non potendo perdere il legame economico con la – aveva acconsentito a vendere a quest'ultima CP_2 innumerevoli immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato, “sì da portare la differenza tra prezzo di mercato e prezzo praticato in deconto SU credito asseritamente maturato con il recesso ad nutum” esercitato dalla committente, circostanza comprovante il “collegamento funzionale tra il recesso abusivo e le alienazioni immobiliari sottocosto”.
Pertanto, invocata l'applicazione dell'art. 9 L. 192/1998 in tema di abuso di dipendenza economica,
l'istante concludeva nei sensi sopra specificati.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza dell'adito Controparte_1
Tribunale, attesa la presenza di una clausola compromissoria nei contratti di appalto, nonché la prescrizione della domanda di inefficacia del recesso ad nutum per abuso di dipendenza economica;
nel merito, la convenuta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 13 settembre 2023, che viene in questa sede confermata, il precedente istruttore rigettava, motivando puntualmente, le prove orali richieste dall'attrice e disponeva procedersi a
CTU, al fine di verificare se il prezzo pattuito per le compravendite intercorse tra le parti fosse inferiore a quello di mercato e, dunque, vantaggioso per la . CP_2
La causa viene decisa SUla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere SUla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU 9936/2014); non saranno,
3 dunque, esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla società convenuta ma sarà direttamente affrontato il merito della vicenda che ci occupa.
Ed allora, la norma cui parte attrice intende ricondurre la fattispecie dedotta in giudizio è quella di cui all'art. 9 L. n. 192/1998 che recita, testualmente: “E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nella quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire SU mercato alternative soddisfacenti”.
A riguardo, è opportuno preliminarmente osservare che, sebbene la normativa in tema di dipendenza economica sia stata espressamente dettata con riferimento ai contratti di subfornitura, le esigenze più moderne SU piano economico e giuridico hanno richiesto la tutela dell'imprenditore che si trovi esposto a condotte abusive del contraente in posizione di supremazia economica, al di là della forma contrattuale prescelta.
Infatti, il citato art. 9 rappresenta l'espressione dei principi di buona fede, solidarietà contrattuale e correttezza nei rapporti tra imprenditori, nonché di tutela del principio costituzionale della libera iniziativa economica, in quanto sanziona solo quelle condotte che si estrinsecano in un abuso del proprio diritto di esplicare la propria libertà contrattuale, e prende in considerazione soltanto la condotta dell'impresa che approfitti di una situazione di forza economica –SUl'intero mercato o nei confronti di una sola impresa – per ottenerne dei vantaggi illegittimi (cfr. Cass. n. 1184/20; in senso analogo, Tribunale Genova, 26.4.2016, n. 1462).
Proprio il riferimento a principi e clausole generali quali, appunto, il rispetto della correttezza e buona fede in ogni fase del contratto, ha indotto la giurisprudenza ad interpretare il divieto di abuso di dipendenza economica in senso più ampio, quale divieto sussumibile in principi già esistenti, anche SU piano costituzionale, e a clausole generali che impongono un equilibrio tra i contraenti nei rapporti di mercato.
E' stato, così affermato che “l'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della legge n. 192 del
1998 configura una fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 24906 del 2011).
In questi termini si è espresso più recentemente il Tribunale di Milano, Sez. Impresa, con la pronuncia in data 17.09.2019: “Il divieto di abuso di dipendenza economica trova applicazione non
4 solo nei contratti di subfornitura ma costituisce espressione di un principio più generale dell'ordinamento, in forza del quale si assegna una valenza precettiva particolarmente intensa al canone di buona fede nello svolgimento dei rapporti tra imprenditori”.
Ciò posto, la denuncia la condotta avversaria come integrante la previsione di cui al Pt_1 richiamato art. 9, asserendo che la , godendo di un diritto di recesso ad nutum in ordine CP_1 ai suddetti contratti di appalto, abusando del rapporto di dipendenza economica, le avrebbe sostanzialmente imposto di vendere immobili alla stessa convenuta ad un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato, al fine di compensare l'asserito credito derivante dagli acconti versati per gli appalti.
Ed allora, si osserva che, per aversi abuso della posizione di dipendenza economica, occorrono due presupposti: il primo consistente in una situazione di dipendenza economica tra le due imprese, in forza del quale, nei rapporti commerciali, si venga a determinare un eccessivo squilibrio, con la necessaria precisazione che tale rapporto presuppone che l'attività imprenditoriale dell'una impresa sia assolutamente dipendente da quella sovraordinata e quindi una subordinazione “verticale” dell'impresa danneggiata, quale quella che ha luogo fisiologicamente nel contratto di subfornitura
(cfr. Tribunale Bologna, n. 1523/21); il secondo, parimenti necessario, concernente l'“abuso” che l'impresa “più forte” faccia di tale dipendenza economica, consistente in un atto inquadrabile nello schema dell'abuso di diritto e quindi nell'uso di uno strumento di diritto sostanziale o processuale al di fuori della funzione precipua assegnata dall'ordinamento ed al solo fine di arrecare pregiudizio alla controparte contrattuale.
Ebbene, il Tribunale ritiene che non sussistano, nella specie, i requisiti cui è subordinata l'applicazione del suddetto regime normativo e delle conseguenti tutele (ivi inclusa quella risarcitoria).
Da un lato, infatti, non si ritiene ravvisabile, alla luce della documentazione versata in atti, una situazione di “dipendenza economica” riconducibile a quella tipizzata dall'invocato art. 9, comma
1, L. n. 192/1998, che presuppone, come già evidenziato, la capacità di un'impresa “di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”, situazione che - peraltro - è rimessa alla valutazione del giudice, chiamato a tener conto “anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire SU mercato alternative soddisfacenti”.
Ed invero, SU punto parte attrice non ha offerto elementi sufficienti a soddisfare l'onere probatorio SUla medesima gravante, specie in punto di assenza di concrete possibilità di reperire alternative
5 economiche SU mercato, essendosi limitata a genericamente richiamare il “legame giuridico ed economico con ”, qualificata come “principale cliente dominante nonché finanziatrice”. CP_2
Peraltro, dalla prodotta perizia di parte emerge che nel 2013 e 2014 (anni di stipula dei contratti di compravendita oggetto di causa) il fatturato generato a favore della ora Controparte_2 [...]
era rispettivamente del 69,66% e 62,96%, a dimostrazione che la era in CP_1 Pt_1 condizioni di libero esercizio della propria attività economica, il che le consentiva di proporre liberamente SU mercato quanto intendeva edificare o acquisire.
La , in definitiva, non era evidentemente né unica né esclusiva committente della CP_2 Pt_1
e, dunque, non era nella condizione negoziale, giuridica ed economica di imporle qualsivoglia limitazione nello svolgimento della sua attività economica.
Non si ravvisano, pertanto, né una evidente situazione di squilibrio, quale conseguenza della chiara ed abusiva posizione dominante della società a fronte della dipendenza economica della contraente più debole, costretta a sottostare a qualsiasi pretesa, né l'impossibilità o difficoltà della società odierna attrice di reperire SU mercato adeguate alternative (cfr. Cass., SS.UU., n. 27420/24).
Il mancato riscontro del dedotto abuso di dipendenza economica da parte della convenuta comporta il conseguente rigetto della domanda della volta ad ottenere il risarcimento dei danni Pt_1 patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti, tenuto conto altresì del fatto che la tesi dell'asserito collegamento tra il recesso della e le vendite effettuate sottocosto è stato CP_1 smentito dalla disposta CTU.
Infatti l'ausiliare - cui era stato demandato di accertare l'effettivo valore di mercato degli immobili oggetto dei contratti di compravendita intercorsi tra la e la successivamente Pt_1 CP_1 al subentro della prima nei contratti di appalto già conclusi con la cedente – , Controparte_4 all'esito di una esaustiva e puntuale indagine ed in applicazione di un corretto criterio di stima, ha concluso affermando che il valore di mercato dei suddetti beni è pari ad euro 2.529.792,98.
E poiché “l'importo complessivo pagato per l'acquisto degli immobili, come da contratti di compravendita, è il seguente: € 2.527.000,00” (p. 17 della relazione depositata il 29 maggio 2024),
è evidente come la domanda sia infondata anche sotto tale profilo, avendo la convenuta acquistato i beni al prezzo di mercato.
Sulla base di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione, deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
6 Da ultimo, restano definitivamente a carico dell'attrice le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate in corso di causa con decreto del 31 maggio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando SUla domanda proposta dalla in persona del legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti Parte_1 della in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, Controparte_1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 37.951,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) restano definitivamente a carico dell'attrice le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate con decreto del 31 maggio 2024.
Così deciso in Pescara, il 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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