Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 4.3.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3736/2024
TRA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], CF: ; CP_1 C.F._2 CP_2
, nata a [...] il 24/12/1973, CF: ; - rapp.ti e difesi
[...] C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo
( fax: 0815640644; indirizzo PEC: CodiceFiscale_4
, e Francesco Cirillo Email_1
RICORRENTI
E
(P.IVA in persona della Dott.ssa Controparte_3 P.IVA_1
, in qualità di Responsabile della Funzione Controparte_4 Controparte_5
, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Marazza (
[...] C.F._5
) e Domenico De Feo ( )
[...] CodiceFiscale_6
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/2/2024 e ritualmente notificato i ricorrenti agivano in giudizio deducendo:
1406 c.c. alle dipendenze della convenuta società fondata nel 2001, azienda del gruppo Telecom partecipata al 100% da Telecom Italia s.p.a.;
- Di essere stati assunti in date diverse e con diversi inquadramenti: 6° Parte_1 livello (01.05.1994); D'Auria livello 5° livello (01.08.1996); livello 5S CP_2
(11.07.1997);
- Di aver maturato al gennaio 2018 i seguenti superminimi: € 372,18; Parte_1
€ 322,50; € 370,18; CP_1 CP_2
- Che tali superminimi individuali, a far data dal febbraio 2018 sono stati unilateralmente assorbiti dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, ha stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti del settore delle telecomunicazioni;
- Che in occasione del suddetto accordo di programma del 23 novembre 2017 le parti negoziali non hanno manifestato alcuna volontà di procedere ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente;
- Che il particolare né né la controllante Telecom, hanno mai assorbito CP_3
i superminimi in occasione degli aumenti contrattuali e neppure allorquando ci sono stati passaggi di categoria come nel caso degli istanti;
- Che in data 23 novembre 2017 veniva sottoscritto dalle parti sociali, l'Accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria, dove si fissavano gli incrementi retributivi e, precisamente, due aumenti dei minimi tabellari, a decorrere, rispettivamente, dal 01.01.2018 e 01.07.2018, di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento;
- che sempre in occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017 le parti negoziali concordavano l'introduzione di un nuovo istituto denominato
“E.R.S. Elemento Retributivo Separato”, a decorrere dal 01.07.2018, anch'esso di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR nonché considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta;
- che per i lavoratori inquadrati nel livello 6°, 5S e 5° del CCNL è stato previsto un aumento retributivo di € 24,60, € 20,94 ed € 20,00 a decorrere dal 01 gennaio
2018 e ancora delle stesse somme a decorrere dal 01 luglio 2018, nonché l' ”, di € 12,30, € 10,47 ed € 10,00 erogato Controparte_6
a partire dal 1 luglio 2018;
- che, con il pagamento della prima tranche degli aumenti erogata a febbraio 2018, la resistente da un lato riconosceva i suddetti aumenti contrattuali, ma dall'altro procedeva, contestualmente, ad assorbirli a tutti gli istanti sulla voce stipendiale del “Sovraminimo Individuale”.
Concludevano, quindi, chiedendo a questo Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti a febbraio e luglio 2018; Controparte_3 in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché alla pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze legali, con distrazione in favore dei procuratori distrattari, oltre spese forfettarie, C.U. per € 49,00, Iva e CPA come per legge”.
Si costituiva la resistente contestando il fondamento della domanda, della quale chiedeva il rigetto. Eccepiva, in particolare, l'inammissibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio a carico del ricorrente e, nel merito, rilevava la naturale assorbibilità del superminimo e l'irrilevanza del tempo.
All'udienza del 4.3.2025, tenutasi ex art 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, decideva con sentenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia.
Rileva, innanzitutto, il giudicante come la parte ricorrente abbia esaustivamente dedotto nell'atto introduttivo gli elementi in fatto a fondamento della domanda ed abbia altresì documentato - attraverso la produzione delle buste paga - l'attribuzione del superminimo e il suo parziale assorbimento attuato dalla società convenuta a partire da febbraio 2018
(cfr. doc. n. 1 in produzione ricorrente). Risulta altresì dagli atti, ma la circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti, che a seguito di tutti i rinnovi contrattuali via intervenuti, il superminimo non è mai stato assorbito, se non con l'adozione dell'accordo del 23 novembre 2017 oggetto di doglianza in questa sede.
Osserva, nel merito, il giudicante come il superminimo rappresenti una voce della retribuzione che individua un compenso che si va ad aggiungere ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di una voce aggiuntiva che è espressione dell'autonomia negoziale, privata e collettiva.
La previsione di un superminimo individuale pone la necessità di stabilire se tale trattamento di miglior favore debba considerarsi assorbito dai successivi aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo e/o dalla variazione del livello di inquadramento oppure debba essere conservato e cumulato con il minimo tabellare più favorevole.
Rileva sul punto questo giudicante come il superminimo individuale si ritiene essere generalmente assorbibile per effetto ed a seguito dei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.
Nel nostro ordinamento, infatti, si applica il principio della assorbibilità del superminimo
(si veda ex multis, Cass. n. 24643/2015; Cass. n. 7685/2013; Cass. n. 14689/2012). Tale principio, tuttavia, non è oggetto di contestazione, risultando condivisa tra le parti la naturale assorbibilità del superminimo. Osserva, infatti, il giudicante come, alla luce di tale principio, generalmente gli aumenti retributivi che vengono stabiliti, a qualunque titolo, dal contratto collettivo, non si sommano al superminimo individuale goduto dal lavoratore ma lo "assorbono", cioè lo riducono in tutto o in parte (la medesima regola si applica anche nell'ipotesi di aumento della retribuzione base derivante dal riconoscimento di un livello superiore di inquadramento: in tal senso, Cass. n.
26017/2018).
Osserva, tuttavia, il giudicante come la giurisprudenza abbia avuto modo di precisare che la regola generale dell'assorbimento non trovi applicazione in alcuni casi, ad esempio, qualora la stessa contrattazione collettiva stabilisca che l'aumento retributivo non assorba i superminimi individuali goduti dai lavoratori;
oppure nel caso in cui le parti del rapporto di lavoro abbiano attribuito al superminimo la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente. In tal caso, il superminimo non è un generico miglioramento della posizione retributiva del lavoratore, ma ha una ragione specifica e quindi diventa un elemento intangibile della retribuzione.
La regola dell'assorbimento non vige neppure quando le parti del rapporto di lavoro abbiano stabilito che il superminimo non sia assorbibile e questo può risultare dalla clausola del contratto individuale che preveda la natura non "assorbibile" del superminimo, oppure - per quanto di specifico interesse in questa sede - da un comportamento concludente del datore di lavoro che, nonostante la mancanza di un'espressa previsione, abbia -in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali collettivi- sempre adottato la regola del cumulo e non dell'assorbimento (si veda sul punto Cass., 29 agosto 2012, n. 14689).
Rileva questo Tribunale come nella parte motiva proprio di tale decisione della S.C. si legga espressamente che […] In tema di c.d. superminimo (consistente nella eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari che sia stata individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore) questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a categoria superiore, ove le parti non abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva non disponga altrimenti,
l'emolumento in questione è di norma soggetto al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore (cfr. ex plurimis Cass. n.
8498/99, Cass. n. 2984/98, Cass. n. 2058/96), restando a carico del lavoratore l'onere di fornire la prova della sussistenza del titolo che autorizzi il mantenimento del compenso ed escluda l'assorbimento (Cass. n. 2984/98 cit.), con l'ulteriore precisazione che, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale compenso, deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo (Cass. n. 1899/94). 10.- A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, si è correttamente attenuta la Corte territoriale con l'affermazione che la volontà delle parti di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento era desumibile, nella specie, dalla circostanza che, come risultava anche dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, il superminimo era sempre rimasto inalterato nel tempo, nonostante i vari rinnovi contrattuali (e i relativi incrementi retributivi) intervenuti nel corso del rapporto di lavoro. 11.- Le contrarie affermazioni della società ricorrente, secondo cui difetterebbero nella fattispecie elementi fattuali che possano far presumere l'esistenza di una volontà delle parti intesa ad escludere l'assorbimento del superminimo nei miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, non tengono conto del rilievo correttamente assegnato dalla sentenza impugnata al comportamento tenuto dalle parti nel corso dell'intero rapporto di lavoro e si risolvono nella contestazione diretta
(inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra accennato, alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e che non risulta in alcun modo inficiato dalle suddette affermazioni (anche perchè la ricorrente, con palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha riportato nel ricorso il contenuto degli scritti difensivi e dei documenti ai quali fa genericamente riferimento nel terzo motivo e dai quali dovrebbe evincersi che il superminimo non sarebbe rimasto invariato nel tempo
e che la volontà delle parti si era atteggiata, quindi, nel senso di ritenerlo assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi).
Rileva, allora, questo giudicante come tale pronuncia citata, specificamente adottata in tema di assorbibilità del superminimo, abbia testualmente affermato che ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale compenso, deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo ed altresì che la volontà delle parti di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento può essere desunta anche dalla circostanza che lo stesso sia sempre rimasto inalterato nel tempo, nonostante i vari rinnovi contrattuali (e i relativi incrementi retributivi) intervenuti nel corso del rapporto di lavoro (si veda sul punto anche Corte di appello di
Brescia, 11 maggio 2018, n.161).
Osserva, in conclusione, il Tribunale come nella fattispecie oggetto di causa il superminimo non è mai rimasto assorbito dal 1994 fino al mese di febbraio 2018, nonostante gli aumenti contrattuali determinatisi in occasione dei successivi rinnovi contrattuali intervenuti.
Ebbene, il comportamento della società convenuta , censurato in ricorso, consistito nella decurtazione dell'ultimo aumento contrattuale dal superminimo individuale, a far data dal febbraio 2018, anche alla luce dei canoni di correttezza e buona fede, non può che ritenersi come consapevole volontà di modificare la iniziale clausola di non assorbibilità.
In definitiva, il comportamento concludente delle parti nel senso del non assorbimento
(disposto dalla società e accettato tacitamente dal lavoratore nel corso degli anni) successivo alla conclusione del patto relativo, per essere ulteriormente modificato necessitava del consenso di entrambe le parti, che, nel caso di specie, non v'è stato.
Deriva da ciò la illegittimità del parziale assorbimento operato dalla società in assenza del consenso delle parti.
Il ricorso deve dunque essere accolto stante il diritto dei ricorrenti a beneficiare del superminimo nella misura piena, con conseguente condanna della società resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate con decorrenza dal febbraio 2018, data del primo parziale assorbimento, da quantificarsi in separato giudizio .
Le spese di giudizio si compensano integralmente stante la peculiarità della questione controversa e soprattutto la presenza di orientamenti discordanti in seno alla giurisprudenza di merito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Dichiara la illegittimità della condotta aziendale e degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla
[...]
in danno dei ricorrenti a febbraio e luglio 2018 e per l'effetto, CP_3
condanna alla ricostituzione della predetta voce Controparte_3
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio
2018;
-compensa le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 4/3/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca