Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2024, proposto da
NI ET, rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre, 69;
contro
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rossana Martinelli in Perugia, via Oberdan 50;
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 23.02.2024, pubblicata dal 26.02.2024, avente ad oggetto “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 APPROVAZIONE”, nella parte in cui si stabilisce che per l’assunzione di un dirigente dell’area amministrativa prevista nel 2024 si procederà solamente con procedura concorsuale, derogando alla mobilità di cui all’art.30 del d.lgs. n.165/2001;
di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ed in particolare, per quanto possa occorrere, del provvedimento di cui alla nota n.78252 del 28.03.2024 a firma del Dirigente f.f. U.O. Risorse Umane.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. SC NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso è stato chiesto l’annullamento della d.G.C. di Perugia n. 52/2024 (approvazione del P.I.A.O. 2024-26), nella parte in cui stabiliva che per l’assunzione di un dirigente dell’area amministrativa prevista per il 2024 si sarebbe proceduto con procedura concorsuale, derogando alla mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001. La ricorrente – segnalando che in esito alla procedura di mobilità in questione avviata in pendenza del giudizio, in data 1° dicembre 2024 ha sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato quale dirigente amministrativo - ha dichiarato in data 9 dicembre 2025 il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, con disponibilità alla compensazione delle spese.
2. In data 12 dicembre 2025 è stata depositata l’adesione del Comune di Perugia al suddetto esito processuale.
3. Di ciò non resta al Collegio che dare atto, con conseguente dichiarazione di improcedibilità, in applicazione dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., e compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SC NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC NG |
IL SEGRETARIO