Versione
9 giugno 1983
9 giugno 1983
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Versione
5 maggio 2001
5 maggio 2001
Art. 12. Disposizioni transitorie
L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1 gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1 gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;
alberghi di lusso: cinque stelle;
alberghi di prima categoria: quattro stelle;
alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;
alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;
alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1 gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1 gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;
alberghi di lusso: cinque stelle;
alberghi di prima categoria: quattro stelle;
alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;
alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;
alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 03/08/1984 n. 621 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 3 agosto 1984 · 0.46138698
Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza riguardante il Consorzio indicato in oggetto e la sua qualificazione ai sensi dell\'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598. Come e\' noto a seguito degli elementi di giudizio forniti da codesto Ispettorato il Consorzio anzidetto e\' stato inquadrato tra gli enti versare l\'imposta di soggiorno tenendo conto della nuova classificazione a stelle prevista dalla legge 17 maggio 1983, n. 217. L\'art. 12 della legge citata affida alle Regioni l\'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione stabilendo - per legiferare in merito - il termine dell\'1 gennaio 1985; poiche\' la Regione Emilia Romagna ha gia\' …
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 30/09/2014, n. 703Provvedimento: N. 00509/1996 REG.RIC. N. 00703/2014 REG.PROV.COLL. N. 00509/1996 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 509 del 1996, proposto da: ON Vito, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Di Taranto e Sisto Rocca, con domicilio eletto presso Domenico Musolino Avv. in Potenza, Piazzale L. Rizzo, 11; contro Ministero dell'Interno e Prefettura di Matera, in persona dei rispettivi titolari in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, anche domiciliataria in Potenza, corso 18 …Leggi di più...
- art. 2 L. 417/1978·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- violazione di legge·
- principio di divieto di locupletazione·
- interessi legali·
- rimborso spese di missione·
- art. 3 L. 241/1990·
- art. 36 Costituzione·
- eccesso di potere·
- classificazione alberghiera·
- spese di giudizio·
- onere della prova