Articolo 12 della Legge 17 maggio 1983, n. 217
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 giugno 1983
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Versione
5 maggio 2001
Art. 12. Disposizioni transitorie

L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1 gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1 gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;
alberghi di lusso: cinque stelle;
alberghi di prima categoria: quattro stelle;
alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;
alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;
alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
Entrata in vigore il 5 maggio 2001
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