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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1260/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5425/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1727 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
5425 Ricorrente_1 impugna col presente ricorso l'avviso di accertamento col quale il Comune resistente ha contestato al ricorrente il parziale pagamento dell'IMU per l'anno 2019 in relazione ad un locale deposito, categoria C/2, individuato in catasto alla particella 48, sub 12 del foglio 221, situato al piano S1-T del fabbri- cato sito in Indirizzo_1, Messina. Il locale deposito costituirebbe secondo il ricorrente pertinenza dell'abitazione principale, sita nel medesimo fabbricato in Indirizzo_1, individuata in catasto al foglio 221, particella 48 sub. 10 (come da visura per soggetto depositata dall'Ufficio in data 25.11.2025), essendo detto locale destinato in modo durevole e funzionale al miglior uso dell'abitazione principale stessa. Ritiene pertanto l'IMU non dovuta. Peraltro l'avviso impugnato avrebbe da un lato ha erroneamente indicato l'abitazione principale del ricorrente con la particella 52 sub 1 del foglio 221, particella che, invece, corrisponde al giardino di pertinenza dell'abitazione medesima, area scoperta di 148 mq (docc. all. nn. 2, 3 e 4); dall'altro lato risulta del tutto omessa l'indicazione dell'abitazione principale del ricorrente, appunto la particella 48 sub. 10 del foglio 221. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato per carenza di presupposto impositivo e difetto di motivazione;
carenza di presupposto impositivo e difeto di motivazione;
difetto di sottoscrizione e carenza di potere;
mancata attivazione di contraddittorio preventivo obbligatorio
Si costituisce il Comune di Messina che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo. Come si evince dalla documentazione allegata, il ricorso è stato notificato al Comune di Messina il
27/06/2024 ed iscritto a ruolo solo in data 21/10/2024, dopo circa 4 mesi, in palese violazione dell'art. 22
Dlgs 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
premesso che l'art. 22 dlgs. 546/92, come modificato dalla
Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4, a norma del quale 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
Preso atto che la tardiva costituzione in giudizio del ricorrente (iscrizione a ruolo) oltre i 30 giorni dalla notifica del ricorso, viola l'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, norma la cui legittimità costituzionale è stata confermata da Corte cost. Ordinanza 6 novembre - 13 dicembre 2019 n. 273, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso tributario, essendo tale sanzione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto l'inammissibilità per tardiva costituzione è una questione di rito.
In conclusione va dichiarato inammissible il ricorso. Le spese vanno compensate, in ragione dell'andamento processuale della causa.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5425/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1727 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
5425 Ricorrente_1 impugna col presente ricorso l'avviso di accertamento col quale il Comune resistente ha contestato al ricorrente il parziale pagamento dell'IMU per l'anno 2019 in relazione ad un locale deposito, categoria C/2, individuato in catasto alla particella 48, sub 12 del foglio 221, situato al piano S1-T del fabbri- cato sito in Indirizzo_1, Messina. Il locale deposito costituirebbe secondo il ricorrente pertinenza dell'abitazione principale, sita nel medesimo fabbricato in Indirizzo_1, individuata in catasto al foglio 221, particella 48 sub. 10 (come da visura per soggetto depositata dall'Ufficio in data 25.11.2025), essendo detto locale destinato in modo durevole e funzionale al miglior uso dell'abitazione principale stessa. Ritiene pertanto l'IMU non dovuta. Peraltro l'avviso impugnato avrebbe da un lato ha erroneamente indicato l'abitazione principale del ricorrente con la particella 52 sub 1 del foglio 221, particella che, invece, corrisponde al giardino di pertinenza dell'abitazione medesima, area scoperta di 148 mq (docc. all. nn. 2, 3 e 4); dall'altro lato risulta del tutto omessa l'indicazione dell'abitazione principale del ricorrente, appunto la particella 48 sub. 10 del foglio 221. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato per carenza di presupposto impositivo e difetto di motivazione;
carenza di presupposto impositivo e difeto di motivazione;
difetto di sottoscrizione e carenza di potere;
mancata attivazione di contraddittorio preventivo obbligatorio
Si costituisce il Comune di Messina che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo. Come si evince dalla documentazione allegata, il ricorso è stato notificato al Comune di Messina il
27/06/2024 ed iscritto a ruolo solo in data 21/10/2024, dopo circa 4 mesi, in palese violazione dell'art. 22
Dlgs 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
premesso che l'art. 22 dlgs. 546/92, come modificato dalla
Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4, a norma del quale 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
Preso atto che la tardiva costituzione in giudizio del ricorrente (iscrizione a ruolo) oltre i 30 giorni dalla notifica del ricorso, viola l'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, norma la cui legittimità costituzionale è stata confermata da Corte cost. Ordinanza 6 novembre - 13 dicembre 2019 n. 273, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso tributario, essendo tale sanzione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto l'inammissibilità per tardiva costituzione è una questione di rito.
In conclusione va dichiarato inammissible il ricorso. Le spese vanno compensate, in ragione dell'andamento processuale della causa.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese