Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n.7861/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. GUGLIELMI VALENTINA FRANCESCA -c.f. , C.F._1 nonché dell'avv. TURSI MARIATERESA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 18/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 21/10/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei corrispondenti requisiti sanitari prescritti dalla legge, la declaratoria del diritto alla pensione d'inabilità civile ed al riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza dalla data di presentazione della
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della
L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della
2 sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 75%, che è inferiore a quella del 100% prescritta dalla legge per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile;
nonché di quelli previsti dalla legge n.104/1992 per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pag.6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Sulla base dell'esame della documentazione medica allegata al fascicolo giudiziario, dell'anamnesi raccolta dall'istante e della visita effettuata, è possibile affermare che il sig. è affetto da emipostenia dx di grado lieve esiti di Pt_1 pregressa emorragia cerebrale capsulo-talamica sin, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II non complicato, malattia renale cronica II-III stadio KDOQ, disturbo depressivo maggiore, artrosi polidistrettuale.
3 Per quanto riguarda i quesiti non si ritiene che sussistano i requisiti sanitari utili per rivedere in melius la valutazione della CIC.
CONCLUSIONI
Sulla base di quanto soprascritto ed ampiamente documentato, attualmente è possibile così rispondere ai quesiti posti dal
Chiar.mo Giudice:
-L'istante è affetto da emipostenia dx di grado lieve esiti di pregressa emorragia cerebrale capsulo-talamica sin, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II non complicato, malattia renale cronica II-III stadio KDOQ, disturbo depressivo maggiore, artrosi polidistrettuale;
-Non si ritiene che si possa riconoscere il diritto alla pensione di inabilità civile;
-Non si ritiene che vi siano i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento di una condizione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92».
Assolutamente condivisibile è anche la seguente valutazione esposta dal nominato CTU in risposta alle osservazioni formulate dal consulente della parte ricorrente: «Si ringrazia l'avvocato per le osservazioni fatte pervenire, poiché le stesse consentono di approfondire gli aspetti valutativi che hanno portato alle conclusioni non condivise dall'avvocato.
Una patologia, per essere valutabile, deve ridurre le capacità lavorative. Se poi non è presente in tabella si usa un criterio chiamato analogico, cioè si individua una infermità che, funzionalmente o anatomicamente, ha una somiglianza.
Nel caso di specie le condizioni patologiche da valutare sono le seguenti:
- emipostenia dx di grado lieve esiti di pregressa emorragia cerebrale capsulo-talamica sin, - ipertensione arteriosa,
- diabete mellito tipo II non complicato,
- malattia renale cronica II-III stadio KDOQ,
- disturbo depressivo maggiore,
- artrosi polidistrettuale.
4 La CIC ha richiamato le seguenti voci tabellari:
7305 EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE) 41 50 0
342 1 EMIPARESI DI LIEVE GRAVITA
(FORZA DI GRADO 4 SCALA MRC) 20
342 2 EMIPARESI DI GRAVITÀ MEDIA (FORZA 61 70
DI GRADO 3 SCALA MRC)
EMIPARESI GRAVE (FORZA DI GRADO 2:
342 3 SCALA MRC) IL RANGE È ANCHE IN 71 80
FUNZIONE DELL'INTERESSAMENTO O
MENO DELL'ARTO DOMINANTE
Secondo l'avvocato le ulteriori voci tabellari che andrebbero valutate sono le seguenti:
1)
9311 DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA 91 100 0
E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE
IVITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV)
6481 SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE 81 90 0
Il richiamo di tali voci tabellari non può essere condiviso atteso che il diabete mellito non risulta complicato da una grave nefropatia e che l'insufficienza renale non è grave, infatti tutti i controlli nefrologici allegati in atti documentano un buon compenso farmacologico della nefropatia:
“DIARIO CLINICO
Gli esami portati in visione mostrano una sostanziale stazionarietà della creatinina sierica, non dosata l'azotemia.
Nella norma gli elettroliti sierici. Iperuricemia. Hb 17.3 g/dl. es urine: albumina 150 mg/dl, da ricontrollare.
Nega disturbi significativi della minzione.
Valori pressori ben controllati
EO: non edemi presenti.
Si conferma la terapia in corso.
Esegua controllo es. urine standard e microalbuminuria + albuminemia e nuova visita ambulatoriale in caso di conferma del dato di proteinuria.
5 Controlli periodici della PA.
Adeguata idratazione.
Prossimo controllo fra un anno s.c. con esami come da impegnative allegate”.
2)
6441 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA 21 30 0
(I CLASSE NYHA) Parte_2
Tale voce tabellare non può essere condivisibile in quanto in atti non è riportato neanche un certificato cardiologico, o un ecocardiogramma, per cui l'ipertensione arteriosa va ritenuta ben compensata dalla terapia farmacologica in atto.
3)
7204 ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40° 0 0 55
Né dalla visita medica effettuata né dalla certificazione ortopedica in atti risulta una anchilosi del ginocchio, per cui questa voce tabellare non può essere richiamata.
4)
TABELLA DEI DEFICIT UDITIVI - PUNTEGGIO % DI INVALIDITÀ
Ordinata = Orecchio peggiore (Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500- 1000- 2000 Hz) Ascissa = Orecchio migliore
(Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500- 1000-
2000 Hz)
…
In base alla audiometria allegata in atti
… la percentuale da riconoscere sarebbe poco significativa ai fini della presente relazione.
In definitiva le voci tabellari che vanno prese in considerazione sono le seguenti:
7305 EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE) 41 50 0
9309 DIABETE MELLITO TIPO 1° o 2° CON COMPLICANZE
MICRO-MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI 41 50 0
CLINICHE DI MEDIOGRADO (CLASSE III)
2206 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE 31 40 0
6 Precisando che, come obiettivato in sede di visita, la situazione clinica dell'istante è ben lontana dall'essere assimilabile ad una emiparesi e ad una anchilosi di ginocchio e che come evidenziato dai certificati in atti l'insufficienza renale non è affatto grave, utilizzando la formula del calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard, può essere riconosciuta una percentuale del 75%.
Per confermare la assenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione, pur valutando ai massimi i riferimenti tabellari su citati, non si supererebbe comunque una percentuale del 85%.
In relazione invece alla condizione di handicap grave, nella valutazione della condizione di handicap in situazione di gravità viene presa in specifica considerazione l'autonomia personale.
Dalla definizione di situazione di gravità sono escluse le riduzioni dell'autonomia personale non richiedenti intervento assistenziale, nonché quelle che comportano la necessità di detto intervento, senza tuttavia i requisiti di permanenza, continuatività e globalità esplicitamente previsti dal terzo comma.
La globalità indicherebbe drasticamente che il requisito sussiste solo quando tutti gli ambiti di attività della sfera individuale o tutti quelli della vita di relazione, necessitando di supporto assistenziale, sono aboliti. Ciò vuole dire che tutte le persone che hanno conservato anche una sola delle attività autonome non possono essere definite in situazione di gravità, come nel caso di specie.
In conclusione si confermano le conclusioni inviate in bozza, ed in particolare la valutazione della CIC».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea. A tale riguardo, occorre evidenziare che la documentazione
7 medico-sanitaria trasmessa telematicamente in data 14/02/2025 unitamente alle note di trattazione scritta, sebbene sia di formazione successiva rispetto alla data della relazione scritta depositata dal CTU nominato nella precedente fase di ATP, fornisce la descrizione del quadro patologico che è sostanzialmente sovrapponibile a quello che ha già formato oggetto di indagine da parte del CTU nella precedente fase di ATP.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dello CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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