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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/08/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2601/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 rispettivamente la prima dall'avv. Frioni Elena e il secondo dall'avv. Cellitti Mario giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio congiunto ( cessazione degli effetti civili del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13/5/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio concordatario in ER ( FR ) il 5/10/13; che dalla loro unione in precedenza era nato il figlio ( il 15/7/13 ); che con decreto del Tribunale di Persona_1
Frosinone del 1-2/12/22 è stata omologata la loro separazione consensuale, con affidamento condiviso ai due genitori del loro figlio minorenne e suo Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, con diritti-doveri di vista in capo al
[...]
ed obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere alla ricorrente – a titolo Pt_2 di contributo al mantenimento di – la somma mensile di € 200,00, da Per_1 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e versamento del 40% delle spese straordinarie con corresponsione dell' in favore della CP_1 [...]
Le parti formulavano quindi le seguenti conclusioni: “a) i coniugi vivranno Parte_1 separati portandosi reciproco rispetto;
b) ognuno provvederà al proprio mantenimento;
c) l'abitazione familiare, resta nella disponibilità esclusiva del Sig. dopo che è uscito dal carcere;
d) mentre con la Parte_2
Sig.ra vive nell'appartamento sito nello stesso edificio ove c'è la casa coniugale Parte_1
e dove vivrà con il minore;
e) il sig. provvederà a versare a titolo di mantenimento per i Parte_2 figli la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la regolamentazione delle quali si rimanda al protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli del Tribunale di Frosinone del 15.12.2017; f) per quanto attiene alle visite del Sig. con il Parte_2 minore, lo stesso starà con il padre un giorno per settimana, giorno da stabilire di volta in volta secondo i suoi impegni, dall'uscita dalla scuola, ove sarà prelevato dal padre, sino al giorno successivo all'entrata a scuola dove sarà accompagnato dal padre. Starà ugualmente con il padre un fine settimana al mese dall'uscita da scuola il sabato sino alle ore 21.00 della domenica successiva. .Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie starà ad anni alterni con uno dei genitori;
f) I coniugi si rilasciano consenso all'ottenimento di separato passaporto.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 7/6/25 il Giudice rel. rilevava le seguenti tre criticità del ricorso: “a) le parti non hanno rispettato il disposto di cui all'art.473-bis.51, co. 2, c.p.c. di depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c.; b) non è stato depositato in allegato il ricorso “sottoscritto anche dalle parti” ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c.; c) le parti, pur indicandolo come doc. 1, non hanno in concreto prodotto il decreto di omologa della loro separazione consensuale;
” e fissava alle parti termine fino al 3/7/25 per il deposito di una memoria congiunta con la quale sanare tali criticità.
Con deposito del 9/7/25 la ricorrente sanava la criticità di cui alla lettera c) e con successivo nota dell'11/7/25 il ricorrente depositava copia del ricorso sottoscritto esclusivamente dal medesimo.
All'udienza dell'11/7/25 le parti insistevano nella loro domanda divorzile congiunta come formulata in ricorso e il difensore della ricorrente depositava copia del ricorso debitamente sottoscritta dalla parte stessa, in tal modo dunque sanando la predetta criticità di cui alla lettera b) del decreto del 7/6/25. Il G.rel., pertanto, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa, fissando alle parti un termine fino al 15/7/25 per effettuare il deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c. al fine di sanare la residua criticità di cui alla lettera a) del cit. decreto del 7/6/25.
I difensori delle parti con i rispettivi depositi del 14/7/25 sanavano anche la criticità di cui alla lettera a).
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che nel giudizio di separazione le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale in un data imprecisata in atti ma comunque sicuramente antecedente alla prima udienza innanzi al G.I. in data
17/5/22, e visto il citato decreto di questo Tribunale del 1-2/12/22 ( cfr. doc. s.n. allegato al deposito della ricorrente del 9/7/25 ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate in ricorso, che si appalesano altresì conformi all'interesse morale e materiale del loro figlio minorenne Per_1
[...]
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER
( FR ) il 5/10/13 da e trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ER dell'anno 2013, Atto
n. 45, Parte II, Serie A, alle condizioni sopratrascritte di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 24/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2601/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 rispettivamente la prima dall'avv. Frioni Elena e il secondo dall'avv. Cellitti Mario giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio congiunto ( cessazione degli effetti civili del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13/5/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio concordatario in ER ( FR ) il 5/10/13; che dalla loro unione in precedenza era nato il figlio ( il 15/7/13 ); che con decreto del Tribunale di Persona_1
Frosinone del 1-2/12/22 è stata omologata la loro separazione consensuale, con affidamento condiviso ai due genitori del loro figlio minorenne e suo Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, con diritti-doveri di vista in capo al
[...]
ed obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere alla ricorrente – a titolo Pt_2 di contributo al mantenimento di – la somma mensile di € 200,00, da Per_1 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e versamento del 40% delle spese straordinarie con corresponsione dell' in favore della CP_1 [...]
Le parti formulavano quindi le seguenti conclusioni: “a) i coniugi vivranno Parte_1 separati portandosi reciproco rispetto;
b) ognuno provvederà al proprio mantenimento;
c) l'abitazione familiare, resta nella disponibilità esclusiva del Sig. dopo che è uscito dal carcere;
d) mentre con la Parte_2
Sig.ra vive nell'appartamento sito nello stesso edificio ove c'è la casa coniugale Parte_1
e dove vivrà con il minore;
e) il sig. provvederà a versare a titolo di mantenimento per i Parte_2 figli la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la regolamentazione delle quali si rimanda al protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli del Tribunale di Frosinone del 15.12.2017; f) per quanto attiene alle visite del Sig. con il Parte_2 minore, lo stesso starà con il padre un giorno per settimana, giorno da stabilire di volta in volta secondo i suoi impegni, dall'uscita dalla scuola, ove sarà prelevato dal padre, sino al giorno successivo all'entrata a scuola dove sarà accompagnato dal padre. Starà ugualmente con il padre un fine settimana al mese dall'uscita da scuola il sabato sino alle ore 21.00 della domenica successiva. .Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie starà ad anni alterni con uno dei genitori;
f) I coniugi si rilasciano consenso all'ottenimento di separato passaporto.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 7/6/25 il Giudice rel. rilevava le seguenti tre criticità del ricorso: “a) le parti non hanno rispettato il disposto di cui all'art.473-bis.51, co. 2, c.p.c. di depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c.; b) non è stato depositato in allegato il ricorso “sottoscritto anche dalle parti” ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c.; c) le parti, pur indicandolo come doc. 1, non hanno in concreto prodotto il decreto di omologa della loro separazione consensuale;
” e fissava alle parti termine fino al 3/7/25 per il deposito di una memoria congiunta con la quale sanare tali criticità.
Con deposito del 9/7/25 la ricorrente sanava la criticità di cui alla lettera c) e con successivo nota dell'11/7/25 il ricorrente depositava copia del ricorso sottoscritto esclusivamente dal medesimo.
All'udienza dell'11/7/25 le parti insistevano nella loro domanda divorzile congiunta come formulata in ricorso e il difensore della ricorrente depositava copia del ricorso debitamente sottoscritta dalla parte stessa, in tal modo dunque sanando la predetta criticità di cui alla lettera b) del decreto del 7/6/25. Il G.rel., pertanto, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa, fissando alle parti un termine fino al 15/7/25 per effettuare il deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c. al fine di sanare la residua criticità di cui alla lettera a) del cit. decreto del 7/6/25.
I difensori delle parti con i rispettivi depositi del 14/7/25 sanavano anche la criticità di cui alla lettera a).
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che nel giudizio di separazione le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale in un data imprecisata in atti ma comunque sicuramente antecedente alla prima udienza innanzi al G.I. in data
17/5/22, e visto il citato decreto di questo Tribunale del 1-2/12/22 ( cfr. doc. s.n. allegato al deposito della ricorrente del 9/7/25 ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate in ricorso, che si appalesano altresì conformi all'interesse morale e materiale del loro figlio minorenne Per_1
[...]
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER
( FR ) il 5/10/13 da e trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ER dell'anno 2013, Atto
n. 45, Parte II, Serie A, alle condizioni sopratrascritte di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 24/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )