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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/11/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE ER Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. UC NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 734/24 R.G. posta in decisione all'udienza del
22/10/2025 promossa
d a
OGGETTO:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Altri istituti in materia di elettivamente domiciliata in VIA SAN BARTOLOMEO Parte_2 diritti reali possesso e 11 25128 BRESCIA presso il difensore avv. Parte_2 trascrizioni APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LI FE, elettivamente domiciliato in VIA ROBERTO ARDIGÓ
18A 25123 BRESCIA presso il difensore avv. LI FE
pagina 1 di 7 APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione terza-
pubblicata i data 13.5..2024 con il n. 1939/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
In riforma dell'impugnata sentenza rigettare ogni domanda proposta nei confronti della sig. Durata;
Pt_1
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.
Dell'appellato:
in via principale nel merito:
confermare il contenuto della sentenza impugnata n. 1939/2024 r.g.
15973/2024 del 13.05.2024 del Tribunale di Brescia
In via istruttoria: omissis.
In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, con condanna alle spese a carico di controparte, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1939/24, accoglieva la domanda proposta da di rivendica della proprietà di un immobile sito Controparte_1
in Cortefranca (Brescia), condannava la convenuta al rilascio Parte_1
pagina 2 di 7 ed al rimborso delle spese processuali.
La motivazione adottata era la seguente.
“ Il diritto di proprietà attoreo sull'immobile oggetto di causa deriva dalla successione testamentaria del sig. deceduto a Corte Franca il Persona_1
settembre 2021. L'eredità è stata accettata espressamente dal ricorrente nel contesto della pubblicazione del testamento olografo del padre, avvenuta in data 19 gennaio 2022 e, fra i lasciti, figura la quota intera di piena proprietà
della porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Corte Franca (BS),
distinta al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: Sezione
urbana NCT, foglio 8, particella 153, sub. 5 (v. doc. 1).
La resistente risulta ivi residente (cfr. doc. 3) e, a fronte dell'allegazione attorea circa la carenza di un titolo che la legittimi al godimento dell'immobile, ella ha scelto di non costituirsi, così rinunciando ad esplicitare le ragioni giuridiche eventualmente idonee a giustificare il possesso o la detenzione del cespite “.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
Con ordinanza in data 23 ottobre 2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza.
La causa passava in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante impugna la sentenza allegando di essere legittimata alla detenzione dell'immobile in forza di un contratto di comodato concluso dal coniuge con i genitori e CP_2 Persona_1 CP_3
che lo avevano concesso al figlio affinchè lo adibisse ad abitazione
[...]
familiare.
Precisa di aver vissuto con il marito nell'appartamento oggetto di causa a far
Per_ data dal 2006, unitamente ai figli ( nata il [...]) e ( nato il Per_3
12 settembre 2008); che l'immobile le è stato assegnato nell'esclusivo interesse dei minori sia nel decreto di omologazione delle condizioni di separazione personale del 9.3.2023, sia nell'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del
Sostiene che la destinazione ad abitazione familiare non sia cessata poiché la
Per_ figlia pur maggiorenne, ha abbandonato gli studi ed è priva di occupazione, mentre il figlio frequenta la scuola superiore;
entrambi Per_3
convivono con lei, necessitano di mantenere la stabilità della sistemazione abitativa nella casa in cui sono cresciuti.
si è costituito eccependo la decadenza dell'appellante dalla Controparte_1
produzione di nuovi documenti in appello.
Contesta inoltre le deduzioni dell'appellante, allegando che i genitori avevano concesso in comodato l'immobile al fratello prima del suo matrimonio, CP_2
pagina 4 di 7 per esigenze abitative individuali;
che comunque il comodato è stato risolto di comune accordo mediante l'accettazione ad opera del comodatario del recesso esercitato da con impegno al rilascio entro il 30 novembre Persona_1
2008; con la conseguenza che i coniugi non potevano disporre dell'immobile in sede di accordi per la separazione ed il divorzio.
Deduce infine che è cessata la destinazione dell'immobile ad abitazione familiare, poiché nel maggio del 2024 ha contratto nuovo Parte_1
matrimonio con che abita in Erbusco, via Crocefisso n. Controparte_4
Per_ 58, la figlia convive altrove con il fidanzato ed il figlio i è trasferito Per_3
stabilmente dal padre.
-.-
non può avvalersi della rimessione in termini per produrre Parte_1
documenti sancita dall'art. 345 comma III c.p.c. che richiede la prova che
“non ha potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
L'appellante ha addotto di aver ritirato presso l'ufficio postale il plico che verosimilmente conteneva l'atto introduttivo del giudizio, ma di non averlo aperto, di averlo riposto in un sacchetto che andava smarrito.
E' evidente che la mancata conoscenza della pendenza della causa intentata da
è attribuibile ad una disattenzione della parte, evento del Controparte_1
quale deve subire le conseguenti decadenze dalle attività difensive soggette a pagina 5 di 7 preclusione, maturatesi nel precedente grado di giudizio.
Tuttavia le allegazioni delle parti, costituenti mere attività difensive, possono essere vagliate dalla Corte ai fini della disamina dei profili di impugnazione.
Il comodato concluso nel 2006, secondo l'appellante, non è quello che nelle allegazioni dell'appellato è stato risolto dal comodante ed il comodatario nel
2018.
In mancanza di prova documentale che sostenga l'assunto di Parte_1
non vi è prova dell'esistenza stessa di un titolo legittimante la detenzione del bene immobile, che va quindi restituito al proprietario.
Ogni altra questione, inerente la permanenza della destinazione abitativa della famiglia del comodatario, nonché della opponibilità di essa all'erede del comodante è assorbita dalla carenza di prova documentale sull'esistenza del comodato, gravante sulla parte che si oppone alla richiesta di restituzione del proprietario.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10
marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato, valori minimi attesa la natura della controversia, nonché l'importanza delle questioni affrontate).
Importi da distrarsi in favore dell'avvocato Federico Aglietta antistatario.
pagina 6 di 7 Ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13
quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1939/24 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in € 3.473 ( di cui € 1.029 per la “fase di studio”, € 709 per la “fase introduttiva” ed € 1.735 per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
importi distratti in favore dell'avvocato Federico Aglietta
antistatario;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
UC NE SE ER
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE ER Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. UC NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 734/24 R.G. posta in decisione all'udienza del
22/10/2025 promossa
d a
OGGETTO:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Altri istituti in materia di elettivamente domiciliata in VIA SAN BARTOLOMEO Parte_2 diritti reali possesso e 11 25128 BRESCIA presso il difensore avv. Parte_2 trascrizioni APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LI FE, elettivamente domiciliato in VIA ROBERTO ARDIGÓ
18A 25123 BRESCIA presso il difensore avv. LI FE
pagina 1 di 7 APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione terza-
pubblicata i data 13.5..2024 con il n. 1939/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
In riforma dell'impugnata sentenza rigettare ogni domanda proposta nei confronti della sig. Durata;
Pt_1
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.
Dell'appellato:
in via principale nel merito:
confermare il contenuto della sentenza impugnata n. 1939/2024 r.g.
15973/2024 del 13.05.2024 del Tribunale di Brescia
In via istruttoria: omissis.
In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, con condanna alle spese a carico di controparte, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1939/24, accoglieva la domanda proposta da di rivendica della proprietà di un immobile sito Controparte_1
in Cortefranca (Brescia), condannava la convenuta al rilascio Parte_1
pagina 2 di 7 ed al rimborso delle spese processuali.
La motivazione adottata era la seguente.
“ Il diritto di proprietà attoreo sull'immobile oggetto di causa deriva dalla successione testamentaria del sig. deceduto a Corte Franca il Persona_1
settembre 2021. L'eredità è stata accettata espressamente dal ricorrente nel contesto della pubblicazione del testamento olografo del padre, avvenuta in data 19 gennaio 2022 e, fra i lasciti, figura la quota intera di piena proprietà
della porzione di fabbricato urbano posto in Comune di Corte Franca (BS),
distinta al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: Sezione
urbana NCT, foglio 8, particella 153, sub. 5 (v. doc. 1).
La resistente risulta ivi residente (cfr. doc. 3) e, a fronte dell'allegazione attorea circa la carenza di un titolo che la legittimi al godimento dell'immobile, ella ha scelto di non costituirsi, così rinunciando ad esplicitare le ragioni giuridiche eventualmente idonee a giustificare il possesso o la detenzione del cespite “.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
Con ordinanza in data 23 ottobre 2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza.
La causa passava in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante impugna la sentenza allegando di essere legittimata alla detenzione dell'immobile in forza di un contratto di comodato concluso dal coniuge con i genitori e CP_2 Persona_1 CP_3
che lo avevano concesso al figlio affinchè lo adibisse ad abitazione
[...]
familiare.
Precisa di aver vissuto con il marito nell'appartamento oggetto di causa a far
Per_ data dal 2006, unitamente ai figli ( nata il [...]) e ( nato il Per_3
12 settembre 2008); che l'immobile le è stato assegnato nell'esclusivo interesse dei minori sia nel decreto di omologazione delle condizioni di separazione personale del 9.3.2023, sia nell'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del
Sostiene che la destinazione ad abitazione familiare non sia cessata poiché la
Per_ figlia pur maggiorenne, ha abbandonato gli studi ed è priva di occupazione, mentre il figlio frequenta la scuola superiore;
entrambi Per_3
convivono con lei, necessitano di mantenere la stabilità della sistemazione abitativa nella casa in cui sono cresciuti.
si è costituito eccependo la decadenza dell'appellante dalla Controparte_1
produzione di nuovi documenti in appello.
Contesta inoltre le deduzioni dell'appellante, allegando che i genitori avevano concesso in comodato l'immobile al fratello prima del suo matrimonio, CP_2
pagina 4 di 7 per esigenze abitative individuali;
che comunque il comodato è stato risolto di comune accordo mediante l'accettazione ad opera del comodatario del recesso esercitato da con impegno al rilascio entro il 30 novembre Persona_1
2008; con la conseguenza che i coniugi non potevano disporre dell'immobile in sede di accordi per la separazione ed il divorzio.
Deduce infine che è cessata la destinazione dell'immobile ad abitazione familiare, poiché nel maggio del 2024 ha contratto nuovo Parte_1
matrimonio con che abita in Erbusco, via Crocefisso n. Controparte_4
Per_ 58, la figlia convive altrove con il fidanzato ed il figlio i è trasferito Per_3
stabilmente dal padre.
-.-
non può avvalersi della rimessione in termini per produrre Parte_1
documenti sancita dall'art. 345 comma III c.p.c. che richiede la prova che
“non ha potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
L'appellante ha addotto di aver ritirato presso l'ufficio postale il plico che verosimilmente conteneva l'atto introduttivo del giudizio, ma di non averlo aperto, di averlo riposto in un sacchetto che andava smarrito.
E' evidente che la mancata conoscenza della pendenza della causa intentata da
è attribuibile ad una disattenzione della parte, evento del Controparte_1
quale deve subire le conseguenti decadenze dalle attività difensive soggette a pagina 5 di 7 preclusione, maturatesi nel precedente grado di giudizio.
Tuttavia le allegazioni delle parti, costituenti mere attività difensive, possono essere vagliate dalla Corte ai fini della disamina dei profili di impugnazione.
Il comodato concluso nel 2006, secondo l'appellante, non è quello che nelle allegazioni dell'appellato è stato risolto dal comodante ed il comodatario nel
2018.
In mancanza di prova documentale che sostenga l'assunto di Parte_1
non vi è prova dell'esistenza stessa di un titolo legittimante la detenzione del bene immobile, che va quindi restituito al proprietario.
Ogni altra questione, inerente la permanenza della destinazione abitativa della famiglia del comodatario, nonché della opponibilità di essa all'erede del comodante è assorbita dalla carenza di prova documentale sull'esistenza del comodato, gravante sulla parte che si oppone alla richiesta di restituzione del proprietario.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10
marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato, valori minimi attesa la natura della controversia, nonché l'importanza delle questioni affrontate).
Importi da distrarsi in favore dell'avvocato Federico Aglietta antistatario.
pagina 6 di 7 Ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13
quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1939/24 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in € 3.473 ( di cui € 1.029 per la “fase di studio”, € 709 per la “fase introduttiva” ed € 1.735 per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
importi distratti in favore dell'avvocato Federico Aglietta
antistatario;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
UC NE SE ER
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