Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2004, n. 12948
CASS
Sentenza 5 marzo 2004

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Massime1

Nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, il giudice deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo. Ne consegue che egli può pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo con adeguata valutazione del referto, la rilevanza del male da cui si afferma colpito l'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia pur risultando l'imputato affetto da sindrome influenzale con temperatura di 39,1.ò, in quanto la Corte d'appello aveva escluso l'assoluto impedimento a comparire sul rilievo che non sarebbe stato possibile effettuare una visita fiscale per mancata indicazione del luogo della visita, non sarebbe stata attestata l'impossibilità di deambulazione e lo stato febbrile avrebbe potuto essere risolto con antipiretici).

Commentario1

  • 1Rigetto dell'impedimento dell'imputato: Solo se dal referto si evince l'irrilevanza della patologia.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 luglio 2022

    In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, sicché può pervenire a un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale, senza alcuna indicazione di dati concreti e massime di esperienza idonei a superare il giudizio espresso dal sanitario, aveva ritenuto non assoluto l'impedimento a comparire dell'imputato sul presupposto che l'intervento chirurgico, cui lo stesso avrebbe …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2004, n. 12948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12948
Data del deposito : 5 marzo 2004

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