Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
Nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, il giudice deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo. Ne consegue che egli può pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo con adeguata valutazione del referto, la rilevanza del male da cui si afferma colpito l'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia pur risultando l'imputato affetto da sindrome influenzale con temperatura di 39,1.ò, in quanto la Corte d'appello aveva escluso l'assoluto impedimento a comparire sul rilievo che non sarebbe stato possibile effettuare una visita fiscale per mancata indicazione del luogo della visita, non sarebbe stata attestata l'impossibilità di deambulazione e lo stato febbrile avrebbe potuto essere risolto con antipiretici).
Commentario • 1
- 1. Rigetto dell'impedimento dell'imputato: Solo se dal referto si evince l'irrilevanza della patologia.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 luglio 2022
In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, sicché può pervenire a un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale, senza alcuna indicazione di dati concreti e massime di esperienza idonei a superare il giudizio espresso dal sanitario, aveva ritenuto non assoluto l'impedimento a comparire dell'imputato sul presupposto che l'intervento chirurgico, cui lo stesso avrebbe …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2004, n. 12948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12948 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 05/03/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 525
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 12726/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA PA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 4.6.2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAUDATI Diana;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha integralmente confermato la decisione in data 1.10.97 con cui il Pretore in sede aveva dichiarato VO NI e LE LM responsabili di ricettazione, condannandoli, concesse le generiche, alle rispettive pene di giustizia.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del LE deducendo la violazione del diritto di difesa - in relazione al mancato rinvio dell'udienza nonostante il dimostrato impedimento a comparire, per motivi di salute dell'imputato - nonché erronea applicazione di legge penale e vizio motivazionale per omessa espressa confutazione delle doglianze difensive.
Tanto premesso la Corte:
OSSERVA
Che il primo, e assorbente, motivo di ricorso risulta fondato. A fronte della produzione di una certificazione medica attestante "sindrome influenzale con temperatura 39,1^" e prescrivente "5 giorni s.c. di riposo assoluto e cure", la Corte di Appello ha escluso l'assoluto impedimento a comparire, ordinando procedersi in contumacia, sul rilievo che: non sarebbe stata effettuabile una visita fiscale per mancata indicazione del luogo della visita, non sarebbe stata attestata l'impossibilità di deambulazione e lo stato febbrile avrebbe potuto esser risolto con antipiretici. Trattasi di motivazione non congrua posto che la visita fiscale ben avrebbe potuto essere disposta nel domicilio dell'imputato ove era stata effettuata la notifica, laddove a fronte dell'attestato elevato grado febbrile e del prescritto riposo assoluto per cinque giorni (arco temporale comprendente la data di udienza, essendo il certificato del giorno precedente), il ventilato ricorso a farmaci - eliminanti il sintomo ma non lo stato patologico ne' la possibilità di complicazioni - non risulta idoneo a superare la certificazione sanitaria.
In analoga ipotesi (bronchite acuta con 39,2^ di temperatura in cui il giudice di merito aveva fatto riferimento alla possibilità di presenziare, previa assunzione di farmaci) questa Corte ha, infatti, annullato il provvedimento impugnato, rilevando che il giudice, nel disattendere un certificato medico deve comunque attenersi alla infermità attestata nel referto valutandone il carattere impeditivi (Sez. 6^ 3.11.92.n. 10633 Chiodo). Concretando il mancato rinvio un'innegabile violazione del diritto di difesa da parte dell'imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 5 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004