Legge 30 luglio 1973, n. 477

Commentari2

  • 1Ultimissime
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    Con la sentenza in epigrafe, l'Adunanza Plenaria si è pronunciata sull'ottemperanza della sentenza n. 6/2016 emessa dall'Adunanza Plenaria, la quale, a sua volta, dichiarava esclusa la possibilità di ammettere la c.d. regolarizzazione del DURC negativo, sancendo il principio per cui “l'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.” Con il …

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  • 2Risoluzione del 04/04/1991 n. 430172 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
    Min. Finanze · 4 aprile 1991

    La disposizione contenuta nell\'art. 15, n. 2) del D.P.R. 26.10.72, n. 633, e successive modificazioni prevede l\'esclusione dal computo della base imponibile ai fini IVA del "valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformita\' alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione e\' soggetta ad aliquota piu\' elevata". Tanto si premette in quanto con istanza diretta alla scrivente la societa\' S. s.p.a. ha chiesto di conoscere se la richiamata disposizione si renda applicabile anche alle ipotesi in cui i beni oggetto di cessione siano soggetti ad aliquota IVA ordinaria mentre quelli ceduti a titolo di sconto siano soggetti …

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Giurisprudenza348

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  • 1Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 529
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza SENTENZA Il Giudice del lavoro di RE RI dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4622/2023 rg, sul ricorso depositato il 04/10/2023 proposto da (difeso da avv. Margherita Accardo) Parte_1 nei confronti di in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso da avv. ti Dario Cosimo Adornato ed Ettore Triolo) E di in persona del Ministro in carica (difeso da Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di RE RI ) All'esito della udienza e della camera di consiglio ,così definitivamente provvede: “ Accoglie la domanda per …
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    • indennità di trasferta·
    • percentuale art. 122 DPR 1229/1959·
    • improcedibilità ricorso amministrativo·
    • trattamento di fine servizio (TFS)·
    • soccombenza·
    • art. 38 DPR 1032/1973·
    • incrementi stipendiali·
    • compensazione spese·
    • riliquidazione TFS·
    • base contributiva

  • 2Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/08/2024, n. 297
    Provvedimento: Sentenza n. 297/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dott. Maura Stassano Presidente 2. dott. Mariagrazia Pisapia Consigliere 3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello ex art. 127 Ter Cpc, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 525/2023 R. G. sezione lavoro, vertente TRA rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1 Santonicola con domicilio eletto in Castellammare di Stabia alla via Amato n. 7; APPELLANTE E Controparte_1 [...] in persona dei legali …
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    • parità scolastica·
    • graduatorie ATA 24 mesi·
    • contributo unificato·
    • riconoscimento servizio pre-ruolo·
    • valutazione servizio scuole paritarie·
    • giurisdizione giudice civile·
    • art. 132 c.p.c.·
    • D.Lgs. n. 297/1994·
    • art. 118 disp. att. c.p.c.·
    • L. n. 62/2000

  • 3Trib. Lecce, sentenza 04/11/2024, n. 3360
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10618 dell'anno 2019 trattata ex art 127 ter cpc in data 08/10/2024 TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. DE SIMONE ENRICA procuratore domiciliatario; Ricorrente C O N T R O CP_1 Rappresentato e difeso dalla dott R. TANZARELLA Resistente Oggetto: differenze retributive FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.9.2019, la ricorrente in epigrafe – premesso di essere docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di …
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    • art. 88 D.P.R. n. 417/1974·
    • differenze retributive·
    • cattedra istituzionale·
    • retribuzione ore eccedenti·
    • art. 70 CCNL Comparto Scuola·
    • ore eccedenti·
    • legittimazione passiva·
    • art. 6 D.P.R. n. 209/1987·
    • compensazione spese di lite

  • 4Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3880
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati: dott.ssa LL OS Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile in grado di appello n. 1596/2024 Registro Generale Lavoro, vertente TRA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 APPELLANTE E Controparte_1 APPELLATO CONTUMACE Oggetto: …
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    • equiparazione scuole paritarie·
    • principio di non discriminazione·
    • legge n. 62/2000·
    • art. 33 Cost.·
    • esclusione concorso·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • giurisprudenza Corte Costituzionale·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 2 comma 2 D.L. n. 255/2001·
    • graduatorie permanenti ATA

  • 5TAR Roma, sez. V, sentenza 27/11/2024, n. 21353
    Provvedimento: Pubblicato il 27/11/2024 N. 21353/2024 REG.PROV.COLL. N. 00291/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 291 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Diego Campugiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. Da Palestrina 47; contro INPS, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio …
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    • trattamento di fine servizio (TFS)·
    • art. 13 D.L. 66/2014·
    • interpretazione normativa·
    • art. 3 e 38 d.P.R. 1032/1975·
    • base contributiva TFS·
    • giurisdizione amministrativa·
    • compenso Segretario Generale Corte Costituzionale·
    • emolumenti pensionabili·
    • paga tabellare
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Versioni del testo

  • Art. 1.

    Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o piu' decreti con valore di legge ordinaria:
    a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalita', e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita'";
    b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonche' al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;
    c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonche' dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale;
    d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
    La L. 19 maggio 1975, n. 167 (in G.U. 9/6/1975 n. 149) ha disposto (con l'articolo unico) che "E' prorogato al 31 ottobre 1975 il termine di cui all' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti norme per:
    1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalita' di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della stessa legge n. 477. L'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali di cui al presente numero 1) saranno finalizzati all'esigenza di assicurare la piena partecipazione degli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento e, nel consiglio di circolo o istituto, del rappresentante legale dell'ente gestore. Per la rappresentanza dei genitori si dovra' tener conto della situazione degli alunni e della loro provenienza da diverse parti del territorio nazionale, consentendo anche la partecipazione del rappresentante legale degli istituti che ospitano gli alunni;
    2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della stessa legge n. 477;
    3) l'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 4 della stessa legge n. 477, che dovra' riguardare:
    a) l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee;
    b) la disciplina degli aspetti economici per la destinazione e la permanenza all'estero, nonche' per il rientro in territorio metropolitano del personale di cui alla precedente lettera a);
    c) l'istituzione dei ruoli con la determinazione delle relative dotazioni organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 .
    Le dotazioni organiche del predetto personale sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, e per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sulla base del numero dei corsi funzionanti e degli alunni iscritti ai corsi. Il personale docente non di ruolo che abbia prestato servizio per due anni nello svolgimento delle predette iniziative ha diritto ad una riserva di posti nei concorsi per l'accesso al ruolo istituito a norma della presente lettera c);
    d) l'estensione e l'adattamento delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , alle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero e all'organizzazione delle iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 , tenuto conto delle situazioni e degli ordinamenti locali".
    Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 12 - 18 novembre 1976, n. 226 (in G.U. la s.s. 24/11/1976, n. 314) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, n. 3, (che ha modificato l'art. 1).
  • Titolo I : Personale direttivo, ispettivo e docente
  • Art. 2.

    LO stato giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovra' tenore conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in, una comunita' scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la societa', per il pieno sviluppo della personalita' dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio.
    Esso inoltre dovra' ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilita' politiche, amministrative e didattiche proprie dei, vari organi ed istituti che provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi.
    La revisione della posizione del predetto personale dovra' tenere conto dell'impegno richiesto e delle responsabilita' culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.