Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 settembre 1973 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 ottobre 1990 |
Commentari • 3
- 1. Ultimissimehttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Con la sentenza in epigrafe, l'Adunanza Plenaria si è pronunciata sull'ottemperanza della sentenza n. 6/2016 emessa dall'Adunanza Plenaria, la quale, a sua volta, dichiarava esclusa la possibilità di ammettere la c.d. regolarizzazione del DURC negativo, sancendo il principio per cui “l'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.” Con il …
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Giurisprudenza • 349
- 1. Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 529Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza SENTENZA Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4622/2023 rg, sul ricorso depositato il 04/10/2023 proposto da Parte_1 (difeso da avv. Margherita Accardo) nei confronti di Controparte_1 in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore (difeso da avv. ti Dario Cosimo Adornato ed Ettore Triolo) E di Controparte_2 in persona del Ministro in carica (difeso da Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria ) All'esito della udienza e della camera di consiglio ,così definitivamente provvede: “ …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o piu' decreti con valore di legge ordinaria:
a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalita', e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita'";
b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonche' al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;
c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonche' dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale;
d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 maggio 1975, n. 167 (in G.U. 9/6/1975 n. 149) ha disposto (con l'articolo unico) che "E' prorogato al 31 ottobre 1975 il termine di cui all' articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti norme per:
1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalita' di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della stessa legge n. 477. L'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali di cui al presente numero 1) saranno finalizzati all'esigenza di assicurare la piena partecipazione degli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento e, nel consiglio di circolo o istituto, del rappresentante legale dell'ente gestore. Per la rappresentanza dei genitori si dovra' tener conto della situazione degli alunni e della loro provenienza da diverse parti del territorio nazionale, consentendo anche la partecipazione del rappresentante legale degli istituti che ospitano gli alunni;
2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della stessa legge n. 477;
3) l'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 4 della stessa legge n. 477, che dovra' riguardare:
a) l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee;
b) la disciplina degli aspetti economici per la destinazione e la permanenza all'estero, nonche' per il rientro in territorio metropolitano del personale di cui alla precedente lettera a);
c) l'istituzione dei ruoli con la determinazione delle relative dotazioni organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 .
Le dotazioni organiche del predetto personale sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, e per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sulla base del numero dei corsi funzionanti e degli alunni iscritti ai corsi. Il personale docente non di ruolo che abbia prestato servizio per due anni nello svolgimento delle predette iniziative ha diritto ad una riserva di posti nei concorsi per l'accesso al ruolo istituito a norma della presente lettera c);
d) l'estensione e l'adattamento delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , alle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero e all'organizzazione delle iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 , tenuto conto delle situazioni e degli ordinamenti locali".
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 12 - 18 novembre 1976, n. 226 (in G.U. la s.s. 24/11/1976, n. 314) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, n. 3, (che ha modificato l'art. 1). - Titolo I : Personale direttivo, ispettivo e docente
- Art. 2.
LO stato giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovra' tenore conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in, una comunita' scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la societa', per il pieno sviluppo della personalita' dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio.
Esso inoltre dovra' ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilita' politiche, amministrative e didattiche proprie dei, vari organi ed istituti che provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi.
La revisione della posizione del predetto personale dovra' tenere conto dell'impegno richiesto e delle responsabilita' culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.