Articolo 17 della Legge 30 luglio 1973, n. 477
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 settembre 1973
>
Versione
14 settembre 1974
Art. 17.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che abbiano gia' conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati e nell'anno scolastico, 1973-1974 occupino una cattedra o posto orario sono nominati in ruolo, con decorrenza 1 ottobre 1974.
Essi mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono.
Per coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma, risultino inclusi in graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo e' quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi.
Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, fissera' le modalita' ed i tempi per l'assegnazione definitiva della sede.
Il personale non insegnante non di ruolo in servizio a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che alla data del 30 settembre 1973 abbia almeno un anno di servizio continuato, prestato senza demerito, e' assunto a decorrere dal 1 ottobre 1974 nel ruolo organico corrispondente, rimanendo assegnato alla sede occupata.
I provvedimenti di nomina del personale direttivo e docente avente titolo alla immissione in ruolo possono essere disposti anche in pendenza della registrazione delle graduatorie nelle quali compreso. ((Gli insegnanti di ruolo della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ai sensi del decreto-legge 21 dicembre 1973, n. 567, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1973, n. 727, ovvero per effetti di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente alla data del 1 ottobre 1973, possono chiedere di essere immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario in cui sono stati utilizzati per l'anno scolastico 1973-74, sempre che siano in possesso della relativa abilitazione.
L'immissione in ruolo ha effetto dal 1 ottobre 1974. A tal fine gli aspiranti sono compresi in elenchi provinciali aggiuntivi a quelli compilati in base alla ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione 28 febbraio 1974 ed alla circolare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti 17 giugno 1974, n. 146, del Ministro stesso. Con proprio decreto il Ministro per la pubblica istruzione definira' tempi e modalita' per l'assegnazione definitiva della sede.
Il personale docente di ruolo che non trovi eventualmente utilizzazione nelle scuole di titolarita' viene impiegato nell'ambito della provincia nell'insegnamento proprio della stessa cattedra o posto orario e, ove cio' non sia possibile, nell'insegnamento di materie affini anche in istituti e scuole di grado inferiore. Il servizio cosi' prestato e' utile anche ai fini del compimento del periodo di prova)) ((1a))

------------------

AGGIORNAMENTO (1a)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9-20 marzo 1978, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 29/03/1978, n. 87) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico (che ha introdotto due commi infine all'art. 17) " nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1 ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973/1974, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto".
Entrata in vigore il 14 settembre 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente