Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 6063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6063 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06063/2025REG.PROV.COLL.
N. 04167/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4167 del 2022, proposto da LO LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Berto, Ilaria Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1252/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato Andrea Berto;
viste, altresì, le conclusioni di parte appellata come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione processuale attiva il ricorso, proposto dall’odierno appellante, per l’annullamento del provvedimento del Comune di Vicenza n. 98543 del 22 giugno del 2021 , con cui è stata respinta - ai sensi dell’art. 25, Capo III “Prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali e semiresidenziali” del “Regolamento per l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito”, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 53 del 14.12.2017 - la sua richiesta del 25 maggio del 2021 avente ad oggetto l’integrazione della retta di degenza in RSA in favore dello zio, sig. GI TO.
A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze:
quest’ultimo è un anziano ultrasessantacinquenne qualificato come non autosufficiente in sede di Unità Valutativa multidimensionale distrettuale del 30 aprile del 2021;
per accedere alle strutture residenziali, l’anziano che si trova in condizione di bisogno deve presentare apposita domanda presso il distretto socio-sanitario di residenza per richiedere la convocazione dell’Unità (UVMD);
quest’ultima, composta da un’ equipe di operatori sociali e sanitari, ha il compito di valutare la situazione del soggetto bisognoso sotto il profilo sanitario, assistenziale e sociale attraverso la compilazione della cd. scheda Svama, che riassume tutte le informazioni utili a descrivere le condizioni dell’avente diritto;
se il gruppo valuta l’inserimento in residenza per anziani come progetto di assistenza che meglio risponde alle esigenze della persona, questa, sulla base di un punteggio di gravità determinato dalla condizione, e dall’assenza di alternative all’istituzionalizzazione, viene inserita in una graduatoria unica per tutta l’Ulss (registro unico della residenzialità);
nel momento in cui, presso una delle strutture indicate dall’utente dovesse rendersi disponibile un posto convenzionato, la struttura lo contatta per valutarne l’inserimento;
se il posto letto è in regime convenzionato, la parte sanitaria della retta sarà riconosciuta e corrisposta direttamente alla struttura dal Sistema sanitario regionale tramite le Asl di appartenenza, rimanendo a carico dell’utente e dei comuni la parte, sociale o alberghiera, della retta;
il punteggio conseguito dal TO era talmente alto da avere permesso allo stesso di essere immediatamente contattato per un ingresso in regime convenzionato presso la RSA IPARK s.r.l. di Vicenza;
data l’indisponibilità patrimoniale del prefato, l’odierna parte appellante, quale suo nipote, presentava domanda di integrazione retta presso il comune di Vicenza, ma l’ente, inspiegabilmente, con nota dell’1 giugno del 2021, comunicava l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dovuti al fatto che l’interessato risultava proprietario di un immobile in Adrano;
con il sopra richiamato provvedimento n. 98543 del 22 giugno del 2021 del Dirigente Servizi Sociali del comune di Vicenza, l’istanza veniva definitivamente rigettata, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per l’erogazione dei contributi economici;
nelle more, dato l’aggravarsi delle condizioni dello zio, la parte provvedeva a ricoverarlo presso la RSA Park sottoscrivendo il relativo impegno di pagamento in prima persona.
Parallelamente proponeva ricorso al TAR Veneto avverso il suddetto provvedimento di diniego che, con la decisione gravata, lo ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello: illegittimità dell’art. 25 del Regolamento comunale in tema di erogazione di contributi, per contrasto con l’art. 117 della Cost. in tema di livelli essenziali dell’assistenza; violazione degli artt. 25, comma 8, 8, comma 3, lett. l), e g), della legge n. 328/2000 e della legge regionale Veneto n. 1/2004; violazione degli artt. 39 c.p.a. e 81 c.p.c. .
2. Si è costituito in giudizio il comune di Vicenza, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Assume carattere pregiudiziale il motivo d’appello che contesta l’erroneità della declaratoria di inammissibilità, pronunciata dal primo giudice, per carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente. Essendo infondata la relativa doglianza, si può prescindere dall’esame degli ulteriori motivi di appelli.
3.1. Infatti la sentenza di primo grado non ha errato nel ritenere che la parte appellante, originario ricorrente, fosse privo di legittimazione ad impugnare il provvedimento comunale con cui è stata negata l’integrazione della retta.
3.1.1. A tal fine va preliminarmente rilevato che, ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 81 c.p.c., non è ammessa, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione nel rapporto processuale di soggetto diverso dal titolare dell’interesse azionato.
Il divieto esplicitamente ribadito da entrambi i codici di rito, tutela, com’è noto, il principio della necessaria corrispondenza tra il soggetto che agisce in giudizio e il titolare della posizione giuridica sostanziale che si assume lesa al momento dell’adizione del giudice, così come la funzione opportunamente selettiva, nell’adizione del giudice, svolta dall’interesse ad agire per come delineato dall’art.100 c.p.c.
3.1.2. Or bene, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che il titolare della pretesa sostanziale azionata fosse unicamente il sig. TO; per contro la parte appellante ha agìto in nome proprio, ancorché per conto di costui, senza spendita in giudizio del relativo potere rappresentativo, del quale era verosimilmente sprovvisto.
La circostanza si desume pacificamente dal fatto che la parte appellante ha conferito a suo nome la procura al difensore costituito, né risulta aliunde che fosse stata investita del ruolo di tutore e/o di quello di amministratore di sostegno della persona in stato di necessità, ossia a quella cui è riferibile l’esigenza del ricovero e che è quindi l’unica ed esclusiva titolare della pretesa qui azionata.
3.1.3. A conferma della carenza del potere di spendita del nome di quest’ultimo, in sede processuale, vale ricordare che alla parte appellante è stata conferita, dal TO, unicamente una procura speciale per la vendita dell’immobile in Adrano, in proprietà di quest’ultimo, senza che nel medesimo atto siano contemplati altri poteri e/o autorizzazioni conferiti, tanto meno quello di rappresentare lo zio nei rapporti con la Pubblica amministrazione, così come nei contenziosi che avessero dovuto conseguire nel prosieguo di detti rapporti.
Dunque è indiscutibile che non vi fosse un potere rappresentativo processuale.
3.1.4. La parte appellante oppone, a tali constatazioni, la circostanza dell’avere assunto l’obbligazione di pagare la retta alla RSA IPARK, dove lo zio era nel frattempo stato ricoverato. Senonché anche questa deduzione non è risolutiva nel senso preteso.
La promessa unilaterale di impegno al pagamento dei ratei consente infatti di configurare un rapporto giuridico negoziale meramente bilaterale tra la struttura erogativa del servizio, e il soggetto obbligato, quale nipote del beneficiario della prestazione, che è terzo rispetto al vincolo assunto, il quale ha caratteristiche esclusivamente privatistiche. Non a caso, il relativo credito è stato preteso nei confronti della parte appellante attraverso il ricorso ad un procedimento monitorio avviato ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. .
Invece, il rapporto pubblicistico a monte, rimane pendente esclusivamente tra la persona bisognosa del ricovero, ossia il TO, e l’ente locale tenuto eventualmente al rimborso, e cioè il comune di Vicenza. Di conseguenza la relativa pretesa, in mancanza dell’esistenza di un potere di spendita del nome altrui, avrebbe potuto essere esercitata solamente dal predetto, e non da terzi, tantomeno dall’odierna parte appellante che, con riferimento all’impegno da lui assunto, a tutto concedere può essere ritenuto titolare di una pretesa di mero fatto.
4. In definitiva si deve concludere che, con riferimento alla pretesa fatta valere nel presente giudizio, la parte appellante è irrefragabilmente carente di legittimazione processuale attiva.
Per tali ragioni l’appello va rigettato, con conseguente conferma delle statuizioni del giudice di primo grado.
Le concrete circostanze di fatto che hanno caratterizzato la presente controversia rappresentano un giustificato motivo per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebrata da remoto del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO